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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1317/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12962/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da cognome Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026463967000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso notificato in data 17/6/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 18/4/2025 relativa tassa auto 2020, per complessivi
€ 406,86. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale, l'assenza di presupposto impositivo atteso che la vettura oggetto della tassa era detenuto con cessione per la rivendita, come tale esente da bollo, con comunicazione telematica alla Regione. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo indicato nella stessa cartella di pagamento e presente sul sito istituzionale dell'ente. Sicchè trattasi di indirizzo validamente individuato, seppur differente da quello risultante da IPA.
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 250,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12962/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da cognome Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026463967000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, con ricorso notificato in data 17/6/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 18/4/2025 relativa tassa auto 2020, per complessivi
€ 406,86. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale, l'assenza di presupposto impositivo atteso che la vettura oggetto della tassa era detenuto con cessione per la rivendita, come tale esente da bollo, con comunicazione telematica alla Regione. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo indicato nella stessa cartella di pagamento e presente sul sito istituzionale dell'ente. Sicchè trattasi di indirizzo validamente individuato, seppur differente da quello risultante da IPA.
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 250,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.