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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9836/2017, pubblicata in data 3.10.2017, iscritto al n. 1815/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(p.i. ), con sede legale in Frattamaggiore, Parte_1 P.IVA_1
Via M. Lupoli n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti
Guglielmo Ara (c.f. ) e Amalia Carrara (c.f. ), per CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Pt_1
appellante e
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. C.F._3
, per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in
[...]
mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 29.3.2018, la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 9836/2017, pubblicata in data 3.10.2017, con cui il
Tribunale di Napoli aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 526/2013, dell'importo di 16.270,22 € oltre accessori, ottenuto dalla appellata a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese da gennaio ad ottobre 2012, a fronte di un fatturato complessivo di 111.214,16 € per l'anno 2012. Parte Il Tribunale, rilevato come l' si fosse limitata ad eccepire il diverso fatturato di
108.958,40 €, di cui erano stati riconosciuti solo 95.921,75 € (essendo anzi il Centro sanitario debitore della somma di 2.247,31 €) e la non debenza delle residue somme, senza chiarire il titolo in base al quale dovesse essere effettuata la detrazione, se non un generico rinvio a poco comprensibili e non illustrate note di credito, e ritenuto generico il riferimento alla problematica dello sconto ex lege
296/06 e contraddittorie le difese svolte in comparsa conclusionale (secondo cui il debito del Centro sanitario sarebbe ammontato a 20.821,41 €), aveva respinto l'opposizione, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Deduceva l' on un unico variegato motivo di impugnazione la erroneità della sentenza Pt_2 per non avere il Tribunale valutato il monitoraggio conclusivo dell'intero anno, non avere considerato l'applicabilità dello sconto previsto dalla legge 296/06 anche oltre il decorso del triennio 2007/2009, non aver rilevato che “gli atti allegati al fascicolo di primo grado provano che nessun credito vanta dunque la società appellata, che, viceversa, risulta debitrice della somma di 42.029,08 €”.
Instava pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza collegiale del 26.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previo mutamento del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come formulato, con il richiamo di sentenze amministrative e principi generali ma senza uno specifico inquadramento delle stesse nella concreta fattispecie per cui è causa, si presenta ai limiti della ammissibilità, se non fosse per la comunque possibilità di discernere nel corpo dello stesso la reiterazione del motivo di opposizione concernente l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, comma 796, legge n. 296/06, che veniva ritenuta applicabile anche all'anno in oggetto (2012), e su cui questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi, in fattispecie similari, affermandone la validità al solo triennio 2007/2009.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 10582/2018 ha confermato il carattere di transitorietà della norma, affermando che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Quanto invece all'aspetto riguardante l'esistenza di un tariffario regionale, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 94/2009 ha chiarito che la norma statale sopra richiamata prevede lo sconto da operare sulle tariffe statali, ma non ha escluso il potere delle Regioni di fissare tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali.
È stato quindi ribadito che il meccanismo dello sconto delle tariffe massime è espressione del bilanciamento tra la garanzia del diritto alla salute e le esigenze di limitazione della spesa pubblica, la cui operatività va preservata, ove possibile, in sede di interpretazione.
È per questo che la Cassazione, a chiusura del coordinamento delle norme, secondo i dettati principi costituzionali, con la pronuncia n. 25845 del 2017, ha stabilito la piena applicabilità dello sconto anche in vigenza (sempre nel triennio) delle tariffe regionali, argomentando che: “dal complesso normativo sopra evidenziato, si desume che compito del decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe ed ove tale soglia risulti non superata, l'importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un'antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando l'una non opera l'altra sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto, come sostenuto dalla ricorrente. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la fissa la tariffa in CP_2
concreto da applicare entro la detta soglia, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione CP_2 nell'ambito della soglia determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata, unica conseguenza è che l'eccedenza resti a carico del bilancio regionale”.
Sono inammissibili, per la loro estrema genericità, gli ulteriori motivi di doglianza che è dato estrapolare dal corpo dell'atto di appello, nelle parti in cui si allega un non meglio precisato Part superamento del tetto di spesa e l'esistenza di crediti dell' on riferimento all'annualità in oggetto. L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
E' dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9836/2017, pubblicata Parte_1
in data 3.10.2017, in contraddittorio con la Controparte_1
così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in
2.000,00 € per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino.
2) Dichiara tenuta l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo