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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2017 del R.G.A.C., pendente TRA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., Parte_1
NONCHE' ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN Controparte_1
AVELLINO AL CORSO VITTORIO EMANUELE N. 87, PRESSO LO STUDIO DEGLI AVV. VINCENZO FOLLO E LIVIO LIGUORI ATTORI E
ANCHE QUALE Controparte_2
INCORPORANTE PER DELLA IN CP_3 Controparte_4
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. RAPPRESENTATA E DIFESA, DALL'AVV. CATERINA ALFANO
CONVENUTA
. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. nonché hanno convenuto in Controparte_1 giudizio la per sentir accertare e dichiarare: - la Controparte_2 violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella CP_2 esecuzione del complesso rapporto contrattuale intercorso con la società attrice;
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2 c.c. delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, rideterminarsi il saldo contabile effettivo, depurato della palese componente anatocistica;
- la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per non convenute commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuto conto e la commissione denominata “corrispettivo su accordato”, laddove non oggetto di specifica pattuizione tra le parti. In caso contrario, dichiararsi illegittima la capitalizzazione trimestrale della C.M.S., sia nel caso la si consideri quale voce autonoma rispetto agli interessi per la sua funzione meramente remuneritiva, sia nel caso si voglia ad essa attribuire natura assimilabile a quella degli interessi passivi;
- la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, ritenendosi dovuta l'applicazione del saggio legale d'interesse in assenza degli originari contratti o in presenza di contratti invalidi ed inefficaci ed, in ogni caso, laddove nulle
1 le clausole convenzionalmente e/o unilateralmente statuite a decorrere dalla data di costituzione del rapporto contrattuale intercorso;
- determinarsi, in ogni caso, il costo effettivo globale annuo (TAEG) applicando il tasso d'interesse nel rigoroso rispetto degli artt. 1/7 della L. 108/96 nonché dell'art. 644 c.p., dichiarando la nullità e l'inefficacia di ogni e quasivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese e competenze perché eccedenti il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
- Accertare e dichiarare come illegittimamente addebitate …la somma di euro 435.156,88 e pertanto disporsi la ripetizione, in favore della parte istante, di tali somme indebitamente corrisposte, a seguito della rideterminazione del saldo contabile, sulla base delle CTP allegate e di tutte le eccezioni innanzi enucleate. Tanto in ragione del fatto che ogni rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa possa ritenersi concluso dal momento che, il convenuto istituto ha provveduto alla revoca degli affidamenti e contestuale recesso dai contratti di conto corrente;
-Condannare, per l'effetto, il convenuto istituto di credito al ristoro in via equitativa di tutti i danni patiti dalla quale conseguenze Pt_1 diretta o indiretta dell'illecito ed ingiustificato comportamento tenuto nel corso del rapporto contrattuale, così come evidenziato nelle allegate CTP, sia per la indebita sottrazione di capitali con gravi conseguenze patrimoniali ed economiche, determinabili nella mancata opportunità di maggiori investimenti e, conseguenti, proporzionali mancati guadagni, sia successivamente, dalla illegittima revoca di tutti gli affidamenti ed il recesso da ogni rapporto contrattuale e contestuale segnalazione alla Centrale Rischi della posizione a sofferenza;
-Condannare il convenuto istituto al ristoro, in via equitativa, di ogni danno direttamente e/o indirettamente derivato dall'altrettanto illegittimo ed ingiustificato congelamento del rapporto di c/c intercorso con personalmente, con conseguente ritenzione dei titoli e delle somme ivi Controparte_1 depositate;
-Ordinarsi pertanto la revoca della segnalazione della della Parte_1
e del sig. nella categoria di rischio “a sofferenza” presso la Centrale
[...] Controparte_1
Rischi della Banca d'Italia”, con vittoria di spese e competenze. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto: -di aver intrattenuto, fin dal 1999, con la banca filiale di Pompei, una serie di Controparte_2 rapporti di conto corrente, utilizzati per finanziare l'attività d'impresa, contraddistinti dai seguenti numeri: -1) c.c. ordinario n. 5560.60; - 2) c.c. per anticipi su titoli di credito n. 4389.02; 3) c.c. 5735/86 (partitario presentazione salvo buon fine); 4) c.c. 5736/79 (per anticipi salvo buon fine); - Pt_2 Pt_2 di aver, altresì intrattenuto un rapporto di conto corrente ordinario n. 11836 con la banca filiale di Mercato San Severino, Controparte_5 successivamente incorporata, per fusione, dalla;
- di Controparte_2 aver richiesto, ai sensi dell'art. 119 TUB, aria e finanziaria, al fine di verificare la posizione riferita ai suddetti rapporti;
- che la richiesta non veniva riscontrata tant'è che la società chiedeva ed otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 854/2015 che ingiungeva all'istituto di credito la consegna della documentazione richiesta;
- solo all'esito della notifica dell'atto di precetto, l'istituto consegnava parte della documentazione bancaria, a partire dall'anno 2004, senza tuttavia fornire copia dei contratti di apertura dei conti correnti;
- che dalla consulenza tecnica di parte, commissionata dalla società, risultava un saldo debitore nettamente inferiore a quello risultante dagli estratti conto della banca.
2 L'attrice ha altresì dedotto che: - il rapporto di conto corrente n. 5560.60, acceso presso la filiale di Pompei verosimilmente in data 24.9.1999, era stato regolato dalle seguenti condizioni: -tasso a credito 1,00%; -tasso a debito 7% per sconfinamenti se autorizzati e commissione trimestrale di massimo scoperto;
- in data 31.1.2000 veniva stipulato un nuovo contratto, identico nei contenuti al precedente, con variazioni, unicamente, del tasso debitore e della aliquota relativa alla commissione di massimo scoperto;
- in data 3.4.2006 e il 20.1.2010, con documenti denominati “lettera-contratto di credito”, venivano aperte delle linee di credito da utilizzare ai tassi e condizioni specificati nella consulenza di parte;
- sia il contratto di apertura del conto corrente n. 5560/50 che il successivo contratto del 31.1.2000, redatto ad integrazione, nonché i contratti di apertura di credito in conto corrente del 3.4.2006 e del 20.1.2010 erano stati sottoscritti da in proprio e non nella qualità di Controparte_1 amministratore della società e siccome non recanti la Parte_1 sottoscrizione della banca, sarebbero nulli per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 tub;
- in relazione ai rapporti n. 5735.86, 5736,79 e 4389,02 ed a quello n. 11836, in mancanza dei relativi contratti e della pattuizione di tassi, spese, commissioni, valute, sarebbero dovuti i soli interessi nella misura legale, con esclusione di ogni ulteriore addebito siccome non pattuito;
- l'illegittimo addebito di interessi anatocistici contrastante con il divieto posto dall'art. 1283 c.c e della commissione di massimo scoperto siccome priva di causa e, comunque, nulla per indeterminatezza indicandosi in contratto la sola percentuale;
- l'illegittimo addebito, a decorrere dall'anno 2009, della commissione denominata “corrispettivo su accordato” in quanto non supportata da alcuna previsione contrattuale;
- l'illegittimo addebito di interessi non sempre rispettosi della soglia di usura;
- dal conteggio eseguito dal consulente di parte, escludendo gli addebiti illegittimi sopra indicati, risultava un credito dell'attrice di euro 435.156,88; - l'illegittima sottrazione alla società del suddetto importo ne aveva causato un danno economico e patrimoniale determinabile nella mancata opportunità di maggiori investimenti e conseguenti mancati guadagni;
inoltre, a partire dall'anno 2008, la banca aveva adottato una politica di contenimento del rischio, con improvvise riduzioni di affidamenti, che avevano prodotto difficoltà gestionali alla società ed un calo del fatturato;
- la banca aveva arbitrariamente esercitato il diritto di ritenzione, pegno e compensazione sui titoli depositati in custodia presso l'istituto, da cui era conseguito il blocco e la indisponibilità del conto corrente intestato al CP_1
e l'impossibilità di gestire i titoli e le somme ivi depositate;
- l'illegittima revoca degli affidamenti e recesso dai rapporti contrattuali e della conseguente segnalazione della posizione a sofferenza della società alla centrale rischi, in assenza dei relativi presupposti, ne aveva precluso l'accesso al credito nei confronti di altri istituti di credito, impendendo alla società di operare, con conseguente danno non patrimoniale da quantificarsi, in via equitativa, in una somma pari al doppio di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, così come accertato dal consulente di parte ovvero nel doppio di quanto dell'importo determinato dal consulente d'ufficio.
3 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la banca convenuta eccependo: - l'inammissibilità e la infondatezza della domanda non avendo l'attrice prodotto i contratti e l'intera sequenza degli estratti conto, non assolvendo, in tal modo, all'onere probatorio sulla stessa incombente;
- l'erroneità del richiesto ricalcolo partendo dal saldo zero, dovendosi invece applicare il saldo contabile risultante dal primo estratto conto prodotto;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione dei presunti illegittimi addebiti, in mancanza della prova del pagamento del saldo finale, essendo i conti a credito per la banca;
- la validità dai contratti di conto corrente e delle lettere di apertura di credito pur in assenza della firma della banca;
- l'insussistenza della violazione dell'art. 1283 c.c. in virtù dell'adeguamento, a decorrere dall'anno 2000, alla delibera CICR del 9.2.2000 mediante la modifica della capitalizzazione degli interessi da annuale in trimestrale, sia per le operazioni attive che per quelle passive, adeguamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.6.2000 – foglio inserzioni e comunicato alla società con l'invio dell'estratto conto;
- la legittima pattuizione ed addebito della commissione di massimo scoperto, così come dei costi, competenze e valute siccome pattuiti per iscritto;
- la genericità della eccepita natura usuraria degli interessi;
- la validità della garanzia prestata dal CP_1 da qualificarsi quale contratto autonomi di garanzia con c inammissibilità delle contestazioni mosse;
- l'insussistenza di qualsivoglia danno conseguente al preteso ingiustificato recesso e segnalazione del credito a sofferenza giustificato, invece, dalle consistenti perdite di esercizio maturate dalla società a partire dall'anno 2013. Ha, infine eccepito, in caso di accertamento di un credito in caso alla società attrice, la compensazione con il controcredito vantato dalla banca.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la banca ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza di prova non avendo l'attrice prodotto i contratti riferiti ai rapporti per cui è causa e la serie continua degli estratti conto e l'inidoneità delle staffe e rigenerazione archivio a fornire prova del rapporto. All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata. Rileva preliminarmente il giudicante che l'attrice ha documentato di essersi diligentemente attivata, in data antecedente all'introduzione del presente giudizio, nel richiedere alla banca con istanza ex art. 119 TUB e, poi, con la domanda monitoria la consegna dei contratti e degli estratti conto riferiti ai rapporti bancari n. 5560,50; - 5736,79; - 5735,86 e 4389.02. Nonostante l'ingiunzione di consegna della documentazione resa dal Tribunale di Torre Annunziata la banca ha consegnato alla odierna attrice solo parte della documentazione richiesta e poi posta a sostegno della domanda introduttiva del presente giudizio. In particolare risulta prodotto, tra l'altro, il contratto di apertura del conto corrente n. 5560,50 ma non anche di accensione degli ulteriori rapporti n. 5736,79; - 5735,86 e 4389.02 la cui mancata produzione in giudizio non può
4 comportare il rigetto della domanda avendo l'attrice dimostrato, come innanzi detto, di essersi diligentemente attivata nel richiederne copia, ove esistenti, e degli estratti conto a tali rapporti riferiti. La convenuta non ha allegato e tantomeno provato di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo di consegna ottenuto dall'attrice, per cui quanto dedotto nella memoria conclusiva di replica, peraltro tardivamente, - riguardo all'assenza di un obbligo di conservare e consegnare documentazione ultradecennale- non può essere esaminata in questa sede. Reputa il giudicante che la mancata produzione della serie continua degli estratti conto- dall'inizio dei rapporti alla chiusura- non può comportare l'inammissibilità o il rigetto della domanda attorea, come sostiene la convenuta. In via di premessa, è opportuno evidenziare che la Cassazione si è spesso interessata delle conseguenze della incompleta produzione degli estratti conto, fornendo dettagliate indicazioni operative riguardo alla distribuzione degli oneri probatori tra banca e correntista (Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 25373/2019; Cass. n. 32016/2019; Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 23852/2020). Nei rapporti bancari di conto corrente una volta che sia esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio (Cass. n. 11543/2019). Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare l'ordinanza n. 10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo (cfr. richieste stragiudiziali, decreto ingiuntivo, richiesta compensazione della banca), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto, Cass. 4083-2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei
5 crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento). A diverse conclusioni deve giungersi per la domanda riferita al conto numero 11836 in relazione al quale l'attrice si è limitata ad affermare che era inizialmente intrattenuto con la presso la filiale di San Controparte_6
Severino poi incorporata dalla ed ha mosso le Controparte_2 medesime contestazioni proposte per gli altri rapporti di conto. Per tale conto l'attrice, pur sostenendo l'assenza del relativo contratto non ha dimostrato di averne previamente richiesto la consegna alla banca convenuta e, infatti, il ricorso monitorio al punto 1 indica esclusivamente i conti correnti n. 5560,50, 5736,79,5736.86 e n. 4389.02, precisando, al punto 2 che l'iniziale rapporto era iniziato con la incorporata per fusione nel 2008, Controparte_6
i cui conti correnti precedentemente accesi venivano assorbiti dalla convenuta, senza tuttavia indicare alcun numero né avanzare richieste di consegna della relativa documentazione. Peraltro, non è chiaro né è chiarito se il conto n. 11836 abbia assunto una nuova numerazione in seguito della incorporazione. La mancata produzione, per tale conto, del contratto di apertura e la mancata dimostrazione di averne previamente richiesto la consegna, non consente di verificare la sussistenza delle illegittimità denunciate dalla attrice, di guisa che la domanda riferita a tale rapporto va rigettata. La disamina sarà pertanto limitata alle domande riferite ai rapporti bancari n. 5560,50; - 5736,79; - 5735,86 e 4389.02. Ciò posto osserva il giudicante che l'attrice ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 5560,50 di cui assume la nullità per difetto di forma scritta siccome privo della firma della banca e perché sottoscritto dal in CP_1 proprio e non quale amministratore della società. La doglianza è infondata, invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590). Nel caso in esame, come innanzi detto, risulta prodotto il documento contrattuale e, come dedotto dalla convenuta, la volontà dalla stessa CP_2 esternata nel corso del rapporto mediante la concessione di affidamenti e la conseguente revoca nonché la richiesta, formulata in comparsa, seppure in via subordinata, di compensazione degli eventuali controcrediti, configurano un innegabile consenso alla conclusione del contratto ed alla relativa esecuzione. La circostanza che il modulo di apertura del conto in favore della società rechi la firma di senza indicazione della sua qualità di amministratore non CP_1 determina alcuna nullità, né incertezza circa il titolare del conto e dei rapporti, risultante nell' intestazione, peraltro la stessa società attrice ha agito in giudizio
6 affermando che i suddetti rapporti sono a lei imputabili richiedendo finanche la ripetizione di importi corrisposti e/o la rideterminazione dei relativi saldi. Il contratto riferito al conto corrente n. 5560,50, come risulta dalla documentazione in atti, e verificato altresì dal consulente nominato, riporta le principali condizioni economiche, tra cui il tasso di interesse debitore e creditore, le spese e le valute nonchè i criteri di capitalizzazione, - annuale per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori-, nonchè la commissione di massimo scoperto, indicata nella sola percentuale e non anche della base di calcolo. Quanto all'anatocismo, si rileva che ove, - come nella presente fattispecie in cui il contratto risale all'anno 1999 -, non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000; infatti, per tale periodo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati), posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. 20 dicembre 2023, n. 35605, non massimata in CED). Tale proposizione va confermata con riguardo al periodo di vigenza della delib. CICR del 9 febbraio 2000. Detta delibera e le sue disposizioni trovano fondamento normativo nell'art. 25 commi 2 e 3 D.Lgs. n. 342 del 1999, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 TUB i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera) dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, il quale, con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima, ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. n. 6987/2019). Come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria è “difficile negare che l'adeguamento alla delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi
7 in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali" (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019) giacché "in effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale". Cass. n. 7105/2020. In altri termini, come chiarito in motivazione dalla S.C. nella pronuncia n. 9140/2020 “per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) -come ritiene la convenuta nella specie - era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia, a seguito della pronuncia n. 425/2000 di incostituzionalità, l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset;
perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; È vero, infatti, che la delibera CICR non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di "condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera" (Cass cit. in motivazione). Pertanto, nella specie, sin dal momento della sua accensione il contratto di conto corrente oggetto di causa aveva violato l'articolo 1283 c.c. ed in mancanza di una specifica pattuizione circa la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi, correttamente il consulente d'ufficio ha escluso, nel ricalcolo eseguito, qualsivoglia forma di capitalizzazione, attesa la inidoneità, ai fini della liceità della
8 clausola, della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa. Nella memoria conclusiva la banca ha altresì sostenuto l'erroneità dell'ipotesi di ricalcolo, eseguita dal consulente, che esclude la periodicità degli interessi per il conto corrente n. 5560,50, richiamando a tal fine la clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi sottoscritta dal cliente e contenuta all'art.
