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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6423/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 nella presente procedura dall'avv. Francesco Trapattoni (C.F: ; C.F._2
– ATTORE –
CONTRO con sede a Monza (MB) via Italia n. 46 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] [...] (C.F.: ) e residente in
[...] C.F._3
Monaco (Principato di Monaco), Boulevard Principesse Charlotte n. 22, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Rizzo (codice fiscale: ); C.F._4
– CONVENUTI –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. in via principale, accertare e dichiarare, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. ovvero la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra il sig. e la Parte_2
società con atto del Notaio (Rep. n. Controparte_1 Persona_1 25297 Racc. n. 14927), e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attore sig.
[...]
in quanto pregiudizievole delle sue ragioni di credito, ovvero, dichiararne l'inefficacia ai Parte_1 sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge”
PER PARTI CONVENUTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande formulate dall'attore , con vittoria in ogni caso di spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, nonché da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che all'uopo si dichiara antistatario”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 18 settembre 2023 il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per l'accertamento della revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero della simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 5 aprile 2023 dal sig. Parte_2
in qualità di parte venditrice, e dalla società in
[...] Controparte_1
qualità di parte acquirente, a rogito del Notaio (Reg. gen. 6391 reg. part. 5004 del Persona_1
6.04.2023) – (doc. 15), con conseguente declaratoria di inefficacia relativa.
L'atto oggetto della domanda riguarda i beni immobili siti nel Comune di Villa Santa Maria (CH) di seguito identificati: - fabbricati in corso Umberto I, via Fontana Media (mapp. 329, 330 e 331 del foglio 11) ed in via Roma (mapp. 645, 730 e 731 del foglio 10); - terreni agricoli (mapp. 322, 977, 978,
142, 143, 145, 405, 855, 289, 292 e 294).
In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attore ha allegato:
− di essere creditore nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_2
8024/2016 emesso dal Tribunale di Milano e recante l'ingiunzione al pagamento della somma di € 550.000,00 (doc. 1);
− di aver iscritto ipoteca nei limiti di € 75.000 sul diritto di piena proprietà del sig. Parte_2
avente ad oggetto ventuno immobili siti in Villa Santa Maria (CH) - fabbricati ad uso
[...]
abitativo, magazzini, locali deposito o autorimessa e terreni - in data 24/06/2020 ed aver avviato esecuzione immobiliare sui due fabbricati ad uso abitativo (docc. 5 e 6);
− che, con contratto stipulato per scrittura privata e datato 2 febbraio 2022 (cfr. doc. 7), il sig.
, il sig. ed il terzo Area Invest Servizi Immobiliari S.r.l. convenivano che il sig. Pt_1 Pt_2
avrebbe rinunciato a parte del proprio credito di € 637.281,28, all'ipoteca e alla Pt_1 procedura esecutiva a fronte del pagamento rateale dell'importo di € 90.000 da parte del sig.
2 e dell'accollo, cumulativo, da parte della società Area Invest Servizi Immobiliari S.r.l. Pt_2 del debito residuo del nei limiti di € 425.000,00. Tale debito si sarebbe estinto, a titolo Pt_2
di datio in solutum, mediante il trasferimento al sig. del diritto di piena proprietà su due Pt_2
immobili in corso di edificazione nel Comune di ME in Via Olanda (cfr. progetto allegato con evidenziazione degli immobili e delle autorimesse), entro trenta mesi dalla data di stipula;
− che l'accordo prevedeva, pena la risoluzione immediata dello stesso, i termini essenziali di 12,
24 e 30 mesi, che prevedevano, rispettivamente, la trasmissione al sig. da parte del sig. Pt_1
del permesso di costruire, dell'attestato del collaudo statico dell'edificio, e la consegna Pt_2
degli immobili:
− che la prima scadenza, fissata al 2.02.2023, prevedeva l'obbligo di trasmissione del permesso di costruire;
− che la società accollante è amministrata dallo stesso ed il capitale sociale Parte_2 risulta intestato per l'80,00% alla G59 s.a.s. di SN AS & C. (doc. 8), della quale il convenuto è socio accomandante titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale
(doc. 14)1;
− di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, rinunziando all'ipoteca e alla procedura esecutiva
(docc. 9, 10);
− di aver successivamente appreso che i beni siti in ME erano stati trasferiti in data 19.4.2023 per effetto di decreti di trasferimento e che, perciò, l'obbligazione assunta dalla Area Invest
Servizi Immobiliari S.r.l. non si sarebbe potuta eseguire (cfr. decreti di trasferimento trascritti il
19.4.2023 aventi ad oggetto anche due terreni siti in ME Viale Olanda);
− che in ogni caso il convenuto debitore si rendeva inadempiente agli obblighi di trasmissione della documentazione edilizia comprovante la progressiva realizzazione degli appartamenti sui beni di ME (doc. 11)2;
− di aver comunicato l'intervenuta risoluzione del predetto contratto il 14 aprile 2023 (cfr. doc.
11) e di aver nuovamente iscritto in data 19/05/2023 ipoteca sui beni immobili siti in provincia di Chieti già di proprietà del sig. sulla base del Decreto ingiuntivo sopra citato per la Pt_2 minor somma di € 75.000; − che in data 4 aprile 2023 il debitore aveva già alienato i beni di Chieti alla società
[...]
con sede a Monza in via Italia n. 46 (doc. 14). Controparte_1
Precisamente, in punto di elementi costitutivi delle fattispecie invocate, parte attrice ha allegato e dedotto:
a) l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo;
b) l'impossidenza del sig. che non risulta più titolare di beni immobili né ha mai Pt_2
posseduto altri beni immobili o mobili registrati in Italia e, in particolare, nella provincia di
Monza e Brianza, ove opera ed è domiciliato, ovvero nello stato estero di residenza, Principato di Monaco;
c) che la titolarità da parte del debitore di cariche societarie in quindici società e la titolarità di partecipazioni, unicamente in società di persone, non elide la natura pregiudizievole dell'atto contestato;
d) che la consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo ad entrambe le parti convenute si desumerebbe:
• dalla circostanza dell'ineseguibilità dell'obbligazione assunta dall'accollante, per effetto della pendenza della procedura esecutiva;
• dallo scambio di mail tra il difensore di parte attrice e il sig. avvenuto Pt_2 tra il mese di marzo all'aprile 2023; in particolare dalla corrispondenza emergerebbe il tentativo di guadagnare tempo fornendo giustificazioni generiche rispetto al ritardo nell'adempimento all'obbligo di esibizione del permesso di costruire;
• dall'ammontare del corrispettivo pattuito nell'atto contestato, € 83.400 – imputato come indicato nel rogito alle pagine 10 e 11 - e dalle modalità di pagamento convenute, ossia mediante assegno bancario non trasferibile, senza le tutele previste dall'art. 1 comma 63 lett. c) legge 147/2013 e senza immediato accredito del corrispettivo;
• dall'esercizio di un sostanziale controllo nella società acquirente, nella quale il debitore è titolare di una partecipazione in qualità di accomandante al 50%
(doc. 14), in tesi assieme al figlio del convenuto (di Persona_2
anni ventuno);
• dal fatto che la società acquirente sarebbe una società di comodo, di fatto inattiva, intestataria di n. 10 partecipazioni in società di capitali, operanti in vari
4 settori ed intestatarie di beni immobili (doc. 16), struttura societaria a mezzo della quale il sig. proteggerebbe le proprie sostanze dai suoi creditori. Pt_2
In punto di elementi costitutivi della fattispecie simulatoria parte attrice ha allegato in aggiunta il mancato pagamento del corrispettivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 dicembre 2023 si sono costituiti in giudizio la società
[...]
e il sig. contestando in toto gli assunti attorei e, in Controparte_1 Pt_2
particolare,
✓ che il sig. sia impossidente, in ragione della titolarità di beni suscettibili di valutazione Pt_2
economica (partecipazioni, in particolare la stessa partecipazione nella società cessionaria degli immobili, redditi da svolgimento di attività amministrative);
✓ che il sig. abbia posto in essere il negozio traslativo con l'intento di sottrarre i beni Pt_2
immobili ai creditori, oppure con la consapevolezza di diminuire le proprie consistenze patrimoniali, atteso che la risoluzione del contratto transattivo è stata comunicata dopo l'atto dispositivo, con la mail del 10 maggio 2023, la costituzione in mora è del 28 luglio 2023 ed egli confidava nell'adempimento all'obbligazione di trasferimento della proprietà degli immobili entro il termine finale del 2 agosto 2024 ovvero anche successivamente, considerata la clausola di forza maggiore, ovvero nella possibilità di adempiere all'obbligazione alternativa di pagamento della somma di denaro e, in ogni caso, perché riteneva di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione della documentazione edificatoria;
✓ che il sig. abbia assunto condotte dilatorie nell'esecuzione del contratto transattivo, Pt_2
ovvero che fossero inesistenti o pretestuosi i ritardi comunicati per il rilascio del permesso di costruire;
✓ che la G59 sia controllata o gestita dal sig. e che in ogni caso fosse consapevole di Pt_2
recare pregiudizio ai creditori del socio, atteso che la società avrebbe compiuto un'operazione pienamente rientrante nel proprio oggetto sociale, l'atto dispositivo sarebbe avvenuto a titolo oneroso e per un corrispettivo al valore di mercato, considerata una lieve svalutazione del valore in ragione dell'ipoteca del sig. , che all'epoca del trasferimento gravava ancora Pt_1
sugli immobili;
✓ che non sia stato corrisposto il corrispettivo pattuito.
Ha altresì eccepito:
a) il difetto di legittimazione dell'attore per inesigibilità del credito. In particolare non vi sarebbe legittimazione ad agire in revocatoria stante la contestazione della validità della risoluzione
5 della scrittura, nella quale l'attore ha assunto l'impegno a non esigere, anche in via esecutiva, il pagamento del credito sino al 2 agosto 2024 (doc. 3)3;
b) l'assenza di alcun intento fraudolento, poiché il creditore era consapevole della pendenza della procedura esecutiva sui terreni di ME e dunque compartecipe del rischio che gli appartamenti non gli venissero trasferiti ove mai fossero stati aggiudicati coattivamente i terreni. Inoltre, secondo l'interpretazione del contratto sostenuta dalla parte convenuta, in caso di inadempimento all'obbligo di trasferimento degli immobili, resterebbe salva la possibilità di adempiere, nei citati termini, all'alternativa prestazione pecuniaria di € 425.000.
Parte attrice, sin dalla prima memoria integrativa, ha specificamente contestato la fondatezza delle avversarie prospettazioni in fatto e in diritto ed ha depositato documentazione comprovante l'assenza di proprietà immobiliari in capo al debitore e, salvo alcune particelle di scarsissimo valore commerciale, anche in capo alla società accollante (docc. 18-19-20).
Nella seconda memoria integrativa parti convenute hanno dedotto che “in occasione dell'atto di compravendita G59, stante l'ipoteca (illegittima) gravante sul bene oggetto di trasferimento che era in corso di cancellazione, lasciava a garanzia dal notaio un assegno bancario non trasferibile della somma di €. 83.400,00 e contestualmente provvedeva anche al pagamento delle imposte per il trasferimento e gli onorari del Notaio (doc. 4 e doc. 5). Successivamente all'assenso alla cancellazione dell'ipoteca - ben nota a controparte – avvenuta a mezzo atto notarile del 19.09.2023 (doc. 6), registrato a Monza e Brianza in data 20 settembre 2023 al n. 28.800, serie 1T, la G59 provvedeva ad eseguire bonifico bancario in favore del venditore, Sig. come da contabile di Parte_2
pagamento che si produce (doc. 7).”
Nella terza memoria integrativa parte attrice ha contestato la verosimiglianza della prospettazione avversaria in punto di reale volontà negoziale delle parti ed ha rilevato che la prospettazione implicherebbe la falsa dichiarazione da parte del notaio nell'atto pubblico, nel quale egli da un lato avrebbe dato atto della volontà delle parti di non avvalersi del “deposito del prezzo” e dall'altro lato avrebbe accettato di trattenere a titolo di garanzia l'assegno bancario. Ha dedotto infine che tale
6 svolgersi dei fatti, in particolare la circostanza del pagamento in data successiva alla notificazione della citazione introduttiva del presente processo, confermerebbe la tesi della mera apparenza dell'atto di cessione e comunque della sua natura di atto in frode ai creditori.
Con provvedimento a verbale d'udienza del 5 aprile 2024 la causa è stata rinviata i provvedimenti ex art. 281 quinquies con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
La presente sentenza viene depositata in data 30 aprile 2025, ossia entro trenta giorni dalla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione, previa istruttoria documentale in ragione della superfluità dei temi oggetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In premessa si osserva che ragioni di economia processuale supportano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente. Più in dettaglio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass.
12002/2014; Cass.17214/2016; Cass. 9370/2018; Cass. 363/2019).
Tanto premesso, la questione che emerge in termini di maggior evidenza è la fondatezza della domanda revocatoria, con assorbimento di ogni valutazione in punto di accertamento della simulazione assoluta.
Come noto i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono:
l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta (c.d. consilium fraudis o scientia damni) e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
7 Anzitutto si osserva che la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n. 16722/2009,
Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901 c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare, anche accedendo alla tesi di parte convenuta in ordine alla persistente efficacia del contratto di transazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza 7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18), consentendo di attivare il rimedio revocatorio anche per la tutela di crediti eventuali.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente. La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
Tale ricognizione giurisprudenziale è sufficiente per ritenere infondata la prospettazione di parti convenute in ordine all'inammissibilità dell'azione in difetto del requisito di esigibilità, sino all'agosto del 2024, del credito vantato.
Si ritiene in ogni caso che parte attrice abbia fornito prova sufficiente della propria pretesa creditoria, allegando il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del debitore (doc. 1) ed i presupposti dell'intervenuta risoluzione di diritto della transazione stipulata (docc. 7 e 11), espressamente pattuita nella forma del termine essenziale, ampiamente decorso alla data dell'atto dispositivo contestato.
8 L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana oggetto di contestazione tra le parti è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Va rammentato in proposito che a fondamento dell'azione non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile - in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896). Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale Tivoli,
26.03.2020, n.499).
L'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310).
Qualora l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, l'onere della prova ricade sul debitore, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione
(cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4” (cfr.
Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113). Ebbene, nel caso di specie, l'atto dispositivo, poiché avente ad oggetto gli unici immobili di proprietà del debitore liberi da gravami diversi dall'ipoteca iscritta dallo stesso creditore, integra ex se un atto che pregiudica dal punto di vista quali-quantitativo le chance di recupero del credito, stante la maggior volatilità del denaro e l'assenza di partecipazioni in società di capitali utilmente pignorabili.
In aggiunta alcuna prova documentale è stata fornita dal debitore in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio mobiliare residuo, costituente garanzia generica per i suoi creditori. Non è evidentemente sufficiente a soddisfare l'onere della prova incombente sul debitore la mera allegazione della titolarità di redditi ovvero di partecipazioni sociali, della cui consistenza e commerciabilità nulla di specifico viene riferito, peraltro a fronte delle osservazioni del creditore sulla inesistenza di partecipazioni in società di capitali utilmente pignorabili.
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446).
Qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (Cass. civ.
30.12.2014, n. 27546; cfr. Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825).
Nel caso di specie è provata per tabulas l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, posto che ove si acceda alla prospettazione della parte attrice, come si ritiene, il titolo del credito è costituito dal decreto ingiuntivo, ove si acceda alla prospettazione di parti convenute il titolo del credito, ossia il credito di somma di denaro esigibile soltanto in caso di inadempimento dell'accollante, è dato dalla transazione, comunque anteriore rispetto all'atto dispositivo.
Inoltre si ritiene provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore alla luce dei seguenti elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, ossia:
• l'assenza di un patrimonio agevolmente aggredibile dai creditori, per le ragioni sopra dette;
• le circostanze di tempo in cui è avvenuto il trasferimento degli immobili e l'ammontare del prezzo convenuto. Infatti il sig. si è determinato a trasferire i propri beni immobili ad Pt_2
un prezzo del tutto insufficiente all'ottenimento della provvista per far fronte alla sua eventuale obbligazione alternativa di pagamento, non appena ha avuto legale conoscenza dell'attualità
dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”.
10 dell'inadempimento all'obbligo di trasferimento degli edifici da costruire da parte dell'accollante e del venir meno della tolleranza del sig. rispetto al ritardato Pt_1
adempimento della transazione.
Dunque proprio nel momento in cui, secondo la sua prospettazione, diveniva possibile la sua obbligazione alternativa di pagamento del residuo debito riconosciuto di € 425.000.
Risulta infatti dal messaggio del 30.3.2023 che il sig. fosse stato avvisato dal legale Pt_2
del creditore che non vi sarebbe stata più l'intenzione da parte del sig. di ulteriormente Pt_1
tollerare il ritardo nella trasmissione del permesso di costruire in mancanza di un riscontro documentale delle ragioni dello stesso.
Risulta inoltre altamente probabile che il sig. amministratore unico della società Pt_2
accollante (doc. 8), fosse consapevole, essendo suo onere monitorare l'andamento della procedura esecutiva che riguardava la società accollante, che quest'ultima non avrebbe più potuto trasferire alcun bene immobile in adempimento alla transazione ad inizio aprile 2023.
Infatti la data di trascrizione dei decreti di trasferimento delle quote di comproprietà terreni siti in ME di proprietà della società accollante (fg 4 part. 180 sub 704) è il 19 aprile 2023, dunque l'aggiudicazione deve essergli stata resa nota ovvero era da lui conoscibile in data antecedente.
In proposito le deduzioni della difesa di parti convenute - in ordine alla consapevolezza in capo al creditore del pignoramento dei terreni di ME - non sono conferenti, perché relative al tema dell'interesse alla transazione per il creditore e non al tema dello stato soggettivo del debitore.
Né la contestazione in ordine all'irrilevanza dei suddetti trasferimenti, per essere la società titolare di altri terreni edificabili siti nel medesimo comune, risulta fondata, poiché il creditore ha dimostrato che la società accollante non deteneva già al gennaio 2024 altri beni immobili idonei a consentire l'edificazione del complesso oggetto di impegno (cfr. visure depositate sub doc. 17-18).
• Il soggetto a favore del quale è stato disposto il trasferimento, ossia società di persone dallo stesso partecipata al 50%, con possibilità dunque di mantenere un controllo penetrante sull'immobile, e le particolari vicende afferenti il pagamento del prezzo.
Infatti, a fronte del tenore del rogito notarile, da cui risulta la rinuncia delle parti alle tutele previste dalla legge per il deposito del saldo prezzo, la prospettazione dei convenuti è da un lato sfornita di prova documentale (dovendo la stessa trovare dimostrazione in un accordo scritto di contenuto opposto al rogito ex art. 2722 cc) e dall'altro lato priva di logica economica
11 per lo stesso debitore, il quale avrebbe accettato di spogliarsi di tutti i propri beni immobili ad un valore ribassato rispetto a quello di mercato - per la presenza di un'ipoteca iscritta dal sig.
- senza nemmeno pretendere l'immediato versamento del prezzo ed anzi soprassedendo Pt_1
nella richiesta di incasso del prezzo. Detto prezzo, dichiaratamente inferiore al valore di mercato perché corrisposto successivamente alla cancellazione dell'ipoteca, veniva peraltro corrisposto successivamente all'instaurazione dell'azione revocatoria.
L'insieme di tali elementi consente di ritenere altresì provata la c.d. partecipatio fraudis in capo alla società avente causa dal debitore disponente. Infatti, oltre alla titolarità di partecipazione rilevante da parte del debitore nella società cessionaria, risulta del tutto singolare che una società immobiliare formalmente inattiva e con sede legale nel capoluogo monzese presenti un genuino interesse imprenditoriale nell'investimento di proprie risorse in beni immobili del proprio socio, privi di particolare pregio (considerato il prezzo di vendita) e siti in provincia di Chieti.
Il quadro di tali elementi consente di ritenere che il reale scopo dell'operazione fosse invece proprio quello di mettere al riparo gli unici beni immobili del debitore dal rischio di azioni esecutive.
Per le considerazioni sopra svolte la domanda di parte attrice deve essere accolta e pertanto l'atto di compravendita stipulato in data 5 aprile 2023 dal sig. in qualità di parte venditrice, e Parte_2
dalla società in qualità di parte acquirente, a rogito del Controparte_1
Notaio (Reg. gen. 6391 reg. part. 5004 del 6.04.2023) (doc. 15 attore) va dichiarato Persona_1
inefficace nei confronti del sig. . Pt_1
Quanto alla richiesta di parti convenute di interruzione del processo per morte dell'attore, veicolata nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza finale5, si osserva che la stessa non proviene dalla parte legittimata, ossia il procuratore della parte costituita e deceduta in corso di causa, e dunque è inammissibile.
Dall'accoglimento integrale delle domande di parte attrice deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ciascuna delle parti convenute costituite, a carico delle quali devono essere poste le spese di lite in solido ex art. 97 c.p.c. tra loro data la posizione processuale comune quanto al negozio di cessione (cfr.
Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Sez. 3,
Sentenza n. 20916 del 17/10/2016).
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 786 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 14.103 per compensi professionali parametrati sul valore del credito dedotto di € 75.000, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
contro e ogni diversa istanza, Parte_2 Controparte_1
eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- in accoglimento della domanda revocatoria di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
l'atto di compravendita stipulato a rogito del Notaio (Reg. gen. 6391
[...] Persona_1
reg. part. 5004 del 6.04.2023) con cui ha venduto alla società Parte_2 [...]
beni immobili ivi meglio descritti;
Controparte_1
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti Gabriele Sabatini e G 59 al CP_1 Controparte_1
pagamento in solido tra loro in favore di della somma di € 14.103 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 786 per anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Monza il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Caterina Rizzotto
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parte attrice ha allegato, e la relativa circostanza non è stata contestata, che la società fosse partecipata anche dal figlio del sig. circostanza che tuttavia non risulta dalla visura allegata (doc. 14). Pt_2 2 È stato precisato nella prima memoria integrativa che gli unici documenti trasmessi all'attore dal sig. sono quelli Pt_2 allegati a due e-mail del 31.03.2023 (doc. 17) indirizzate al difensore, contenenti come allegati: - PGT del Comune di ME;
-Disegno dell'edificio da costruire;
- Scambio di e-mail di circa un anno prima con l'assessore del comune avente ad oggetto la definizione della volumetria dell'edificio da costruire oltre all'intesa sugli elementi essenziali della convenzione di lottizzazione prodromica alla costruzione.
3 3 È infatti contestata l'imputabilità dell'inadempimento all'obbligo di trasmissione del permesso di costruire perché, come comunicato dal sig. al sig. , è a causa di lungaggini burocratiche e, soprattutto, della variante al piano di Pt_2 Pt_1 governo del territorio che il Comune di ME ha dovuto adottare proprio per la costruzione in questione, che le autorizzazioni edilizie non erano ancora state rilasciate entro la scadenza del termine. Si tratterebbe quindi di un mero ritardo scusabile nell'esecuzione di una prestazione tuttora possibile. È stata altresì contestata la circostanza secondo la quale i beni trasferiti nella procedura esecutiva immobiliare siano proprio i lotti ove dovrebbero costruirsi gli immobili da trasferirsi all'attore in quanto i beni oggetto di cessione forzosa sono identificati ed accatastati come fabbricati (locali ristorante a quanto consta) e non quali terreni edificabili.
Inoltre, ha allegato che il sig. , ancor prima di stipulare il citato accordo con il e la Area Invest Servizi Pt_1 Pt_2 Immobiliari S.r.l., era pienamente a conoscenza che i terreni oggetto dell'impegno erano oggetto di pignoramento dal 2017. 4 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie
9 5 L'evento era stato dapprima oggetto di allegazione nella comparsa conclusionale di parti convenute.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 nella presente procedura dall'avv. Francesco Trapattoni (C.F: ; C.F._2
– ATTORE –
CONTRO con sede a Monza (MB) via Italia n. 46 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] [...] (C.F.: ) e residente in
[...] C.F._3
Monaco (Principato di Monaco), Boulevard Principesse Charlotte n. 22, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Rizzo (codice fiscale: ); C.F._4
– CONVENUTI –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. in via principale, accertare e dichiarare, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. ovvero la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra il sig. e la Parte_2
società con atto del Notaio (Rep. n. Controparte_1 Persona_1 25297 Racc. n. 14927), e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attore sig.
[...]
in quanto pregiudizievole delle sue ragioni di credito, ovvero, dichiararne l'inefficacia ai Parte_1 sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge”
PER PARTI CONVENUTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande formulate dall'attore , con vittoria in ogni caso di spese e competenze Parte_1
professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, nonché da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che all'uopo si dichiara antistatario”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 18 settembre 2023 il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per l'accertamento della revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero della simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 5 aprile 2023 dal sig. Parte_2
in qualità di parte venditrice, e dalla società in
[...] Controparte_1
qualità di parte acquirente, a rogito del Notaio (Reg. gen. 6391 reg. part. 5004 del Persona_1
6.04.2023) – (doc. 15), con conseguente declaratoria di inefficacia relativa.
L'atto oggetto della domanda riguarda i beni immobili siti nel Comune di Villa Santa Maria (CH) di seguito identificati: - fabbricati in corso Umberto I, via Fontana Media (mapp. 329, 330 e 331 del foglio 11) ed in via Roma (mapp. 645, 730 e 731 del foglio 10); - terreni agricoli (mapp. 322, 977, 978,
142, 143, 145, 405, 855, 289, 292 e 294).
In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attore ha allegato:
− di essere creditore nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_2
8024/2016 emesso dal Tribunale di Milano e recante l'ingiunzione al pagamento della somma di € 550.000,00 (doc. 1);
− di aver iscritto ipoteca nei limiti di € 75.000 sul diritto di piena proprietà del sig. Parte_2
avente ad oggetto ventuno immobili siti in Villa Santa Maria (CH) - fabbricati ad uso
[...]
abitativo, magazzini, locali deposito o autorimessa e terreni - in data 24/06/2020 ed aver avviato esecuzione immobiliare sui due fabbricati ad uso abitativo (docc. 5 e 6);
− che, con contratto stipulato per scrittura privata e datato 2 febbraio 2022 (cfr. doc. 7), il sig.
, il sig. ed il terzo Area Invest Servizi Immobiliari S.r.l. convenivano che il sig. Pt_1 Pt_2
avrebbe rinunciato a parte del proprio credito di € 637.281,28, all'ipoteca e alla Pt_1 procedura esecutiva a fronte del pagamento rateale dell'importo di € 90.000 da parte del sig.
2 e dell'accollo, cumulativo, da parte della società Area Invest Servizi Immobiliari S.r.l. Pt_2 del debito residuo del nei limiti di € 425.000,00. Tale debito si sarebbe estinto, a titolo Pt_2
di datio in solutum, mediante il trasferimento al sig. del diritto di piena proprietà su due Pt_2
immobili in corso di edificazione nel Comune di ME in Via Olanda (cfr. progetto allegato con evidenziazione degli immobili e delle autorimesse), entro trenta mesi dalla data di stipula;
− che l'accordo prevedeva, pena la risoluzione immediata dello stesso, i termini essenziali di 12,
24 e 30 mesi, che prevedevano, rispettivamente, la trasmissione al sig. da parte del sig. Pt_1
del permesso di costruire, dell'attestato del collaudo statico dell'edificio, e la consegna Pt_2
degli immobili:
− che la prima scadenza, fissata al 2.02.2023, prevedeva l'obbligo di trasmissione del permesso di costruire;
− che la società accollante è amministrata dallo stesso ed il capitale sociale Parte_2 risulta intestato per l'80,00% alla G59 s.a.s. di SN AS & C. (doc. 8), della quale il convenuto è socio accomandante titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale
(doc. 14)1;
− di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, rinunziando all'ipoteca e alla procedura esecutiva
(docc. 9, 10);
− di aver successivamente appreso che i beni siti in ME erano stati trasferiti in data 19.4.2023 per effetto di decreti di trasferimento e che, perciò, l'obbligazione assunta dalla Area Invest
Servizi Immobiliari S.r.l. non si sarebbe potuta eseguire (cfr. decreti di trasferimento trascritti il
19.4.2023 aventi ad oggetto anche due terreni siti in ME Viale Olanda);
− che in ogni caso il convenuto debitore si rendeva inadempiente agli obblighi di trasmissione della documentazione edilizia comprovante la progressiva realizzazione degli appartamenti sui beni di ME (doc. 11)2;
− di aver comunicato l'intervenuta risoluzione del predetto contratto il 14 aprile 2023 (cfr. doc.
11) e di aver nuovamente iscritto in data 19/05/2023 ipoteca sui beni immobili siti in provincia di Chieti già di proprietà del sig. sulla base del Decreto ingiuntivo sopra citato per la Pt_2 minor somma di € 75.000; − che in data 4 aprile 2023 il debitore aveva già alienato i beni di Chieti alla società
[...]
con sede a Monza in via Italia n. 46 (doc. 14). Controparte_1
Precisamente, in punto di elementi costitutivi delle fattispecie invocate, parte attrice ha allegato e dedotto:
a) l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo;
b) l'impossidenza del sig. che non risulta più titolare di beni immobili né ha mai Pt_2
posseduto altri beni immobili o mobili registrati in Italia e, in particolare, nella provincia di
Monza e Brianza, ove opera ed è domiciliato, ovvero nello stato estero di residenza, Principato di Monaco;
c) che la titolarità da parte del debitore di cariche societarie in quindici società e la titolarità di partecipazioni, unicamente in società di persone, non elide la natura pregiudizievole dell'atto contestato;
d) che la consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo ad entrambe le parti convenute si desumerebbe:
• dalla circostanza dell'ineseguibilità dell'obbligazione assunta dall'accollante, per effetto della pendenza della procedura esecutiva;
• dallo scambio di mail tra il difensore di parte attrice e il sig. avvenuto Pt_2 tra il mese di marzo all'aprile 2023; in particolare dalla corrispondenza emergerebbe il tentativo di guadagnare tempo fornendo giustificazioni generiche rispetto al ritardo nell'adempimento all'obbligo di esibizione del permesso di costruire;
• dall'ammontare del corrispettivo pattuito nell'atto contestato, € 83.400 – imputato come indicato nel rogito alle pagine 10 e 11 - e dalle modalità di pagamento convenute, ossia mediante assegno bancario non trasferibile, senza le tutele previste dall'art. 1 comma 63 lett. c) legge 147/2013 e senza immediato accredito del corrispettivo;
• dall'esercizio di un sostanziale controllo nella società acquirente, nella quale il debitore è titolare di una partecipazione in qualità di accomandante al 50%
(doc. 14), in tesi assieme al figlio del convenuto (di Persona_2
anni ventuno);
• dal fatto che la società acquirente sarebbe una società di comodo, di fatto inattiva, intestataria di n. 10 partecipazioni in società di capitali, operanti in vari
4 settori ed intestatarie di beni immobili (doc. 16), struttura societaria a mezzo della quale il sig. proteggerebbe le proprie sostanze dai suoi creditori. Pt_2
In punto di elementi costitutivi della fattispecie simulatoria parte attrice ha allegato in aggiunta il mancato pagamento del corrispettivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 dicembre 2023 si sono costituiti in giudizio la società
[...]
e il sig. contestando in toto gli assunti attorei e, in Controparte_1 Pt_2
particolare,
✓ che il sig. sia impossidente, in ragione della titolarità di beni suscettibili di valutazione Pt_2
economica (partecipazioni, in particolare la stessa partecipazione nella società cessionaria degli immobili, redditi da svolgimento di attività amministrative);
✓ che il sig. abbia posto in essere il negozio traslativo con l'intento di sottrarre i beni Pt_2
immobili ai creditori, oppure con la consapevolezza di diminuire le proprie consistenze patrimoniali, atteso che la risoluzione del contratto transattivo è stata comunicata dopo l'atto dispositivo, con la mail del 10 maggio 2023, la costituzione in mora è del 28 luglio 2023 ed egli confidava nell'adempimento all'obbligazione di trasferimento della proprietà degli immobili entro il termine finale del 2 agosto 2024 ovvero anche successivamente, considerata la clausola di forza maggiore, ovvero nella possibilità di adempiere all'obbligazione alternativa di pagamento della somma di denaro e, in ogni caso, perché riteneva di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione della documentazione edificatoria;
✓ che il sig. abbia assunto condotte dilatorie nell'esecuzione del contratto transattivo, Pt_2
ovvero che fossero inesistenti o pretestuosi i ritardi comunicati per il rilascio del permesso di costruire;
✓ che la G59 sia controllata o gestita dal sig. e che in ogni caso fosse consapevole di Pt_2
recare pregiudizio ai creditori del socio, atteso che la società avrebbe compiuto un'operazione pienamente rientrante nel proprio oggetto sociale, l'atto dispositivo sarebbe avvenuto a titolo oneroso e per un corrispettivo al valore di mercato, considerata una lieve svalutazione del valore in ragione dell'ipoteca del sig. , che all'epoca del trasferimento gravava ancora Pt_1
sugli immobili;
✓ che non sia stato corrisposto il corrispettivo pattuito.
Ha altresì eccepito:
a) il difetto di legittimazione dell'attore per inesigibilità del credito. In particolare non vi sarebbe legittimazione ad agire in revocatoria stante la contestazione della validità della risoluzione
5 della scrittura, nella quale l'attore ha assunto l'impegno a non esigere, anche in via esecutiva, il pagamento del credito sino al 2 agosto 2024 (doc. 3)3;
b) l'assenza di alcun intento fraudolento, poiché il creditore era consapevole della pendenza della procedura esecutiva sui terreni di ME e dunque compartecipe del rischio che gli appartamenti non gli venissero trasferiti ove mai fossero stati aggiudicati coattivamente i terreni. Inoltre, secondo l'interpretazione del contratto sostenuta dalla parte convenuta, in caso di inadempimento all'obbligo di trasferimento degli immobili, resterebbe salva la possibilità di adempiere, nei citati termini, all'alternativa prestazione pecuniaria di € 425.000.
Parte attrice, sin dalla prima memoria integrativa, ha specificamente contestato la fondatezza delle avversarie prospettazioni in fatto e in diritto ed ha depositato documentazione comprovante l'assenza di proprietà immobiliari in capo al debitore e, salvo alcune particelle di scarsissimo valore commerciale, anche in capo alla società accollante (docc. 18-19-20).
Nella seconda memoria integrativa parti convenute hanno dedotto che “in occasione dell'atto di compravendita G59, stante l'ipoteca (illegittima) gravante sul bene oggetto di trasferimento che era in corso di cancellazione, lasciava a garanzia dal notaio un assegno bancario non trasferibile della somma di €. 83.400,00 e contestualmente provvedeva anche al pagamento delle imposte per il trasferimento e gli onorari del Notaio (doc. 4 e doc. 5). Successivamente all'assenso alla cancellazione dell'ipoteca - ben nota a controparte – avvenuta a mezzo atto notarile del 19.09.2023 (doc. 6), registrato a Monza e Brianza in data 20 settembre 2023 al n. 28.800, serie 1T, la G59 provvedeva ad eseguire bonifico bancario in favore del venditore, Sig. come da contabile di Parte_2
pagamento che si produce (doc. 7).”
Nella terza memoria integrativa parte attrice ha contestato la verosimiglianza della prospettazione avversaria in punto di reale volontà negoziale delle parti ed ha rilevato che la prospettazione implicherebbe la falsa dichiarazione da parte del notaio nell'atto pubblico, nel quale egli da un lato avrebbe dato atto della volontà delle parti di non avvalersi del “deposito del prezzo” e dall'altro lato avrebbe accettato di trattenere a titolo di garanzia l'assegno bancario. Ha dedotto infine che tale
6 svolgersi dei fatti, in particolare la circostanza del pagamento in data successiva alla notificazione della citazione introduttiva del presente processo, confermerebbe la tesi della mera apparenza dell'atto di cessione e comunque della sua natura di atto in frode ai creditori.
Con provvedimento a verbale d'udienza del 5 aprile 2024 la causa è stata rinviata i provvedimenti ex art. 281 quinquies con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
La presente sentenza viene depositata in data 30 aprile 2025, ossia entro trenta giorni dalla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione, previa istruttoria documentale in ragione della superfluità dei temi oggetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In premessa si osserva che ragioni di economia processuale supportano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente. Più in dettaglio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass.
12002/2014; Cass.17214/2016; Cass. 9370/2018; Cass. 363/2019).
Tanto premesso, la questione che emerge in termini di maggior evidenza è la fondatezza della domanda revocatoria, con assorbimento di ogni valutazione in punto di accertamento della simulazione assoluta.
Come noto i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono:
l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta (c.d. consilium fraudis o scientia damni) e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
7 Anzitutto si osserva che la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n. 16722/2009,
Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901 c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare, anche accedendo alla tesi di parte convenuta in ordine alla persistente efficacia del contratto di transazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza 7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18), consentendo di attivare il rimedio revocatorio anche per la tutela di crediti eventuali.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente. La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
Tale ricognizione giurisprudenziale è sufficiente per ritenere infondata la prospettazione di parti convenute in ordine all'inammissibilità dell'azione in difetto del requisito di esigibilità, sino all'agosto del 2024, del credito vantato.
Si ritiene in ogni caso che parte attrice abbia fornito prova sufficiente della propria pretesa creditoria, allegando il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del debitore (doc. 1) ed i presupposti dell'intervenuta risoluzione di diritto della transazione stipulata (docc. 7 e 11), espressamente pattuita nella forma del termine essenziale, ampiamente decorso alla data dell'atto dispositivo contestato.
8 L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana oggetto di contestazione tra le parti è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Va rammentato in proposito che a fondamento dell'azione non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile - in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896). Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale Tivoli,
26.03.2020, n.499).
L'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310).
Qualora l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, l'onere della prova ricade sul debitore, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione
(cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore4” (cfr.
Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113). Ebbene, nel caso di specie, l'atto dispositivo, poiché avente ad oggetto gli unici immobili di proprietà del debitore liberi da gravami diversi dall'ipoteca iscritta dallo stesso creditore, integra ex se un atto che pregiudica dal punto di vista quali-quantitativo le chance di recupero del credito, stante la maggior volatilità del denaro e l'assenza di partecipazioni in società di capitali utilmente pignorabili.
In aggiunta alcuna prova documentale è stata fornita dal debitore in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio mobiliare residuo, costituente garanzia generica per i suoi creditori. Non è evidentemente sufficiente a soddisfare l'onere della prova incombente sul debitore la mera allegazione della titolarità di redditi ovvero di partecipazioni sociali, della cui consistenza e commerciabilità nulla di specifico viene riferito, peraltro a fronte delle osservazioni del creditore sulla inesistenza di partecipazioni in società di capitali utilmente pignorabili.
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446).
Qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (Cass. civ.
30.12.2014, n. 27546; cfr. Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825).
Nel caso di specie è provata per tabulas l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, posto che ove si acceda alla prospettazione della parte attrice, come si ritiene, il titolo del credito è costituito dal decreto ingiuntivo, ove si acceda alla prospettazione di parti convenute il titolo del credito, ossia il credito di somma di denaro esigibile soltanto in caso di inadempimento dell'accollante, è dato dalla transazione, comunque anteriore rispetto all'atto dispositivo.
Inoltre si ritiene provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore alla luce dei seguenti elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, ossia:
• l'assenza di un patrimonio agevolmente aggredibile dai creditori, per le ragioni sopra dette;
• le circostanze di tempo in cui è avvenuto il trasferimento degli immobili e l'ammontare del prezzo convenuto. Infatti il sig. si è determinato a trasferire i propri beni immobili ad Pt_2
un prezzo del tutto insufficiente all'ottenimento della provvista per far fronte alla sua eventuale obbligazione alternativa di pagamento, non appena ha avuto legale conoscenza dell'attualità
dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”.
10 dell'inadempimento all'obbligo di trasferimento degli edifici da costruire da parte dell'accollante e del venir meno della tolleranza del sig. rispetto al ritardato Pt_1
adempimento della transazione.
Dunque proprio nel momento in cui, secondo la sua prospettazione, diveniva possibile la sua obbligazione alternativa di pagamento del residuo debito riconosciuto di € 425.000.
Risulta infatti dal messaggio del 30.3.2023 che il sig. fosse stato avvisato dal legale Pt_2
del creditore che non vi sarebbe stata più l'intenzione da parte del sig. di ulteriormente Pt_1
tollerare il ritardo nella trasmissione del permesso di costruire in mancanza di un riscontro documentale delle ragioni dello stesso.
Risulta inoltre altamente probabile che il sig. amministratore unico della società Pt_2
accollante (doc. 8), fosse consapevole, essendo suo onere monitorare l'andamento della procedura esecutiva che riguardava la società accollante, che quest'ultima non avrebbe più potuto trasferire alcun bene immobile in adempimento alla transazione ad inizio aprile 2023.
Infatti la data di trascrizione dei decreti di trasferimento delle quote di comproprietà terreni siti in ME di proprietà della società accollante (fg 4 part. 180 sub 704) è il 19 aprile 2023, dunque l'aggiudicazione deve essergli stata resa nota ovvero era da lui conoscibile in data antecedente.
In proposito le deduzioni della difesa di parti convenute - in ordine alla consapevolezza in capo al creditore del pignoramento dei terreni di ME - non sono conferenti, perché relative al tema dell'interesse alla transazione per il creditore e non al tema dello stato soggettivo del debitore.
Né la contestazione in ordine all'irrilevanza dei suddetti trasferimenti, per essere la società titolare di altri terreni edificabili siti nel medesimo comune, risulta fondata, poiché il creditore ha dimostrato che la società accollante non deteneva già al gennaio 2024 altri beni immobili idonei a consentire l'edificazione del complesso oggetto di impegno (cfr. visure depositate sub doc. 17-18).
• Il soggetto a favore del quale è stato disposto il trasferimento, ossia società di persone dallo stesso partecipata al 50%, con possibilità dunque di mantenere un controllo penetrante sull'immobile, e le particolari vicende afferenti il pagamento del prezzo.
Infatti, a fronte del tenore del rogito notarile, da cui risulta la rinuncia delle parti alle tutele previste dalla legge per il deposito del saldo prezzo, la prospettazione dei convenuti è da un lato sfornita di prova documentale (dovendo la stessa trovare dimostrazione in un accordo scritto di contenuto opposto al rogito ex art. 2722 cc) e dall'altro lato priva di logica economica
11 per lo stesso debitore, il quale avrebbe accettato di spogliarsi di tutti i propri beni immobili ad un valore ribassato rispetto a quello di mercato - per la presenza di un'ipoteca iscritta dal sig.
- senza nemmeno pretendere l'immediato versamento del prezzo ed anzi soprassedendo Pt_1
nella richiesta di incasso del prezzo. Detto prezzo, dichiaratamente inferiore al valore di mercato perché corrisposto successivamente alla cancellazione dell'ipoteca, veniva peraltro corrisposto successivamente all'instaurazione dell'azione revocatoria.
L'insieme di tali elementi consente di ritenere altresì provata la c.d. partecipatio fraudis in capo alla società avente causa dal debitore disponente. Infatti, oltre alla titolarità di partecipazione rilevante da parte del debitore nella società cessionaria, risulta del tutto singolare che una società immobiliare formalmente inattiva e con sede legale nel capoluogo monzese presenti un genuino interesse imprenditoriale nell'investimento di proprie risorse in beni immobili del proprio socio, privi di particolare pregio (considerato il prezzo di vendita) e siti in provincia di Chieti.
Il quadro di tali elementi consente di ritenere che il reale scopo dell'operazione fosse invece proprio quello di mettere al riparo gli unici beni immobili del debitore dal rischio di azioni esecutive.
Per le considerazioni sopra svolte la domanda di parte attrice deve essere accolta e pertanto l'atto di compravendita stipulato in data 5 aprile 2023 dal sig. in qualità di parte venditrice, e Parte_2
dalla società in qualità di parte acquirente, a rogito del Controparte_1
Notaio (Reg. gen. 6391 reg. part. 5004 del 6.04.2023) (doc. 15 attore) va dichiarato Persona_1
inefficace nei confronti del sig. . Pt_1
Quanto alla richiesta di parti convenute di interruzione del processo per morte dell'attore, veicolata nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza finale5, si osserva che la stessa non proviene dalla parte legittimata, ossia il procuratore della parte costituita e deceduta in corso di causa, e dunque è inammissibile.
Dall'accoglimento integrale delle domande di parte attrice deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ciascuna delle parti convenute costituite, a carico delle quali devono essere poste le spese di lite in solido ex art. 97 c.p.c. tra loro data la posizione processuale comune quanto al negozio di cessione (cfr.
Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Sez. 3,
Sentenza n. 20916 del 17/10/2016).
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 786 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 14.103 per compensi professionali parametrati sul valore del credito dedotto di € 75.000, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
contro e ogni diversa istanza, Parte_2 Controparte_1
eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- in accoglimento della domanda revocatoria di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
l'atto di compravendita stipulato a rogito del Notaio (Reg. gen. 6391
[...] Persona_1
reg. part. 5004 del 6.04.2023) con cui ha venduto alla società Parte_2 [...]
beni immobili ivi meglio descritti;
Controparte_1
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti Gabriele Sabatini e G 59 al CP_1 Controparte_1
pagamento in solido tra loro in favore di della somma di € 14.103 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 786 per anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Monza il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Caterina Rizzotto
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Parte attrice ha allegato, e la relativa circostanza non è stata contestata, che la società fosse partecipata anche dal figlio del sig. circostanza che tuttavia non risulta dalla visura allegata (doc. 14). Pt_2 2 È stato precisato nella prima memoria integrativa che gli unici documenti trasmessi all'attore dal sig. sono quelli Pt_2 allegati a due e-mail del 31.03.2023 (doc. 17) indirizzate al difensore, contenenti come allegati: - PGT del Comune di ME;
-Disegno dell'edificio da costruire;
- Scambio di e-mail di circa un anno prima con l'assessore del comune avente ad oggetto la definizione della volumetria dell'edificio da costruire oltre all'intesa sugli elementi essenziali della convenzione di lottizzazione prodromica alla costruzione.
3 3 È infatti contestata l'imputabilità dell'inadempimento all'obbligo di trasmissione del permesso di costruire perché, come comunicato dal sig. al sig. , è a causa di lungaggini burocratiche e, soprattutto, della variante al piano di Pt_2 Pt_1 governo del territorio che il Comune di ME ha dovuto adottare proprio per la costruzione in questione, che le autorizzazioni edilizie non erano ancora state rilasciate entro la scadenza del termine. Si tratterebbe quindi di un mero ritardo scusabile nell'esecuzione di una prestazione tuttora possibile. È stata altresì contestata la circostanza secondo la quale i beni trasferiti nella procedura esecutiva immobiliare siano proprio i lotti ove dovrebbero costruirsi gli immobili da trasferirsi all'attore in quanto i beni oggetto di cessione forzosa sono identificati ed accatastati come fabbricati (locali ristorante a quanto consta) e non quali terreni edificabili.
Inoltre, ha allegato che il sig. , ancor prima di stipulare il citato accordo con il e la Area Invest Servizi Pt_1 Pt_2 Immobiliari S.r.l., era pienamente a conoscenza che i terreni oggetto dell'impegno erano oggetto di pignoramento dal 2017. 4 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie
9 5 L'evento era stato dapprima oggetto di allegazione nella comparsa conclusionale di parti convenute.
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