Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino ConIGliere dott. Nicoletta Giammarino ConIGliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 12.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2856/2022 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Truppi e Giovanni Papa presso il cui Parte_1
studio, sito in Benevento, Piazza Risorgimento n. 13, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 12.11.2019 innanzi al Tribunale di Avellino, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato, in regime di subordinazione, dal 15.05.2015 al 14.05.2016 e dal
24.10.2016 al 31.12.2018 (giorno delle dimissioni), alle dipendenze della convenuta società, operante nel settore “Commercio” (vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli casalinghi, prodotti per l'igiene della casa e della persona)
- che la sua assunzione veniva effettuata da (amministratore/ Parte_2
rappresentate della società datrice), che a seguito di un colloquio definiva anche i suoi compiti e i suoi orari
- che il primo rapporto di lavoro veniva formalizzato, a tempo indeterminato, a decorrere dal
15.05.2015 (come da modello C/2 storico) con clausola oraria a tempo pieno ed inquadramento nel 6° livello del CCNL “Commercio”, con qualifica di “commesso di negozio”
- che dal 24.10.2016 iniziava nuovo rapporto di lavoro, che la datrice formalizzava a tempo determinato con clausola oraria part-time orizzontale (18 ore settimanali) ed inquadramento (peggiorativo) nel 7° livello del “Commercio”, con qualifica di “commesso di vendita”
- che nel corso dei suddetti rapporti svolgeva le mansioni di addetta alle operazioni di vendita, assistendo la clientela nella scelta e acquisto dei prodotti, spiegandone le caratteristiche, l'utilizzo e le eventuali promozioni, si occupava, abitualmente, anche dell'approvvigionamento degli scaffali, della prezzatura dei prodotti, dell'inventario e della gestione del magazzino, verificando costantemente le relative eIGenze di approvvigionamento dei prodotti;
in via residuale, era tenuta pure ad occuparsi della cassa e dell'apertura e chiusura del negozio in assenza della Pt_2
- che aveva sempre osservato (di fatto), su disposizione di un orario di Parte_2
lavoro giornaliero (nel minimo) di 9 ore, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle
16.00 alle 20.00
- che, nel medesimo periodo aveva percepito quale retribuzione:
• dal 15.05.2015 al 14.05.2016, un importo mensile omnicomprensivo di € 400,00 in contanti;
• dal 24.10.2016 al 31.12.2018, una paga mensile di € 600,00 prevalentemente in contante, ma anche in assegni bancari, nei mesi a ridosso della risoluzione
- che le buste/prospetti paga che le venivano consegnati dalla datrice di lavoro erano sempre irregolari perché indicanti ore/giornate di lavoro non corrispondenti a quelle effettivamente prestate e voci/istituti non riconosciuti oppure erogati in maniera inferiore al dovuto
- che nulla le era stato corrisposto a titolo di 13°/ma e 14°/ma mensilità
- che nel dicembre 2018, la datrice di lavoro le consegnava un titolo bancario, chiedendole la restituzione in contanti e ottenendola
- che nel 2016 non aveva goduto di ferie, mentre ne aveva fruito per una settimana nel 2015,
2017 e 2018, senza ricevere nulla a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute - che non aveva mai fruito di permessi retributivi in ragione delle festività soppresse e/o delle riduzioni dell'orario di lavoro previste dalla Contrattazione Collettiva di categoria, né aveva mai percepito somme a titolo di relativo trattamento sostitutivo
- che negli ultimi giorni di dicembre 2018, la le rappresentava che occorreva Pt_2 stipulare un nuovo contratto di lavoro perché (questa la giustificazione datoriale) “più conveniente per i contributi da versare” e, dunque, era necessario risolvere prima il rapporto in corso recandosi presso un sindacato/patronato per le “dimissioni”; che quindi, in data 02.01.2019 veniva accompagnata dalla e dalla consulente aziendale, in Pt_2
Montesarchio, presso un ufficio di Patronato (a lei sconosciuto), dove le venivano fatti firmare dei documenti, di cui però non le veniva data lettura, né rilasciata copia;
che contestualmente le veniva consegnato un assegno bancario di € 1.213,68; che dopo la sottoscrizione dei documenti, la le comunicava di non andare al lavoro il giorno Pt_2 dopo e che l'avrebbe richiamata nei giorni successivi, per la ripresa dell'attività e la sottoscrizione del nuovo contratto;
che tuttavia, in data 08.01.2019 la le Pt_2
comunicava che non sarebbe stata più assunta;
che solo a tal punto si recava presso l'ufficio di Patronato ove era stata “portata” dalla datrice chiedendo copia della documentazione fattale firmare in data 02.01.2019, scoprendo così di aver sottoscritto un atto titolato
“verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411”
- che la scelta del patronato/organizzazione sindacale era stata operata unilateralmente dalla rappresentante aziendale
- che lei non aderiva ad associazioni sindacali, né aveva mai conferito mandato ad organizzazioni/rappresentanti sindacali per promuovere vertenze/contenziosi contro la datrice
- che al momento della firma non vi erano contestazioni in atto, vertenze, rivendicazioni circa il rapporto di lavoro in essere
- che il “rappresentante sindacale” le era del tutto sconosciuto inoltre, nel giorno di detto incontro, mai era intervenuto a fornirle informazione e/o assistenza in merito agli atti da sottoscrivere
- che il contenuto del verbale era già predisposto, né lo stesso era stato mostrato o letto, né le era stata rilasciata copia
- che tale verbale di conciliazione era nullo perché non riconducibile alla previsione di cui al 3° comma dell'art. 411 c.p.c. e perché contrario a norme imperative e mancante dei requisiti essenziali del contratto tipizzato dalla legge, ossia: • per insussistenza del potere di rappresentanza delle persone/sottoscrittori delle organizzazioni sindacali
• per mancanza di volontà transattiva o abdicativa del prestatore
• per mancanza della “forma” prescritta/carenza di qualsivoglia preventiva trattativa conciliativa, mancanza di “assistenza sindacale”
• per illiceità della causa
• per illiceità del motivo
• che in ogni caso, anche laddove tale conciliazione fosse stata ritenuta legittima, la stessa faceva riferimento in via esclusiva al periodo di lavoro che andava dal
24.10.2016 al 31.12.2018; dunque, era esclusa qualsivoglia estensione transattiva per il periodo/rapporto dal 15.05.2015 al 14.05.2016.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
1)-accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del verbale di “conciliazione sindacale” del
02.01.2019 di cui in premessa;
comunque (richiesta subordinata), dichiarare che il contenuto e relative clausole non hanno portata abdicativa e/o transattiva per i diritti/titoli del presente ricorso e, in ogni caso (ipotesi ancora più gradata), per quelli che trovano radicamento nel periodo/rapporto dal 15.05.2015 al 14.05.2016;
2)-accertare e dichiarare, a tenore dell'art. 2103 c.c. e sulla base della disciplina classificatoria di cui alla contrattazione collettiva nazionale di categoria suindicata (CCNL “Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio”), il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 4° livello professionale/retributivo per entrambi i periodi lavorati (sopra indicati – v. anche capo che segue), o dal momento diverso/decorrenza diversa da/per cui l'adito
Giudice riterrà sussistenti i relativi elementi di fatto e di diritto, ed ordinare alla convenuta
“ … di provvedere ad operare, in favore della ricorrente, detto Controparte_1
inquadramento, anche a mezzo delle relative annotazioni sui libri (di lavoro) aziendali e comunicazioni al competente Centro per l'Impiego ed all'Inps;
3)- condannare, in forza delle richiamate disposizioni di legge, in applicazione dell'art. 36 della
Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria sopra richiamata (ed allegata), per le causali tutte di cui in narrativa e per i titoli maturati per i periodi di lavoro dal 15.05.2015 al 14.05.2016 e dal 24.10.2016 al 31.12.2018, la “ CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della
[...]
complessiva somma di € 63.839,06 … o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare o che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, anche previa nomina di C.T.U, pure con riferimento a parametri retributivi diversi, oltre rivalutazione monetaria, … ed interessi nella misura legale sugli importi via via rivalutati con decorrenza per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo”.
Con sentenza n. 486/22 il GL dichiarava inammissibile la domanda in merito all'accertamento delle differenze retributive evidenziando che “…per effetto del combinato disposto degli artt. 2113 cc e 411 c.p.c., la rinuncia ai diritti maturati dal ricorrente determina la preclusione di ogni verifica processuale sui fatti che avrebbero asseritamente generato le spettanze di cui si chiede il pagamento, dal momento che, stante l'ampia portata della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione che possa trovare causa nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, quei medesimi fatti non possono essere più esaminati, vanificandosi, diversamente, l'accordo di conciliazione.
Per quanto riguarda la richiesta istruttoria formulata da parte ricorrente, anche questa deve essere disattesa. Invero, sono stati indicati come testimoni, persone non presenti al momento della stipula del verbale di conciliazione e la cui funzione relativa agli atti per cui è causa non viene specificata, per cui inutile alla decisione della controversia ne risulterebbe la relativa escussione.
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 proponeva appello censurando le Parte_1 conclusioni del giudice di prime cure e chiedendo l'integrale accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
La GI. pur regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
All'esito dell'udienza e della successiva camera di conIGlio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello eccepiva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_1
giudice di primo grado, il verbale di conciliazione era nullo per mancanza degli elementi di cui all'art. 411 c.p.c., ossia:
a) assistenza di propri rappresentanti sindacali;
b) assistenza effettiva del rappresentante sindacale/conciliatore;
c) sussistenza di una vertenza tale da richiedere una effettiva negoziazione ed insisteva per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate per dimostrare la invalidità del
“verbale conciliativo”.
Con un secondo motivo di appello eccepiva che, in ogni caso, anche laddove fossero Parte_1 state ritenute non fondate le ragioni di nullità della “conciliazione”, la stessa riguardava esclusivamente il periodo di lavoro che andava dal 3.01.2017 al 31.12.2018; era da ritenersi esclusa, pertanto, qualsivoglia estensione transattiva e/o abdicativa con riferimento al periodo dal
15.05.2015 al 14.05.2016 e al periodo dal 24.10.2016 al 3.1.2017. Chiedeva, pertanto, l'ammissione della prova per testi articolata con il ricorso introduttivo.
Con un terzo motivo di appello la censurava la disposta condanna al pagamento delle spese Pt_1
di lite in favore della resistente, nonostante la stessa fosse rimasta contumace, in piena violazione dell'art. 91 c.p.c.
… … … … …
L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto esaminare le censure relative alla validità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 2.1.2019.
Dalla lettura dello stesso si ricava che il contestato intervento del rappresentante sindacale (il
LI AC ), volto a rendere edotta la circa gli CP_3 Persona_1 Pt_1
effetti della sottoscrizione del verbale e gli effetti della rinuncia, in realtà vi è stato.
La Cassazione, inoltre, ha affermato che, ai fini della validità della conciliazione, è sufficiente la presenza di un sindacalista delegato – pur non conosciuto dal lavoratore – che presti un'assistenza idonea a sottrarre il dipendente da quella condizione di inferiorità che potrebbe indurlo ad accordi svantaggiosi. Per la Corte di Cassazione l'assistenza effettiva dell'esponente sindacale è essenziale, ma a tal fine è sufficiente che lo stesso sindacalista sia idoneo a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge.
Secondo i Giudici di legittimità, in altri termini, la compresenza del rappresentante sindacale e del lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a prestare opera di conciliatore in virtù di un mandato implicito che il dipendente deve conferirgli. Diversamente, è il lavoratore che deve provare che il sindacalista, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta. (Cass. ordinanza n. 16154 del 09.06.2021).
Quanto, infine, alla preesistenza di una controversia, che la nega, dal verbale risulta che, al Pt_1 contrario, fosse sorta tra la lavoratrice e la GI. un contrasto relativo al “riconoscimento CP_2 del TFR maturato e le ulteriori spettanze sia di legge che contrattuali previste per l'attività lavorativa prestata, oltre che alle ore di straordinario e festivo lavorato e mai retribuito”, a meno che, anche sotto tale profilo, il lavoratore non dimostri il contrario.
Considerato che la aveva chiesto di provare la nullità della conciliazione con il seguente Pt_1
capo:
“i) La lavoratrice, in data 02.01.2019, veniva accompagnata dalla IG.ra e dalla Pt_2
Per_ consulente aziendale (certa dott.ssa ), in Montesarchio, presso un ufficio di Patronato
(sconosciuto all'esponente). In tale sede, alla lavoratrice venivano fatti firmare dei documenti, di cui però non ne veniva data lettura, né rilasciata copia. Contestualmente, le veniva consegnato un assegno bancario di € 1.213,68. Non risultava controversia in atto;
assenti, all'epoca, rivendicazioni da parte della prestatrice, la quale non aderiva ad organizzazioni sindacali e non aveva conferito mandato ad alcuno;
sconosciuto alla ricorrente il luogo, la struttura (ove era stata portata); sconosciute le persone presenti, le quali comunque nulla riferivano alla lavoratrice circa le ragioni, contenuto e portata degli atti postile per la sottoscrizione” la Corte ammetteva la prova testimoniale anche su tale capo.
All'esito dell'istruttoria, tuttavia, un solo teste ha reso dichiarazioni riguardanti la conciliazione,
, che ha in proposito dichiarato: Testimone_1
“ADR: “La mi ha anche raccontato che insieme alla titolare si era recata presso un Pt_1
Sindacato e che in quell'occasione ha sottoscritto le dimissioni. Non so di eventuali somme di denaro pagatele in quella circostanza. Né sono a conoscenza di altro… …” Testi
“ “La mi riferì che non conosceva nessuna delle persone trovate al Sindacato ma solo Pt_1 la titolare che l'aveva portata in quel luogo.”.
Tali circostanze, tra l'altro riferite alla dalla stessa sono del tutto inidonee a far Tes_1 Pt_1
ritenere il verbale di conciliazione viziato, non essendo emerso nulla quanto al carattere fittizio dell'assistenza fornita dal rappresentante sindacale e quanto alla esistenza, in quel momento, di una controversia tra lavoratore e datrice di lavoro. Rimane invece il dato oggettivo costituito da quanto verbalizzato in sede di conciliazione, la quale è stata regolarmente sottoscritta dalla Pt_1
e quindi fatta propria.
Tanto accertato, deve affermarsi la piena validità ed efficacia del verbale di conciliazione.
Occorre, però, a tal punto verificare se tale verbale si riferiva a tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, o se, come sostiene la lo stesso aveva riguardo esclusivamente al rapporto di Pt_1
lavoro intercorso nel periodo 3.1.2017 – 31.12.2018.
Ebbene, nella parte introduttiva del verbale viene specificamente individuato il rapporto di lavoro al quale la conciliazione si riferisce, ed è quello intrattenuto tra le parti dal 3.1.2017 al 31.12.2018
(segue estratto verbale conciliazione)
PREMESSO
• La lavoratrice ha intrattenuto un rapporto di lavoro alle dipendenze della società "GI. MA. CP_2
" dal 03/01/2017 con regolare contratto di lavoro a tempo determinato part time 18 ore
[...] settimanali, dove in data 01/07/2017 il rapporto viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato part time, inquadrata con qualifica/mansione di Commesso di negozio Liv. 7 del
CCNL di categoria Dipendenti del Terziario Distribuzione e Servizi. In data 02/04/2018 il rapporto di lavoro subisce una riduzione dell'orario di lavoro in part time 12 ore settimanali;
•In data 31/12/2018 la lavoratrice rassegna volontariamente le dimissioni dal lavoro;
• La lavoratrice a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la società "GI. MA.
" chiede il riconoscimento del TFR maturato e le ulteriori spettanze sia di legge che CP_1 contrattuali previste per l'attività lavorativa prestata, oltre che alle ore di lavoro straordinario e festivo lavorato e mai retribuito;
•Il datore di lavoro contesta le richieste della lavoratrice e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso, sin dal suo instaurarsi, si è sempre svolto con regolarità e nel rispetto delle norme di legge e di contratto;
•Le parti come sopra costituite manifestano la volontà di risolvere definitivamente ogni controversia tra esse insorte, mediante rinunce e concessioni reciproche connesse al rapporto di lavoro intercorso;
È chiaro, pertanto, che la conciliazione sottoscritta in data 2.1.2019 è valida, ma riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti nel periodo che va dal 3.1.2017 al
31.12.2018.
Dal mod. C/2 Storico risulta che ha lavorato alle dipendenze della GI. Parte_1 CP_2
anche:
• dal 15.05.2015 al 14.05.2016 a tempo pieno 40 ore settimanali qualifica “commesso di negozio”
• dal 24.10.2016 al 31.12.2016 a tempo parziale 18 ore settimanali qualifica “commesso di negozio
In relazione a tali periodi la produce le relative buste paga, dalle quali risulta anche che nel Pt_1
primo periodo era inquadrata nel livello 6 e nel secondo periodo era invece inquadrata nel livello
7 del CCNL Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio
Con riferimento a entrambi i rapporti la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento e dallo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
Al fine di verificare le modalità di svolgimento effettivo del rapporto di lavoro in ordine ad entrambi i periodi, occorre esaminare le dichiarazioni dei testi escussi.
La teste ha dichiarato: “ADR: “Conosco la IGnora in quanto abbiamo Testimone_3 Pt_1
lavorato insieme alla GI. febbraio marzo e aprile del 2015. Io non avevo nessun CP_2
contratto formalizzato e ho lavorato per tre mesi con la promessa di assunzione regolare appena avrei acquisito un minimo di esperienza. Dopo tre mesi, sono andata via perché ho visto che la titolare della GI. non aveva intenzione di assumermi né di aumentarmi lo Controparte_4 stipendio”;
ADR: “Lavoravo dalle 8.30 fino alle 13/13.15 e poi dalle 15.30 alle 20.30. A volte ci trattenevamo anche durante la pausa pranzo. Anche la faceva i miei stessi turni. Lavoravamo dal lunedì Pt_1 al sabato”; ADR: “La IGnora ha iniziato a lavorare dopo poco tempo che avevo iniziato io e non aveva Pt_1
regolare contratto. Abbiamo lavorato insieme sicuramente due mesi pieni. Quando io sono andata via la IGnora ha continuato a lavorare. Ricevevamo direttive dalla IGnora ”; Pt_1 Pt_2
Testi
“Io e la IGnora svolgevamo le stesse mansioni ed in particolare ci occupavamo della Pt_1
sistemazione della merce sugli scaffali, di ricevere merce dai fornitori e ci occupavamo dei clienti rispondendo alle loro richieste di chiarimenti. La IGnora si occupava della cassa”; Pt_2
ADR: “Io venivo pagata in contanti e a parte i 300 euro mensili non ricevevo nessuna altra somma né a titolo di tredicesima né come straordinario, preciso che nei tre mesi in cui ho lavorato non ho avuto alcun giorni di ferie né ho avuto alcuna competenza di fine rapporto”;
ADR: “Se non ricordo male considerato il tempo trascorso la ha lavorato per la GI. MA Pt_1 almeno un altro paio di anni oltre ai mesi fatti insieme”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_4
“ADR: “Conosco in quanto abitiamo nello stesso paese, non abbiamo mai lavorato Parte_1 insieme”;
ADR: “Io sono cliente del negozio GI. MA. e ho visto la presenza della all'interno CP_1 Pt_1
del negozio dal 2015 al 2017/2018. Ho visto che la sistemava i prodotti sugli scaffali, si Pt_1
occupava della vendita e qualche volta batteva anche gli scontrini alla cassa”;
Testi
“Di solito mi recavo in questo negozio o la mattina o il pomeriggio, a volte anche il sabato mattina e in tutte le occasioni trovavo la a lavorare. Ad un certo punto non l'ho più vista Pt_1 ma non so cosa sia successo. Non so chi fosse il titolare del negozio”;…”
La teste ha dichiarato: Testimone_5
ADR: “Conosco perché abitiamo entrambe a Paolisi. So che più o meno a partire Parte_1 dall'estate 2015, la ha iniziato in quel periodo a lavorare per la GI. e Pt_1 Controparte_5
ricordo che ha continuato a lavorare presso il negozio della società fino al 2018”.
ADR: “Nel negozio si vendevano articoli per l'igiene della casa e delle persone”.
ADR: “Io frequentavo il negozio come cliente e mi recavo a fare acquisti sia di mattina che di pomeriggio e ogni volta ho incontrato e/o ho trovato la IG. impegnata a lavorare. In Pt_1
particolare, la si occupava di posizionare la merce sugli scaffali ed inoltre l'ho vista battere Pt_1 gli scontrini, incassare il denaro e di riporre gli articoli acquistati nelle buste”.
ADR: “Mi è capitato di recarmi presso il negozio della GI. anche di sabato ed anche i CP_2 quel caso, l'ho incontrata”.
ADR: “Non so se il negozio chiudesse all'ora di pranzo però ho notato che a volte era aperto anche nei giorni festivi”. ADR: “Ribadisco che ogni volta che mi sono recata al negozio, nell'arco del periodo indicato, ho sempre trovato la a lavoro”. Pt_1
ADR: “Non so come è cessato il rapporto di lavoro né sono a conoscenza di controversie tra le parti risolte in sede sindacale”.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
ADR: “Conosco la IG.ra perché siamo amiche e perché abitiamo nello stesso paese a Pt_1
Paolisi. So che la ricorrente ha lavorato presso il negozio GI. , di cui ero cliente nel CP_2
periodo che va dal 2015 (non ricordo meglio il mese) fino alla fine del 2019”.
ADR: “La svolgeva all'interno del negozio varie mansioni: riforniva gli scaffali, aiutava a Pt_1 scaricare i fornitori, si occupava anche della cassa, incassava gli importi e batteva gli scontrini”.
ADR: “Conosco le mansioni della perché come ho detto ero cliente del negozio, ove mi Pt_1 recavo indifferentemente o di mattina o di pomeriggio in base ai miei orari lavorativi”.
ADR: “Sicuramente mi recavo in negozio un paio di volte a settimana anche perché andavo a trovare la mia amica. Sono andata presso il negozio anche di sabato ed anche in quella occasione ho trovato la IG.ra . Pt_1
ADR: “So che ad ora di pranzo il negozio chiudeva ma che a volte la non si allontanava Pt_1
perché arrivavano i fornitori. Conosco queste circostanze perché mi sono state riferite dalla mia amica, IG.ra . Pt_1
ADR: “La IG.ra mi ha raccontato che il rapporto di lavoro con la GI è terminato Pt_1 CP_2
perché la titolare della GI. , di cui non ricordo il nome, so solo che era una donna, aveva CP_2
detto alla che doveva firmare le dimissioni e che poi sarebbe stata nuovamente assunta ma Pt_1 tale nuova assunzione non è mai avvenuta”.
ADR: “La mi ha anche raccontato che insieme alla titolare si era recata presso un Pt_1
Sindacato e che in quell'occasione ha sottoscritto le dimissioni. Non so di eventuali somme di denaro pagatele in quella circostanza. Né sono a conoscenza di altro”
LA CORTE DÀ LETTURA DEL CAPO I DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E LA TESTE
PRECISA:
ADR: “Ora ricordo il nome della titolare del negozio, IG.ra . Ricordo anche che la Pt_2 Pt_1 mi riferì dell'assegno ricevuto e mi disse che la le aveva detto che doveva restituirle Pt_2
l'importo. Null'altro so”.
ADR: “La mi riferì che non conosceva nessuna delle persone trovate al Sindacato ma solo Pt_1 la titolare che l'aveva portata in quel luogo.”.
Dall'esame congiunto della documentazione prodotta (mod. C2 e buste paga) e delle dichiarazioni dei testi escussi si può ritenere provato lo svolgimento, per entrambi i periodi sopra indicati, di un orario di lavoro ordinario, pari a 40 ore settimanali;
i testi, infatti, hanno riferito che la era Pt_1
sempre presente in negozio tanto di mattina quanto di pomeriggio;
inoltre, gli stessi non hanno riferito alcuna modifica rilevante in ordine alla presenza della nel negozio tra il periodo Pt_1
maggio 2015 – maggio 2016 (per il quale anche dal mod. C2 risulta un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali) e il periodo ottobre – dicembre 2016 (per il quale dal mod. C2 risulta, invece, un orario di lavoro pari a 18 ore settimanali).
Passando ad esaminare l'atra censura sollevata dalla ricorrente, riguardante la inadeguatezza del suo inquadramento, innanzitutto va rilevato che al rapporto è applicato in via diretta il CCNL
Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.
Dalle buste paga risulta che nel primo rapporto in esame, 15.5.2015 – 14.5.2016, era inquadrata nel livello 6, mentre nel secondo periodo, dal 24.10.2016 al 31.12.2016, era inquadrata nel livello
7 del CCNL Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.
La chiede invece di essere inquadrata nel 4 livello del CCNL indicato. Pt_1
Occorre esaminare le declaratorie del livello rivendicato e dei livelli contrattualmente riconosciuti.
Il CCNL Confcommercio prevede che al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1… 2. cassiere comune;
… 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.;…”
Al quinto livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:… 5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
…14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); … 17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
…; 19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso (1);…; 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
….( (1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi.).
Al sesto livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. 5. conducente CP_6
di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi CP_7
con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami…”
Settimo livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2.
[...]
non poteva rientrare nel 6 e nel 7 livello, essendo una “commessa di negozio” Parte_3
come risulta dalle testimonianze e dal mod. C/2 storico.
Le mansioni descritte dalla ricorrente e confermate dalla prova testi rientrano perfettamente nel profilo dell'aiutante commesso descritto nel V livello, ossia del lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio.
La infatti ha allegato e i testi hanno confermato, che svolgeva le mansioni di addetta alle Pt_1
operazioni di vendita, assistendo la clientela nella scelta e acquisto dei prodotti, spiegandone le caratteristiche, l'utilizzo e le eventuali promozioni, si occupava, abitualmente, anche dell'approvvigionamento degli scaffali, della prezzatura dei prodotti, dell'inventario e della gestione del magazzino, verificando costantemente le relative eIGenze di approvvigionamento dei prodotti;
in via residuale, era tenuta pure ad occuparsi della cassa e dell'apertura e chiusura del negozio in assenza della Pt_2 La descrizione della figura di “addetto alla vendita” inserita nel V livello è la seguente: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi, dopo tale periodo va inquadrato nel livello IV.
La genericamente e incidentalmente deduce di aver già svolto in precedenza lo stesso tipo Pt_1
di attività, ma di ciò non vi è prova, e i due primi rapporti di lavoro con la sono durati CP_1
complessivamente poco più di 1 anno e 2 mesi. Risulta, pertanto, corretto il riconoscimento del V livello e non del IV.
Tanto accertato, con ordinanza del 10.7.2024 veniva nominato un consulente tecnico contabile al quale veniva affidato anche il seguente quesito riguardante, appunto, il livello quinto:
“II QUESITO periodi di lavoro:
• dal 15.05.2015 al 14.05.2016
• dal 24.10.2016 al 31.12.2016
CCNL applicabile al rapporto: Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi –
Confcommercio da applicare in via diretta
Inquadramento nel livello V del predetto CCNL
Orario di lavoro a tempo pieno previsto dal CCNL indicato
Ferie: calcolare l'indennità per ferie non godute considerando che la lavoratrice ha goduto di una settimana nel 2015 e di nessun giorno di ferie nel 2016
Permessi: calcolare l'indennità per permessi non goduti considerando che la lavoratrice non ha goduto di nessuna ora di permesso.
Dall'importo così determinato voglia il CTU sottrarre quale retribuzione percepita le somme indicate dalla in ricorso Pt_1
Voglia, infine, il CTU quantificare il TFR maturato da in relazione ai due rapporti di Parte_1 lavoro indicati e alla retribuzione spettante in base ai criteri innanzi indicati.”
In risposta al predetto quesito il CTU quantificava in euro 17.326,33 le differenze retributive spettanti alla e in euro 1.735,00 le somme spettanti a titolo di TFR. Pt_1
La Corte fa propria tale valutazione considerata la correttezza della quantificazione operata dal consulente, applicando rigorosamente i criteri indicati con l'ordinanza e la disciplina dettata dal
CCNL Commercio dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio. Ne consegue che la a condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 17.326,33 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
nonché al pagamento dell'importo di euro 1.735,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al saldo.
Considerato l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello, riguardante la condanna alle spese del giudizio di primo grado è assorbito dalla pronuncia della Corte anche relativamente al primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 17.326,33 a titolo di differenze
[...] Parte_1
retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
nonché al pagamento dell'importo di euro 1.735,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna la l pagamento delle spese di lite del doppio grado che liquida Controparte_1
in euro 2.738,00 per il primo grado e in euro 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Michele Truppi e Giovanni Papa, dichiaratisi anticipatari.
Napoli 12.2.2025
Il ConIGliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa