Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2024, proposto da:
Dupont Energetica s.p.a., già AI Guglielmo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, loc. Germaneto Cittadella Regionale;
Provincia di Crotone, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvana Tassone, Marina Cizza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del decreto n. 5528 del 22.4.2024 con cui la Regione Calabria ha rigettato la richiesta della intesa ad ottenere rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per una “ una discarica per rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in loc. Giammiglione del Comune di Crotone ”;
- del verbale di seduta conclusiva del 15.12.2023, comunicato dalla Regione Calabria con nota prot. n. 578001 del 22.12.2023, con la quale il presidente della conferenza dei servizi “ sulla base delle posizioni prevalenti… chiude con esito negativo rispetto all’approvazione del progetto ”;
- del parere della S.T.V. prot. n. 557696 del 14.12.2023, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;
- dei pareri dell’amministrazione provinciale resi nelle sedute della conferenza dei servizi, prot. n. 522843 del 24.11.2023, prot. n. 12177 del 24.07.2023;
- dei pareri sfavorevoli del Comune di Crotone resi nelle sedute della conferenza dei servizi e con nota prot. 70199 del 29.10.2021;
- della nota prot. n. 547453 del 11.12.2023 dell’Ufficio Operativo Regionale Usi Civici della Regione Calabria, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;
- del parere prot. n. 555616 del 14.12.2023 del Settore Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;
- del parere A.R.P.A.Cal. prot. n. 559415 del 15.12.2023, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;
- dei verbali della conferenza dei servizi del 23.11.2021, 17.03.2022, 6.07.2022, 28.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Dupont Energetica s.p.a., già AI Guglielmo s.r.l., agisce per l’annullamento del decreto n. 5528 del 22.04.2024, con cui la Regione Calabria ha respinto “ la richiesta… intesa ad ottenere rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per una discarica per rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in loc. Giammiglione del Comune Crotone ”, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
La ricorrente, in particolare, espone che:
- il 30.07.2009, allora AI, ha presentato un’istanza di V.I.A./A.I.A. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in località Giammiglione di Crotone, individuata dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali, P.R.G.R.S., come necessaria per il territorio e la bonifica anche del Sito di Interesse Nazionale, S.I.N., inclusivo del dismesso stabilimento industriale Pertusola, oggi di pertinenza di Eni Rewind s.p.a., nonché delle discariche ricadenti nei Comuni di Cassano allo Ionio e di Cerchiara di Calabria;
- la Regione con decreto n. 5066/2010 ha tuttavia espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione di tale discarica, a causa dello stato di compromissione del territorio, per la presenza di altri impianti e del S.I.N. inquinato, provvedimento tuttavia annullato dal T.a.r. con sentenza n. 403/2011, non gravata in Consiglio di Stato;
- con decreto n. 9549/2011 la Regione ha quindi adottato un nuovo atto di diniego di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale, sempre a causa dello stato di compromissione del territorio, provvedimento annullato con sentenza n. 998/2012, confermata in appello dalla pronuncia n. 5254/2013 sull’assunto che lo stato di compromissione del territorio non fosse sufficiente ad esprimere il diniego, poiché preesistente al P.G.R.S., il quale aveva però individuato proprio Giammiglione come sito idoneo alla realizzazione di una discarica;
- nel mese di maggio 2014, dopo un incontro con i tecnici della AI, la Regione Calabria con atto prot. n. 202690 del 20.06.2014 ha comunicato un preavviso di diniego, poiché avrebbe potuto autorizzare una volumetria massima della discarica di 1 milione di mc su 4,2 milioni richiesti, integrando ciò “ un nuovo progetto… differente da quelli facenti parte degli elaborati ” presentati con l’istanza del 30.07.2009;
- nonostante le deduzioni difensive, la Regione con nota del 12.08.2014 ha invitato la AI a ripresentare l’istanza di V.I.A./A.I.A. e, a seguito di reiterate richieste di integrazioni documentali, con nota prot. n. 184307 dell’11.06.2015 ha preteso la produzione, nel termine di trenta giorni, di altra documentazione, sollecitata dalla Struttura Tecnica di Valutazione, S.T.V., pena l’archiviazione del procedimento, poi adottata con determinazione impugnata dinanzi al T.a.r. con ricorso n. r.g. 1071/2015;
