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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 549/2024 Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
VINCENZA BENNICI Giudice
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
549/2024 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt) proposto da:
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonio Bordonaro;
-RICORRENTE –
nei confronti di:
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1
Vinciguerra
-RESISTENTE -
considerato che all'udienza dinananzi al Giudice Relatore i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
considerato che il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
sentito il Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La ricorrente, nel premettere di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
[...] Per_
dalla quale è nata in data [...] la piccola , dando atto del fallimento del CP_1 rapporto affettivo ha chiesto al Tribunale di statuire sulla responsabilità genitoriale;
nello specifico ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, la regolamentazione del diritto di visita del padre ponendo a suo carico un obbligo di mantenimento di € 400,00 mensili.
1 Il resistente si è costituito opponendosi alla domanda di affido esclusivo;
dichiarando la propria disponibilità a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 mensili, anche alla luce della circostanza di essere genitore di altro minore di anni 7 nato da altra precedente relazione nonché di svolgere lavori saltuari e precari.
Il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali e con l'audizione delle parti è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore previa assegnazione alle parti dei termini ex art 473-bis.28 c.p.c.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda della ricorrente finalizzata all'ottenimento dell'affido esclusivo non merita accoglimento.
E' noto infatti che l'affido esclusivo può essere concesso in deroga all'ordinario regime di affido condiviso sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo che, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere del minore.
Tale conclusione individua nell'interesse del minore il parametro cui orientare la scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento;
un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla S.C. (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559), “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica” del minore stesso.
Nella fattispecie la ricorrente non ha provato – né chiesto di provare – circostanze rappresentative di un potenziale pregiudizio che potrebbe essere arrecato alla figlia dall'affidamento condiviso né l'inidoneità educativa o la manifesta carenza dell'altro genitore.
Va quindi disposto l'affido condiviso;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto del suo bisogno, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Quanto al diritto di visita, non è superfluo evidenziare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli grava sul genitore collocatario il dovere di non allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne.
Orbene alla luce delle evidenze emerse, il potrà incontrare la minore per due CP_1 pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 19.00 (o in diversa fascia oraria da concordare tra i genitori) alla presenza di una persona di fiducia o di un familiare della ricorrente, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo incontro tra il padre e la piccola;
il tutto, evidentemente, subordinato alle necessarie autorizzazioni da formalizzare al Giudice penale stante l'attuale detenzione domiciliare del resistente con contestuale divieto di contatti, anche
2 telefonici, con soggetti diversi dal difensore e dai familiari che coabitano con lui (v. dispositivo ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 4.4.2024).
Infine, quanto al mantenimento della piccola, costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori e si configura sin al momento della nascita;
conseguentemente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde, tra l'altro, da qualsivoglia domanda (v. tra le tante, Cass. sez. 1, Sentenza
n. 2328 del 02/02/2006).
Nel caso in esame, alla luce delle condizioni delle parti e in particolare, tenendo conto della circostanza che il resistente ha a suo carico il mantenimento di altro minore, ha affermato di svolgere lavori saltuari come muratore e valutata, altresì, l'attuale condizione di detenzione Per_ domiciliare, si ritiene congruo ed equo fissare l'assegno per la minore nella misura di €
200,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il resistente contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della coppia durante la loro convivenza.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della natura della controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
AFFIDA la minore , nata a Canicattì (AG) in data [...], ad [...] Persona_2
i genitori con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita del padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della minore, un CP_1 assegno di € 200,00 da versare a entro il giorno 10 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie) sostenute nell'interesse della figlia, previa concertazione tra le parti;
DICHIARA compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Agrigento il 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
VINCENZA BENNICI Giudice
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
549/2024 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt) proposto da:
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonio Bordonaro;
-RICORRENTE –
nei confronti di:
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1
Vinciguerra
-RESISTENTE -
considerato che all'udienza dinananzi al Giudice Relatore i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
considerato che il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
sentito il Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La ricorrente, nel premettere di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
[...] Per_
dalla quale è nata in data [...] la piccola , dando atto del fallimento del CP_1 rapporto affettivo ha chiesto al Tribunale di statuire sulla responsabilità genitoriale;
nello specifico ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, la regolamentazione del diritto di visita del padre ponendo a suo carico un obbligo di mantenimento di € 400,00 mensili.
1 Il resistente si è costituito opponendosi alla domanda di affido esclusivo;
dichiarando la propria disponibilità a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 mensili, anche alla luce della circostanza di essere genitore di altro minore di anni 7 nato da altra precedente relazione nonché di svolgere lavori saltuari e precari.
Il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali e con l'audizione delle parti è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore previa assegnazione alle parti dei termini ex art 473-bis.28 c.p.c.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda della ricorrente finalizzata all'ottenimento dell'affido esclusivo non merita accoglimento.
E' noto infatti che l'affido esclusivo può essere concesso in deroga all'ordinario regime di affido condiviso sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo che, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere del minore.
Tale conclusione individua nell'interesse del minore il parametro cui orientare la scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento;
un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla S.C. (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559), “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica” del minore stesso.
Nella fattispecie la ricorrente non ha provato – né chiesto di provare – circostanze rappresentative di un potenziale pregiudizio che potrebbe essere arrecato alla figlia dall'affidamento condiviso né l'inidoneità educativa o la manifesta carenza dell'altro genitore.
Va quindi disposto l'affido condiviso;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto del suo bisogno, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Quanto al diritto di visita, non è superfluo evidenziare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli grava sul genitore collocatario il dovere di non allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne.
Orbene alla luce delle evidenze emerse, il potrà incontrare la minore per due CP_1 pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 19.00 (o in diversa fascia oraria da concordare tra i genitori) alla presenza di una persona di fiducia o di un familiare della ricorrente, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo incontro tra il padre e la piccola;
il tutto, evidentemente, subordinato alle necessarie autorizzazioni da formalizzare al Giudice penale stante l'attuale detenzione domiciliare del resistente con contestuale divieto di contatti, anche
2 telefonici, con soggetti diversi dal difensore e dai familiari che coabitano con lui (v. dispositivo ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 4.4.2024).
Infine, quanto al mantenimento della piccola, costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori e si configura sin al momento della nascita;
conseguentemente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde, tra l'altro, da qualsivoglia domanda (v. tra le tante, Cass. sez. 1, Sentenza
n. 2328 del 02/02/2006).
Nel caso in esame, alla luce delle condizioni delle parti e in particolare, tenendo conto della circostanza che il resistente ha a suo carico il mantenimento di altro minore, ha affermato di svolgere lavori saltuari come muratore e valutata, altresì, l'attuale condizione di detenzione Per_ domiciliare, si ritiene congruo ed equo fissare l'assegno per la minore nella misura di €
200,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il resistente contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della coppia durante la loro convivenza.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della natura della controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle regole qui statuite.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
AFFIDA la minore , nata a Canicattì (AG) in data [...], ad [...] Persona_2
i genitori con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita del padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della minore, un CP_1 assegno di € 200,00 da versare a entro il giorno 10 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie) sostenute nell'interesse della figlia, previa concertazione tra le parti;
DICHIARA compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Agrigento il 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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