7.1 del contratto di conto corrente n. 5560. Al riguardo si osserva che il richiamato art.
7.1 del contratto non prevede affatto la pari periodicità ma rinvia alla “periodicità pattuita” e, come risulta dal documento contrattuale e indicato anche dal CTU, i criteri di capitalizzazione prevedono una periodicità annuale per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori, con conseguente illegittimità della clausola. A ciò va aggiunto che, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, ha vietato ogni forma di anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024 n.21344). Quanto innanzi detto vale, ovviamente, anche in relazione agli ulteriori rapporti bancari n 5736,79; - 5735,86 e 4389.02 per cui è causa ed esaminati e ricalcolati dal CTU. Per quanto attiene le doglianze attoree relative alla commissione di massimo scoperto e alle commissioni e/o remunerazioni si osserva che è' fondata la dedotta nullità della pattuizione per indeterminatezza dell'oggetto dovendosi al riguardo richiamare il maggioritario orientamento della Suprema Corte secondo cui “ è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022). Nel contratto in esame, sia il documento contrattuale del 1999 che il successivo del 2010 indica, per la commissione di massimo scoperto, la sola percentuale dello 0,2500% e dello 0,3750% nonché una aliquota aggiuntiva “su sconfinamento se autorizzato” il che, come anche evidenziato dal consulente d'ufficio, rende incerta ed indeterminabile la base di calcolo su cui applicare l'aliquota pattuita a titolo di c.s.m., con conseguente nullità della relativa pattuizione, per cui condivisibilmente il consulente ha eliminato anche tale addebito dal ricalcolo eseguito. Il consulente ha eseguito il ricalcolo del saldo del conto corrente n. 5560,50 per il periodo che va dall' 01/01/2004 (primo estratto disponibile) al 31/12/2015 applicando, gli interessi, valute e spese indicati in contratto, espungendo gli addebiti operati dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi e per la commissione di massimo scoperto siccome illegittimi per la rilevata nullità della relativa pattuizione. Per il periodo successivo al 30.06.2009 la banca ha applicato una commissione denominata “commissione istruttoria veloce”, rispetto alla manca qualsivoglia pattuizione nonché un'ulteriore commissione denominata “corrispettivo
9 sull'accordato”, la cui pattuizione contrattuale documentata in atti è solo quella dal 20/11/2010 (allegato 15 ctp). Nella ricostruzione del saldo di tale conto, il consulente ha eliminato il costo riferito al “corrispettivo sull'accordato” per il periodo che va dal 30/06/2009 fino al 20/11/2010, mancando per tale lasso temporale la relativa pattuizione, nonché le spese di conto, addebitate trimestralmente, siccome non pattuite, ad eccezione della commissione istruttoria pratica. Ha altresì verificato che nel corso del rapporto, in nessun trimestre è stato superato il tasso soglia d'usura, con conseguente infondatezza, in parte qua, della domanda attorea. Il risultato del ricalcolo eseguito dal consulente, eliminando gli illegittimi addebiti innanzi detti, ha comportato un saldo a debito, al 31.12.2015, per la correntista di euro -240.461,48, a fronte del maggior saldo negativo di - 364.386,09 euro di cui all'estratto conto con una differenza a favore CP_2 dell'attrice di euro 123.924,61.
- In relazione al conto corrente anticipi n 4389,02, sebbene manchi il contratto di accensione, risulta prodotta la lettera di apertura di credito per euro 150.000,00 a valere su tale conto, recante la data del 22.11.2006 che riporta il tasso nominale annuo applicato (tasso effettivo e capitalizzazione trimestrale del 5.8752%) indica inoltre una CSM dello 0,7500%, nonché una ulteriore comunicazione del 26.1.2009 di modifica delle condizioni applicate al rapporto, sottoscritte dalla correntista. In relazione a tale conto risultano prodotti, come indicato dal CTU, gli estratti conto e scalari dal 22/11/2006, con saldo iniziale per il cliente pari ad euro 0,00, al 30/09/2015. Il consulente ha eseguito il ricalcolo applicando il tasso di interessi pattuito ed ha escluso gli addebiti eseguiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, in assenza di una clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto, con conseguente illegittimità degli addebiti eseguiti. Al riguardo si osserva che la banca convenuta, sebbene in comparsa abbia eccepito l'inammissibilità della domanda per mancata produzione dei contratti, nella memoria conclusiva ed al fine di sostenere la legittima capitalizzazione degli interessi ha riprodotto, nel proprio atto, una pattuizione sulla capitalizzazione richiamando la pagina 4 del contratto che tuttavia non si rinviene in atti, come dal resto dalla stessa banca eccepito nelle proprie difese. Per quanto attiene la commissione di massimo scoperto fino al 30.06.2009, la relativa pattuizione è nulla per indeterminatezza siccome indica la sola aliquota percentuale e non anche le modalità, i criteri e la base di calcolo, richiamando eventuali sconfinamenti. Per il periodo successivo al 30.06.2009 la banca ha applicato una commissione denominata “corrispettivo sull'accordato”, la cui pattuizione contrattuale documentata in atti è solo quella dal 20/11/2010 (allegato 15 ctp meoli). Nella ricostruzione del saldo di tale conto, il consulente ha eliminato il costo riferito al “corrispettivo sull'accordato” per il periodo che va dal 30/06/2009
10 fino al 20/11/2010, mancando per tale lasso temporale la relativa pattuizione, nonché le spese di conto, addebitate trimestralmente, siccome non pattuite, ad eccezione della commissione istruttoria pratica. Non risultando pattuite le valute il consulente ha eseguito il ricalcolo in conformità all'art. 120 TUB ed ha eliminato gli addebiti per le spese non pattuite. Il consulente ha altresì verificato che, anche per tale rapporto, non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia d'usura. All'esito del ricalcolo, eliminati gli addebiti innanzi detti, è risultato un saldo a credito per la correntista alla data del 30.9.2015 di + euro 49.514,63, a fronte del saldo banca pari a -0,08.
-In relazione al conto corrente anticipi nr. 5736,79 risulta prodotto il contratto di credito del 29/03/2006 per euro 75.000,00, una comunicazione di variazione (sfavorevole) delle condizioni economiche applicate del 31/03/2006 ed una lettera contratto di credito del 20/11/2010 per euro 100 mila. Il consulente ha esaminato gli estratti conto e riassunti scalari dall' 01/01/2004 al 30/09/2015, eliminando gli addebiti per interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto fino al 20.11.2010 siccome nulle per i motivi innanzi detti nonché spese e valute siccome non pattuite. All'esito del ricalcolo eseguito il saldo del conto è risultato a credito per la correntista per euro 37.808,66, alla data del 30.9.2015, a fronte di un saldo banca pari a zero.
-Per il rapporto n. 5735.86, in mancanza di qualsivoglia contratto, - sebbene diligentemente richiesto dalla società in data antecedente all'introduzione del presente giudizio, finanche con il provvedimento monitorio-- e della pattuizione delle relative condizioni economiche, il consulente ha eliminato tutti gli addebiti per interessi, anche anatocistici, spese ed altri costi, siccome non pattuiti giungendo ad un ricalcolo del conto pari ad euro 3.733,20 a credito della correntista alla data del 30.9.2015, a fronte di un saldo banca pari a zero. La domanda attorea riferita al rapporto di conto corrente n. 11836, come innanzi detto, non può essere invece accolta non avendo l'attrice prodotto il relativo contratto né fornito prova di essersi attivata nel richiederlo alla banca in data antecedente alla introduzione del giudizio e, infatti, il ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti non indica tale numero di conto. In conclusione, all'esito dei ricalcoli eseguiti del consulente è risultato un credito della banca in relazione al conto corrente n. 5560 di euro -240.461,48, (a fronte del maggior saldo banca negativo per - 364.386,09), con una differenza a favore dell'attrice di euro 123.924,61. Per tale conto l'attrice ha diritto esclusivamente alla rideterminazione del saldo, con espunzione degli addebiti illegittimi, e dunque alla diminuzione della esposizione debitoria pur esistente nei confronti della banca, non avendo l'attrice fornito prova di aver estinto il saldo a debito, per cui non può richiedere la ripetizione degli importi di cui agli illegittimi addebiti siccome non corrisposti. Sussiste invece il credito dell'attrice di complessivi euro 91.056,49 in relazione agli ulteriori rapporti nn. 4389.02; 5736.79; 5735.86, risultati a credito all'esito del ricalcolo eseguito dal consulente a fronte di un saldo banca, alla stessa data,
11 pari a zero, ciò che dimostra che gli importi illegittimamente addebitati sono stati corrisposti dall'attrice, altrimenti, anche in relazione a tali conti il saldo banca sarebbe stato negativo. Tenuto conto dei reciproci crediti rispettivamente vantati dalle parti e risultati all'esito del ricalcolo eseguito dal CTU, va accolta la richiesta di compensazione formulata dalla banca, residuando un debito della correntista nei confronti dell'istituto di credito di euro 149.404,99 (pari alla differenza tra credito banca di euro -240.461,48 e credito della correntista di euro 91.056,49). Sebbene all'esito della consulenza sono emersi addebiti illegittimi e il comportamento della banca nel corso del rapporto non risulta improntato a correttezza, tant'è che non ha riscontrato la richiesta di consegna della documentazione poi fornita solo all'esito della emissione dell'ingiunzione, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta non avendo l'attrice allegato e tantomeno dimostrato in quale modo la revoca degli affidamenti e la segnalazione a sofferenza abbiano inciso sull'andamento gestionale ed economico della società, inoltre, ha genericamente allegato, ma non dimostrato, difficoltà di approvvigionamento, riduzioni della produzione aziendale e del personale e neppure vi è prova che sia stata costretta a vendere beni aziendali. Non è accoglibile la richiesta di revoca della segnalazione in Centrale rischi mancando in atti la prova della segnalazione lamentata, permanendo, peraltro, una esposizione debitoria dell'attrice nei confronti dell'istituto di credito di risalente data. Anche la domanda di risarcimento del danno formulata da Controparte_1 non può essere accolta siccome genericamente formulata non avendo l'attrice neppure indicato la tipologia e l'ammontare dei titoli oggetto di ritenzione, pegno e compensazione di cui alla comunicazione bancaria del 22.5.2015. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza tenuto altresì conto della notevole differenza di importi risultati a credito per la banca all'esito del giudizio. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1484/2017, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea dichiara la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse anatocistici e di commissione di massimo scoperto contenuta nei documenti contrattuali oggetto di causa e l'illegittimità dei conseguenti addebiti, nonché illegittimità degli addebiti per spese, valute non pattuite
2. Accerta e dichiara che il saldo al 31.12.2015 del conto corrente n. 5560,50 è a debito per l'attrice per euro -240.461,48 con conseguente rideterminazione;
3. Accerta e dichiara che: - il saldo del conto n. 4389.02 è a credito per l'attrice alla data del 30.9.2015 di + euro 49.514,63; - il saldo del conto n.
12 5736,79 è a credito per la correntista per euro 37.808,66, alla data del 30.9.2015; - il saldo del conto n. 5736,86 è a credito per l'attrice per euro
3.733,20 alla data del 30.9.2015,
4. Dichiara la parziale compensazione tra il credito vantato dalla banca di euro 240.461,48 e quello vantato dall'attrice nei confronti della convenuta di complessivi euro 91.056,49 (relativo alle rideterminazioni sub 3) e per l'effetto il residuo credito della banca è pari ad euro 149.404,99;
5. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice per quanto indicato in motivazione;
6. condanna la al pagamento in Controparte_2 favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti VINCENZO FOLLO e LIVIO LIGUORI per averne fatto richiesta.
7. Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.5.2025 Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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