- con successivo provvedimento prot. n. 246151 dell’11.08.2015 la S.T.V., ricevute le integrazioni, ha disposto di non poter procedere alla valutazione per la mancata produzione dei pareri di competenza degli Enti, provvedimento impugnato con motivi aggiunti nel giudizio n. r.g. 1071/2015 e annullato con sentenza n. 531/2016, la quale ha altresì statuito il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla domanda di annullamento della determinazione di archiviazione della Regione Calabria;
- di seguito, nella seduta del 18.01.2016 la S.T.V. ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento e di rilascio dell’A.I.A., rispetto al quale la Regione ha chiesto chiarimenti circa la prescrizione n. 1 del medesimo parere, secondo cui l’esponente “ potrà esercitare l’attività… di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ad esclusione dei rifiuti urbani e nel rispetto delle previsioni -in ordine alla destinazione della discarica- del Piano Gestione Rifiuti ”, chiarimenti poi resi dalla S.T.V. con atto prot. n. 32709 del 3.02.2016, in base al quale “ la prescrizione n. 1… consente la localizzazione di una discarica per rifiuti derivanti esclusivamente dalla bonifica dell’area SIN denominata Crotone-Cassano-Cerchiara ”;
- tale precisazione non troverebbe tuttavia alcun fondamento nel P.G.R.S. 2007, il quale ha identificato il sito di Giammiglione come idoneo a discarica non solo di rifiuti pericolosi e non dell’area del S.I.N. Crotone-Cassano-Cerchiara ma anche di rifiuti non pericolosi della bonifica del S.I.N. Pertusola, per una capacità stimata di 1.000.000 mc, con possibilità di ulteriori ampliamenti;
- contestualmente alla precisazione della S.T.V., con atto prot. n. 32858 del 3.02.2016 la Regione Calabria ha convocato una conferenza dei servizi per il 9.03.2016 ai fini del rilascio del provvedimento finale di compatibilità ambientale A.I.A.;
- è stata intanto promulgata la L.R. n. 8/2016 di sospensione, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, dei procedimenti di rilascio V.I.A./A.I.A., disposizione attuata nei riguardi della AI con atto della Regione prot. n. 69076 del 2.03.2016;
- nella successiva conferenza di servizi del 27.04.2017, relativa al procedimento avviato dal Ministero dell’Ambiente, la Regione ha quindi espresso la volontà che i rifiuti provenienti dalla bonifica del S.I.N. Crotone-Cassano-Cerchiara fossero smaltiti fuori dal territorio regionale e non quindi nella discarica di Giammiglione;
- a fronte della perdurante inerzia della Regione, la AI ha quindi proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, a seguito del quale la medesima Regione, con nota prot. 26336 dell’11.08.2017, ha convocato una conferenza di servizi e, successivamente, ha emanato la comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 303908 del 29.09.2017, esitata, dopo il relativo contraddittorio procedimentale, nel provvedimento prot. n. 12267 del 7.11.2017, costituente il terzo diniego di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di A.I.A. per la discarica Giammiglione, reiterativo delle ragioni già espresse nei due precedenti dinieghi, con l’aggiunta dell’impossibilità dell’impianto di ottemperare la prescrizione di ricevere i rifiuti provenienti dalla bonifica, per aver imposto la stessa amministrazione in separato procedimento di avviarli fuori Regione;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 3279 del 23.04.2021, riformando la pronuncia di primo grado n. 243/2020, ha annullato tale ultimo provvedimento di diniego, cosicché la Regione ha convocato per il 20.10.2021 una nuova conferenza di servizi, con acquisizione del parere favorevole della S.T.V. del 18.10.2021, secondo cui la normativa sopravvenuta del D. Lgs. n. 121/2020 -inerente all’introduzione delle B.A.T. per le discariche, Best Available Techniques o migliori tecniche disponibili- era da considerarsi una miglioria per l’ambiente, cosicché l’adeguamento del progetto sarebbe avvenuto nella fase esecutiva e prima dell’inizio dei lavori;
- in sede di conferenza di servizi solo il Comune e la Provincia di Crotone hanno espresso parere contrario e, dopo un’integrazione documentale ad opera della AI, nella seduta del 15.12.2023 l’amministrazione procedente ha ritenuto non favorevole il parere di A.R.P.A.Cal. e chiuso la conferenza “ sulla base delle posizioni prevalenti… con esito negativo rispetto all’approvazione del progetto ”;
- è quindi seguita l’adozione del provvedimento prot. n. 5528 del 22.04.2024, integrante il quarto diniego o il quinto in considerazione anche del decreto di archiviazione.
