Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2024, proposto da
US PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 60747 del 26.9.2024, con cui il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco del Comune di Gallipoli ha disposto il diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per l’intervento di realizzazione di un edificio residenziale composto da piano terra e primo piano su un lotto di terreno sito in via delle Naiadi in località Lido Conchiglie, Gallipoli, “ in contesto urbano densamente costruito e popolato, Zona B20 ”, censito in catasto al foglio 1 p.lla 147;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 19.12.2023 (espresso nel verbale n. 6) e la nota prot. n. 33872 del 31.5.2024 di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- il sig. US PE è proprietario di un lotto di terreno di circa mq 200, ricadente nella fascia di 300 metri dal mare, “ubicato a Gallipoli in località Lido Conchiglie, alla via delle Naiadi censito in catasto al foglio 1 p.lla 147”;
- il lotto è “circondato da fabbricati residenziali multipiano, all’interno in una maglia totalmente edificata ed urbanizzata fin dagli anni ‘70” ed è “classificato nel vigente PRG come Zona B/20 – Zone Turistico Residenziali Esistenti”;
- “con deliberazione di C.C. n. 93 del 28.3.1972 e successiva deliberazione del C.S. n. 1076 del 30.12.1974 … il lotto è stato incluso all’interno del perimetro del centro abitato di Lido Conchiglie”;
- l’area in questione “è gravata da vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004 imposto con Verbale 23.6.1970 – GU 17.7.1982”;
- in data 15.5.2023 “il ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un edificio composto da una piccola abitazione a piano terra ed una a piano primo, entrambe di appena mq. 66,66, con unico ingresso da spazio scoperto antistante destinato a parcheggio di mq. 52,00 e giardino retrostante”;
- contestualmente alla richiesta del p.d.c., il ricorrente ha presentato “istanza di autorizzazione paesaggistica”;
- all’esito dell’istruttoria, “con nota prot. n. 33872 del 31.5.2024 il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Gallipoli ha comunicato il preavviso di diniego … sulla scorta del richiamo del parere negativo espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 19.12.2023 … incentrato (esclusivamente) sulla considerazione secondo cui “ l’immobile in progetto ricade all’interno dei BP Territori Costieri normati dall’art. 45 delle NTA del vigente PPTR che recita “Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali ””;
- il ricorrente “ha riscontrato il preavviso con osservazioni partecipative … in data 4.6.2024”;
- con “il provvedimento prot. n. n. 60747 del 26.9.2024 oggetto della presente impugnativa, il Responsabile del procedimento … ha disposto il diniego definitivo dell’autorizzazione paesaggistica, sostanzialmente confermando le considerazioni già riportate nel precedente preavviso”;
Premesso, altresì, che il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica sotto i seguenti profili:
- “viene in considerazione un’area che - sebbene rientrante nei territori costieri tutelati per legge dall’art. 142, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 42/2004 … - risulta tipizzata nel vigente strumento urbanistico generale come zona B20, e questo già al 6 settembre 1985, oltre ad essere persino ricompresa nel perimetro del centro abitato di Lido Conchiglie”, sicché “non si applica il regime di tutela previsto per i territori costieri per l’espressa esclusione stabilita dal comma 2 dello stesso art. 142 d.lgs. n. 42/2004”;
- “lo stesso art. 90 delle NTA del PPTR, al comma 3, conferma dichiaratamente che “si applicano le esclusioni di cui all’art. 142 co. 2 e 3 del Codice” (e ciò, quindi, anche in caso di sovrapposizione di vincoli ai sensi del comma 6)”;
- “le singole componenti riferite all’area de qua , e segnatamente il vincolo ministeriale ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004 imposto con Verbale 23.6.1970 … e gli ulteriori contesti previsti dal PPTR, non costituiscono vincoli di inedificabilità assoluta”;
- “quand’anche si ritenesse che effettivamente le schede PAE contengano le prescrizioni d’uso integrativo dei vincoli ministeriali (ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004), di immediata applicazione, nel caso di specie tale applicazione resterebbe comunque esclusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 142, comma 2 d.lgs. n. 42/2004”;
- l’Amministrazione non ha considerato che “il lotto è intercluso tra fabbricati ed è collocato in una fila continua di edifici residenziali … nel centro urbano di Lido Conchiglie, costituendo, anzi, l’unica area libera rimasta inedificata …”;
Rilevato che il Comune di Gallipoli non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- si sensi dell’art. 142, comma 1 lett. a), del d.lgs. 42/2004: “ Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ”;
- il successivo comma 2 del medesimo art. 142 prevede che la norma di cui al primo comma “ ... non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”;
- se pure è vero che il terreno di proprietà del ricorrente rientra nei territori costieri compresi nella fascia di circa mt. 300 dalla linea di battigia, e, come tale, è astrattamente ricompreso nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142, comma 1, del Codice Urbani, è però parimenti vero che lo stesso terreno è incluso nella zona B20 del piano regolatore comunale già alla data del 6 settembre 1985;
- la predetta circostanza, che è stata eccepita dal sig. PE nelle osservazioni procedimentali e ribadita con l’odierno ricorso, non è stata smentita dall’Amministrazione comunale nel replicare alle osservazioni del ricorrente, né tantomeno nel presente giudizio in cui ha ritenuto di non costituirsi, sicché deve ritenersi comprovata;
- pertanto, nel caso di specie trova applicazione la previsione eccettuativa di cui all’art. 142, comma 2, del Codice, che, come si è detto, fa salve le aree già “ ... delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”;
- peraltro, sul piano motivazionale, il provvedimento impugnato non contiene ulteriori assunti motivazionali atti a porre in evidenza specifici profili di contrasto del progetto presentato dal ricorrente con i valori paesaggistici oggetto di tutela, e comunque non tiene in considerazione la concreta interazione del progetto con l’edificato circostante e la situazione dei luoghi (anche in termini di urbanizzazione della maglia di riferimento), che, infatti, non viene puntualmente individuata, descritta e apprezzata;
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO