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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 12648/2024 all'udienza del 7/1/25 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
E nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Giusi Pezzella anche disgiuntamente all'avv Alessandro Aureli pec e giusta Email_1 Email_2 delega in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura notarile del 22/3/24 Email_3
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/3/2024 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il diritto del minore all'indennità di frequenza dalla domanda del 5/12/22 e condannare l' al pagamento dei ratei in favore CP_1 dei ricorrenti quali genitori esercenti la potestà sul minore , oltre accessori , vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva che aveva proposto ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'invalidità necessaria pe conseguire l'indennità di frequenza;
che il procedimento si concludeva con perizia negativa per l'istante ; che la perizia veniva contestata;
che il ctu non aveva correttamente valutato le patologie del minore e soprattutto le patologia che implicava un disturbo specifico misto dell'apprendimento .
Concludeva come sopra .
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso per l'impossibilità di verificare CP_1 la tempestività dello stesso in relazione alle depositate contestazioni, l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, la mancata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Nominato un ctu, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente ha in data 27/2/24 depositato la contestazione e in data 28/3/24 , entro i
30 giorni previsti dall'art 445 bis , iscritto il presente procedimento , per cui il ricorso è tempestivo.
I ricorrenti assumono come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificatamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al disturbo specifico dell'apprendimento del minore
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile.
Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello stato di invalidità per l'indennità di frequenza . Il ctu , con perizia immune da vizi ha affermato “ il minore di 16 Persona_1 aa presenta a far data dal mese di settembre i rigorosi requisiti previsti dalla Legge 289/90 onde beneficiare della Indennità di frequenza ma con necessaria ed opportuna revisione in sede amministrativa nel corso del mese di giugno 2025.” Tale diagnosi, immune da vizi logici, deve essere condivisa e il ricorso deve essere accolto quanto alla domanda di accertamento dello stato di invalidità. Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei , la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” ( Cass. 9755/19)
Le spese di lite vanno compensate in ragione del riconoscimento dell'invalidità in data successiva alla domanda. Si pongono a carico dell le spese di ctu liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara il minore invalido con diritto all'indennità di frequenza dal settembre 2024 e revisione a giugno 2025 ; dichiara inammissibile la domanda di condanna;
compensa le spese;
condanna l' alle spese di ctu ,liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 7/1/25 Il giudice