Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2570 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Efisio Zedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Efisio Zedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Villa Verde (OR) in data 27/05/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Turri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno più opportuno, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica della sistemazione abitativa.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) I figli avranno collocazione presso l'abitazione della madre, sita in Turri al Vico
Santa Maria n. 10, ed ivi domiciliati anche ai fini anagrafici.
Pag. 2 di 4 4) Il padre potrà vedere i minori figli quando vorrà previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente prospetto:
- nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino all'ora di cena allorquando verranno riaccompagnati dal padre alla casa della madre;
- nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo allorquando verranno riaccompagnati dal padre a casa della madre.
I medesimi orari verranno rispettati dai coniugi nel periodo estivo nel quale i minori verranno presi e riaccompagnati nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Fatta salva la possibilità di modificare di comune accordo, anche per periodi prolungati, orari e giorni di visita stabiliti in base agli impegni professionali di ciascuno dei genitori, previo avviso telefonico.
Salvo diverso accordo fra i genitori, i figli trascorreranno durante le festività, alternate tra i coniugi di anno in anno, la vigilia di natale e il giorno di natale, il
31 dicembre sino alle ore 20,00 del 1° gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, i minori potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, concordando i quindici giorni di spettanza con almeno un mese di anticipo.
5) L'abitazione coniugale, sita in Turri (SU) alla Via Grazia Deledda n. 28, di proprietà esclusiva del Sig. resterà allo stesso assegnata che Parte_1 continuerà ad utilizzarla, con gli arredi ivi presenti.
A tal proposito la signora dichiara di aver già prelevato dalla casa Pt_2 coniugale ogni bene personale e di non aver nulla a pretendere in futuro sulla mobilia presente in casa, avendo tenuto per se altri arredi acquistati in occasione del matrimonio.
6) Le parti convengono che il sig. per le ragioni relative alla Parte_1 capacità reddituale del medesimo e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, si obblighi a corrispondere alla signora
[...]
a titolo di contributo di mantenimento per i minori figli, entro il Parte_2 giorno quindici di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ed a partecipare in ragione del
50% alle spese straordinarie come disciplinate dalla delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere e qualora non si tratti di spese straordinarie urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento.
Pag. 3 di 4 8) Il Sig. presta il consenso affinché gli assegni familiari unici e Parte_1 universali per i figli vengano percepiti integralmente dalla madre presso la quale sono domiciliati.
9) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4