Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954 e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954 e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.