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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 18531 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18531 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE
ANGELIS GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. IANNUCCILLI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/07/1990;
- che dalla predetta unione sono nate le figlie (21.03.1991) e Per_1 Per_2
(19.05.1996) entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 - che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
24.03.2015 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 4112/2015 del 16.06.2015 alle seguenti condizioni: a) assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; b) contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad € 300,00 Pt_1 mensili;
c) assegno di mantenimento a favore della IG.ra pari ad € 200,00 Pt_1
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 06.05.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sarà occupata dalla SI.ra . Parte_1
2) Essendo stato saldato il mutuo acceso sull'immobile adibito a casa coniugale, le parti concordemente si impegnano a cedere le quote di proprietà sull'immobile sito in Napoli al Corso Garibaldi 57, riportato in NCEU di Napoli Sezione MER,
Foglko 7, Particella 1224, Sub. 26, Z.C. 13, Cat. A/4, Cl. 7, Rc €.325,57 alle figlie
e Per_1 Per_2
Pertanto con la sottoscrizione del presente si impegnano al trasferimento e il SI.
autorizza la riserva di usufrutto “vita natural durante” anche per CP_1 la quota di sua pertinenza sull'immobile a favore della SI.ra . Parte_1
3) Nulla per il mantenimento delle comuni figlie in quanto economicamente autosufficienti;
2 4) conferma invece quello di €.200,00 per il mantenimento della SI.ra Pt_1
.
[...]
5) La SI.ra continuerà a pagare autonomamente le utenze Parte_1
domestiche nonché il condominio.
6) Il SI. potrà vedere le figlie concordando gli incontri con le CP_1
stesse considerata la loro maggiore età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (compreso l'impegno al trasferimento immobiliare in favore delle figlie), se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Napoli il 07/07/1990 (atto n. 261, parte II, S. A sez. D, reg. Atti
Matrimonio anno 1990);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napol per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 09/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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