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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 2945/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: – P.IVA ), Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ballardini del Foro di RA (FAX 0546/623863 – C.F. – PEC CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Faenza, via A. Volta n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola CP_1 CodiceFiscale_3
Montefiori (c.f. del Foro di RA ed elezione di CodiceFiscale_4 domicilio presso lo studio del difensore, sito in Faenza, Corso Matteotti n. 9, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva condannarsi al pagamento di €. 6.547,07 CP_1
(accessori compresi), quale compenso per l'attività svolta in favore della seconda nel giudizio civile n. R.G. 2965/2021 ed €. 792,95 (accessori compresi) quale compenso per il connesso procedimento di mediazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la debenza del compenso per la mediazione avviata nel 2019, non prevista quale condizione di procedibilità della domanda (avente ad oggetto il risarcimento del danno da sinistro stradale) e preceduta nel 2017 dall'invito alla negoziazione assistita;
evidenziava che, per l'assistenza stragiudiziale, il ricorrente aveva ottenuto la somma di €. 3.500,00 dalla compagnia assicurativa del soggetto ritenuto responsabile del sinistro;
lamentava che l'odierno ricorrente aveva posticipato l'avvio dell'azione giudiziaria, nonostante le plurime raccomandazioni di celere definizione della pratica;
contestava nel quantum la pretesa;
offriva banco judicis la somma di €. 3.500,00.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la congruità della suddetta offerta e l'insussistenza di ogni ulteriore credito;
nel merito, di rigettare la pretesa del ricorrente o, in subordine, di rideterminare la pretesa creditoria;
con vittoria di spese.
Alla udienza del 27.3.2024, il Giudice scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte convenuta corrisponderà alla parte ricorrente la somma onnicomprensiva di €. 6.200,00 (da considerarsi comprensiva anche delle spese del presente giudizio, che quindi si intenderanno per il resto compensate)”.
La parte resistente accettava la suddetta proposta, financo offrendo in via migliorativa la somma onnicomprensiva di €. 6.500,00.
La parte ricorrente rifiutava la proposta.
La causa giunge oggi in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
***
L'attività svolta dall'Avv. risulta documentata dal deposito dell'atto di Parte_1 citazione, delle tre memorie istruttorie (doc. 1) e del verbale di mediazione (doc. 2).
In punto an, sono destituite di fondamento le, invero piuttosto generiche, doglianze relative ad una possibile responsabilità professionale dell'Avvocato, legata alle tempistiche di trattazione della pratica e di introduzione della lite. Giova ricordare che il cliente che voglia invocare tale responsabilità ha il preciso onere di dedurre espressamente quale fosse la condotta professionale diligente che l'Avvocato avrebbe dovuto tenere, e dimostrare poi che, se tale condotta alternativa fosse stata tenuta, l'esito della vicenda sarebbe stato migliore di quello verificatosi;
nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie.
Dalle allegazioni delle parti risulta che la abbia revocato il mandato al CP_1
Legale ricorrente il 6.10.2022, quando la fase istruttoria del giudizio r.g. n.
2965/2021 era ancora nel pieno del suo svolgimento. Tale attività è proseguita con l'udienza di ammissione delle prove e l'espletamento di una CTU medico- legale, sulla base delle cui risultanze le parti del predetto giudizio hanno avviato trattative che hanno condotto alla transazione della lite (cfr. il verbale di udienza del 17.7.2024).
Risulta dovuto, quindi, il compenso per la procedura di mediazione e per le fasi di studio e introduttiva e, solo in parte, per la fase di trattazione.
Venendo al quantum del dovuto, il compenso spettante, in mancanza di accordo tra le parti, si ritiene debba essere determinato applicando lo scaglione di valore
(corrispondente al presumibile effettivo valore della controversia) compreso tra €.
26.001,00 e €. 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, nella versione precedente al
D.M. 147 del 13.08.2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), così come ritenuto dallo stesso professionista ricorrente (cfr. nota pro-forma, doc. 3 ricorrente, ove pur non essendo indicato lo scaglione di riferimento, sono indicati importi corrispondenti a quelli di cui al suddetto scaglione;
si veda, inoltre, la indicazione di valore contenuta nel verbale di mediazione, doc. 2 ricorrente).
Il compenso dovuto per le fasi di studio e introduttiva, applicando i parametri medi, ascende ad €. 2.767,00 oltre accessori.
Il compenso dovuto per la fase istruttoria/di trattazione, invece, deve essere determinato applicando una riduzione di circa il 60% del parametro medio, in quanto l'Avvocato ricorrente non ha prestato il patrocinio per tutta la fase
(essendo stato nominato altro difensore per l'ammissione delle prove e lo svolgimento della CTU, incombenti oltretutto connotati da maggiore pregnanza, in un giudizio di risarcimento dei danni derivanti da sinistro;
ciò pure in considerazione del generalizzato rigetto di ogni prova costituenda dedotta dall'allora attrice, odierna convenuta), come detto sopra. Esso ascende quindi ad
€. 700,00 oltre accessori (quota del 40% circa, sul valore di € 1.720,00).
Risulta così dovuta per l'attività svota nel giudizio R.G. n. 2965/2021 la complessiva somma di €. 3.467,00 oltre accessori;
a ciò deve aggiungersi il compenso per la fase di attivazione della mediazione (doc. 2), che si stima congruo determinare in base ai parametri minimi – essendo risultato un passaggio del tutto neutro rispetto all'esito della lite, oltre che a monte non necessario - in €. 255,00, oltre accessori;
infine, è dovuto l'importo di €. 48,80 per spese anticipate.
In proposito alla fase della mediaconciliazione, la tesi della convenuta per cui il compenso per la fase di attivazione non sarebbe dovuto risulta destituita di fondamento, considerato che: i) deve presumersi che la opportunità della procedura di mediazione sia stata condivisa con la cliente, presente personalmente al relativo incontro;
ii) la mediazione, pur non obbligatoria e non necessaria, non può ritenersi attività ex ante inutile, considerato che si è svolta a distanza di due anni dal precedente invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita e ben avrebbe potuto condurre ad un accordo, in caso di partecipazione delle controparti;
iii) la liquidazione in base ai parametri minimi tiene conto del fatto che l'attivazione della mediazione è risultata attività del tutto neutra, come detto.
La domanda va conclusivamente accolta nella misura di cui sopra.
***
Alla luce di ciò, in relazione alla richiesta di condanna alle spese del ricorrente per il rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. contenuta nelle note conclusive di parte resistente, va osservato che tale norma (di stretta interpretazione) trova applicazione solo nel caso in cui la domanda sia accolta in misura “non superiore” alla proposta conciliativa. Orbene, la domanda viene accolta per l'importo di €. 3.722,00 oltre accessori (da calcolarsi separatamente sulle distinte voci) oltre €. 48,80 per spese anticipate.
Tenuto conto degli accessori e del fatto che la somma proposta in via conciliativa
(aumentata ad €. 6.500,00 dalla convenuta) era espressamente indicata come
“comprensiva delle spese legali”, non può, dal punto di vista squisitamente aritmetico, ritenersi che la domanda sia stata accolta in misura non superiore alla suddetta proposta.
Ne consegue che le spese di lite devono essere regolate secondo la generale regola di soccombenza.
Esse e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00, a valori prossimi ai prossimi ai minimi per ogni fase, attesa la semplicità delle questioni e il valore vicino all'importo minimo della “forbice”, oltre che per la oralità della fase decisionale;
esclusione della fase di trattazione, stante l'assenza di attività istruttoria nell'ambito del rito semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore del ricorrente Avv. CP_1
i) la somma di €. 3.467,00, oltre rimborso spese Parte_1 forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, quale compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio R.G. n. 2965/2021, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
ii) la somma di € 255,00, oltre accessori fisco-previdenziali come per legge, quale compenso per l'attivazione della procedura di mediazione;
iii) la somma di €. 48,80 per spese anticipate;
oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in €. 285,36 per esborsi ed €. 1.800,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge.
Così deciso in RA, il 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 2945/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: – P.IVA ), Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ballardini del Foro di RA (FAX 0546/623863 – C.F. – PEC CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Faenza, via A. Volta n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola CP_1 CodiceFiscale_3
Montefiori (c.f. del Foro di RA ed elezione di CodiceFiscale_4 domicilio presso lo studio del difensore, sito in Faenza, Corso Matteotti n. 9, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva condannarsi al pagamento di €. 6.547,07 CP_1
(accessori compresi), quale compenso per l'attività svolta in favore della seconda nel giudizio civile n. R.G. 2965/2021 ed €. 792,95 (accessori compresi) quale compenso per il connesso procedimento di mediazione.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la debenza del compenso per la mediazione avviata nel 2019, non prevista quale condizione di procedibilità della domanda (avente ad oggetto il risarcimento del danno da sinistro stradale) e preceduta nel 2017 dall'invito alla negoziazione assistita;
evidenziava che, per l'assistenza stragiudiziale, il ricorrente aveva ottenuto la somma di €. 3.500,00 dalla compagnia assicurativa del soggetto ritenuto responsabile del sinistro;
lamentava che l'odierno ricorrente aveva posticipato l'avvio dell'azione giudiziaria, nonostante le plurime raccomandazioni di celere definizione della pratica;
contestava nel quantum la pretesa;
offriva banco judicis la somma di €. 3.500,00.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la congruità della suddetta offerta e l'insussistenza di ogni ulteriore credito;
nel merito, di rigettare la pretesa del ricorrente o, in subordine, di rideterminare la pretesa creditoria;
con vittoria di spese.
Alla udienza del 27.3.2024, il Giudice scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “la parte convenuta corrisponderà alla parte ricorrente la somma onnicomprensiva di €. 6.200,00 (da considerarsi comprensiva anche delle spese del presente giudizio, che quindi si intenderanno per il resto compensate)”.
La parte resistente accettava la suddetta proposta, financo offrendo in via migliorativa la somma onnicomprensiva di €. 6.500,00.
La parte ricorrente rifiutava la proposta.
La causa giunge oggi in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
***
L'attività svolta dall'Avv. risulta documentata dal deposito dell'atto di Parte_1 citazione, delle tre memorie istruttorie (doc. 1) e del verbale di mediazione (doc. 2).
In punto an, sono destituite di fondamento le, invero piuttosto generiche, doglianze relative ad una possibile responsabilità professionale dell'Avvocato, legata alle tempistiche di trattazione della pratica e di introduzione della lite. Giova ricordare che il cliente che voglia invocare tale responsabilità ha il preciso onere di dedurre espressamente quale fosse la condotta professionale diligente che l'Avvocato avrebbe dovuto tenere, e dimostrare poi che, se tale condotta alternativa fosse stata tenuta, l'esito della vicenda sarebbe stato migliore di quello verificatosi;
nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie.
Dalle allegazioni delle parti risulta che la abbia revocato il mandato al CP_1
Legale ricorrente il 6.10.2022, quando la fase istruttoria del giudizio r.g. n.
2965/2021 era ancora nel pieno del suo svolgimento. Tale attività è proseguita con l'udienza di ammissione delle prove e l'espletamento di una CTU medico- legale, sulla base delle cui risultanze le parti del predetto giudizio hanno avviato trattative che hanno condotto alla transazione della lite (cfr. il verbale di udienza del 17.7.2024).
Risulta dovuto, quindi, il compenso per la procedura di mediazione e per le fasi di studio e introduttiva e, solo in parte, per la fase di trattazione.
Venendo al quantum del dovuto, il compenso spettante, in mancanza di accordo tra le parti, si ritiene debba essere determinato applicando lo scaglione di valore
(corrispondente al presumibile effettivo valore della controversia) compreso tra €.
26.001,00 e €. 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, nella versione precedente al
D.M. 147 del 13.08.2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), così come ritenuto dallo stesso professionista ricorrente (cfr. nota pro-forma, doc. 3 ricorrente, ove pur non essendo indicato lo scaglione di riferimento, sono indicati importi corrispondenti a quelli di cui al suddetto scaglione;
si veda, inoltre, la indicazione di valore contenuta nel verbale di mediazione, doc. 2 ricorrente).
