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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di IN
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI , Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott.Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024
vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Vittoria via Garibaldi n. 202 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rizzotto che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
Appellante
e
( c.f. ), titolare dell'omonima Controparte_1 CodiceFiscale_2
ditta individuale esercente l'attività di Farmacia iscritta al REA della CCIAA di SI al n. 185471
(P.IVA: ), in persona del curatore fallimentare, avv. Gaetano De Salvo (C.F.: P.IVA_1 [...] ) autorizzata alla costituzione in giudizio giusta decreto del G.D. del 13.12.2022, C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Merenda ( indirizzo pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in SI Piazza Immacolata di Marmo n.
4 ;
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1408/22 emessa dal NA di SI in data 1.09.2022
e pubblicata in data 5.09.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo entrambi i
presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, atteso che l'appellante vive solo del suo
trattamento pensionistico e, in caso di esecuzione forzata, non sarebbe in grado di far fronte al debito,
rischiando di perdere l'unica sua abitazione;
nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere per la forma e per il
merito il presente appello e in riforma della sentenza impugnata:
1-ritenere e dire inammissibile l'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 3° lett.
c);
2-ritenere e dire inesistenti i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. con particolare riferimento al
consilium fraudis dell'appellante;
3-in subordine, ritenere e dire non provati dalla curatela attrice le condizioni di cui all'art. 2901.
Con le spese dei due gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“chiede che la Corte adita voglia rigettare l'appello ex adverso proposto con conferma della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi in favore del fallimento
da distrarsi in favore dell'Erario ex art 144 TUSG.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , il , titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di Farmacia, conveniva in giudizio davanti al
NA di Macca chiedendo che, ex artt. 67 L.F. e 2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia Pt_1
nei propri confronti dell'atto di vendita in Notaio del 3.02.2016 ( rep. N. 76208; Persona_1
Reg.21327), in forza del quale nella qualità di procuratore speciale della , Persona_2 CP_1
aveva venduto alla convenuta, madre della stessa alienante, la quota indivisa di 1/ 4 di un fabbricato sito nel Comune di Vittoria via Goito n. 72/74 in catasto al fg. 216 mappali 2662 sub 3 P.T. e 1 z.c.
cat. A/4 .
Chiedeva, altresì, la condanna della al pagamento dei frutti civili maturati e/o maturandi Pt_1
qualora essa curatela avesse conseguito l'immediata disponibilità del bene trasferito.
Deduceva, a sostengo della domanda, la sussistenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento,
quali l'eventus damni, attesa l'esistenza al momento dell'atto dispositivo di una notevole esposizione debitoria in uno al mancato rinvenimento di beni tali da consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie;
la scientia damni , desumibile dalla detta esposizione, ed, infine, il consilium fraudis ,
avuto riguardo allo stretto vincolo di parentela tra le contraenti.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 67
capo 3 lett. c L.F. e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1408/22 emessa in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022, il NA,
qualificata la domanda proposta in termini di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in accoglimento della stessa, dichiarava l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della CU e condannava la convenuta al pagamento , a titolo di frutti civili maturati e/o maturandi, della somma di euro 130,00
mensili dalla domanda al soddisfo, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Avverso la sentenza , la soccombente proponeva appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva .
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2002 la trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note, la Corte, con ordinanza del 20.01.2023, rinviava la causa ex art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 27.01.2023 , la Corte revocava il precedente provvedimento di rinvio ex art. 348 c.p.c., rilevando che l'udienza cartolare del 20.01.2023, come fissata nel decreto del
16.12.2022, era stata sostituita, in forza di ulteriore decreto, con quella del 13.02.2023 con assegnazione alle parti del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.02.2023, la Corte, rilevato che l'appellante non aveva insistito nell'istanza di inibitoria e che la stessa, pertanto, doveva considerarsi rinunciata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 9.09.2024, precisate le conclusioni come da note scritte, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ai fini di una migliore comprensione della vicenda processuale, giova premettere, in punto di fatto,
che con la sentenza impugnata il primo decidente :
- ha qualificato la domanda proposta dalla CU in termini di revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss c.p.c.;
- in conseguenza di tale qualificazione, ha ritenuto inapplicabile l'esenzione di cui all'art. 67 comma
3 lett. c L.F., (a mente del quale non sono soggetti all'azione revocatoria le vendita ed i preliminari trascritti ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. .”conclusi al giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”) ed ha, pertanto, rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda ,
sollevata dall'allora convenuta in forza dell'3a detta esenzione;
- ha dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo, ritenendo sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c..
Di tale valutazione si duole l'appellante con il proposto gravame, affidato a tre diversi motivi.
Con il primo di essi, svolto sotto la rubrica “ omessa applicazione art. 67 L.F.- carenza di motivazione
“, contesta il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda.
Sostiene in proposito che la differenza tra revocatoria ordinaria e fallimentare - su cui è incentrata la
“schematica motivazione “ della sentenza- non esclude l'applicabilità anche alla prima delle due fattispecie dell'art. 67 cit..
Tanto si desume , secondo l'appellante, dall'ordine sistematico, che evidenzia il susseguirsi di una disciplina generale (art. 66 L.F.) e di una particolare, richiamando, a sostegno dell'espresso convincimento, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ( sentenza n. 7028/2006).
2.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ violazione per omessa applicazione
dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c.”', l'appellante lamenta l'omessa valutazione sia delle prove documentali sia della mancata contestazione, ad opera della CU, della dedotta inesistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c..
Quanto, in particolare, all'eventus damni , pur concordando, in linea di principio, con la valutazione del primo decidente in merito all'idoneità dell'atto dispositivo a modificare la situazione economica del debitore, rileva, però, che occorre tenere conto del momento in cui è sorto l'obbligo di formalizzazione della vendita.
In proposito , ribadisce che i rapporti con la figlia si erano deteriorati sin dal 2009, allorquando aveva rifiutato di donare alla medesima , sia pure in nuda proprietà, la sua quota dell'immobile, richiedendo,
piuttosto, di acquistare le restanti quote, pagandola subito, pur senza ricevere la controprestazione .
Aggiunge che , al fine di costringere la venditrice ad onorare l'obbligazione assunta nel 2010, era stato necessario l'intervento del proprio avvocato e che la figlia, onde evitare di incontrarla, aveva nominato per la stipula un procuratore speciale.
Evidenzia che, nonostante la mancata contestazione da parte della CU di tali circostanze, il primo decidente non ne aveva tenuto cont non fossero state mai contestate dalla CU .
Quanto alla scientia damni, lamenta che il NA , nel ritenere sussistente anche detto requisito,
non aveva tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'incasso del prezzo di euro 40.000,00
(ottobre 2010) , la formalizzazione dell'atto di cessione (febbraio 2016) e la dichiarazione di fallimento (ottobre 2019).
Quanto, infine, al consilium fraudis, contesta la valutazione del primo decidente che, nell'ammettere la possibilità della prova presuntiva, aveva omesso di valutare la vicenda nella sua reale dinamica e complessità.
Aveva, infatti, trascurato di prendere in considerazione la prova scritta del pagamento, la distanza temporale tra detto pagamento e la formalizzazione della vendita, la partecipazione alla stipula di un procuratore speciale.
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, nel lamentare la “violazione e falsa applicazione
dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c.”, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di revocatoria ordinaria esercitata dalla CU fallimentare, pone a carico della medesima l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo era di dimensioni tali, in rapporto all'esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Ribadisce di aver offerto prova dell'anticipato pagamento del prezzo, della data di relativa effettuazione nonché della sua congruità rispetto al valore dell'immobile, stimato dal c.t.u. in euro
38.000,00 nonché della ricorrenza di una pluralità di indizi a sostegno della sua totale estraneità al supposto accordo fraudolento, quali la distanza chilometrica ed affettiva dalla figlia e l'intervento di un procuratore speciale.
4.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse, sono infondati, sebbene sulla scorta di un percorso motivazionale in parte diverso rispetto a quello seguito dal NA.
Quanto all'eccezione di inammissibilità , va osservato che parte appellante non pone in discussione la qualificazione dell'azione - che, del resto, risulta correttamente effettuata dal primo decidente in ragione “della specifica enunciazione della curatela attrice e della complessiva prospettazione in
fatto ed in diritto”- ma semplicemente la ritenuta inoperatività dell'esenzione di cui all' art. 67 con
3 lett. c L.F
La questione così sollevata è stata già ripetutamente affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto inapplicabili all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, le esenzioni contemplate dall'art. 67, terzo comma, della L.F. ( Cass. Sez. III, 24/02/2020, n. 4796 e
Cass., Sez. I, 14/01/2021, n. 571 quanto , in particolare, all'esenzione di cui alla lett. c del 3° comma).
E' stato infatti affermato che l'art. 67 3° comma, nell' escludere la soggezione degli atti da esso indicati all' «azione revocatoria» genericamente indicata, si riferisce evidentemente a quella disciplinata dai due commi precedenti, e non anche a quella ordinaria, disciplinata dall'art. 66 con rinvio alle norme del codice civile.
A tale considerazione di ordine letterale si è aggiunta un' ulteriore argomentazione. basata sull'art. 12, comma 5° L. 3/2012 in materia di procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Si è, infatti, osservato che l'art. 12 cit. , nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, fa espresso riferimento all'art. 67 della legge fall., in tal modo escludendo l'applicabilità dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ., richiamato dall'art. 66 della legge fall.
La Corte di legittimità ha , poi, ritenuto che siffatto diverso trattamento trovasse ampia giustificazione nella diversità dell' azione revocatoria ordinaria rispetto a quella fallimentare,
essendo la prima volta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 cod. civ. ed avendo come presupposto soggettivo la cd. scientia damni da parte del debitore e del terzo (ovvero il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atto anteriore dolosamente preordinato al pregiudizio delle ragioni creditorie); mirando, invece, la seconda a salvaguardare il rispetto del principio della par condicio creditorum ed avendo, perciò ,come diverso presupposto soggettivo la cd. scientia decoctionis, ossia la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, a prescindere dalla consapevolezza del concreto pregiudizio cagionato dall'atto (cd. eventus damni) (Cass. n. 571/2021)
Tale orientamento è stato applicato dal primo decidente, il quale ha affermato, in linea con i principi reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità, che il rinvio compiuto dall'art. 66 co. 1 L.F. alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria “attesta la natura derivata dell'azione proposta
dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una Pt_2
procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art.
2901 cod.civ. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta
una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del
contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (…) a cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di c conservazione della garanzia patrimoniale”
(Cass. n. 36033/2021)-
Tale orientamento, tuttavia, è stato di recente rivisto dalla stessa Corte di Cassazione, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67,
terzo comma, della legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare,
ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal
curatore , nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso
dal singolo creditore sia proseguito dal curatore».( Cass.n. 1147 /2023).
A fondamento del mutato orientamento, ha osservato che “le segnalate differenze tra la disciplina
della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possono ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima,
correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle
finalità avute di mira dal legislatore mediante l'introduzione della norma in esame.”
In presenza delle condizioni richieste dalla norma (quali, rispettivamente, il compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato;
l'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure, o ancora l'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro;
l'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f), l'esenzione di cui all'art. 67 L.F. deve , dunque, estendersi anche alla revocatoria ordinaria.
L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame non può, però, condurre alla riforma della sentenza impugnata .
Ed invero, pur ritenuta corretta in diritto la tesi dell'appellante circa l'applicabilità dell'esenzione anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal Curatore, ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., nel caso concreto all'esame della Corte, ciò che manca , ai fini della concreta operatività della stessa, è la prova della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 67 comma 3° lett. c, ossia del pagamento del “giusto
prezzo” e della destinazione del bene acquistato ad “abitazione principale” della e/o dei suoi Pt_1
parenti ed affini entro il terzo grado.
Se quest'ultima circostanza non risulta neanche allegata dalla predetta parte, del tutto insufficiente è,
invece, la prova della ricorrenza dell'altra condizione.
Essa, infatti, risulta affidata alle risultanze del rogito notarile circa il dichiarato pagamento - effettuato ben sei anni prima della stipula - della somma di euro 40.000,00 tramite assegno bancario , di cui neanche viene indicato l'importo.
Ora, se è vero è che il prezzo asseritamente pagato risulta congruo rispetto al valore del bene, quale accertato dal c.t.u., tuttavia, non vi è alcuna prova dell'effettivo versamento dell'importo. E' noto, infatti, che in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (ex ultimis Cass.n. 14372/2018).
Nella specie, non solo il tempo decorso tra l'emissione del titolo e la conclusione del contratto mette in dubbio il collegamento tra lo stesso ed il contratto revocabile, ma , inoltre, non vi è alcuna prova dell' effettiva riscossione.
Erra l'appellante allorquando assume che detta circostanza non sarebbe mai stata contestata dalla
CU.
Al di là del fatto che anche una mera variazione qualitativa del patrimonio ( ossia, la mera sostituzione di un immobile con il corrispondente valore pecuniario ) può integrare il presupposto dell'eventus damni, l'assunto è smentito dal tenore dell'atto di citazione.
La CU attrice risulta aver contestato l'effettivo versamento del prezzo, escludendo che
“l'assegno circolare indicato nel rogito notarile (peraltro antecedente di sei anni dall'operazione)”
potesse “ essere riferito all'operazione immobiliare “,oggetto della domanda di revocatoria.
Peraltro, come bene osservato dalla predetta CU, se già nel 2010, secondo la ricostruzione offerta dalla , era stato raggiunto l'accordo circa la vendita del bene ed era stato pure versato Pt_1
il prezzo, non si comprenderebbe il motivo per cui le parti abbiano atteso sei anni per la formalizzazione e la abbia avvertito la necessità di nominare un procuratore speciale, pur CP_1
avendo già da tempo trovato l'acquirente.
Né il conferimento della procura può trovare giustificazione nell'interruzione dei rapporti tra la e la figlia, trattandosi di circostanza del tutto indimostrata. Pt_1
Pertanto, attesa la mancanza di prova in merito alla sussistenza dei due presupposti richiesti per l'esenzione , il rigetto dell'eccezione di inammissibilità non può che essere confermato.
Quanto ai restanti motivi di censura, è corretta l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
La Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019).
Nel caso in cui - come in quello in esame - l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare, tale prova deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione,
da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass.
1902/2015).
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può
essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa.
Pertanto, grava sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, però, nella specie, tale prova è stata fornita.
Dalla documentazione versata dalla CU , emerge l'anteriorità dei crediti concorsuali ammessi al passivo rispetto all'atto dispositivo del 2016, come pure evidenziato dal primo decidente .
L'assunto dell'appellante, secondo cui la preesistenza dei debiti doveva essere accertata con riferimento al momento in cui era insorto l'obbligo della formalizzazione della vendita, ossia al 2010,
non fa i conti con il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui il momento rilevante per la valutazione dell'anteriorità del credito è quello in cui è stato compiuto l'atto dispositivo.
Mette conto, altresì, rilevare che parte attrice, in assolvimento dell' onere su essa gravante, ha pure allegato e provato che, successivamente all'atto dispositivo, non erano residuati nel patrimonio della debitrice fallita ulteriori beni di rilievo tale da consentire ai creditori il soddisfacimento dei propri crediti (v. atto di citazione).
A sostegno del proprio assunto ha, infatti, prodotto documentazione relativa allo sfratto per morosità
subito dalla ed al rilascio dei locali destinati all'esercizio della CP_1 Pt_3
Del resto, l'insufficienza del patrimonio residuo non è stata contestata dalla che, pur Pt_1
richiamando l'onere probatorio gravante sulla CU attrice, neanche in questa sede ha allegato la presenza nel patrimonio della debitrice di altri cespiti, tali da escludere il rischio di lasciare insoddisfatti i creditori.
Alla stregua delle dette emergenze processuali, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del primo decidente in punto di eventus damni, da rinvenirsi nel fatto che con il compimento dell'atto dispositivo in questione la ha esposto a rischio il soddisfacimento dei creditori in termini di CP_1
possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione, spogliandosi dell'unico bene immobile di rilievo e così mutando qualitativamente , attraverso la conversione di un immobile in denaro, la composizione del proprio patrimonio.
Al momento dell'atto dispositivo, invero, i crediti della massa dei creditori, ammessi al passivo fallimentare, erano non solo presenti in misura consistente ma anche messi a rischio dal negozio stipulato, avuto riguardo al subito sfratto per morosità , che già mostrava la grave situazione finanziaria della . CP_1 Anche in merito alla scientia damni, la valutazione del primo decidente resiste alle censure dell'appellante.
Posto che, al cospetto di un atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, non occorrendo la dolosa preordinazione , invece richiesta nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo, nella specie, alla luce dell'incrementarsi della esposizione debitoria della nei confronti dell'Erario, la stessa – come osservato dal primo CP_1
decidente – “non poteva che rendersi conto che tale trasferimento della quota indivisa alla madre
avrebbe reso più arduo l'adempimento degli obblighi assunti” .
La censura tale valutazione , sostenendo che l'obbligo sarebbe stato assunto nel 2010, come, Pt_1
a suo dire, comprovato dal pagamento del prezzo.
Tuttavia, come già evidenziato, tale ricostruzione non è supportata da alcuna emergenza probatoria,
non essendovi prova della certa riferibilità dell'assegno indicato nel rogito alla vendita conclusa ben sei anni dopo la relativa emissione.
A ciò aggiungasi che, pure ammessa tale imputazione, nessuna prova è stata acquisita in merito all'effettivo pagamento del prezzo.
Anche a confutazione dell'ulteriore requisito del consilium fraudis l'appellante valorizza l'asserita prova scritta del pagamento, la distanza temporale tra l'assunzione dell'obbligo e la formalizzazione della stipula.
E', dunque, sufficiente ribadire quanto avanti esposto circa il difetto di prova a sostegno di tali allegazioni.
Mette conto, altresì, evidenziare che il primo decidente ha applicato correttamente il ragionamento inferenziale, che gli ha permesso di risalire al fatto principale ignoto, attraverso la valorizzazione dello stretto legame di parentela esistente tra le parti, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che la fosse consapevole della situazione debitoria della figlia e, Pt_1
conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita del bene immobile si arrecava alle ragioni dei creditori della stessa.
Del resto, nessuna prova l'allora convenuta aveva fornito a sostegno della lite con la figlia, che il primo decidente ha ricondotto a ”mera affermazione labiale “
Va, inoltre, ricordato che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio;
onere, questo, che non è stato minimamente assolto dall'appellante
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna della al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano Pt_1
come da dispositivo, in applicazione , secondo lo scaglione corrispondente al credito a tutela del quale l'azione è stata proposta (Cass. n.3697/2020; Cass. n. 25862/2020), dei parametri di cui al D. M. n.
55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne consegue che , non desumendosi dagli atti l'ammontare del credito per cui si procede, la causa va ritenuta di valore indeterminabile -complessità bassa(da 26.000 a 52.000).
Tale scaglione, benchè individuato in base ad un criterio diverso rispetto a quello utilizzato dall'appellante, che ha fatto riferimento al prezzo asseritamente pagato ( euro 40.000), conduce,
tuttavia, ad una liquidazione non diversa da quella effettuabile sulla scorta delle indicazioni della predetta parte.
Va precisato che, ai fini della liquidazione delle spese, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alle fasi di studio ed introduttiva, la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri prossimi ai minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione .
Anche per la fase decisoria, la Corte ritiene applicabili parametri inferiori ai medi in conseguenza del mancato deposito di atti conclusivi.
Attesa l'ammissione della CU al patrocinio a spese dello Stato , la condanna va pronunciata in favore dell'Erario, mentre a separato decreto va rimessa la liquidazione dei compensi in favore del procuratore della detta parte.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono pure i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello,
giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 642/202e sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. n. 1408/22 emessa dal NA di SI in data 1.09.2022 e pubblicata in data
5.09.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in Parte_1
complessivi euro 7.076,00 per compensi ( di cui euro 2.058 ,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per quella introduttiva euro 1.700,00 per quella di trattazione ed euro 1.900,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, se dovuti,
disponendo il versamento in favore dell'Erario;
3) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della
CU appellata;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 24.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott.Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI , Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott.Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024
vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Vittoria via Garibaldi n. 202 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rizzotto che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
Appellante
e
( c.f. ), titolare dell'omonima Controparte_1 CodiceFiscale_2
ditta individuale esercente l'attività di Farmacia iscritta al REA della CCIAA di SI al n. 185471
(P.IVA: ), in persona del curatore fallimentare, avv. Gaetano De Salvo (C.F.: P.IVA_1 [...] ) autorizzata alla costituzione in giudizio giusta decreto del G.D. del 13.12.2022, C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Merenda ( indirizzo pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in SI Piazza Immacolata di Marmo n.
4 ;
Appellato- ammesso al patrocinio gratuito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1408/22 emessa dal NA di SI in data 1.09.2022
e pubblicata in data 5.09.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo entrambi i
presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, atteso che l'appellante vive solo del suo
trattamento pensionistico e, in caso di esecuzione forzata, non sarebbe in grado di far fronte al debito,
rischiando di perdere l'unica sua abitazione;
nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere per la forma e per il
merito il presente appello e in riforma della sentenza impugnata:
1-ritenere e dire inammissibile l'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 3° lett.
c);
2-ritenere e dire inesistenti i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. con particolare riferimento al
consilium fraudis dell'appellante;
3-in subordine, ritenere e dire non provati dalla curatela attrice le condizioni di cui all'art. 2901.
Con le spese dei due gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“chiede che la Corte adita voglia rigettare l'appello ex adverso proposto con conferma della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi in favore del fallimento
da distrarsi in favore dell'Erario ex art 144 TUSG.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , il , titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di Farmacia, conveniva in giudizio davanti al
NA di Macca chiedendo che, ex artt. 67 L.F. e 2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia Pt_1
nei propri confronti dell'atto di vendita in Notaio del 3.02.2016 ( rep. N. 76208; Persona_1
Reg.21327), in forza del quale nella qualità di procuratore speciale della , Persona_2 CP_1
aveva venduto alla convenuta, madre della stessa alienante, la quota indivisa di 1/ 4 di un fabbricato sito nel Comune di Vittoria via Goito n. 72/74 in catasto al fg. 216 mappali 2662 sub 3 P.T. e 1 z.c.
cat. A/4 .
Chiedeva, altresì, la condanna della al pagamento dei frutti civili maturati e/o maturandi Pt_1
qualora essa curatela avesse conseguito l'immediata disponibilità del bene trasferito.
Deduceva, a sostengo della domanda, la sussistenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento,
quali l'eventus damni, attesa l'esistenza al momento dell'atto dispositivo di una notevole esposizione debitoria in uno al mancato rinvenimento di beni tali da consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie;
la scientia damni , desumibile dalla detta esposizione, ed, infine, il consilium fraudis ,
avuto riguardo allo stretto vincolo di parentela tra le contraenti.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 67
capo 3 lett. c L.F. e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1408/22 emessa in data 1.09.2022 e pubblicata in data 5.09.2022, il NA,
qualificata la domanda proposta in termini di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in accoglimento della stessa, dichiarava l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della CU e condannava la convenuta al pagamento , a titolo di frutti civili maturati e/o maturandi, della somma di euro 130,00
mensili dalla domanda al soddisfo, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Avverso la sentenza , la soccombente proponeva appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva .
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2002 la trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note, la Corte, con ordinanza del 20.01.2023, rinviava la causa ex art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 27.01.2023 , la Corte revocava il precedente provvedimento di rinvio ex art. 348 c.p.c., rilevando che l'udienza cartolare del 20.01.2023, come fissata nel decreto del
16.12.2022, era stata sostituita, in forza di ulteriore decreto, con quella del 13.02.2023 con assegnazione alle parti del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.02.2023, la Corte, rilevato che l'appellante non aveva insistito nell'istanza di inibitoria e che la stessa, pertanto, doveva considerarsi rinunciata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 9.09.2024, precisate le conclusioni come da note scritte, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ai fini di una migliore comprensione della vicenda processuale, giova premettere, in punto di fatto,
che con la sentenza impugnata il primo decidente :
- ha qualificato la domanda proposta dalla CU in termini di revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss c.p.c.;
- in conseguenza di tale qualificazione, ha ritenuto inapplicabile l'esenzione di cui all'art. 67 comma
3 lett. c L.F., (a mente del quale non sono soggetti all'azione revocatoria le vendita ed i preliminari trascritti ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. .”conclusi al giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado”) ed ha, pertanto, rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda ,
sollevata dall'allora convenuta in forza dell'3a detta esenzione;
- ha dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo, ritenendo sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c..
Di tale valutazione si duole l'appellante con il proposto gravame, affidato a tre diversi motivi.
Con il primo di essi, svolto sotto la rubrica “ omessa applicazione art. 67 L.F.- carenza di motivazione
“, contesta il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda.
Sostiene in proposito che la differenza tra revocatoria ordinaria e fallimentare - su cui è incentrata la
“schematica motivazione “ della sentenza- non esclude l'applicabilità anche alla prima delle due fattispecie dell'art. 67 cit..
Tanto si desume , secondo l'appellante, dall'ordine sistematico, che evidenzia il susseguirsi di una disciplina generale (art. 66 L.F.) e di una particolare, richiamando, a sostegno dell'espresso convincimento, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ( sentenza n. 7028/2006).
2.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ violazione per omessa applicazione
dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c.”', l'appellante lamenta l'omessa valutazione sia delle prove documentali sia della mancata contestazione, ad opera della CU, della dedotta inesistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c..
Quanto, in particolare, all'eventus damni , pur concordando, in linea di principio, con la valutazione del primo decidente in merito all'idoneità dell'atto dispositivo a modificare la situazione economica del debitore, rileva, però, che occorre tenere conto del momento in cui è sorto l'obbligo di formalizzazione della vendita.
In proposito , ribadisce che i rapporti con la figlia si erano deteriorati sin dal 2009, allorquando aveva rifiutato di donare alla medesima , sia pure in nuda proprietà, la sua quota dell'immobile, richiedendo,
piuttosto, di acquistare le restanti quote, pagandola subito, pur senza ricevere la controprestazione .
Aggiunge che , al fine di costringere la venditrice ad onorare l'obbligazione assunta nel 2010, era stato necessario l'intervento del proprio avvocato e che la figlia, onde evitare di incontrarla, aveva nominato per la stipula un procuratore speciale.
Evidenzia che, nonostante la mancata contestazione da parte della CU di tali circostanze, il primo decidente non ne aveva tenuto cont non fossero state mai contestate dalla CU .
Quanto alla scientia damni, lamenta che il NA , nel ritenere sussistente anche detto requisito,
non aveva tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'incasso del prezzo di euro 40.000,00
(ottobre 2010) , la formalizzazione dell'atto di cessione (febbraio 2016) e la dichiarazione di fallimento (ottobre 2019).
Quanto, infine, al consilium fraudis, contesta la valutazione del primo decidente che, nell'ammettere la possibilità della prova presuntiva, aveva omesso di valutare la vicenda nella sua reale dinamica e complessità.
Aveva, infatti, trascurato di prendere in considerazione la prova scritta del pagamento, la distanza temporale tra detto pagamento e la formalizzazione della vendita, la partecipazione alla stipula di un procuratore speciale.
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, nel lamentare la “violazione e falsa applicazione
dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c.”, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di revocatoria ordinaria esercitata dalla CU fallimentare, pone a carico della medesima l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo era di dimensioni tali, in rapporto all'esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Ribadisce di aver offerto prova dell'anticipato pagamento del prezzo, della data di relativa effettuazione nonché della sua congruità rispetto al valore dell'immobile, stimato dal c.t.u. in euro
38.000,00 nonché della ricorrenza di una pluralità di indizi a sostegno della sua totale estraneità al supposto accordo fraudolento, quali la distanza chilometrica ed affettiva dalla figlia e l'intervento di un procuratore speciale.
4.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse, sono infondati, sebbene sulla scorta di un percorso motivazionale in parte diverso rispetto a quello seguito dal NA.
Quanto all'eccezione di inammissibilità , va osservato che parte appellante non pone in discussione la qualificazione dell'azione - che, del resto, risulta correttamente effettuata dal primo decidente in ragione “della specifica enunciazione della curatela attrice e della complessiva prospettazione in
fatto ed in diritto”- ma semplicemente la ritenuta inoperatività dell'esenzione di cui all' art. 67 con
3 lett. c L.F
La questione così sollevata è stata già ripetutamente affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto inapplicabili all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, le esenzioni contemplate dall'art. 67, terzo comma, della L.F. ( Cass. Sez. III, 24/02/2020, n. 4796 e
Cass., Sez. I, 14/01/2021, n. 571 quanto , in particolare, all'esenzione di cui alla lett. c del 3° comma).
E' stato infatti affermato che l'art. 67 3° comma, nell' escludere la soggezione degli atti da esso indicati all' «azione revocatoria» genericamente indicata, si riferisce evidentemente a quella disciplinata dai due commi precedenti, e non anche a quella ordinaria, disciplinata dall'art. 66 con rinvio alle norme del codice civile.
A tale considerazione di ordine letterale si è aggiunta un' ulteriore argomentazione. basata sull'art. 12, comma 5° L. 3/2012 in materia di procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Si è, infatti, osservato che l'art. 12 cit. , nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, fa espresso riferimento all'art. 67 della legge fall., in tal modo escludendo l'applicabilità dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ., richiamato dall'art. 66 della legge fall.
La Corte di legittimità ha , poi, ritenuto che siffatto diverso trattamento trovasse ampia giustificazione nella diversità dell' azione revocatoria ordinaria rispetto a quella fallimentare,
essendo la prima volta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 cod. civ. ed avendo come presupposto soggettivo la cd. scientia damni da parte del debitore e del terzo (ovvero il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atto anteriore dolosamente preordinato al pregiudizio delle ragioni creditorie); mirando, invece, la seconda a salvaguardare il rispetto del principio della par condicio creditorum ed avendo, perciò ,come diverso presupposto soggettivo la cd. scientia decoctionis, ossia la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, a prescindere dalla consapevolezza del concreto pregiudizio cagionato dall'atto (cd. eventus damni) (Cass. n. 571/2021)
Tale orientamento è stato applicato dal primo decidente, il quale ha affermato, in linea con i principi reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità, che il rinvio compiuto dall'art. 66 co. 1 L.F. alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria “attesta la natura derivata dell'azione proposta
dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una Pt_2
procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art.
2901 cod.civ. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta
una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del
contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (…) a cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di c conservazione della garanzia patrimoniale”
(Cass. n. 36033/2021)-
Tale orientamento, tuttavia, è stato di recente rivisto dalla stessa Corte di Cassazione, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67,
terzo comma, della legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare,
ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal
curatore , nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso
dal singolo creditore sia proseguito dal curatore».( Cass.n. 1147 /2023).
A fondamento del mutato orientamento, ha osservato che “le segnalate differenze tra la disciplina
della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possono ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima,
correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle
finalità avute di mira dal legislatore mediante l'introduzione della norma in esame.”
In presenza delle condizioni richieste dalla norma (quali, rispettivamente, il compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato;
l'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure, o ancora l'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro;
l'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f), l'esenzione di cui all'art. 67 L.F. deve , dunque, estendersi anche alla revocatoria ordinaria.
L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame non può, però, condurre alla riforma della sentenza impugnata .
Ed invero, pur ritenuta corretta in diritto la tesi dell'appellante circa l'applicabilità dell'esenzione anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal Curatore, ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., nel caso concreto all'esame della Corte, ciò che manca , ai fini della concreta operatività della stessa, è la prova della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 67 comma 3° lett. c, ossia del pagamento del “giusto
prezzo” e della destinazione del bene acquistato ad “abitazione principale” della e/o dei suoi Pt_1
parenti ed affini entro il terzo grado.
Se quest'ultima circostanza non risulta neanche allegata dalla predetta parte, del tutto insufficiente è,
invece, la prova della ricorrenza dell'altra condizione.
Essa, infatti, risulta affidata alle risultanze del rogito notarile circa il dichiarato pagamento - effettuato ben sei anni prima della stipula - della somma di euro 40.000,00 tramite assegno bancario , di cui neanche viene indicato l'importo.
Ora, se è vero è che il prezzo asseritamente pagato risulta congruo rispetto al valore del bene, quale accertato dal c.t.u., tuttavia, non vi è alcuna prova dell'effettivo versamento dell'importo. E' noto, infatti, che in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (ex ultimis Cass.n. 14372/2018).
Nella specie, non solo il tempo decorso tra l'emissione del titolo e la conclusione del contratto mette in dubbio il collegamento tra lo stesso ed il contratto revocabile, ma , inoltre, non vi è alcuna prova dell' effettiva riscossione.
Erra l'appellante allorquando assume che detta circostanza non sarebbe mai stata contestata dalla
CU.
Al di là del fatto che anche una mera variazione qualitativa del patrimonio ( ossia, la mera sostituzione di un immobile con il corrispondente valore pecuniario ) può integrare il presupposto dell'eventus damni, l'assunto è smentito dal tenore dell'atto di citazione.
La CU attrice risulta aver contestato l'effettivo versamento del prezzo, escludendo che
“l'assegno circolare indicato nel rogito notarile (peraltro antecedente di sei anni dall'operazione)”
potesse “ essere riferito all'operazione immobiliare “,oggetto della domanda di revocatoria.
Peraltro, come bene osservato dalla predetta CU, se già nel 2010, secondo la ricostruzione offerta dalla , era stato raggiunto l'accordo circa la vendita del bene ed era stato pure versato Pt_1
il prezzo, non si comprenderebbe il motivo per cui le parti abbiano atteso sei anni per la formalizzazione e la abbia avvertito la necessità di nominare un procuratore speciale, pur CP_1
avendo già da tempo trovato l'acquirente.
Né il conferimento della procura può trovare giustificazione nell'interruzione dei rapporti tra la e la figlia, trattandosi di circostanza del tutto indimostrata. Pt_1
Pertanto, attesa la mancanza di prova in merito alla sussistenza dei due presupposti richiesti per l'esenzione , il rigetto dell'eccezione di inammissibilità non può che essere confermato.
Quanto ai restanti motivi di censura, è corretta l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
La Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019).
Nel caso in cui - come in quello in esame - l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare, tale prova deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione,
da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass.
1902/2015).
Ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può
essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa.
Pertanto, grava sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, però, nella specie, tale prova è stata fornita.
Dalla documentazione versata dalla CU , emerge l'anteriorità dei crediti concorsuali ammessi al passivo rispetto all'atto dispositivo del 2016, come pure evidenziato dal primo decidente .
L'assunto dell'appellante, secondo cui la preesistenza dei debiti doveva essere accertata con riferimento al momento in cui era insorto l'obbligo della formalizzazione della vendita, ossia al 2010,
non fa i conti con il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui il momento rilevante per la valutazione dell'anteriorità del credito è quello in cui è stato compiuto l'atto dispositivo.
Mette conto, altresì, rilevare che parte attrice, in assolvimento dell' onere su essa gravante, ha pure allegato e provato che, successivamente all'atto dispositivo, non erano residuati nel patrimonio della debitrice fallita ulteriori beni di rilievo tale da consentire ai creditori il soddisfacimento dei propri crediti (v. atto di citazione).
A sostegno del proprio assunto ha, infatti, prodotto documentazione relativa allo sfratto per morosità
subito dalla ed al rilascio dei locali destinati all'esercizio della CP_1 Pt_3
Del resto, l'insufficienza del patrimonio residuo non è stata contestata dalla che, pur Pt_1
richiamando l'onere probatorio gravante sulla CU attrice, neanche in questa sede ha allegato la presenza nel patrimonio della debitrice di altri cespiti, tali da escludere il rischio di lasciare insoddisfatti i creditori.
Alla stregua delle dette emergenze processuali, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del primo decidente in punto di eventus damni, da rinvenirsi nel fatto che con il compimento dell'atto dispositivo in questione la ha esposto a rischio il soddisfacimento dei creditori in termini di CP_1
possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione, spogliandosi dell'unico bene immobile di rilievo e così mutando qualitativamente , attraverso la conversione di un immobile in denaro, la composizione del proprio patrimonio.
Al momento dell'atto dispositivo, invero, i crediti della massa dei creditori, ammessi al passivo fallimentare, erano non solo presenti in misura consistente ma anche messi a rischio dal negozio stipulato, avuto riguardo al subito sfratto per morosità , che già mostrava la grave situazione finanziaria della . CP_1 Anche in merito alla scientia damni, la valutazione del primo decidente resiste alle censure dell'appellante.
Posto che, al cospetto di un atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, non occorrendo la dolosa preordinazione , invece richiesta nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo, nella specie, alla luce dell'incrementarsi della esposizione debitoria della nei confronti dell'Erario, la stessa – come osservato dal primo CP_1
decidente – “non poteva che rendersi conto che tale trasferimento della quota indivisa alla madre
avrebbe reso più arduo l'adempimento degli obblighi assunti” .
La censura tale valutazione , sostenendo che l'obbligo sarebbe stato assunto nel 2010, come, Pt_1
a suo dire, comprovato dal pagamento del prezzo.
Tuttavia, come già evidenziato, tale ricostruzione non è supportata da alcuna emergenza probatoria,
non essendovi prova della certa riferibilità dell'assegno indicato nel rogito alla vendita conclusa ben sei anni dopo la relativa emissione.
A ciò aggiungasi che, pure ammessa tale imputazione, nessuna prova è stata acquisita in merito all'effettivo pagamento del prezzo.
Anche a confutazione dell'ulteriore requisito del consilium fraudis l'appellante valorizza l'asserita prova scritta del pagamento, la distanza temporale tra l'assunzione dell'obbligo e la formalizzazione della stipula.
E', dunque, sufficiente ribadire quanto avanti esposto circa il difetto di prova a sostegno di tali allegazioni.
Mette conto, altresì, evidenziare che il primo decidente ha applicato correttamente il ragionamento inferenziale, che gli ha permesso di risalire al fatto principale ignoto, attraverso la valorizzazione dello stretto legame di parentela esistente tra le parti, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che la fosse consapevole della situazione debitoria della figlia e, Pt_1
conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita del bene immobile si arrecava alle ragioni dei creditori della stessa.
Del resto, nessuna prova l'allora convenuta aveva fornito a sostegno della lite con la figlia, che il primo decidente ha ricondotto a ”mera affermazione labiale “
Va, inoltre, ricordato che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio;
onere, questo, che non è stato minimamente assolto dall'appellante
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna della al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano Pt_1
come da dispositivo, in applicazione , secondo lo scaglione corrispondente al credito a tutela del quale l'azione è stata proposta (Cass. n.3697/2020; Cass. n. 25862/2020), dei parametri di cui al D. M. n.
55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne consegue che , non desumendosi dagli atti l'ammontare del credito per cui si procede, la causa va ritenuta di valore indeterminabile -complessità bassa(da 26.000 a 52.000).
Tale scaglione, benchè individuato in base ad un criterio diverso rispetto a quello utilizzato dall'appellante, che ha fatto riferimento al prezzo asseritamente pagato ( euro 40.000), conduce,
tuttavia, ad una liquidazione non diversa da quella effettuabile sulla scorta delle indicazioni della predetta parte.
Va precisato che, ai fini della liquidazione delle spese, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alle fasi di studio ed introduttiva, la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri prossimi ai minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione .
Anche per la fase decisoria, la Corte ritiene applicabili parametri inferiori ai medi in conseguenza del mancato deposito di atti conclusivi.
Attesa l'ammissione della CU al patrocinio a spese dello Stato , la condanna va pronunciata in favore dell'Erario, mentre a separato decreto va rimessa la liquidazione dei compensi in favore del procuratore della detta parte.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono pure i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello,
giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 642/202e sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. n. 1408/22 emessa dal NA di SI in data 1.09.2022 e pubblicata in data
5.09.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in Parte_1
complessivi euro 7.076,00 per compensi ( di cui euro 2.058 ,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per quella introduttiva euro 1.700,00 per quella di trattazione ed euro 1.900,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, se dovuti,
disponendo il versamento in favore dell'Erario;
3) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della
CU appellata;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 24.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott.Augusto Sabatini