Art. 1. Articolo unico.
L'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dello articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1086 , nonche' le variazioni all'inquadramento dei prodotti gia' inseriti in tariffa, sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i prodotti di produzione estera ed ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli.
L'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dello articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1086 , nonche' le variazioni all'inquadramento dei prodotti gia' inseriti in tariffa, sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i prodotti di produzione estera ed ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli.