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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1595/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note sostitutive d'udienza depositate telematicamente dalla parte resistente;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 29 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1595/2021 R.G. Lav. promossa
da
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Filippo Ingrassia 271, elettivamente domiciliata in Catania, via Balilla n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Davide Mercurio CF. che la rappresenta e difende C.F._1
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro-tempore, e per l' , Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappr.te p.t., (CF. rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. P.IVA_2
174, si domiciliano
resistenti
Avente ad oggetto : diritto di precedenza
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, il procuratore della parte resistente concludeva come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 parte ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver partecipato, alle operazioni di mobilità per il trasferimento interprovinciale valevoli per l'a.s.
2021/2022 e per l'anno successivo, esponeva:
che con domanda online del 12/04/2021 - Numero di protocollo:
”MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.3858009” aveva richiesto il “TRASFERIMENTO PER
LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO: 2021/22”;
che il suddetto trasferimento trovava ragione d'essere, nella precedenza della ricorrente per ragioni di cui alla legge 104/92;
che il provveditorato si esimeva di accogliere la richiesta della lavoratrice non pronunciandosi.
Lamentava di non aver ottenuto il trasferimento richiesto sebbene vantasse un diritto alla precedenza ex lege 104/92.
Adiva l'intestato Tribunale chiedendo di:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trasferimento per ragioni
di cui alle legge 104/92;
Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il
trasferimento della lavoratrice.
Il eccepiva la nullità del ricorso e sosteneva nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria CP_3
sulla base dell'assunto che l'Amministrazione avesse correttamente operato a norma di legge e di
CCNI.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito del deposito di note da parte del resistente la causa è stata decisa come da sentenza
*******
Il ricorso risulta estremamente carente in punto di allegazioni. Parte ricorrente asserisce di vantare un diritto al trasferimento, giusta legge 104/1992.
Non chiarisce meglio il concreto atteggiarsi di tale precedenza, limitandosi al allegare la relativa certificazione.
Deduce in punto di diritto che La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L.
n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente,
dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede”.
In disparte la considerazione che dal certificato in atti risulta che la stessa ricorrente ( e non un parente della stessa) si trovi in uno stato di handicap grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992, si osserva come la ricorrente non abbia allegato, prima ancora che provato, di aver indicato una data preferenza ovvero di aver espresso la propria preferenza per una data sede. Anche dal petitum e dalle conclusioni del ricorso non è dato trarre in cosa consista il bene della vita richiesto (richiede il trasferimento ma non indica la sede).
Ciò premesso, il ricorso è nel merito infondato
Norma di riferimento è a tale fine contenuta nel CCNI sulla Mobilità siglato il 06/03/2019, che per quanto riguarda la precedenza per invalidità personale, prevede espressamente all'art.13, punto III:
“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più
istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è
obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può
usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura
Il tenore della norma è perentorio nel richiedere che venga espressa la preferenza sintetica per il comune di residenza, preferenza indicata appunto come obbligatoria.
Orbene la ricorrente non allega, tampoco prova, di aver indicato la preferenza per un comune piuttosto che per un altro.
Peraltro a fronte del rilievo della parte resistente che in seno alla memoria di costituzione deduce che
La ricorrente ha omesso di ottemperare alle richieste “condizioni” per ottenere la precedenza in
quanto non ha espresso come prima preferenza il Comune di residenza e ha espresso preferenza per
scuole di altre Provincie e Comuni senza aver prioritariamente espresso la preferenza per il Comune di residenza (cfr pag 5), nessuna contestazione è stata mossa dalla parte ricorrente nella prima difesa utile.
Pacifico pertanto, che non risulta integrata la condizione di cui sopra, nessun diritto al trasferimento,
può legittimamente vantare la ricorrente invocando la prelazione derivante dalla legge n. 104/92, di cui pure fruisce.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in € 2008,0 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 29 gennaio 2025