Di tale determinazione ne è quindi denunciata l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 36/2003, D. Lgs. n. 152/2006, della L. n. 241/1990, per vizio di eccesso di potere, nonché la nullità per elusione del giudicato.
2. Si è costituita la Regione Calabria, la quale, al pari dell’esponente, ha operato una ricognizione fattuale dell’intero sviluppo della vicenda.
Nello specifico, ha dedotto che a seguito dell’annullamento, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3729/2921, del decreto n. 12267/2017, in sede di conferenza di servizi è stato acquisito il parere della S.T.V. emesso nella seduta del 18.10.2021, il quale, attesa l’invarianza del progetto rispetto a quello esaminato prima della sentenza del Consiglio di Stato, ha confermato la valutazione emessa nella seduta del 18.01.2016, prescrivendo il rispetto di tutte le norme di riferimento, tra cui il D. Lgs. n. 121/2020.
Nel corso della conferenza di servizi sono poi emerse alcune criticità in ordine alla materia degli usi civici, alle prescrizioni idrauliche dell’Autorità di Bacino, all’adeguamento della progettazione proposta e relative valutazioni.
L’autorità competente, con nota prot. n. 351354 del 2.08.2023, ha quindi richiesto alla AI:
- la progettazione definitiva, corredata da idonei studi e dagli adeguamenti alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino, con le relazioni specialistiche in relazione alla circolazione idrica sotterranea, anche ai fini del monitoraggio ambientale;
- la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo, P.M.C., sulla base delle prescrizioni dell’Autorità di Bacino;
- l’aggiornamento al D. Lgs. n. 121/2020;
- la documentazione per l’acquisizione da parte delle autorità competenti dei pareri/autorizzazioni per le opere di regimazione idraulica previste nel progetto valutato dalla Autorità di Bacino;
- il provvedimento finale adottato con deliberazione di Giunta comunale ex art. 15 L.R. n. 18/2007, efficace dopo il previsto controllo regionale;
- il parere della Soprintendenza sulla relazione preliminare archeologica.
La AI, con nota del 31.10.2023, ha contestato la richiesta, non fornendo la progettazione definitiva adeguata ai lavori della conferenza, rimandando alla documentazione risalente al 2009 e rinviando la produzione di ulteriori elaborati nel termine di “ almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori ” indicato dalla S.T.V. nel parere del 18.10.2021.
Il 15.12.2023 è stata quindi convocata la seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria, incentrata sulle questioni che avrebbero dovuto essere definite, quali: disamina e valutazione della progettazione definitiva aggiornata alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino; acquisizione parere/nulla osta delle autorità competenti per le opere di regimazione idraulica prescritte dall’Autorità di Bacino; approvazione della proposta Piano Monitoraggio e Controllo aggiornata con gli adeguamenti richiesti dall’Autorità di Bacino; acquisizione e discussione parere Soprintendenza; definizione procedimento L.R. n. 18/2007 per la ricognizione del vincolo degli usi civici.
In tale seduta conclusiva, stante la mancata definizione delle questioni indicate e l’impossibilità per gli Enti di esprimersi, ivi compresa la S.T.V. cui era stato richiesto di valutare il progetto alla luce delle modifiche prescritte dall’Autorità di Bacino, la conferenza ha assunto, a seguito di contraddittorio procedimentale, l’avversata determinazione conclusiva prot. n. 5528 del 22.04.2024.
