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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/09/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1957/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n.1957/ 2019 promossa da
. (C.F. ), nata Parte_1 Pt_2 C.F._1
a Siena il 1.10.1932 e residente a [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via Montanini n. 152, con studio Siena, Via
Montanini n. 152, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede in Monteroni D'Arbia (SI), Via Roma n. 87, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Piochi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggibonsi, Via Salceto n. 91, come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE: “piaccia al Tribunale ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In tesi: 1) condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, a corrispondere direttamente al
[...]
, in persona dell'Amministratore Controparte_2 dott. gli importi di volta in volta richiesti dal alla Controparte_3 CP_2 cedente sig.ra per l'esecuzione di tutti i lavori di risanamento Parte_1 immobiliare previsti nel contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, e ciò senza il limite dell'importo di € 551.824,33=, ma per quanto tali importi risulteranno determinati per fare fronte ai necessari lavori di consolidamento statico e strutturale dell'immobile, con gli interessi legali dovuti dalla messa in mora al soddisfo in caso di ritardo;
2) condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, a rimborsare all'attrice la complessiva
[...] somma di € 145.241,64= e/o la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, accertata in quanto dovuta al CP_2 alla fine dei lavori di cui sopra;
3) condannare il al Controparte_1 pagamento di spese e competenze di causa. In ipotesi: condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, a titolo di ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c., a corrispondere direttamente al
[...]
, in persona dell'Amministratore dott. Controparte_2
gli importi resisi necessari per fare fronte ai lavori di Controparte_3 consolidamento statico e strutturale dell'immobile ceduto con il contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, importi corrispondenti alla complessiva somma di € 145.241,64= e/o alla diversa, maggiore o minore, somma che risulterà, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria comunque di spese e competenze di lite”;
PARTE CONVENUTA: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere tutte le domande
e le pretese della sig.ra ved. perché infondate sia in Parte_1 Pt_2 fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.6.2019 e iscritto a ruolo in data
11.07.2019, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale di Siena il chiedendo, in accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra riportate, come modificate nella memoria ai sensi dell'art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., di condannare il a corrispondere, a titolo di Controparte_1 ingiustificato arricchimento, a corrispondere direttamente al Controparte_2
pag. 2/7 immobiliare gli importi di volta in volta richiesti dal Controparte_2 CP_2 alla cedente sig.ra per l'esecuzione di tutti i lavori di risanamento Parte_1 immobiliare previsti nel contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, e ciò senza il limite dell'importo di € 551.824,33 indicato in contratto, ma per quanto tali importi risulteranno determinati per fare fronte ai necessari lavori di consolidamento statico e strutturale dell'immobile, con gli interessi legali dovuti dalla messa in mora al soddisfo in caso di ritardo, nonché a rimborsare all'attrice, in ipotesi, la complessiva somma di € 145.241,64 in quanto dovuta al alla fine dei lavori a titolo di ingiustificato arricchimento. CP_2
In proposito, l'attrice allegava che, dopo lunghe trattative con il Comune di CP_1
e a seguito della stipula nel 2006 di un primo contratto di comodato d'uso,
[...] aveva trasferito al predetto Comune, con contratto di compravendita del 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. 58489 racc. n. 23765, la piena proprietà di una porzione dell'antico complesso immobiliare denominato in Controparte_2 Controparte_1
e precisamente tre granai ai piani primo, secondo e terzo oltre a locali accessori.
Esponeva altresì che, nell'ambito di tale compravendita, si prevedeva a titolo di prezzo l'assunzione, da parte del dell'obbligo di versamento al Controparte_1 della somma di € 168.698,31 oltre ad € 18.000,00 di cui al decreto CP_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data 30.9.2011 a carico della venditrice, e dell'obbligo di corrispondere, direttamente al gli importi via via richiesti CP_2 da quest'ultimo alla sig.ra relativi ai lavori di risanamento delle coperture della Pt_1 succitata nonché per le relative spese tecniche ed indagini geologiche Controparte_2
“il tutto per l'importo complessivo di € 551.824,33 relativamente alla quota dovuta all'attrice”, nonché, infine, l'assunzione, da parte del Controparte_1 della quota parte dei costi, di spettanza della sig.ra relativi alle opere di Pt_1 consolidamento della torre e della parete ovest dei c.d. in corrispondenza CP_4 della c.d. spanciatura, relativi sempre al complesso di interesse storico denominato
”. Controparte_2
A sostegno della pretesa, parte attrice deduceva che, in corso d'opera, vi sarebbe stato un aumento dei costi finali dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare a seguito degli inadempimenti e del fallimento della prima impresa appaltatrice, della pag. 3/7 sottoscrizione di successivi contratti di appalto con altre imprese e delle varianti resesi necessarie e che, sulla base dallo stesso regolamento negoziale previsto nel contratto di compravendita del 30.3.2012 e dei precedenti accordi di cui alla Convenzione del 2006, il prezzo di cessione dei beni immobili dovrebbe necessariamente oscillare in base alla variazione dei costi dei lavori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.12.2020, si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della pretesa Controparte_1 attorea e chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, il convenuto deduceva che, nel contratto di compravendita del CP_1
30.3.2012, il di si era semplicemente obbligato a pagare, quale CP_1 Controparte_1 corrispettivo della compravendita, una quota parte delle spese di risanamento del contratto immobiliare, di spettanza della venditrice, sino alla concorrenza di € 551.824,33, quale prezzo fisso e non variabile in base al costo finale dei lavori di risanamento delle coperture stabilito in contratto e che null'altro poteva quindi essergli richiesto, neppure a titolo di indebito arricchimento, difettando qualsiasi presupposto al riguardo, né sussistendo reali aumenti dei costi imputabili al convenuto e non essendo stati neppure provati CP_1 effettivi esborsi da parte dell'attrice.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU disposta dal GOP precedente assegnatario sul seguente quesito: “accerti e descriva il CTU, effettuati i necessari sopralluoghi ed esaminata la documentazione versata in atti, i lavori di risanamento e ristrutturazione effettuati sull'immobile per cui è causa, le varianti in corso d'opera intervenute rispetto al progetto architettonico inizialmente redatto, indicando le cause di tali varianti e gli eventuali aumenti dei costi ad esse conseguenti..
Effettui, altresì, il CTU un tentativo di conciliazione delle parti”.
Le richieste di prove orali sono state dichiarate inammissibili e non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché sono da ritenersi rinunciate.
A seguito di precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa, riassegnata a questa giudice in data 27/09/2021, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pag. 4/7 2. Si premette che, pur a fronte della articolazione non puntuale e precisa delle pretese attoree e della confusione anche in punto di allegazione del petitum e della causa petendi, la domanda avanzata in via principale va qualificata come azione a titolo contrattuale, avendo ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di compravendita del 30.3.2012 mediante corresponsione in favore del terzo delle spese necessarie per le opere di CP_2 risanamento del complesso immobiliare denominato ” e la restituzione Controparte_2 all'attrice delle somme dalla stessa versate oltre il limite di € 551.824,33.
Ciò premessa, la domanda è infondata e va respinta.
Come correttamente contestato dal convenuto, la previsione contrattuale CP_1 relativa alla fissazione del prezzo della compravendita di cui all'art. 4 del contratto del
30.3.2012, allegato in atti (doc. 2 allegato all'atto di citazione), risulta chiara e univoca nel determinare il limite del corrispettivo da corrispondersi mediante versamento al degli importi dovuti dalla venditrice per lavori di risanamento del CP_2 complesso immobiliare in € 551.824,33.
Né può prendersi in considerazione, al fine di addivenire a diversa valutazione, la convenzione stipulata fra le parti in data 29.4.2006 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) in quanto nell'ambito del nuovo regolamento negoziale sopra indicato si prevede espressamente che sia “risolta e definitivamente ed irrevocabilmente annullata la
“Convenzione di Indirizzo” sottoscritta in data 29 aprile 2006 (id est il contratto di comodato) dal Comune di e dalla sig.ra on rinuncia di Controparte_1 Parte_1 entrambe le parti ad ogni reciproca pretesa, diritto e quant'altro possa comunque derivare da detta Convenzione ad eccezione del contenzioso instaurato dal signor
e dalla ”. Controparte_5 Controparte_6
Alcuna altra somma risulta, pertanto, dovuta all'attrice a titolo di prezzo sulla base degli accordi negoziali intercorsi fra le parti.
3. La domanda proposta da parte attrice in ipotesi ai sensi dell'art. 2041 c.c. è invece inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, innanzi tutto, in diritto che l'azione generale di indebito arricchimento è caratterizzata, in punto di ammissibilità, dalla sussidiarietà dell'azione, da valutarsi in astratto, ed ha, quali elementi costitutivi, l'arricchimento ingiustificato in capo al pag. 5/7 convenuto, l'impoverimento dell'attore e la sussistenza di un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento, determinati da un unico fatto generatore (v. SS.UU.
24772/08). Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non è invece più necessario che sussista il requisito dell'utilitas allorché il soggetto indebitamente arricchitosi sia una Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie, e si accerti il fatto oggettivo dell'arricchimento.
In virtù del presupposto della sussidiarietà, accertabile anche d'ufficio, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. di chi assuma di aver eseguito una prestazione a favore dell'arricchito, al fine di essere indennizzato dalla subita diminuzione patrimoniale, è ammissibile soltanto nel caso di mancanza di azione tipica, sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale, ovvero nel caso di preventivo esperimento, con esito negativo, di una azione tipica, la cui domanda sia stata respinta per carenza ab origine dell'azione stessa a causa del difetto del titolo posto a fondamento dell'azione (cfr. Cass. 7285/96).
Deve, inoltre, escludersi l'ammissibilità della predetta azione qualora l'esercizio di una azione tipica, indipendentemente dal fatto che la stessa possa condurre ad un risultato utile e quindi a prescindere da ogni valutazione sul possibile esito della causa, sia astrattamente possibile, difettando il tal caso la residualità.
Alla luce dei principi appena richiamati, nella fattispecie in esame l'azione di indebito arricchimento è inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Invero, a prescindere dall'esito in concreto del giudizio, non è infatti ravvisabile, avuto riguardo alle deduzioni e produzioni attoree, quella necessaria diversità di petitum e di causa petendi che deve caratterizzare la domanda ex art. 2041 c.c. rispetto all'azione fondata su titolo negoziale e, nella specie, rispetto all'azione contrattuale esercitata in via principale sulla base del contratto di compravendita del 30.3.2012 e della convenzione di indirizzo del 29/4/2006, atti negoziali univocamente richiamati negli atti difensivi di parte attrice a sostegno delle pretese azionate.
Al riguardo, basti richiamare le deduzioni svolte dall'attrice nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. a precisazione della domanda (v. p. 2 e 3).
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c.
e della liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. nei limiti della diminuzione pag. 6/7 patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione impoveritosi, a titolo di danno emergente, parte attrice avrebbe dovuto compiutamente allegare e provare l'altrui oggettivo arricchimento e l'effettivo impoverimento subito e tale prova non è stata fornita, non essendo stato dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di richiesta di restituzione e risultando del tutto generica la richiesta di pagamento in favore del di somme future ulteriori ingiustificate. Controparte_7
La domanda di ingiustificato arricchimento va pertanto dichiarata inammissibile.
4. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi per i procedimenti di valore indeterminabile a complessità media per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- dichiara la domanda subordinata inammissibile;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida in € 8.991,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e pone definitivamente a suo carico le spese di CTU liquidate.
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti.
Così deciso in Siena in data 03/09/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n.1957/ 2019 promossa da
. (C.F. ), nata Parte_1 Pt_2 C.F._1
a Siena il 1.10.1932 e residente a [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via Montanini n. 152, con studio Siena, Via
Montanini n. 152, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede in Monteroni D'Arbia (SI), Via Roma n. 87, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Piochi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggibonsi, Via Salceto n. 91, come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE: “piaccia al Tribunale ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In tesi: 1) condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, a corrispondere direttamente al
[...]
, in persona dell'Amministratore Controparte_2 dott. gli importi di volta in volta richiesti dal alla Controparte_3 CP_2 cedente sig.ra per l'esecuzione di tutti i lavori di risanamento Parte_1 immobiliare previsti nel contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, e ciò senza il limite dell'importo di € 551.824,33=, ma per quanto tali importi risulteranno determinati per fare fronte ai necessari lavori di consolidamento statico e strutturale dell'immobile, con gli interessi legali dovuti dalla messa in mora al soddisfo in caso di ritardo;
2) condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, a rimborsare all'attrice la complessiva
[...] somma di € 145.241,64= e/o la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, accertata in quanto dovuta al CP_2 alla fine dei lavori di cui sopra;
3) condannare il al Controparte_1 pagamento di spese e competenze di causa. In ipotesi: condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, a titolo di ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c., a corrispondere direttamente al
[...]
, in persona dell'Amministratore dott. Controparte_2
gli importi resisi necessari per fare fronte ai lavori di Controparte_3 consolidamento statico e strutturale dell'immobile ceduto con il contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, importi corrispondenti alla complessiva somma di € 145.241,64= e/o alla diversa, maggiore o minore, somma che risulterà, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria comunque di spese e competenze di lite”;
PARTE CONVENUTA: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere tutte le domande
e le pretese della sig.ra ved. perché infondate sia in Parte_1 Pt_2 fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.6.2019 e iscritto a ruolo in data
11.07.2019, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale di Siena il chiedendo, in accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra riportate, come modificate nella memoria ai sensi dell'art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., di condannare il a corrispondere, a titolo di Controparte_1 ingiustificato arricchimento, a corrispondere direttamente al Controparte_2
pag. 2/7 immobiliare gli importi di volta in volta richiesti dal Controparte_2 CP_2 alla cedente sig.ra per l'esecuzione di tutti i lavori di risanamento Parte_1 immobiliare previsti nel contratto di compravendita 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. n. 58489, racc. n. 23765, e ciò senza il limite dell'importo di € 551.824,33 indicato in contratto, ma per quanto tali importi risulteranno determinati per fare fronte ai necessari lavori di consolidamento statico e strutturale dell'immobile, con gli interessi legali dovuti dalla messa in mora al soddisfo in caso di ritardo, nonché a rimborsare all'attrice, in ipotesi, la complessiva somma di € 145.241,64 in quanto dovuta al alla fine dei lavori a titolo di ingiustificato arricchimento. CP_2
In proposito, l'attrice allegava che, dopo lunghe trattative con il Comune di CP_1
e a seguito della stipula nel 2006 di un primo contratto di comodato d'uso,
[...] aveva trasferito al predetto Comune, con contratto di compravendita del 30.3.2012 ai rogiti Not. Coppini rep. 58489 racc. n. 23765, la piena proprietà di una porzione dell'antico complesso immobiliare denominato in Controparte_2 Controparte_1
e precisamente tre granai ai piani primo, secondo e terzo oltre a locali accessori.
Esponeva altresì che, nell'ambito di tale compravendita, si prevedeva a titolo di prezzo l'assunzione, da parte del dell'obbligo di versamento al Controparte_1 della somma di € 168.698,31 oltre ad € 18.000,00 di cui al decreto CP_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data 30.9.2011 a carico della venditrice, e dell'obbligo di corrispondere, direttamente al gli importi via via richiesti CP_2 da quest'ultimo alla sig.ra relativi ai lavori di risanamento delle coperture della Pt_1 succitata nonché per le relative spese tecniche ed indagini geologiche Controparte_2
“il tutto per l'importo complessivo di € 551.824,33 relativamente alla quota dovuta all'attrice”, nonché, infine, l'assunzione, da parte del Controparte_1 della quota parte dei costi, di spettanza della sig.ra relativi alle opere di Pt_1 consolidamento della torre e della parete ovest dei c.d. in corrispondenza CP_4 della c.d. spanciatura, relativi sempre al complesso di interesse storico denominato
”. Controparte_2
A sostegno della pretesa, parte attrice deduceva che, in corso d'opera, vi sarebbe stato un aumento dei costi finali dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare a seguito degli inadempimenti e del fallimento della prima impresa appaltatrice, della pag. 3/7 sottoscrizione di successivi contratti di appalto con altre imprese e delle varianti resesi necessarie e che, sulla base dallo stesso regolamento negoziale previsto nel contratto di compravendita del 30.3.2012 e dei precedenti accordi di cui alla Convenzione del 2006, il prezzo di cessione dei beni immobili dovrebbe necessariamente oscillare in base alla variazione dei costi dei lavori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.12.2020, si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della pretesa Controparte_1 attorea e chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, il convenuto deduceva che, nel contratto di compravendita del CP_1
30.3.2012, il di si era semplicemente obbligato a pagare, quale CP_1 Controparte_1 corrispettivo della compravendita, una quota parte delle spese di risanamento del contratto immobiliare, di spettanza della venditrice, sino alla concorrenza di € 551.824,33, quale prezzo fisso e non variabile in base al costo finale dei lavori di risanamento delle coperture stabilito in contratto e che null'altro poteva quindi essergli richiesto, neppure a titolo di indebito arricchimento, difettando qualsiasi presupposto al riguardo, né sussistendo reali aumenti dei costi imputabili al convenuto e non essendo stati neppure provati CP_1 effettivi esborsi da parte dell'attrice.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU disposta dal GOP precedente assegnatario sul seguente quesito: “accerti e descriva il CTU, effettuati i necessari sopralluoghi ed esaminata la documentazione versata in atti, i lavori di risanamento e ristrutturazione effettuati sull'immobile per cui è causa, le varianti in corso d'opera intervenute rispetto al progetto architettonico inizialmente redatto, indicando le cause di tali varianti e gli eventuali aumenti dei costi ad esse conseguenti..
Effettui, altresì, il CTU un tentativo di conciliazione delle parti”.
Le richieste di prove orali sono state dichiarate inammissibili e non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché sono da ritenersi rinunciate.
A seguito di precisazione delle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa, riassegnata a questa giudice in data 27/09/2021, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pag. 4/7 2. Si premette che, pur a fronte della articolazione non puntuale e precisa delle pretese attoree e della confusione anche in punto di allegazione del petitum e della causa petendi, la domanda avanzata in via principale va qualificata come azione a titolo contrattuale, avendo ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di compravendita del 30.3.2012 mediante corresponsione in favore del terzo delle spese necessarie per le opere di CP_2 risanamento del complesso immobiliare denominato ” e la restituzione Controparte_2 all'attrice delle somme dalla stessa versate oltre il limite di € 551.824,33.
Ciò premessa, la domanda è infondata e va respinta.
Come correttamente contestato dal convenuto, la previsione contrattuale CP_1 relativa alla fissazione del prezzo della compravendita di cui all'art. 4 del contratto del
30.3.2012, allegato in atti (doc. 2 allegato all'atto di citazione), risulta chiara e univoca nel determinare il limite del corrispettivo da corrispondersi mediante versamento al degli importi dovuti dalla venditrice per lavori di risanamento del CP_2 complesso immobiliare in € 551.824,33.
Né può prendersi in considerazione, al fine di addivenire a diversa valutazione, la convenzione stipulata fra le parti in data 29.4.2006 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) in quanto nell'ambito del nuovo regolamento negoziale sopra indicato si prevede espressamente che sia “risolta e definitivamente ed irrevocabilmente annullata la
“Convenzione di Indirizzo” sottoscritta in data 29 aprile 2006 (id est il contratto di comodato) dal Comune di e dalla sig.ra on rinuncia di Controparte_1 Parte_1 entrambe le parti ad ogni reciproca pretesa, diritto e quant'altro possa comunque derivare da detta Convenzione ad eccezione del contenzioso instaurato dal signor
e dalla ”. Controparte_5 Controparte_6
Alcuna altra somma risulta, pertanto, dovuta all'attrice a titolo di prezzo sulla base degli accordi negoziali intercorsi fra le parti.
3. La domanda proposta da parte attrice in ipotesi ai sensi dell'art. 2041 c.c. è invece inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, innanzi tutto, in diritto che l'azione generale di indebito arricchimento è caratterizzata, in punto di ammissibilità, dalla sussidiarietà dell'azione, da valutarsi in astratto, ed ha, quali elementi costitutivi, l'arricchimento ingiustificato in capo al pag. 5/7 convenuto, l'impoverimento dell'attore e la sussistenza di un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento, determinati da un unico fatto generatore (v. SS.UU.
24772/08). Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non è invece più necessario che sussista il requisito dell'utilitas allorché il soggetto indebitamente arricchitosi sia una Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie, e si accerti il fatto oggettivo dell'arricchimento.
In virtù del presupposto della sussidiarietà, accertabile anche d'ufficio, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. di chi assuma di aver eseguito una prestazione a favore dell'arricchito, al fine di essere indennizzato dalla subita diminuzione patrimoniale, è ammissibile soltanto nel caso di mancanza di azione tipica, sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale, ovvero nel caso di preventivo esperimento, con esito negativo, di una azione tipica, la cui domanda sia stata respinta per carenza ab origine dell'azione stessa a causa del difetto del titolo posto a fondamento dell'azione (cfr. Cass. 7285/96).
Deve, inoltre, escludersi l'ammissibilità della predetta azione qualora l'esercizio di una azione tipica, indipendentemente dal fatto che la stessa possa condurre ad un risultato utile e quindi a prescindere da ogni valutazione sul possibile esito della causa, sia astrattamente possibile, difettando il tal caso la residualità.
Alla luce dei principi appena richiamati, nella fattispecie in esame l'azione di indebito arricchimento è inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Invero, a prescindere dall'esito in concreto del giudizio, non è infatti ravvisabile, avuto riguardo alle deduzioni e produzioni attoree, quella necessaria diversità di petitum e di causa petendi che deve caratterizzare la domanda ex art. 2041 c.c. rispetto all'azione fondata su titolo negoziale e, nella specie, rispetto all'azione contrattuale esercitata in via principale sulla base del contratto di compravendita del 30.3.2012 e della convenzione di indirizzo del 29/4/2006, atti negoziali univocamente richiamati negli atti difensivi di parte attrice a sostegno delle pretese azionate.
Al riguardo, basti richiamare le deduzioni svolte dall'attrice nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. a precisazione della domanda (v. p. 2 e 3).
A ciò si aggiunga che, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c.
e della liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. nei limiti della diminuzione pag. 6/7 patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione impoveritosi, a titolo di danno emergente, parte attrice avrebbe dovuto compiutamente allegare e provare l'altrui oggettivo arricchimento e l'effettivo impoverimento subito e tale prova non è stata fornita, non essendo stato dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di richiesta di restituzione e risultando del tutto generica la richiesta di pagamento in favore del di somme future ulteriori ingiustificate. Controparte_7
La domanda di ingiustificato arricchimento va pertanto dichiarata inammissibile.
4. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi per i procedimenti di valore indeterminabile a complessità media per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- dichiara la domanda subordinata inammissibile;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida in € 8.991,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e pone definitivamente a suo carico le spese di CTU liquidate.
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti.
Così deciso in Siena in data 03/09/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
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