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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3626 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.01.1968,
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Marchesini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
;
[...]
- ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emettenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 12/5/1996 e trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Vicenza dell'anno 1996, al numero 191, parte
II, serie A;
- omologare le seguenti condizioni di separazione:
1- I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto;
2- L'abitazione coniugale sita in Vicenza (VI) – via Cordellina n. 7, di esclusiva proprietà della signora rimarrà a questa assegnata. Pt_2
3- Il figlio , maggiorenne, non economicamente autosufficiente e che Per_1
frequenta l'Università a Firenze, continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di questa quando sarà a Vicenza;
4- La figlia minore , che ha 16 anni e studia al terzo anno presso il Per_2
Liceo Artistico Boscardin di Vicenza, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre.
Poiché il signor vive all'estero, non è necessario stabilire tempi e modi Pt_1
2 di permanenza della minore presso il padre che, quando il Italia, potrà vedere la figlia previo accordo con la stessa tenuto conto delle esigenze di studio e dei desideri della minore.
5- Al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi all'atto della separazione personale le parti concordemente convengono che il signor provvederà a Parte_1
versare alla signora la somma complessiva di € 1.000,00 mensili, Parte_2
da versarsi entro il 5 di ogni mese, di cui: € 720,00 mensili da versarsi entro il
5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT, per il mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti quantificando l'importo da versare per il mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, in € 220,00, e l'importo da versare per il mantenimento ordinario della figlia , minorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente, in € 500,00 ed € 280,00 a titolo di pagamento della quota del 50% del mutuo acceso nel 2013 per l'acquisto della casa coniugale.
Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie e/o opportune per i figli non economicamente autosufficienti, per tali intendendosi quelle scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte da assicurazione di uno dei genitori, saranno ripartite tra le parti, nella misura del 50%. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate ed opportunamente documentate.
6- I coniugi danno atto della reciproca autosufficienza economica rinunciando
3 quindi espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento, danno inoltre atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data
12.05.1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_2
4 collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 220,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI), via Cordellina n. 7, in favore di quale genitore Parte_2
convivente con la figlia minore e con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti
5 economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 12.05.1996 con atto trascritto al n.
[...]
91, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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