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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 75/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 75/2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dente Parte_1
Ilaria giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grossi Daniela, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22/10/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025, così come integrata e modificata dalle parti nella medesima udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Atri in data 20.06.2009 con
[...]
e che dal matrimonio era nato il figlio (18.03.2012) - ha chiesto: CP_1 Per_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella sua abitazione di Atri;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a proprio carico l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-era da tempo venuta meno la comunione morale e materiale dei coniugi, che erano separati di fatto dall'anno 2022;
-che il ricorrente esercitava la professione di imprenditore con un reddito annuo di circa
€ 35.000,00, mentre la moglie era dipendente del Comune di Atri.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 14/03/2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha dato atto del raggiungimento di un accordo da parte dei coniugi in merito alle condizioni di separazione, contenuto nella “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025.
Alla prima udienza di comparizione in data 22/10/2025 le parti, dopo aver dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nella volontà di separarsi, hanno integrato e modificato l'accordo già depositato in atti ed il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti, così come integrato e modificato dalle parti in udienza.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e contenute nella “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025
R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025 così come integrata e modificata dalle pattuizioni contenute nel verbale di udienza del 22/10/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: che il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella sua abitazione di Atri;
i tempi di permanenza del figlio con il padre saranno regolati come da accordo delle parti;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
che le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
che l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla moglie), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres.
Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni contenute nelle “Scrittura privata di Controparte_1
composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025 così come integrata e modificata dalle parti all'udienza del 22/10/2025;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 75/2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dente Parte_1
Ilaria giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grossi Daniela, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22/10/2025 i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025, così come integrata e modificata dalle parti nella medesima udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Atri in data 20.06.2009 con
[...]
e che dal matrimonio era nato il figlio (18.03.2012) - ha chiesto: CP_1 Per_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella sua abitazione di Atri;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a proprio carico l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-era da tempo venuta meno la comunione morale e materiale dei coniugi, che erano separati di fatto dall'anno 2022;
-che il ricorrente esercitava la professione di imprenditore con un reddito annuo di circa
€ 35.000,00, mentre la moglie era dipendente del Comune di Atri.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 14/03/2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha dato atto del raggiungimento di un accordo da parte dei coniugi in merito alle condizioni di separazione, contenuto nella “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025.
Alla prima udienza di comparizione in data 22/10/2025 le parti, dopo aver dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nella volontà di separarsi, hanno integrato e modificato l'accordo già depositato in atti ed il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti, così come integrato e modificato dalle parti in udienza.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e contenute nella “Scrittura privata di composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025
R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025 così come integrata e modificata dalle pattuizioni contenute nel verbale di udienza del 22/10/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: che il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella sua abitazione di Atri;
i tempi di permanenza del figlio con il padre saranno regolati come da accordo delle parti;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
che le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
che l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla moglie), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres.
Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni contenute nelle “Scrittura privata di Controparte_1
composizione bonaria del giudizio civile pendente al tribunale di Teramo iscritto sul ruolo n. 75/2025 R.G.” sottoscritta in data 06/03/2025 così come integrata e modificata dalle parti all'udienza del 22/10/2025;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani