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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14273 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14273 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...] - FIUME in Croazia (EE), residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. GIBILARO CALOGERO
e
, nato il [...] a STURLIC in [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Prina n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. BORIN
AN
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto/scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi CP_1
e disponendo le opportune annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile
[...] Parte_1 competente.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Prina
n. 5, di proprietà del sig. con arredi e corredi, alla sig.ra in quanto Parte_1 CP_1 genitore collocatario dei figli minori. Darsi atto che il sig. continuerà ad accollarsi integralmente le rate del mutuo allo Parte_1 stesso intestato ed acceso per l'acquisto della predetta abitazione familiare sita in Villafranca di
Verona, Via Luigi Prina n. 5, senza alcun diritto di rivalsa e/o regresso nei confronti della sig.ra
. CP_1
Il sig. sosterrà in via integrale il pagamento degli interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sull'immobile e le spese condominiali straordinarie. Le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla sig.ra : il sig. contribuirà al pagamento delle CP_1 Parte_1 spese condominiali ordinarie con il versamento di una somma fissa pari ad euro 100,00 annui.
La sig.ra sosterrà anche il costo delle utenze domestiche. CP_1
3) I figli minori della coppia e verranno affidati ad entrambi i genitori in regime Per_1 Persona_2 di affidamento condiviso con collocazione anagrafica degli stessi presso la madre, nell'abitazione familiare alla stessa assegnata.
4) Il sig. avrà il diritto – dovere di tenere con sé i figli: Parte_1
a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 19.00; durante la settimana, il sig. garantirà di tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana con Pt_1 cena, modulando il diritto di visita infrasettimanale - di settimana in settimana - sull'onere di preavviso di due giorni;
alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino alle 20.00 del 30.12 e dalle stesse fino alla sera precedente la ripresa della scuola, alternando così di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno;
per l'anno 2025 il primo periodo spetterà alla sig.ra , mentre al sig. spetterà il secondo periodo;
CP_1 Parte_1 alternatamente per metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola, curando l'alternanza con il padre del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; ponti scolastici alternati tra i genitori;
per 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
con possibilità di prevedere ulteriori e/o diverse modalità di visita in accordo tra i genitori e secondo le esigenze dei figli minori.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 604,80 (euro 302,40 mensili per ciascun figlio) con rivalutazione annuale Istat con decorrenza maggio 2025. 6) I genitori ripartiranno al 50% le spese extra per i figli minori (salvo le spese di mensa scolastica comprese nel mantenimento ordinario), così come previste dal Protocollo del Tribunale di Verona. Il rimborso di tali spese avverrà da parte del genitore che non le ha sostenute direttamente dietro presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che le ha anticipate.
7) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica che verranno sostenute dalla sola sig.ra . CP_1
L'Assegno Unico Universale per i figli minori corrisposto dall' verrà suddiviso al 50% tra i CP_2 genitori, adoperandosi entrambi per la firma della relativa documentazione.
8) Non è previsto alcun assegno divorzile reciproco tra coniugi.
9) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto relativi all'ultimo triennio, provvedendo al solo deposito dell'ultimo saldo di conto corrente.
10) Le parti esonerano il Presidente dall'ascolto dei figli minori avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione dei figli conforme ai loro interessi.
11) Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio civile a Matulji il 18/4/2009, trascritto presso il registro Stato Civile del Comune di Villafranca;
che dall'unione erano nati (11/5/2013) Persona_3
e (7/11/15) – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la Persona_2 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 13/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento del matrimonio, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con omologa n. 3271/23 del
23/5/23). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente degli stessi.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato il [...] a [...]
OA e , nata il [...] a [...]-ERZEGOVINA, alle condizioni CP_1 come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 594, parte II, serie C, anno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14273 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...] - FIUME in Croazia (EE), residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. GIBILARO CALOGERO
e
, nato il [...] a STURLIC in [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Prina n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. BORIN
AN
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto/scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi CP_1
e disponendo le opportune annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile
[...] Parte_1 competente.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Prina
n. 5, di proprietà del sig. con arredi e corredi, alla sig.ra in quanto Parte_1 CP_1 genitore collocatario dei figli minori. Darsi atto che il sig. continuerà ad accollarsi integralmente le rate del mutuo allo Parte_1 stesso intestato ed acceso per l'acquisto della predetta abitazione familiare sita in Villafranca di
Verona, Via Luigi Prina n. 5, senza alcun diritto di rivalsa e/o regresso nei confronti della sig.ra
. CP_1
Il sig. sosterrà in via integrale il pagamento degli interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sull'immobile e le spese condominiali straordinarie. Le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla sig.ra : il sig. contribuirà al pagamento delle CP_1 Parte_1 spese condominiali ordinarie con il versamento di una somma fissa pari ad euro 100,00 annui.
La sig.ra sosterrà anche il costo delle utenze domestiche. CP_1
3) I figli minori della coppia e verranno affidati ad entrambi i genitori in regime Per_1 Persona_2 di affidamento condiviso con collocazione anagrafica degli stessi presso la madre, nell'abitazione familiare alla stessa assegnata.
4) Il sig. avrà il diritto – dovere di tenere con sé i figli: Parte_1
a weekend alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 19.00; durante la settimana, il sig. garantirà di tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana con Pt_1 cena, modulando il diritto di visita infrasettimanale - di settimana in settimana - sull'onere di preavviso di due giorni;
alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino alle 20.00 del 30.12 e dalle stesse fino alla sera precedente la ripresa della scuola, alternando così di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno;
per l'anno 2025 il primo periodo spetterà alla sig.ra , mentre al sig. spetterà il secondo periodo;
CP_1 Parte_1 alternatamente per metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola, curando l'alternanza con il padre del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; ponti scolastici alternati tra i genitori;
per 2 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
con possibilità di prevedere ulteriori e/o diverse modalità di visita in accordo tra i genitori e secondo le esigenze dei figli minori.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 604,80 (euro 302,40 mensili per ciascun figlio) con rivalutazione annuale Istat con decorrenza maggio 2025. 6) I genitori ripartiranno al 50% le spese extra per i figli minori (salvo le spese di mensa scolastica comprese nel mantenimento ordinario), così come previste dal Protocollo del Tribunale di Verona. Il rimborso di tali spese avverrà da parte del genitore che non le ha sostenute direttamente dietro presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che le ha anticipate.
7) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica che verranno sostenute dalla sola sig.ra . CP_1
L'Assegno Unico Universale per i figli minori corrisposto dall' verrà suddiviso al 50% tra i CP_2 genitori, adoperandosi entrambi per la firma della relativa documentazione.
8) Non è previsto alcun assegno divorzile reciproco tra coniugi.
9) I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto relativi all'ultimo triennio, provvedendo al solo deposito dell'ultimo saldo di conto corrente.
10) Le parti esonerano il Presidente dall'ascolto dei figli minori avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione dei figli conforme ai loro interessi.
11) Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio civile a Matulji il 18/4/2009, trascritto presso il registro Stato Civile del Comune di Villafranca;
che dall'unione erano nati (11/5/2013) Persona_3
e (7/11/15) – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la Persona_2 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 13/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento del matrimonio, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con omologa n. 3271/23 del
23/5/23). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente degli stessi.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato il [...] a [...]
OA e , nata il [...] a [...]-ERZEGOVINA, alle condizioni CP_1 come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 594, parte II, serie C, anno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
TE LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra