Decreto cautelare 29 agosto 2013
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2013
Decreto decisorio 15 gennaio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 17/10/2013, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00673/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitrice di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso NO VI in Bologna, piazza Galileo, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo "Carpi Zona Centro"- Seondaria Di I° Grado "Alberto Pio", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Dirigente Scolastico prot. 3364 FP del 08.07.2013 mediante la quale è stata rigettata l'istanza di revisione del giudizio di non ammissione dell'alunna -OMISSIS-;
- della comunicazione del 10.06.2013 dell'Istituto Comprensivo "Carpi Zona Centro" dell'esito negativo dello scrutinio finale;
- del verbale n. 7 del 07.06.2013 di scrutinio finale per l'anno scolastico 2012/2013, mediante il quale il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione alla seconda classe dell'alunna;
- del documento di valutazione per l'anno scolastico 2012/2012;
- del verbale n. 6 del Consiglio di Classe del 16.05.2013;
- del verbale n. 5 del Consiglio di Classe del 12.04.2013;
- del documento sostitutivo della Scheda di valutazione del 1° Quadrimestre a.s. 2012/2013;
- del verbale n. 3 del Consiglio di Classe del 07.12.2013;
- dei registri personali dei docenti con le valutazioni dell'alunna;
- della Programmazione del Consiglio di Classe per l'anno scolastico 2012/2013;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi parerei, proposte o valutazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca e di Istituto Comprensivo "Carpi Zona Centro"- Seondaria Di I° Grado "Alberto Pio";
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 59/04 non esclude affatto la valutazione infrabiennale per il passaggio alla classe seconda, ma anzi la presuppone come necessaria proprio laddove si limita ad imporre il requisito della motivazione nel solo caso di valutazione negativa;
Ritenuto che nella fattispecie tale motivazione è integrata dalla diffusione delle insufficienze, comuni a ben sei materie curriculari (sette nel primo quadrimestre);
Considerato altresì che nessuna segnalazione di D.s.a. (Disturbo specifico dell’apprendimento) è pervenuta alla scuola da parte della competente ASL, né la ricorrente ha individuato quali “evidenze riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe” avrebbero palesato ai docenti la possibile esistenza di un tale disturbo, al fine della attivazione delle iniziative ex art. 3, comma 3, della legge 170/2010 ed art. 2 del DM 5669/2011, invocati in ricorso;
Rilevato, in particolare, che le condizioni invocate a pag. 2 della memoria ricorrente (carattere vulnerabile, salute cagionevole, disagio) e in genere lo scarso rendimento certamente non integrano di per sé quella “significativa difficoltà di lettura, scrittura e calcolo” che la stessa deducente individua quali sintomatiche di sospetto D.s.a. a norma della “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi di DSA” (cfr. pag. 11 del ricorso);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa in via equitativa le spese di questa fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2013
IL SEGRETARIO