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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2025, n. 11634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11634 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.27417 /2024 Tra
, , ( Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.MANNI MARIA CRISTINA )
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell Controparte_2 con profilo di tecnico di laboratorio e in servizio presso la U.O.C. di Medicina Trasfusionale, hanno convenuto in giudizio l chiedendo Controparte_1
l'accertamento del loro diritto al riparto delle maggiorazioni del 20% del fatturato relative alle attività trasfusionali svolte, nell'orario di servizio, in favore di strutture sanitarie private prive di servizi trasfusionali, per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2022, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate nel ricorso, oltre accessori di legge. A fondamento del ricorso hanno richiamato la normativa in materia di attività trasfusionale (art. 6 l. n. 107/1990; D.M. 1.9.1995; normativa regionale del Lazio) e il precedente giudicato formatosi tra le parti con sentenza del Tribunale di Roma n. 584/2022, che aveva riconosciuto il loro diritto sino al 31.12.2018. Hanno dedotto che, anche nel periodo oggetto del presente giudizio, le attività trasfusionali in favore delle erano proseguite con le Controparte_3 medesime modalità operative, restando invariati presupposti normativi e organizzativi e che, nonostante le previsioni del D.C.A. n. U00117/2018, volto a incentivare le attività trasfusionali svolte fuori dall'orario di lavoro, l aveva continuato ad assegnare CP_1 tali prestazioni durante il normale orario di servizio. La convenuta ritualmente citata, non si è Controparte_2 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il diritto invocato dalle ricorrenti trova fondamento nella disciplina nazionale e regionale sulle attività trasfusionali: l'art. 6 della l. n. 107/1990, il D.M. 1 settembre 1995, nonché la normativa regionale del Lazio (in particolare DGR 345/2008), le quali prevedono che, per le attività trasfusionali svolte in favore di prive di propri servizi Controparte_3 trasfusionali, spetti alla struttura pubblica erogatrice una maggiorazione del 20% del fatturato, destinata al personale dell'equipe del servizio trasfusionale.
Sul punto è dirimente la sentenza del Tribunale di Roma n. 584/2022 — intercorsa tra le stesse parti e relativa al periodo sino al 31.12.2018 — la quale ha affermato principi vincolanti per questo giudizio, stante la natura di rapporto di durata e l'assenza di modifiche normative o fattuali sopravvenute. In particolare, il giudice ha accertato che:
-l'attività trasfusionale resa alle Case di Cura private costituisce attività istituzionale obbligatoria, non qualificabile come libera professione intramuraria;
-essa determina un maggior carico di lavoro, che la normativa vigente impone di remunerare in forma incentivante;
-non sussiste alcun obbligo che tale attività debba essere svolta fuori dall'orario di lavoro;
-nessun atto regionale o aziendale ha previsto la sostituzione della maggiorazione del 20% con un diverso criterio basato sull'orario aggiuntivo;
-eventuali determinazioni unilaterali aziendali non possono incidere sulla distribuzione del compenso, che deve essere regolata tramite contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 165/2001;
Tale decisione ha riconosciuto alle ricorrenti il diritto al riparto del 20% sino al 31.12.2018.
Per il periodo successivo non risultano intervenute né modifiche normative né mutamenti organizzativi idonei a incidere sul diritto già accertato. Le ricorrenti hanno documentato la prosecuzione delle medesime attività trasfusionali anche nel 2019–2022, ( cfr Certificati di stato di servizio;
Tabulati delle presenze;
Fatture emesse dall'Azienda con applicazione della maggiorazione del 20% ex D.M. 1.9.1995)) . D'altra parte la convenuta, rimasta contumace, non ha sollevato alcuna contestazione né sullo svolgimento delle prestazioni né sui conteggi prodotti.
Sussistendo dunque identità di presupposti giuridici e fattuali rispetto al periodo già deciso, il giudicato formatosi con la sentenza n. 584/2022 si estende alle annualità successive. I conteggi allegati, non specificamente contestati, possono essere assunti a base della quantificazione del dovuto.
La resistente va pertanto condannata al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dell'art.4 c.2 DM55/14 e succ.modif.
pqm
condanna l'azienda ospedaliera al pagamento delle seguenti Controparte_2 somme:
€ 7.507,44 Parte_1
€ 6.904,94 Parte_1
€ 7.507,44 Parte_2
€ 7.507,44 Parte_3
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge condanna la resistente al pagamento di euro 7377,00 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione
Il Giudice