3. Resiste con articolata memoria il Comune di Crotone.
4. Resiste altresì la Provincia di Crotone, che confuta le avverse deduzioni.
5. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, previo deposito di memorie di replica e ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In base alle prime due censure, suscettibili di trattazione congiunta, il provvedimento impugnato si fonderebbe sull’erroneo assunto che l’art. 10 D. Lgs. n. 36/2003 imporrebbe “l’approvazione del progetto definitivo dell’impianto, adeguato ai lavori della conferenza di servizi e il mancato adeguamento della progettazione richiesto dall’autorità competente comporta l’impossibilità di adempiere correttamente a tale obbligo ”. La disposizione, infatti, non esigerebbe che il progetto definitivo nel corso della conferenza di servizi debba essere adeguato alle prescrizioni poste dagli Enti, muniti di mere funzioni consultive, ma che l’amministrazione procedente lo approvi, inserendo eventualmente nel provvedimento finale prescrizioni per la realizzazione e l’esercizio nella fase esecutiva, per come evincibile dagli artt. 25, comma 4, 28 e 29 D. Lgs. n. 152/2006. Ne consegue che la Regione Calabria avrebbe dovuto adottare la V.I.A./A.I.A., inserendo le prescrizioni poste dagli Enti.
Sussisterebbe inoltre il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il progetto definitivo risulterebbe corredato di tutti gli studi, le integrazioni e i chiarimenti richiesti, compresi gli elaborati idraulici esaminati dall’Autorità di Bacino, cosicché erroneamente la medesima Regione avrebbe sostenuto che la documentazione indicata dalla S.T.V. nel parere del 18.10.2021 sarebbe stata riferita “ alla produzione della progettazione esecutiva e, quindi, alla fase di post rilascio AIA e non anche alla progettazione definitiva ”, invece da aggiornare in base alla prescrizioni dell’Autorità di Bacino del 2023. In tal senso depone la precisazione contenuta nel parere della S.T.V., secondo cui le modifiche costruttive introdotte dal D. Lgs. n. 121/2020 sono migliorative per l’ambiente e, in quanto tali, non necessitanti ex lege di alcuna rivalutazione, dovendo procedersi all’inserimento in fase di progettazione esecutiva da presentarsi sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, ponendosi pertanto il diverso assunto regionale in contrasto con gli artt. 5, comma 1, lett. l), 29- sexies , comma 6, 29- nonies D. Lgs. n. 152/2006.
Nella sostanza, il progetto definitivo dell’impianto resterebbe immutato rispetto alle opere di regimazione e alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino e rispetto al progetto valutato dalla S.T.V. con il parere del 2021, per come comprovato dalla perizia di parte.
La censura è infondata.
In termini generali giova osservare che “ la funzione tipica della v.i.a. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto (nel caso di specie, trattasi di progetto per l'ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi), valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, esercitata sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma anche di scelte amministrative discrezionali, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987).
Lo scopo principale della V.I.A., pertanto, è di individuare, descrivere e valutare, prima della realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
L’A.I.A., che autorizza l’esercizio di un impianto e deve garantirne la conformità ai requisiti di legge, è del pari uno strumento giuridico finalizzato alla prevenzione e gestione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione di opere.
Alla luce delle descritte funzioni dei due istituti non risulta plausibile l’assunto dell’esponente, secondo cui l’art. 10 D. Lgs. n. 36/2003 escluderebbe che l’approvazione del progetto definitivo debba già essere adeguato alle prescrizioni imposte dagli Enti, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l’azione preventiva degli istituti indicati, attesa la necessità di esaminare l’incidenza delle prescrizioni sull’opera e sull’ambiente in sede di approvazione del progetto definitivo.
In tal senso, si osserva come la previsione delle opere idrauliche dall’Autorità di Bacino era incentrata sulla progettazione del 2016, non conforme tuttavia al successivo regime giuridico del D. Lgs. n. 121/2020, introduttivo delle B.A.T. per le discariche, cioè le migliori tecniche disponibili.
In particolare, l’Autorità di Bacino con il proprio parere favorevole ha prescritto nuove opere, tra cui l’intervento di captazione di acque sotterranee dal previsto pozzo a servizio della discarica, la costruzione di canali, pozzi di spinta e di arrivo, canale di gronda con annessa opera di imbocco e opera di sblocco e la concessione di derivazione idrica preferenziale. Tale sopravvenienza ha quindi imposto all’autorità procedente sul piano tecnico di eseguire la verifica circa l’assenza di interferenze tra le opere idrauliche e il layout delle opere conforme al D. Lgs. n. 121/2020 e ottenere le planimetrie aggiornate.
Ne consegue che la valutazione tecnica discrezionale di esigere un progetto definitivo che dia conto delle potenziali interferenze delle opere di regimazione idrogeologica con l’impianto della discarica adeguato alle migliori tecniche risulta, in ottica preventiva di prognosi dell’impatto ambientale, ragionevole e coerente con la ratio della V.I.A./A.I.A., in quanto pur a fronte della circostanza che il progetto definitivo dell’impianto sia rimasto immutato rispetto alle opere di regimazione e alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino e al progetto valutato dalla S.T.V. con il parere del 2021, la descritta valutazione è incentrata sull’esame delle eventuali interferenze tra le opere di regimazione idraulica e la discarica, da sottoporre al vaglio della S.T.V.
A supporto dell’assunto si richiama il D. Lgs n. 152/2006, all. IV, parte II, punto 7, lett. o), il quale sottopone a V.I.A. “ le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ”, nonché l’art. 10, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 36/2003 secondo cui il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica “ l’esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l) ”.
6.1. Sostiene poi l’esponente - con il terzo, quarto motivo e quinto motivo - che nelle sentenze n. 5254/2013 e n. 3279/2021 il Consiglio di Stato avrebbe accertato che l’impianto proposto dalla AI è previsto nella pianificazione della Regione proprio in località Giammiglione, anche al fine di rendere possibile la bonifica del territorio inquinato del S.I.N. Pertusola di Crotone, consentendo ciò l’utilizzazione della discarica più vicina al luogo di produzione dei rifiuti speciali, cosicché l’avversato diniego si porrebbe in contrasto con il perseguimento dell’interesse pubblico.
In ragione di quanto evidenziato, pertanto, il verbale del 15.12.2023 e la successiva determinazione di diniego 5528/2024 risulterebbero nulle, poiché elusive del giudicato cristallizzato nelle richiamate sentenze n. 5254/2013 e n. 3279/2021, con le quali il Consiglio di Stato ha imposto “ a carico dell’amministrazione regionale precisi vincoli conformativi in sede di riesercizio del potere ”.
6.1.1. Valutando sul piano contenutistico-sostanziale l’intero iter procedimentale -pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino, della Soprintendenza, della S.T.V., dell’Azienda Sanitaria, dell’A.R.P.A.Cal. nonché l’insussistenza degli usi civici e la puntuale documentazione presentata dalla AI- la chiusura negativa della conferenza di servizi con richiamo alle posizioni prevalenti contrasterebbe poi con le indicate pronunce.
In particolare, i pareri non favorevoli resi dal Comune e dalla Provincia di Crotone escludono la coerenza localizzativa, impiantistica, urbanistica e paesaggistica dell’impianto AI con il territorio crotonese, tuttavia già acclarata dal Consiglio di Stato, così da porsi in contrasto con il giudicato.
6.1.2. Rileva ancora la deducente che il rappresentante dell’A.R.P.A.Cal. ha reso il proprio contributo istruttorio in sede di conferenza di servizi, specificando che nei procedimenti V.I.A./A.I.A. l’attività dell’Agenzia più che esplicitarsi in un parere integra una valutazione sul P.M.C., quale atto finale che raccoglie tutte le varie prescrizioni che sono state impartite dalle amministrazioni. Tuttavia, il presidente della conferenza ha qualificato la precisazione resa da A.R.P.A.Cal. come parere sfavorevole, in violazione dell’art. 29- quater D. Lgs. n. 152/2006.
Analoghi rilievi riguardano l’erroneo assunto di ritenere posizione prevalente l’atto prot. n. 555616 del 14.12.2023 del Settore Regionale Gestione Demanio Idrico, con cui si è evidenziato che “ non sono stati individuati gli elementi essenziali ed indispensabili per le valutazioni… ai fini dell’espressione del parere di competenza ”, il quale avendo invece contenuti interlocutori, al pari della determinazione A.R.P.A.Cal., senza la manifestazione di un dissenso, avrebbe dovuto intendersi acquisito favorevolmente ex art. 14- ter L. n. 241/1990.
6.1.3. Le deduzioni vanno respinte, secondo quanto di seguito chiarito.
Nello specifico, i motivi sub 6.1. e 6.1.1., tesi a denunciare la nullità delle determinazioni ivi indicate per violazione del giudicato, sono inammissibili, poiché il relativo esame e l’eventuale declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. spetta alla cognizione del giudice dell’ottemperanza munito di competenza funzionale, che nella fattispecie è rispettivamente da individuarsi, ex art. 113, comma 1, c.p.a., nel Consiglio di Stato per la pronuncia n. 3279/2021, di riforma della decisione di primo grado n. 243/2020, nonché nel Tribunale Amministrativo, ma in funzione di giudice dell’ottemperanza e non di cognizione, per la sentenza del Consiglio di Stato n. 5254/2013 di conferma della decisione di primo grado, quest’ultima, peraltro, basata sul difetto di motivazione del provvedimento annullato e quindi con limitati effetti conformativi.
Ciò, in disparte la circostanza che la previsione dell’idoneità del sito di Giammiglione per la raccolta di rifiuti speciali, contenuta nel P.R.G.R. del 2007, è stata superata dal P.R.G.R. del 2016 -inoppugnato e adottato prima della formazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3279/2021- il quale non contiene alcuna analoga disposizione sul sito di Giammiglione, al pari del successivo P.R.G.R. del 2024.
6.1.4. Con riguardo, poi, ai rilievi sub 6.1.2. ritiene il Collegio che, in aderenza con quanto già rilevato nel capo 6, pur a fronte della conferma del parere favorevole della S.T.V. -in ragione dell’identità del progetto del 2016 e del 2021- è emersa la necessità in sede di conferenza di servizi che il medesimo progetto definitivo, da approvare e da allegare all’autorizzazione, dovesse includere le nuove opere di regimazione idraulica ed essere raffrontato con gli aggiornamenti di cui al D. Lgs. n. 121/2020, inerenti agli adeguamenti della morfologia dell’invaso.
Sul punto risultano persuasive le argomentazioni della difesa regionale, secondo cui la progettazione definitiva aggiornata non è stata prodotta, in quanto i documenti depositati dalla deducente involgono gli aspetti gestionali dell’impianto ma non i profili realizzativi e l’esame delle potenziali interferenze.
6.1.5. In ordine, ancora, al parere dell’A.R.P.A.Cal. la conferenza di servizi ha riconosciuto rilievo negativo allo stesso, poiché il controllo operato dall’agenzia nella fase di esercizio dell’impianto avviene anche in considerazione del progetto definitivo e del relativo apprezzamento tecnico espresso dalle autorità competenti, tuttavia non avvenuto in conseguenza del mancato aggiornamento del progetto rispetto alle possibili interferenze.
Analoghe considerazioni sono estensibili al mancato rilascio del parere ad opera del Settore Demanio Idrico della Regione Calabria, stante la mancata presenza dei necessari elementi tecnici integrativi sui quali esprimere la relativa valutazione.
In ogni caso, al netto della rilevanza dei pareri resi da A.R.P.A.Cal. e dal Settore Demanio Idrico della Regione Calabria, assumono rilievo dirimente nel giudizio di prevalenza espresso in sede di conferenza di servizi, il mancato aggiornamento del progetto definitivo e la conseguente assenza della rinnovata valutazione della S.T.V., in uno ai pareri contrari espressi dal Comune e dalla Provincia di Crotone.
L’art. 14- quater , comma 3, L. n. 241/1990 stabilisce infatti che l’approvazione della determinazione assunta in sede di conferenza di servizi può avvenire “ sulla base delle posizioni prevalenti ”, da intendersi tuttavia non in una stretta accezione numerica ma quali-quantitativa delle medesime posizioni espresse e in tale prospettiva, alla luce di quanto chiarito, la complessiva valutazione negativa risulta ragionevole e coerente (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 902).
6.2. Per mezzo dell’ultima doglianza la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, poiché le puntuali osservazioni rese a seguito della trasmissione del verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 15.12.2023 sono state disattese con argomentazioni generiche.
L’assunto è infondato.
Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, “ l’obbligo previsto dall'art. 10 della l. n. 241/1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all’amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative ” ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).
Ciò considerato, dal provvedimento impugnato emerge che la resistente amministrazione ha preso atto delle deduzioni difensive dell’esponente, quindi le ha esaminate ma non ritenute tuttavia rilevanti ai fini di un accoglimento della richiesta e ciò sulla scorta dell’ampio compendio di elementi sul quale è basata la determinazione di diniego.
7. Il ricorso, in definitiva, va quindi respinto.
8. La particolarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO