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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5026/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Intiso
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Federico Massa
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5026/2020 1 “a) in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'obbligazione pecuniaria di rimborso delle agevolazioni di cui era onerato contrattualmente il è estinta per impossibilità sopravvenuta della Pt_1
prestazione, per le ragioni di cui alla superiore narrativa;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta anche perché l'Agenzia opposta è vincolataria dell'indennizzo a liquidarsi dalla
[...]
per il subìto furto dell'attrezzatura e fino alla concorrenza di euro CP_2
12.698,00 in forza della polizza stipulata dal Pt_1
c) per l'effetto, dichiarare l'ingiunzione nulla, inefficace ed improduttiva di effetti giuridici e quindi revocarla, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con il favore delle spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, Voglia:
-in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Pt_1
-nel merito,
a) rigettare l'atto di appello proposto dal sig. perché inammissibile e infondato Pt_1
per i motivi innanzi esposti, per l'effetto confermare quanto stabilito dalla sentenza n.
24653/2019 del Giudice di prime cure;
b) condannare il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di . Pt_1 CP_3
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, che era stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui al Parte_1
D.L.vo n. 185/2000 (“Incentivi all'imprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”) ed aveva stipulato con l' Controparte_1
(d'ora in poi, ) un contratto di
[...] Controparte_4
finanziamento per la realizzazione di un'attività commerciale di caffetteria e r.g. n. 5026/2020 2 ristorazione per un importo complessivo di Euro 25.395,00, si vedeva revocare dette agevolazioni e risolvere il contratto di finanziamento, con richiesta di restituzione della somma di Euro 15.658,81, di cui Euro 9.987,38 per rate scadute e non pagate, Euro 342,75 per interessi di mora ed Euro 5.328,68 per debito residuo e rateo, veicolata attraverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n.
639/1910 del 12.10.2017, notificatagli il 27.10.2017.
Avverso detta ingiunzione fiscale il proponeva opposizione dinanzi Pt_1
al Tribunale di Roma, chiedendone la revoca o la dichiarazione di inefficacia e deducendo di non essere tenuto al rimborso del finanziamento per causa di forza maggiore, per avere incolpevolmente perso le attrezzature aziendali acquistate con le somme finanziate a causa di un furto che era stato perpetrato da ignoti tra il 22 e il 24 aprile 2013.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_3
stante la sua infondatezza.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 24653/2019 pubblicata il 24.12.2019 e non notificata, respingeva l'opposizione, statuendo che il furto non costituiva causa di forza maggiore né poteva essere qualificato come sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'attività finanziata, tenuto conto che il già si era Pt_1
reso inadempiente all'obbligo di restituzione dei ratei del mutuo agevolato prima di subire il furto, che l'obbligazione restitutoria non aveva ad oggetto un fatto o una cosa determinata bensì il denaro e che il beneficiario non si era tempestivamente attivato per ottenere da una sospensione del CP_3
rimborso né risulta che versasse in condizione di assoluta incapacità economica.
L'indicata sentenza è stata tempestivamente appellata (tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 all'11.05.2020 ex DL 18/2020) da nelle parti in cui: Parte_1
- ha escluso che l'obbligazione di restituzione delle somme finanziate, vincolata all'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale, non fosse divenuta oggettivamente impossibile in conseguenza del furto delle attrezzature subito, che lo ha liberato tanto dall'obbligo di svolgere la propria attività per un periodo minimo di cinque anni quanto dall'obbligo di restituire le somme mutuate;
r.g. n. 5026/2020 3 - non ha tenuto conto della stipula del contratto di assicurazione contro il furto con vincolo per la compagnia assicurativa di pagare esclusivamente ad l'importo della liquidazione del sinistro ed CP_3
anzi ha erroneamente rilevato l'omessa allegazione della polizza, che invece era stata prodotta dalla stessa la quale avrebbe potuto CP_1
emettere l'ingiunzione di pagamento solo se non avesse ricevuto il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
In data 04.01.2021 si è tempestivamente costituita , che in via CP_3
preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., essendo stata modificati petitum e causa petendi rispetto alla domanda proposta in primo grado (la revoca dell'ingiunzione di pagamento per causa di forza maggiore) ed essendo stati introdotti nuovi argomenti (come l'indennizzo assicurativo) che non sono stati oggetto del giudizio di primo grado e che sono estranei alla controversia e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame per la sua infondatezza.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Le questioni attinenti la stipula da parte del di un contratto di Pt_1
assicurazione con a copertura dei rischi furto e Controparte_2
incendio della durata di cinque anni, con scadenza 20.01.2017, e la conseguente illegittimità dell'ingiunzione opposta non essendo stata fornita (da ) la CP_3
prova del mancato pagamento dell'indennizzo costituiscono circostanze di fatto dedotte per la prima volta dall'appellante nell'atto di citazione in appello e, come tale, ricadono sotto la scure del divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma tutte le allegazioni in punto di fatto non dedotte in primo grado, pena la trasformazione del giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento processuale (v.
Cass. n. 9211/2022, Cass. n. 2529/2018).
Parimenti inammissibile è la produzione ad opera dell'appellante dello stralcio della polizza con l'indicazione del vincolo in favore di , CP_3
avvenuta per la prima volta in appello, trattandosi pacificamente di documento formato anteriormente alla controversia e non avendo la parte nemmeno r.g. n. 5026/2020 4 allegato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. art. 345 ultimo comma c.p.c.).
Diversa valutazione merita invece il primo motivo di appello, avendo il nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento Pt_1
invocato la ricorrenza di una causa di forza maggiore, rappresentata per l'appunto dal furto patito tra il 22 e il 24 aprile 2013, che gli avrebbe reso impossibile ottemperare all'obbligo di restituzione del finanziamento agevolato.
Senonché, la risoluzione del contratto ha avuto luogo in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 lett. l) del contratto di finanziamento
(“L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenerne la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate qualora il Beneficiario (…) l) non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12 che precede”). E' pacifico e incontestato, infatti, che il si fosse reso Pt_1
inadempiente al pagamento del rateo del finanziamento scaduto il 31.03.2013, ben prima che si verificasse il furto delle attrezzature, che non ha avuto dunque alcuna incidenza impediente l'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del
Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
Fermo restando il carattere assorbente di quanto appena statuito, la Corte rileva che l'impossibilità che ai sensi dell'art. 1256 c.c. estingue l'obbligazione deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento, di talché, alla luce del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro (v. Cass. n. 20152/2022, Cass. n. 2691/1987). Il inoltre, Pt_1
non ha mai richiesto ad la sospensione dell'obbligo di restituzione del CP_3
r.g. n. 5026/2020 5 finanziamento, dopo la verificazione del furto, né ha dimostrato la perdita definitiva ed incolpevole dell'attività in conseguenza di quell'evento.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il secondo motivo di appello e respinge nel resto l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5026/2020 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Intiso
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Federico Massa
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5026/2020 1 “a) in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'obbligazione pecuniaria di rimborso delle agevolazioni di cui era onerato contrattualmente il è estinta per impossibilità sopravvenuta della Pt_1
prestazione, per le ragioni di cui alla superiore narrativa;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta anche perché l'Agenzia opposta è vincolataria dell'indennizzo a liquidarsi dalla
[...]
per il subìto furto dell'attrezzatura e fino alla concorrenza di euro CP_2
12.698,00 in forza della polizza stipulata dal Pt_1
c) per l'effetto, dichiarare l'ingiunzione nulla, inefficace ed improduttiva di effetti giuridici e quindi revocarla, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con il favore delle spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, Voglia:
-in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Pt_1
-nel merito,
a) rigettare l'atto di appello proposto dal sig. perché inammissibile e infondato Pt_1
per i motivi innanzi esposti, per l'effetto confermare quanto stabilito dalla sentenza n.
24653/2019 del Giudice di prime cure;
b) condannare il sig. al pagamento delle spese di giudizio in favore di . Pt_1 CP_3
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, che era stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui al Parte_1
D.L.vo n. 185/2000 (“Incentivi all'imprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”) ed aveva stipulato con l' Controparte_1
(d'ora in poi, ) un contratto di
[...] Controparte_4
finanziamento per la realizzazione di un'attività commerciale di caffetteria e r.g. n. 5026/2020 2 ristorazione per un importo complessivo di Euro 25.395,00, si vedeva revocare dette agevolazioni e risolvere il contratto di finanziamento, con richiesta di restituzione della somma di Euro 15.658,81, di cui Euro 9.987,38 per rate scadute e non pagate, Euro 342,75 per interessi di mora ed Euro 5.328,68 per debito residuo e rateo, veicolata attraverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n.
639/1910 del 12.10.2017, notificatagli il 27.10.2017.
Avverso detta ingiunzione fiscale il proponeva opposizione dinanzi Pt_1
al Tribunale di Roma, chiedendone la revoca o la dichiarazione di inefficacia e deducendo di non essere tenuto al rimborso del finanziamento per causa di forza maggiore, per avere incolpevolmente perso le attrezzature aziendali acquistate con le somme finanziate a causa di un furto che era stato perpetrato da ignoti tra il 22 e il 24 aprile 2013.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_3
stante la sua infondatezza.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 24653/2019 pubblicata il 24.12.2019 e non notificata, respingeva l'opposizione, statuendo che il furto non costituiva causa di forza maggiore né poteva essere qualificato come sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'attività finanziata, tenuto conto che il già si era Pt_1
reso inadempiente all'obbligo di restituzione dei ratei del mutuo agevolato prima di subire il furto, che l'obbligazione restitutoria non aveva ad oggetto un fatto o una cosa determinata bensì il denaro e che il beneficiario non si era tempestivamente attivato per ottenere da una sospensione del CP_3
rimborso né risulta che versasse in condizione di assoluta incapacità economica.
L'indicata sentenza è stata tempestivamente appellata (tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 all'11.05.2020 ex DL 18/2020) da nelle parti in cui: Parte_1
- ha escluso che l'obbligazione di restituzione delle somme finanziate, vincolata all'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale, non fosse divenuta oggettivamente impossibile in conseguenza del furto delle attrezzature subito, che lo ha liberato tanto dall'obbligo di svolgere la propria attività per un periodo minimo di cinque anni quanto dall'obbligo di restituire le somme mutuate;
r.g. n. 5026/2020 3 - non ha tenuto conto della stipula del contratto di assicurazione contro il furto con vincolo per la compagnia assicurativa di pagare esclusivamente ad l'importo della liquidazione del sinistro ed CP_3
anzi ha erroneamente rilevato l'omessa allegazione della polizza, che invece era stata prodotta dalla stessa la quale avrebbe potuto CP_1
emettere l'ingiunzione di pagamento solo se non avesse ricevuto il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
In data 04.01.2021 si è tempestivamente costituita , che in via CP_3
preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., essendo stata modificati petitum e causa petendi rispetto alla domanda proposta in primo grado (la revoca dell'ingiunzione di pagamento per causa di forza maggiore) ed essendo stati introdotti nuovi argomenti (come l'indennizzo assicurativo) che non sono stati oggetto del giudizio di primo grado e che sono estranei alla controversia e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame per la sua infondatezza.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Le questioni attinenti la stipula da parte del di un contratto di Pt_1
assicurazione con a copertura dei rischi furto e Controparte_2
incendio della durata di cinque anni, con scadenza 20.01.2017, e la conseguente illegittimità dell'ingiunzione opposta non essendo stata fornita (da ) la CP_3
prova del mancato pagamento dell'indennizzo costituiscono circostanze di fatto dedotte per la prima volta dall'appellante nell'atto di citazione in appello e, come tale, ricadono sotto la scure del divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma tutte le allegazioni in punto di fatto non dedotte in primo grado, pena la trasformazione del giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento processuale (v.
Cass. n. 9211/2022, Cass. n. 2529/2018).
Parimenti inammissibile è la produzione ad opera dell'appellante dello stralcio della polizza con l'indicazione del vincolo in favore di , CP_3
avvenuta per la prima volta in appello, trattandosi pacificamente di documento formato anteriormente alla controversia e non avendo la parte nemmeno r.g. n. 5026/2020 4 allegato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. art. 345 ultimo comma c.p.c.).
Diversa valutazione merita invece il primo motivo di appello, avendo il nell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento Pt_1
invocato la ricorrenza di una causa di forza maggiore, rappresentata per l'appunto dal furto patito tra il 22 e il 24 aprile 2013, che gli avrebbe reso impossibile ottemperare all'obbligo di restituzione del finanziamento agevolato.
Senonché, la risoluzione del contratto ha avuto luogo in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 lett. l) del contratto di finanziamento
(“L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenerne la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate qualora il Beneficiario (…) l) non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12 che precede”). E' pacifico e incontestato, infatti, che il si fosse reso Pt_1
inadempiente al pagamento del rateo del finanziamento scaduto il 31.03.2013, ben prima che si verificasse il furto delle attrezzature, che non ha avuto dunque alcuna incidenza impediente l'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del
Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
Fermo restando il carattere assorbente di quanto appena statuito, la Corte rileva che l'impossibilità che ai sensi dell'art. 1256 c.c. estingue l'obbligazione deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento, di talché, alla luce del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro (v. Cass. n. 20152/2022, Cass. n. 2691/1987). Il inoltre, Pt_1
non ha mai richiesto ad la sospensione dell'obbligo di restituzione del CP_3
r.g. n. 5026/2020 5 finanziamento, dopo la verificazione del furto, né ha dimostrato la perdita definitiva ed incolpevole dell'attività in conseguenza di quell'evento.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il secondo motivo di appello e respinge nel resto l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5026/2020 6