Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3010/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI
MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Cabianca Alessandro Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. presentato congiuntamente
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. VILLADORO Parte_1 Parte_2
SALVATRICE, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. I figli minori e , sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la
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collocati in prevalenza;
Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. La casa familiare sita in Spinea (VE), in via Don Lorenzo Milani n. 16, di proprietà
esclusiva della Sig.ra madre della ricorrente, rimane nella disponibilità Parte_3
della ricorrente, con tutti gli arredi e corredi;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le modalità di Parte_2
seguito indicate: a weekend alternati dal giovedì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola e nelle settimane in cui trascorrono il fine settimana con la madre, il padre potrà tenerli con sé il martedì
pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni in cui la scuola è chiusa e in caso di malattia dei figli, i giorni di rispettiva pertinenza rimangono invariati,
previo accordo tra le parti sugli orari di consegna e riconsegna dei minori;
durante le festività i minori trascorreranno con i rispettivi genitori ad anni alterni, il giorno di con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
quindi i Per_3
bambini staranno con il genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31
dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività; CP_1
(compreso lunedì dell'Angelo): anni pari competenza paterna, anni dispari competenza
Pag. 2 di 7 materna;
anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza Per_4
paterna; VACANZE ESTIVE: nel mese di giugno e luglio i bambini staranno due settimane con la madre e due settimane con il padre, ovvero dal termine della scuola le prime due settimane con il padre, le altre due con la madre e così di seguito fino all'inizio della scuola;
4. Il padre si obbliga, con decorrenza 1 gennaio 2024, a corrispondere alla sig.ra
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1
figli minori e , la somma di € 350,00, di cui € 175,00 per Per_1 Per_2 Per_1
ed € 175,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con Per_2
decorrenza maggio 2025, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei figli, come stabilito dal Protocollo Spese Straordinarie adottato dal
Tribunale di Venezia;
5. L'assegno unico erogato dall' in favore dei figli minori già percepito in via CP_2
esclusiva dalla madre, continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla stessa;
in caso di diminuzione del predetto assegno unico - il cui nuovo importo sarà comunicato dalla madre al padre non appena la stessa sarà in possesso dei nuovi conteggi effettuati dall' a seguito della presente pratica - l'assegno di mantenimento a carico del CP_2
padre sarà proporzionalmente aumentato, con un aumento massimo di € 100,00
mensili.”
Per il Pubblico Ministero:
Pag. 3 di 7 Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.07.2024 i ricorrenti esponevano che dalla loro relazione sentimentale erano nati i figli minori il 02.06.2013, di anni 10, e il Per_1 Per_2
17.06.2016, di anni 7.
Ciò premesso, essendo cessata la relazione affettiva, le parti formulavano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti genitoriali nell'interesse dei figli;
contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 10.12.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con il decreto del 01.08.2024, lette le note depositate congiuntamente il
03.12.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso, il Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata merita di essere accolta, in questo Giudice, ritenuto manifestamente superflua l'audizione di dei minori, ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori, preso atto che quest'ultime corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
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P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli nata il [...] e , nato il Persona_5 Per_2
17.06.2016, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e , sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre sig.ra a Spinea (VE), in via Don Lorenzo Milani, dove sono Parte_1
collocati in prevalenza;
Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. La casa familiare sita in Spinea (VE), in via Don Lorenzo Milani n. 16, di proprietà
esclusiva della Sig.ra madre della ricorrente, rimane nella disponibilità Parte_3
della ricorrente, con tutti gli arredi e corredi;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le modalità di Parte_2
seguito indicate: a weekend alternati dal giovedì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola e nelle settimane in cui trascorrono il fine settimana con la madre, il padre potrà tenerli con sé il martedì
pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola e il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola alla mattina successiva, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni in cui la scuola è chiusa
Pag. 5 di 7 e in caso di malattia dei figli, i giorni di rispettiva pertinenza rimangono invariati,
previo accordo tra le parti sugli orari di consegna e riconsegna dei minori;
durante le festività i minori trascorreranno con i rispettivi genitori ad anni alterni, il giorno di con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
quindi i Per_3
bambini staranno con il genitore dal pomeriggio del 24 dicembre alla mattina del 31
dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al mattino al termine delle festività; UA
(compreso lunedì dell'Angelo): anni pari competenza paterna, anni dispari competenza materna;
CARNEVALE: anni pari di competenza materna, anni dispari di competenza paterna;
VACANZE ESTIVE: nel mese di giugno e luglio i bambini staranno due settimane con la madre e due settimane con il padre, ovvero dal termine della scuola le prime due settimane con il padre, le altre due con la madre e così di seguito fino all'inizio della scuola;
4. Il padre si obbliga, con decorrenza 1 gennaio 2024, a corrispondere alla sig.ra
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1
figli minori e , la somma di € 350,00, di cui € 175,00 per Per_1 Per_2 Per_1
ed € 175,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con Per_2
decorrenza maggio 2025, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei figli, come stabilito dal Protocollo Spese Straordinarie adottato dal
Tribunale di Venezia;
5. L'assegno unico erogato dall' in favore dei figli minori già percepito in via CP_2
esclusiva dalla madre, continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla stessa;
in caso di diminuzione del predetto assegno unico - il cui nuovo importo sarà comunicato
Pag. 6 di 7 dalla madre al padre non appena la stessa sarà in possesso dei nuovi conteggi effettuati dall' a seguito della presente pratica - l'assegno di mantenimento a carico del CP_2
padre sarà proporzionalmente aumentato, con un aumento massimo di € 100,00 mensili
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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