Il compenso dovuto per le fasi di studio e introduttiva, applicando i parametri medi, ascende ad €. 2.767,00 oltre accessori.
Il compenso dovuto per la fase istruttoria/di trattazione, invece, deve essere determinato applicando una riduzione di circa il 60% del parametro medio, in quanto l'Avvocato ricorrente non ha prestato il patrocinio per tutta la fase
(essendo stato nominato altro difensore per l'ammissione delle prove e lo svolgimento della CTU, incombenti oltretutto connotati da maggiore pregnanza, in un giudizio di risarcimento dei danni derivanti da sinistro;
ciò pure in considerazione del generalizzato rigetto di ogni prova costituenda dedotta dall'allora attrice, odierna convenuta), come detto sopra. Esso ascende quindi ad
€. 700,00 oltre accessori (quota del 40% circa, sul valore di € 1.720,00).
Risulta così dovuta per l'attività svota nel giudizio R.G. n. 2965/2021 la complessiva somma di €. 3.467,00 oltre accessori;
a ciò deve aggiungersi il compenso per la fase di attivazione della mediazione (doc. 2), che si stima congruo determinare in base ai parametri minimi – essendo risultato un passaggio del tutto neutro rispetto all'esito della lite, oltre che a monte non necessario - in €. 255,00, oltre accessori;
infine, è dovuto l'importo di €. 48,80 per spese anticipate.
In proposito alla fase della mediaconciliazione, la tesi della convenuta per cui il compenso per la fase di attivazione non sarebbe dovuto risulta destituita di fondamento, considerato che: i) deve presumersi che la opportunità della procedura di mediazione sia stata condivisa con la cliente, presente personalmente al relativo incontro;
ii) la mediazione, pur non obbligatoria e non necessaria, non può ritenersi attività ex ante inutile, considerato che si è svolta a distanza di due anni dal precedente invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita e ben avrebbe potuto condurre ad un accordo, in caso di partecipazione delle controparti;
iii) la liquidazione in base ai parametri minimi tiene conto del fatto che l'attivazione della mediazione è risultata attività del tutto neutra, come detto.
La domanda va conclusivamente accolta nella misura di cui sopra.
***
Alla luce di ciò, in relazione alla richiesta di condanna alle spese del ricorrente per il rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. contenuta nelle note conclusive di parte resistente, va osservato che tale norma (di stretta interpretazione) trova applicazione solo nel caso in cui la domanda sia accolta in misura “non superiore” alla proposta conciliativa. Orbene, la domanda viene accolta per l'importo di €. 3.722,00 oltre accessori (da calcolarsi separatamente sulle distinte voci) oltre €. 48,80 per spese anticipate.
Tenuto conto degli accessori e del fatto che la somma proposta in via conciliativa
(aumentata ad €. 6.500,00 dalla convenuta) era espressamente indicata come
“comprensiva delle spese legali”, non può, dal punto di vista squisitamente aritmetico, ritenersi che la domanda sia stata accolta in misura non superiore alla suddetta proposta.
Ne consegue che le spese di lite devono essere regolate secondo la generale regola di soccombenza.
Esse e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00, a valori prossimi ai prossimi ai minimi per ogni fase, attesa la semplicità delle questioni e il valore vicino all'importo minimo della “forbice”, oltre che per la oralità della fase decisionale;
esclusione della fase di trattazione, stante l'assenza di attività istruttoria nell'ambito del rito semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore del ricorrente Avv. CP_1
i) la somma di €. 3.467,00, oltre rimborso spese Parte_1 forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, quale compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio R.G. n. 2965/2021, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
ii) la somma di € 255,00, oltre accessori fisco-previdenziali come per legge, quale compenso per l'attivazione della procedura di mediazione;
iii) la somma di €. 48,80 per spese anticipate;
oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in €. 285,36 per esborsi ed €. 1.800,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge.
Così deciso in RA, il 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere