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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35749/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA IA CO Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 09.04.2025, promossa con ricorso depositato il 14.10.2024
DA
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(El Salvador) il 06.04.1990, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Ciaglia Assunta presso la quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Salvador) il 22.03.1986, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25 ottobre 2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1- Disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
2- Assegnare la casa familiare, sita in Milano (MI) viale Certosa n. 262 con tutto quanto l'arreda alla signora in virtù del collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
Parte_1
3- Disporre che i figli minori siano affidati in via esclusiva/super esclusiva alla signora T_
4- In subordine disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, solo dopo la valutazone del percorso al NOA con esito negativo;
5- Disporre, se valutato ai fini della disposizione di un'affido condiviso e di un regime di visita libero
l'intervento del servizio sociale del Comune di Milano, in collaborazione con la ATS città di Milano
e con i servizi specialistici del territorio di procedere alla presa in carico del signor CP_1
presso il NOA;
6- Disporre, nel caso di esito positivo del percorsi che il Tribunale vorrà disporre a carico del resistente: che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minore secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30 con riaccomapagnamento presso il domicilio materno, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso il domicilio materno in serata alle ore 19.30 circa. Disporre che il padre possa tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie, in via alternata di anno in anno con la madre per il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Durante le vacanze estive disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare con la signora entro il 30 aprile di ogni anno. Disporre T_
che la Pasqua, i ponti e le altre festività scolastiche seguiranno il criterio dell'alternanza;
7- Disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli minori CP_1
corrispondendo alla signora un assegno mensile di euro 600,00, (euro 300,00 al mese Parte_1
per ciascun figlio) per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e a partire dal mese di Aprile CP_1 Per_1
2026;
8- Disporre che le spese straordinarie dei figli minori, come meglio individuate in narrativa, sulla base del protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano suddivise tra i genitori nella misura del
70% a carico del resistente e del 30% a carico della madre;
9- Disporre che l'assegno unico pari attualmente ad €. 402,00 e in generale tutti i sussidi statali e/o regionali e/o comunali a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dalla signora T_
, quale genitore collocatario dei figli minori;
[...] 10- Disporre che i minori siano a carico fiscalmente al 100% della madre
11-In ogni caso con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale sono nati, Controparte_1
entrambi a Milano, i figli minori il 23.07.2014, e il 27.06.2019 ha Persona_2 Persona_3
chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido esclusivo dei figli minori a sè, con collocamento presso di sè; di disporre l'assegnazione della casa coniugale;
di disporre l'intervento dei Servizi Sociali del
Comune di Milano per la presa in carico presso il NOA del Sig. ; di CP_1 Controparte_1 stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
di disporre che la madre percepisca, in ragione del 100%, l'assegno unico.
All'udienza del 27.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito.
Ha sentito la ricorrente che ha dichiarato: “Il convenuto è andato via di casa a gennaio del 2021; è sempre stato difficile comunicare con lui;
io molte volte gli ho chiesto aiuto per la cura e gestione dei figli ma lui si è sempre rifiutato dicendo che era impegnato con il lavoro;
il primo periodo non vedeva quasi mai i figli;
anzi si presentava a scuola senza nemmeno avvertirmi;
nell'ultimo anno ha visto maggiormente di solito il lunedì ed il giovedì recandosi al campo sportivo dove CP_1 CP_1
si allena;
invece è sempre con me;
a volte gli ho chiesto io di prendere un po' Per_1 Per_1
perché il bambino piange dicendo che il padre vede solo . Le maestre mi hanno detto che CP_1
ha problemi di apprendimento;
gli è stata certifica la DSA ma poi il padre non ha firmato le CP_1
autorizzazioni per la logopedia;
a settembre non ha firmato le autorizzazioni scolastiche;
non si è presentato nonostante io lo abbia chiamato tante volte. Sono riuscita però, essendo scola dell'obbligo, ad avere l'iscrizione. Lui mi corrispondeva Euro 500,00 al mese per il mantenimento die figli ma l'ultimo versamento risale a gennaio 2025; poi non ha più pagato;
mi ha detto che si sarebbe trasferito fuori Milano e che non avrebbe più potuto aiutarmi;
da gennaio non ho più notizie. Lui si presenta agli allenamenti e ha detto ad che vuole comprare una casa. Io ho una CP_1
retribuzione di Euro 1000,00 al mese;
lavoro come colf per ore 6 al giorno;
pago Euro 150,00 per la baby sitter ed un canone di locazione di euro 720,00 al mese;
vivo con i miei figli ed il mio attuale compagno;
percepisco per intero l'assegno unico pari ad Euro 402,00 al mese. Non mi rimborsa le spese straordinarie per i figli quindi chiedo la somma omnicomprensiva di euro 600,00 al mese.”
Il Giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22
c.p.c.: “1) i figli minori nato il [...] e nato il [...] Pt_2 Persona_2 Persona_3
in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Certosa n. 262, e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c, c.d. affido super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni deimedesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figli avvenga previo accordo con la madre;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, la somma omnicomprensiva di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
4) Assegno unico integralmente a favore della madre;
”
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale dalla causa.
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso introduttivo discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ex art. 7, co 1., Reg. CE 1111/2019 in quanto i minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art 15 e approvato dal Consiglio dell'Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, si è allontanato dalla casa familiare nel gennaio del 2021 e da quel momento non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non ha instaurato con gli stessi un rapporto stabile e continuativo posto che ha visto i minori solo sporadicamente ed in brevi occasioni e, da ultimo, ha omesso di provvedere al mantenimento degli stessi.
Con il suo comportamento processuale, il padre ha confermato il completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso dalla stessa, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente. La frequentazione padre-figli avverrà previo accordo con la madre.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento dei minori così come determinato dal Giudice delegato.
La ricorrente lavora come colf con una retribuzione di euro 1.000,00 al mese;
sostiene spese abitative di euro 720,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva dei figli, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre.
Il Collegio non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo, altresì, ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, di giovane età, abbia integra capacità lavorativa.
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e formazione dei figli minori cui provvede in via esclusiva la madre senza oneri di mantenimento diretto a carico del padre, va confermato il contributo al mantenimento indiretto dei figli minori a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
somma omnicomprensiva, attesa l'assenza di comunicazione tra i genitori;
il contributo dovrà essere versato con decorrenza dalla data della domanda (mensilità ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore affidatario super-esclusivo dei figli minori.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nato il [...] in Persona_2 Persona_3
via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Certosa n. 262, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, c.d. affido super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con i figli una relazione continuativa, la frequentazione padre-figli avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà dei minori;
3) PONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre
2024, la somma omnicomprensiva di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
[...]
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa RA IA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA IA CO Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 09.04.2025, promossa con ricorso depositato il 14.10.2024
DA
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(El Salvador) il 06.04.1990, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Ciaglia Assunta presso la quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Salvador) il 22.03.1986, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25 ottobre 2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1- Disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
2- Assegnare la casa familiare, sita in Milano (MI) viale Certosa n. 262 con tutto quanto l'arreda alla signora in virtù del collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
Parte_1
3- Disporre che i figli minori siano affidati in via esclusiva/super esclusiva alla signora T_
4- In subordine disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, solo dopo la valutazone del percorso al NOA con esito negativo;
5- Disporre, se valutato ai fini della disposizione di un'affido condiviso e di un regime di visita libero
l'intervento del servizio sociale del Comune di Milano, in collaborazione con la ATS città di Milano
e con i servizi specialistici del territorio di procedere alla presa in carico del signor CP_1
presso il NOA;
6- Disporre, nel caso di esito positivo del percorsi che il Tribunale vorrà disporre a carico del resistente: che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minore secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30 con riaccomapagnamento presso il domicilio materno, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso il domicilio materno in serata alle ore 19.30 circa. Disporre che il padre possa tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie, in via alternata di anno in anno con la madre per il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Durante le vacanze estive disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare con la signora entro il 30 aprile di ogni anno. Disporre T_
che la Pasqua, i ponti e le altre festività scolastiche seguiranno il criterio dell'alternanza;
7- Disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli minori CP_1
corrispondendo alla signora un assegno mensile di euro 600,00, (euro 300,00 al mese Parte_1
per ciascun figlio) per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e a partire dal mese di Aprile CP_1 Per_1
2026;
8- Disporre che le spese straordinarie dei figli minori, come meglio individuate in narrativa, sulla base del protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano suddivise tra i genitori nella misura del
70% a carico del resistente e del 30% a carico della madre;
9- Disporre che l'assegno unico pari attualmente ad €. 402,00 e in generale tutti i sussidi statali e/o regionali e/o comunali a sostegno della famiglia siano percepiti integralmente dalla signora T_
, quale genitore collocatario dei figli minori;
[...] 10- Disporre che i minori siano a carico fiscalmente al 100% della madre
11-In ogni caso con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale sono nati, Controparte_1
entrambi a Milano, i figli minori il 23.07.2014, e il 27.06.2019 ha Persona_2 Persona_3
chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido esclusivo dei figli minori a sè, con collocamento presso di sè; di disporre l'assegnazione della casa coniugale;
di disporre l'intervento dei Servizi Sociali del
Comune di Milano per la presa in carico presso il NOA del Sig. ; di CP_1 Controparte_1 stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
di disporre che la madre percepisca, in ragione del 100%, l'assegno unico.
All'udienza del 27.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito.
Ha sentito la ricorrente che ha dichiarato: “Il convenuto è andato via di casa a gennaio del 2021; è sempre stato difficile comunicare con lui;
io molte volte gli ho chiesto aiuto per la cura e gestione dei figli ma lui si è sempre rifiutato dicendo che era impegnato con il lavoro;
il primo periodo non vedeva quasi mai i figli;
anzi si presentava a scuola senza nemmeno avvertirmi;
nell'ultimo anno ha visto maggiormente di solito il lunedì ed il giovedì recandosi al campo sportivo dove CP_1 CP_1
si allena;
invece è sempre con me;
a volte gli ho chiesto io di prendere un po' Per_1 Per_1
perché il bambino piange dicendo che il padre vede solo . Le maestre mi hanno detto che CP_1
ha problemi di apprendimento;
gli è stata certifica la DSA ma poi il padre non ha firmato le CP_1
autorizzazioni per la logopedia;
a settembre non ha firmato le autorizzazioni scolastiche;
non si è presentato nonostante io lo abbia chiamato tante volte. Sono riuscita però, essendo scola dell'obbligo, ad avere l'iscrizione. Lui mi corrispondeva Euro 500,00 al mese per il mantenimento die figli ma l'ultimo versamento risale a gennaio 2025; poi non ha più pagato;
mi ha detto che si sarebbe trasferito fuori Milano e che non avrebbe più potuto aiutarmi;
da gennaio non ho più notizie. Lui si presenta agli allenamenti e ha detto ad che vuole comprare una casa. Io ho una CP_1
retribuzione di Euro 1000,00 al mese;
lavoro come colf per ore 6 al giorno;
pago Euro 150,00 per la baby sitter ed un canone di locazione di euro 720,00 al mese;
vivo con i miei figli ed il mio attuale compagno;
percepisco per intero l'assegno unico pari ad Euro 402,00 al mese. Non mi rimborsa le spese straordinarie per i figli quindi chiedo la somma omnicomprensiva di euro 600,00 al mese.”
Il Giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22
c.p.c.: “1) i figli minori nato il [...] e nato il [...] Pt_2 Persona_2 Persona_3
in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Certosa n. 262, e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c, c.d. affido super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni deimedesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figli avvenga previo accordo con la madre;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, la somma omnicomprensiva di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
4) Assegno unico integralmente a favore della madre;
”
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale dalla causa.
Il difensore della ricorrente ha insistito come da ricorso introduttivo discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ex art. 7, co 1., Reg. CE 1111/2019 in quanto i minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art 15 e approvato dal Consiglio dell'Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, si è allontanato dalla casa familiare nel gennaio del 2021 e da quel momento non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non ha instaurato con gli stessi un rapporto stabile e continuativo posto che ha visto i minori solo sporadicamente ed in brevi occasioni e, da ultimo, ha omesso di provvedere al mantenimento degli stessi.
Con il suo comportamento processuale, il padre ha confermato il completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso dalla stessa, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente. La frequentazione padre-figli avverrà previo accordo con la madre.
Sul contributo al mantenimento della prole
Va, parimenti, confermato, in assenza di elementi di novità, il contributo paterno al mantenimento dei minori così come determinato dal Giudice delegato.
La ricorrente lavora come colf con una retribuzione di euro 1.000,00 al mese;
sostiene spese abitative di euro 720,00 al mese e provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva dei figli, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre.
Il Collegio non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo, altresì, ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, di giovane età, abbia integra capacità lavorativa.
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e formazione dei figli minori cui provvede in via esclusiva la madre senza oneri di mantenimento diretto a carico del padre, va confermato il contributo al mantenimento indiretto dei figli minori a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
somma omnicomprensiva, attesa l'assenza di comunicazione tra i genitori;
il contributo dovrà essere versato con decorrenza dalla data della domanda (mensilità ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, in quanto genitore affidatario super-esclusivo dei figli minori.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nato il [...] in Persona_2 Persona_3
via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, viale Certosa n. 262, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, c.d. affido super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che, ove il padre manifesti la seria volontà di ristabilire con i figli una relazione continuativa, la frequentazione padre-figli avvenga previo accordo con la madre nel rispetto della volontà dei minori;
3) PONE a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre
2024, la somma omnicomprensiva di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
[...]
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa RA IA CO