Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 31540/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ORLANDI SILVIO e , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO ALFIERI, 28
50121 FIRENZE presso il difensore avv. ORLANDI SILVIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZURLO MARIO e RO DO ( ) PIAZZA C.F._1
DIAZ, 1 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA A. SAFFI, 17 10138
TORINO presso il difensore avv. ZURLO MARIO
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv.ZURLO MARIO con elezione di domicilio in VIA A. SAFFI, 17 10138 pagina 1 di 14
E (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv.ZURLO MARIO con elezione di domicilio in VIA A.
SAFFI, 17 10138 TORINO presso lo studio dell'Avv. ZURLO MARIO
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 05/11/2024 richiamando quanto alle terze intervenute le comparse di intervento e quanto alla parte attrice l'atto di citazione
FATTO E DIRITTO
La domanda svolta in causa da parte attrice Parte_1
(già è volta ad ottenere - in
[...] Controparte_5
relazione al contratto di leasing n. IF850599 stipulato con
AT AS SP (poi in seguito alle Controparte_1
vicende societarie meglio indicate in atti ) in data 3.8.2006 avente ad oggetto un immobile sito in Ponsacco Via Bologna angolo Via Siena è volta ad ottenere dal Tribunale sentenza che accerti e dichiari la illegittimità della risoluzione del contratto comminata dalla parte convenuta con comunicazione in data
27.4.2022 e che accerti e dichiari, sulla base di allegate criticità del contratto che parte attrice aveva esattamente adempiuto al contratto e che nulla era dovuto in relazione a tale contratto
Si costituiva in giudizio , contestando le Controparte_1
allegazioni attoree;
allegava che il contratto originario il cui pagina 2 di 14 corrispettivo era determinato in Euro 2.241.392,87 suddiviso in
179 canoni mensili con peridiocità mensile di Euro 11.362,53 oltre un canone alla firma del contratto , era stato modificato da ultimo con scrittura in data 22.3.2021 ; allegava che il contratto era stato legittimamente risolto in data 27.4.2022 in seguito al mancato pagamento di canoni e altri accessori per l'importo di
Euro 65.761,00 sulla base della clausola risolutiva espressa sub
21 prevista in contratto;
in subordine chiedeva che venisse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice; contestava le deduzioni circa illegittimità del contratto, svolgendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione del bene.
In data 18.12.2023 svolgevano intervento volontario, assistiti dal medesimo difensore di , Controparte_1 [...]
e ocumentando Controparte_3 Controparte_6
di essere succedute in forza di contratti di cessione in blocco la prima nel credito derivante dal contratto di leasing di cui è causa e la seconda dei rapporti giuridici e beni relativi al contratto di cui è causa, svolgendo le medesime domande già azionate da
. Al riguardo hanno prodotto la pubblicazione Controparte_1 della cessione sulla GU e l'elenco dei rapporti ceduti (doc 3 e 5)
In relazione al contenzioso veniva disposto, in data 19.12.2023,
l'interrogatorio libero delle parti anche al fine del tentativo di conciliazione, posto che parte attrice si dichiarava interessata all'immobile e che il debito residuo, secondo i conteggi svolti dalla parte convenuta ammontavano ad Euro 65.761,00 per canoni e altri importi dovuti già scaduti ed Euro 320.984,95 per i canoni a scadere (secondo quanto indicato nella lettera di risoluzione doc 13 fascicolo convenuta) ; la causa subiva diversi rinvii riferendo le parti trattative in corso per una definizione della controversia.
pagina 3 di 14 Non avendo i medesimi sortito effetti positivi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa passa ora in decisione.
A-Deve preliminarmente considerarsi che, risultando i dedotti inadempimenti al contratto di leasing di cui è causa, venuti ad esistenza nel 2022, sono applicabili, giusto la sentenza della
Corte di Cassazione Cass SSUU 2061/2021, le disposizioni di cui all'art 1 comma 137 L. 124/2017 secondo cui costituisce grave inadempimento che autorizza la risoluzione del contratto il mancato pagamento di almeno 6 canoni di locazione.
Nel caso di specie la parte utilizzatrice ha contestato la ricorrenza di tali presupposti allegando che alla data del
27.4.2022 i canoni impagati erano solo 4 e precisamente quelli di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022; sul punto la parte convenuta ha allegato che per contro i canoni insoluti fossero 6, risultando pertanto rispettato il dettato normativo.
Sul punto parte convenuta anche in sede di tentativo di conciliazione disposto per l'udienza del 19.12.2023 nel corso del quale il Giudice aveva espressamente indicato tale punto controverso, nulla di puntuale e preciso ha argomentato parte convenuta;
né alcun riscontro in tal senso risulta dall'estratto conto prodotto in causa senza alcuna puntuale illustrazione e spiegazione quale doc 14 né dal doc 12 (foglio finanziario risoluzione).
Ciò detto deve osservarsi che parte attrice non ha poi corrisposto gli ulteriori canoni previsti dal piano di ammortamento;
ha ciò fatto anche allegando dedotte criticità del contratto che comportavano la rettifica del piano di ammortamento
B-parte attrice ha poi allegato indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa della assenza della indicazione del tasso di interesse e della assenza dell'indicazione oltre che del tasso di pagina 4 di 14 interesse anche di ogni altro prezzo e condizioni praticati. Ha allegato sul punto e richiamato la perizia del dott Per_1
allegata come doc 6 da cui discenderebbe la necessità di procedere con l'applicazione del tasso sostituivo ex art 117 c 7
TUB.
Deve osservarsi che le deduzioni sul punto svolte da parte attrice non sono di facile comprensione posto che l'indicazione del tasso leasing è ben indicata in contratto nella misura del
4,384% e che le altre condizioni del leasing sono ben indicate in contratto : vedi le condizioni indicate nell'allegato 1 al contratto ( foglio 3 di 7 del contratto prodotto sub doc 1 dalla parte attrice) quanto alla variabilità dei canoni con riferimento all'Euribor e alle altre condizioni che risultano dalll'allegato 2 al contratto (foglio 4 di 7)
Ugualmente ben puntualizzate sono le variazioni concordate con le modifiche intervenute nella durata del piano finanziario
(vedi da ultimo la scrittura prodotto da parte convenuta sub doc
11) e nel tasso leasing , modifiche queste che non paiono neppure essere state considerate dal CTP di parte attrice.
Mentre la relazione di parte cui la attrice fa generico richiamo, nelle lunghe deduzioni a pag 5 e seguenti indica diversi reali tassi di interesse che risulterebbero riferibili al contratto di cui è causa, non reca i prospetti di calcolo, deve osservarsi che nella pratica finanziaria i tassi di interesse, su base annua, che regolano un'operazione finanziaria possono espressi in due diverse metodologie: il TIR che misura l'effettiva incidenza degli interessi alla fine di un anno e il Tasso Annuo Nominale
(TAN)
IL TAN , a differenza del TIR, non considera l'effetto che la periodicità dei pagamenti ha sul valore finale di un'operazione finanziaria e che per tale ragione deve sempre essere pagina 5 di 14 accompagnato dalla specificazione della periodicità con la quale i pagamenti devono essere effettuati.
Deve considerarsi che nelle condizioni generali di contratto viene espressamente indicata la metodologia utilizzata per la determinazione del tasso leasing (cfr clausola 25 delle condizioni generali sub d) dove viene indicato che il tasso leasing “tasso leasing è un tasso annuo espresso in forma nominale convertibile con la stessa periodicità dei canoni” e che i periodi dei canoni mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri semestri, ecc) hanno durata costante esprimibile in giorni in funzione un anno di 365 giorni”.
Considerato che nel contratto veniva indicata il numero delle rate e la entità della medesime e le ulteriori condizioni e costi le obbligazioni di pagamento del canone assunte dall'utilizzatore erano ben determinate;
che non è contestato che lo sviluppo di tali elementi determinati in contratto porta alla individuazione di un TAN nella misura indicata in contratto;
che nel contratto viene indicato che il tasso leasing è un Tasso Nominale annuo, nessun problema di indeterminatezza del tasso leasing si pone, né è ravvisabile una indicazione (informativa) di un tasso difforme da quello applicato .
L'espressa indicazione delle modalità di calcolo del tasso leasing di cui sopra si è dato conto, impediscono di ritenere la nullità della clausola indicativa degli interessi e l'operatività nel caso di specie dell'art 117 co 6 TUB e la indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali
C-Con riferimento alle ulteriore alla contestazione secondo cui che nel caso di specie non sarebbe indicato e determinabile il regime finanziario applicabile al contratto , deve osservarsi, come pone in evidenza la parte convenuta che il contratto prevede espressamente il numero e la misura costante dei pagina 6 di 14 canoni di leasing;
la stessa parte attrice a pag 8 dell'atto di citazione riferisce che il piano di ammortamento prospettato dalla banca in contratto è basato sulla tipologia nota come sistema francese ( con rate costanti e ciascuna comprensiva di una quota capitale crescente da una rata alla successiva, e di una quota di interessi decrescenti)
Con riferimento alle contestazioni relative all'effetto anatocistico che sarebbe insito in tale piano finanziario e alle altre questioni sollevate con riferimento al tale tipo di piano finanziario, deve osservarsi che nel frattempo è intervenuta la sentenza della corte di Cassazione SSUU 15340 del 29.5.2024 .
Come già osservato da questo Tribunale nella sentenza n.
635872024 resa nella causa 13254/2023 relativa a un contratto di mutuo ma le cui considerazioni sono perfettamente riferibili anche al piano di ammortamento previsto nel contratto di leasing :
“La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, così come accaduto nel caso di specie
(cfr. seconda pagina del documento di sintesi del mutuo, oggetto del doc. 4, parte II del fascicolo monitorio), il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli pagina 7 di 14 interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, quindi, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale
(rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi e nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi astrattamente gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici. pagina 8 di 14 Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
pagina 9 di 14 Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce quindi soltanto una modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese, l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo l'attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati pagina 10 di 14 conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB.
La Cassazione con la pronuncia richiamata ha inoltre evidenziato come il maggior carico di interessi del prestito nei mutui ai quali è applicato un piano di ammortamento alla francese “non dipende
(…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG) (…)”.Come evidenziato poi sempre dalla Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia richiamata, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del pagina 11 di 14 rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti questi espressamente convenuti nel contratto in esame.
Con riferimento alla circostanza rappresentata da parte attrice secondo cui la sentenza della Cassazione di cui sopra non avrebbe trattato dell'ipotesi in cui il contratto con ammortamento alla francese preveda, come nel caso di specie, un meccanismo di indicizzazione dei singoli canoni di leasing, vi
è da dire che parte attrice non ha illustrato quali sarebbero le ricadute e i profili di illegittimità o criticità della clausola di indicizzazione, posto che l'indicizzazione dei canoni è espressamente prevista in contratto o con specifica indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo (cfr allegato 1 del contratto )
D- Quanto alla deduzione circa la sussistenza di pattuizione di interessi usurari accennata a pag 13 dell'atto di citazione, la medesima è del tutto generica non essendo accompagnata da alcuna indicazione di quale fosse il tasso soglia all'epoca della sottoscrizione del contratto, né come si profili la usurarietà nel caso di specie, non risultando neppure indicato quale sia il tasso usurario pretesamente applicato.
In difetto di tali puntuali indicazioni la richiesta CTU risulta del tutto esplorativa e inammissibile.
Dovendo essere rigettate le domande svolte da parte attrice, deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata di dichiarazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento che si è consumato nel novembre 2022, posto che parte attrice, dopo aver pagato il 12.5.2022 i canoni arretrati (come risulta dal doc 12 di parte convenuta ), non ha provveduto al pagamento degli ulteriori canoni.
Da tale statuizione discende l'accoglimento della domanda di restituzione del bene a osservandosi che Controparte_6
pagina 12 di 14 dal momento dell'intervento di Controparte_1 CP_2
non ha più svolto difese.
Quanto all'intervento di operato con il Controparte_3 medesimo difensore della convenuta e dell'altra terza intervenuta, lo stesso non ha alcun fondamento posto che la medesima non ha svolto alcuna domanda relativa al credito discendente dal contratto di leasing
In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: la parte attrice dovrà essere condannata rimborsare alla parte convenuta e alla terza intervenuta le spese di Controparte_6
lite, che tenuto conto del valore e della natura della causa, si liquidano ex DM 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara la illegittimità della risoluzione del contratto intimata dalla convenuta con lettera del 27.4.2022; Controparte_1
rigetta le ulterioi domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta
2)dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento della parte attrice a con effetti dal 12.11.2022 e per l'effetto condanna la parte attrice alla restituzione, libero da persone e cose, dell'immobile a quale mandataria di CP_2 [...]
l'unità immobiliare sita nel Comune di Ponsacco (PI) Via CP_6
Bologna angolo Via Siena così costituita: UNITA' IMMOBILIARE
AD USO ARTIGIANALE FACENTE PARTE DI UN PIU' AMPIO
FABBRICATO UBICATO NEL COMUNE DI PONSACCO (PI),
VIA BOLOGNA ANG. VIA SIENA, ISCRITTO AL CATASTO
FABBRICATI DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 1, MAPP. 1224
SUB 27 R.C. EURO 24.912,00. IL TUTTO IN OGNI CASO COME
pagina 13 di 14 RISULTANTE ALLO STATO ATTUALE ANCHE
CATASTALMENTE.
3) condanna la parte attrice a rimborsare alla terza intervenuta le spese di lite liquidate in complessivi Euro Controparte_6
9.000,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 3 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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