TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PEZZONI MARIA e MAGLIARO ANGELO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. TOFFOLETTO FRANCO, , Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di condannarla alla corresponsione di € 148.433,37 lordi (o diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario/supplementare/straordinario lavorato e mai corrisposto (somma già decurtata dell'importo di € 600,00 percepiti dal ricorrente in data
08.06.2023).
Il ricorrente, infatti, affermava di aver lavorato per la convenuta, azienda dedita alla coltivazione e commercializzazione di fiori e piante, come bracciante agricolo, a far data dal 13 settembre 2016, prima con contratto a termine diventati continuativi dal 14.9.17
1 fino alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente in data 5 maggio 2023.
L'istante sosteneva di aver lavorato nel rispetto degli orari di cui al ricorso “che si ripetevano annualmente e si intensificavano sia in base al ritmo delle stagioni, sia alle punti di attività commerciale
(per esempio, in concomitanza con le festività dei defunti, di Natale ecc.)” (pag. 3 ricorso) e riassunti nello schema di seguito riportato (pag. 3 ricorso):
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_1 CP_5
e insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in quanto non fondate in fatto
[...] Pt_2
e in diritto, oltre che sfornite di riscontro probatorio;
eccepiva, ad ogni modo,
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive
Tentata invano la conciliazione ed esaurita l'istruttoria orale (tramite nomina di un interprete di lingua punjabi), acquisiti i verbali di causa parallela e connessa, operati nuovi conteggi su disposizione del Giudice, la causa veniva definita con motivazione contestuale con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
La domanda del ricorrente può essere per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati.
I. Il lavoro straordinario
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale lavoro straordinario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Infatti, quanto all'onere della prova delle ore di lavoro straordinario, la costante giurisprudenza afferma che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro
2 straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell' art. 36 Cost. ).” (Cass. lav. 19.6.2018, n. 16150).
Parte ricorrente ha compiutamente dimostrato di aver svolto ore di lavoro straordinario, considerato il tenore delle deposizioni raccolte (anche nel giudizio parallelo e connesso RG. n. 2116/2023 i cui verbali sono stati acquisiti al presente procedimento).
Si richiama la condivisa motivazione resa nella causa gemella rubricata RG. n.
2116/2023.
Va immediatamente rimarcato che non possono considerarsi attendibili le testimonianze:
- di ex collega del ricorrente escusso in qualità di teste in entrambi i Persona_1
procedimenti connessi che ha riferito orari di lavoro diversi nell'uno e nell'altro;
- di responsabile della produzione presso la convenuta, non è Tes_1
attendibile, infatti ha riferito orari di lavoro notevolmente diversi da quelli risultanti dalle altre deposizioni, oltre che l'esistenza di fogli presenza in ingresso e in uscita a cui nemmeno la difesa di parte convenuta ha mai fatto riferimento;
- di , ex collega del ricorrente, il quale è parso Persona_2
preventivamente edotto sulle questioni che sarebbero state affrontate nel corso dell'esame testimoniale;
il Giudice ha, infatti, attestato che “il teste senza che gli venga rivolta alcuna domanda inizia a riferire gli orari di lavoro” ancor prima di dare avvio all'esame e che “il teste riferisce autonomamente che il ricorrente quando va in India vi resta un mese”, senza che alcuna domanda in argomento gli fosse stata posta (v. verbale del 19.09.2024). Il teste, oltretutto, ha riferito confusamente e contraddicendosi riguardo alle modalità di attestazione delle presenze, affermando inizialmente che non vi era un metodo di rilevazione delle stesse, per poi affermare che era solito redigere un foglio presenza che consegnava alla datrice di lavoro, che questo veniva
“buttato, non so in realtà se viene buttato, resta alla che penso lo getti, ma non lo so”, CP_1 infine, affermava di non sapere “se qualcuno firma le presenze in ingresso e in uscita”.
Gli altri testi escussi hanno più compiutamente riferito sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente:
3 - , collega, ha riferito: “Lavoravo insieme al ricorrente e avevamo la stessa Tes_2
occupazione; rispettavamo anche gli stessi orari di lavoro. Dalla mattina alle 06.00 fino alle
20.00 o 21.00 poi dipendeva dalle richieste e dagli ordini. Quando c'era poca richiesta si lavorava di meno. Si lavorava di meno solo nel mese di gennaio/febbraio c'era poca richiesta di lavoro, a giugno ancora di meno;
ad ottobre si riprendeva il ritmo serrato. A gennaio febbraio si iniziava alle 8 fino alle 17.30/18.00; il periodo tra marzo e maggio si lavorava dalle 08.00 fino alle 20.30 sicuramente a volte si arrivava anche alle 21.00; da giugno a settembre si lavorava di meno dalle 08.00 fino alle 18.30. Ad ottobre si lavorava dalle 06.30 fino alle
20.00/20.30; a novembre dalle 08.00 fino alle 18.00 e dicembre dalle 06.00/06.30 fino alle
19.00 e talvolta fino alle 20.00. Si lavorava anche sabato e domenica ma dipendeva dalla richiesta. Se si lavorava la domenica lo si faceva solo fino a mezzogiorno. Se si lavorava la domenica o si facevano più ore nei periodi di picco non è mai capitato di recuperare le ore con dei giorni liberi durante la settimana. Durante la giornata lavorativa avevamo pausa pranzo dalle
12.00 fino alle 13.00 e avevamo anche pausa caffè di 10 minuti… Gli orari che ho indicato sono quelli che osservava anche il ricorrente. Non ricordo di periodi di assenza prolungata dal lavoro del ricorrente”;
- il teste collega, ha riferito: “Nel mese di gennaio si iniziava alle Testimone_3
08.00 fino alle 17.00/17.30 a febbraio si iniziava alle 07.00 fino alle 18.00/18.30; da marzo a maggio si lavorava di più: dalle 07.00 fino alle 20.30 e a volte anche fino alle 21.00; durante l'estate, da giugno a settembre, si lavorava dalle 08.00 fino alle 17.00/17.30; ad ottobre dalle 07.00 fino alle 20.00/20.30 perché c'era più richiesta di fiori;
novembre si iniziava alle 08.00 fino alle 17.00/17.30 invece a dicembre dalle 08.00 fino alle 20.00/20.30
a volte anche fino alle 21.00 ma dipendeva dalle richieste. Si lavorava anche di sabato e domenica ma dipendeva dalle richieste, sabato tutto il giorno e domenica fino a mezzo giorno. Le ore aggiuntive di lavoro non venivano mai recuperate con giorni liberi durante la settimana. Era prevista una pausa di un'ora per il pranzo e se c'era più lavoro la pausa si riduceva di mezz'ora;
c'era anche la pausa caffè di 5 minuti”.
Sulla scorta di tali deposizioni, il Giudice ha richiesto nuovi conteggi sulla base dei seguenti orari di lavoro distinti per mensilità, considerando un impegno lavorativo dal lunedì al venerdì e con un'ora e 10 minuti di pausa al giorno: gennaio 08.00-17.00; febbraio 07.00/18.00; marzo/aprile/maggio 07.00-20.30; giugno/luglio/agosto/settembre
4 08.00-17.00; ottobre 07.00-20.00; novembre 08.00-17.00; dicembre 08.00-18.30 (v. verbale del 21.11.2024).
Si rappresenta, in proposito, che non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di lavoro di sabato e di domenica;
tutti i testi hanno, infatti, riferito che solo saltuariamente si lavorava durante il fine settimana (o solo in alcuni mesi – ad esempio solo in ottobre secondo il teste o solo in primavera e per due o tre volte per il Persona_1 teste – entrambi testi di dubbia credibilità per quanto prima affermato) senza la Per_2 possibilità di individuare una frequenza certa e ben individuata nel tempo.
Inoltre, la circostanza che il contratto collettivo applicato all'art. 34 preveda che
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere”, con la conseguenza che i giorni lavorativi settimanali sarebbero sei (dal lunedì al sabato), non può superare il dato di fatto come risultante dalle deposizioni, oltretutto, proprio in punto di articolazione dell'orario di lavoro, il contratto collettivo di settore ai rapporti di lavoro agricoli avventizi prevede che l'orario di lavoro potrebbe essere diversamente distribuito in base al numero di giornate lavorate e poco rileva che non vi sia prova di contratti provinciali che stabiliscano modalità e criteri di tale differente articolazione oraria.
Il ricorrente avrà, quindi, diritto agli emolumenti per lavoro ordinario/straordinario sulla base dei conteggi richiesti dal Giudice e depositati dal ricorrente con nota del
28.02.2025 (correttamente eseguiti e non specificamente contestati dalla resistente), ma tenuto conto della parziale prescrizione del diritto alle differenze retributive richieste.
II. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione deve essere parzialmente accolta.
La parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive, considerando come primo atto interruttivo della prescrizione la lettera di dimissioni del 5 maggio 2023 con conseguente prescrizione delle somme relative al quinquennio immediatamente precedente.
Si premette quanto all'eccezione di prescrizione, che, come noto, prima delle riforme della disciplina di tutela dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il dies a quo di decorrenza della prescrizione a seconda del regime di tutela reale o obbligatoria applicabile alla datrice di lavoro.
In seguito all'entrata in vigore della riforma L. n. 92/2012, il regime di tutela reale contro il licenziamento illegittimo è diventato residuale. 5 La marginalizzazione della tutela reintegratoria e la possibilità che, comunque, da una tutela reintegratoria di tipo debole il lavoratore non venga ristorato del complesso dei pregiudizi economici conseguenti all'illegittimo provvedimento espulsivo, comporta l'interruzione della prescrizione dei crediti retributivi dall'entrata in vigore della legge
Fornero (18.7.12) anche per i lavoratori che, considerate le dimensioni della datrice di lavoro, risultano tutelati dall'art. 18 St. Lav..
Sul punto Tribunale di Milano (sent. 3460/2015) ha statuito “Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della L. n. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18
S.L., prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 S.L., potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa
- nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948. n. 3, c.c.). In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” (cfr., ad es.,
Cass. lav. 13.12.2004 n. 23227; Cass. lav. 29.10.2004 n. 20987; Cass. lav.
6.8.2002 n.
11793, conforme: Trib. Milano Sez. lav., sent. 26.10.2017). Sul punto anche, Corte
d'Appello di Milano, 30 aprile 2019 condivide l'orientamento per il quale nel rapporto di lavoro soggetto all'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla riforma
Fornero, non decorre la prescrizione in costanza di rapporto, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 18 Stat. Lav. - che prevede la reintegrazione solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria - determina quella la situazione di “metus” che esclude il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte aderisce, dunque, a
6 quell'orientamento che valorizza l'effettiva condizione di soggezione in cui si trova il prestatore di lavoro in costanza di rapporto.
Il principio di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione n. 26246/2022 è il seguente:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del
D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, la prescrizione inizia a decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro e, il lavoratore potrà richiedere le differenze retributive maturate nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso con parte datoriale.
Detto questo, non può, però, essere sottaciuto che, nel caso di specie, trattandosi per un lungo periodo di tempo di una successione di contratti a termine, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa” (Cass. n. 20918/2019).
Va anche detto, inoltre, che i contratti dal 14.9.17 in poi sono in perfetta successione temporale senza alcuna soluzione di continuità e possono ritenersi come un unico rapporto
Di conseguenza, considerato che nell'arco temporale dal 2017 fino alle dimissioni si sono susseguiti contratti a termine senza soluzione di continuità (docc. 3 e ss. fasc. ricorrente), è maturata la prescrizione in relazione alle azionate differenze retributive afferenti al periodo precedente (relative ai contratti del 23.2.17 con termine al 30.6.2017 e del 13.9.2016 con termine al 31.12.2016 – docc. 1-2- fasc. ricorrente) caratterizzato, appunto, da contratti in successione non continuativa.
7 In sostanza, al ricorrente spetteranno differenze retributive da lavoro straordinario per il periodo dal 14 settembre 2017 in poi, tenuto conto che in tale lasso temporale non si è registrata alcuna soluzione di continuità della prestazione lavorativa (4 contratti a termine senza soluzione di continuità dal 14 settembre 2017 alle rassegnate dimissioni sub docc. 3 ss. del ricorrente).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche spetterà al ricorrente l'importo di €
80.170,22 oltre € 5.215,06 a titolo di TFR;
somma ottenuta sommando le spettanze – come da conteggi aggiornati depositati – relative al periodo dal 14.09.2017 in poi e, in dettaglio:
La somma complessiva di € 85.385,28 va ridotta dell'importo di € 600,00 che il ricorrente ammette di aver ricevuto in data 08.06.2023 (doc. 25 fasc. ricorrente), ottenendo la definitiva somma di € 84.785,28 a cui il ricorrente avrà diritto con interessi e rivalutazione come per legge, con conseguente condanna della parte convenuta.
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni ed entro i limiti appena esposti.
Stante la limitata riduzione del quantum debeatur rispetto al valore della domanda iniziale e tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'eccezione di prescrizione, si reputa congrua la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo utilizzando i minimo per la fase di studio e introduttiva e i medi per la fase istruttoria e decisionale;
spese all'interprete liquidate separatamente da porsi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
8 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 84.785,28 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico di parte convenuta il pagamento della restante parte che si liquida in € 6.783,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
pone a carico di parte convenuta le spese per l'interprete, liquidate come da separati provvedimenti.
Bergamo, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PEZZONI MARIA e MAGLIARO ANGELO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. TOFFOLETTO FRANCO, , Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di condannarla alla corresponsione di € 148.433,37 lordi (o diversa ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario/supplementare/straordinario lavorato e mai corrisposto (somma già decurtata dell'importo di € 600,00 percepiti dal ricorrente in data
08.06.2023).
Il ricorrente, infatti, affermava di aver lavorato per la convenuta, azienda dedita alla coltivazione e commercializzazione di fiori e piante, come bracciante agricolo, a far data dal 13 settembre 2016, prima con contratto a termine diventati continuativi dal 14.9.17
1 fino alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente in data 5 maggio 2023.
L'istante sosteneva di aver lavorato nel rispetto degli orari di cui al ricorso “che si ripetevano annualmente e si intensificavano sia in base al ritmo delle stagioni, sia alle punti di attività commerciale
(per esempio, in concomitanza con le festività dei defunti, di Natale ecc.)” (pag. 3 ricorso) e riassunti nello schema di seguito riportato (pag. 3 ricorso):
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_1 CP_5
e insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in quanto non fondate in fatto
[...] Pt_2
e in diritto, oltre che sfornite di riscontro probatorio;
eccepiva, ad ogni modo,
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive
Tentata invano la conciliazione ed esaurita l'istruttoria orale (tramite nomina di un interprete di lingua punjabi), acquisiti i verbali di causa parallela e connessa, operati nuovi conteggi su disposizione del Giudice, la causa veniva definita con motivazione contestuale con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
La domanda del ricorrente può essere per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati.
I. Il lavoro straordinario
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale lavoro straordinario, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Infatti, quanto all'onere della prova delle ore di lavoro straordinario, la costante giurisprudenza afferma che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro
2 straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell' art. 36 Cost. ).” (Cass. lav. 19.6.2018, n. 16150).
Parte ricorrente ha compiutamente dimostrato di aver svolto ore di lavoro straordinario, considerato il tenore delle deposizioni raccolte (anche nel giudizio parallelo e connesso RG. n. 2116/2023 i cui verbali sono stati acquisiti al presente procedimento).
Si richiama la condivisa motivazione resa nella causa gemella rubricata RG. n.
2116/2023.
Va immediatamente rimarcato che non possono considerarsi attendibili le testimonianze:
- di ex collega del ricorrente escusso in qualità di teste in entrambi i Persona_1
procedimenti connessi che ha riferito orari di lavoro diversi nell'uno e nell'altro;
- di responsabile della produzione presso la convenuta, non è Tes_1
attendibile, infatti ha riferito orari di lavoro notevolmente diversi da quelli risultanti dalle altre deposizioni, oltre che l'esistenza di fogli presenza in ingresso e in uscita a cui nemmeno la difesa di parte convenuta ha mai fatto riferimento;
- di , ex collega del ricorrente, il quale è parso Persona_2
preventivamente edotto sulle questioni che sarebbero state affrontate nel corso dell'esame testimoniale;
il Giudice ha, infatti, attestato che “il teste senza che gli venga rivolta alcuna domanda inizia a riferire gli orari di lavoro” ancor prima di dare avvio all'esame e che “il teste riferisce autonomamente che il ricorrente quando va in India vi resta un mese”, senza che alcuna domanda in argomento gli fosse stata posta (v. verbale del 19.09.2024). Il teste, oltretutto, ha riferito confusamente e contraddicendosi riguardo alle modalità di attestazione delle presenze, affermando inizialmente che non vi era un metodo di rilevazione delle stesse, per poi affermare che era solito redigere un foglio presenza che consegnava alla datrice di lavoro, che questo veniva
“buttato, non so in realtà se viene buttato, resta alla che penso lo getti, ma non lo so”, CP_1 infine, affermava di non sapere “se qualcuno firma le presenze in ingresso e in uscita”.
Gli altri testi escussi hanno più compiutamente riferito sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente:
3 - , collega, ha riferito: “Lavoravo insieme al ricorrente e avevamo la stessa Tes_2
occupazione; rispettavamo anche gli stessi orari di lavoro. Dalla mattina alle 06.00 fino alle
20.00 o 21.00 poi dipendeva dalle richieste e dagli ordini. Quando c'era poca richiesta si lavorava di meno. Si lavorava di meno solo nel mese di gennaio/febbraio c'era poca richiesta di lavoro, a giugno ancora di meno;
ad ottobre si riprendeva il ritmo serrato. A gennaio febbraio si iniziava alle 8 fino alle 17.30/18.00; il periodo tra marzo e maggio si lavorava dalle 08.00 fino alle 20.30 sicuramente a volte si arrivava anche alle 21.00; da giugno a settembre si lavorava di meno dalle 08.00 fino alle 18.30. Ad ottobre si lavorava dalle 06.30 fino alle
20.00/20.30; a novembre dalle 08.00 fino alle 18.00 e dicembre dalle 06.00/06.30 fino alle
19.00 e talvolta fino alle 20.00. Si lavorava anche sabato e domenica ma dipendeva dalla richiesta. Se si lavorava la domenica lo si faceva solo fino a mezzogiorno. Se si lavorava la domenica o si facevano più ore nei periodi di picco non è mai capitato di recuperare le ore con dei giorni liberi durante la settimana. Durante la giornata lavorativa avevamo pausa pranzo dalle
12.00 fino alle 13.00 e avevamo anche pausa caffè di 10 minuti… Gli orari che ho indicato sono quelli che osservava anche il ricorrente. Non ricordo di periodi di assenza prolungata dal lavoro del ricorrente”;
- il teste collega, ha riferito: “Nel mese di gennaio si iniziava alle Testimone_3
08.00 fino alle 17.00/17.30 a febbraio si iniziava alle 07.00 fino alle 18.00/18.30; da marzo a maggio si lavorava di più: dalle 07.00 fino alle 20.30 e a volte anche fino alle 21.00; durante l'estate, da giugno a settembre, si lavorava dalle 08.00 fino alle 17.00/17.30; ad ottobre dalle 07.00 fino alle 20.00/20.30 perché c'era più richiesta di fiori;
novembre si iniziava alle 08.00 fino alle 17.00/17.30 invece a dicembre dalle 08.00 fino alle 20.00/20.30
a volte anche fino alle 21.00 ma dipendeva dalle richieste. Si lavorava anche di sabato e domenica ma dipendeva dalle richieste, sabato tutto il giorno e domenica fino a mezzo giorno. Le ore aggiuntive di lavoro non venivano mai recuperate con giorni liberi durante la settimana. Era prevista una pausa di un'ora per il pranzo e se c'era più lavoro la pausa si riduceva di mezz'ora;
c'era anche la pausa caffè di 5 minuti”.
Sulla scorta di tali deposizioni, il Giudice ha richiesto nuovi conteggi sulla base dei seguenti orari di lavoro distinti per mensilità, considerando un impegno lavorativo dal lunedì al venerdì e con un'ora e 10 minuti di pausa al giorno: gennaio 08.00-17.00; febbraio 07.00/18.00; marzo/aprile/maggio 07.00-20.30; giugno/luglio/agosto/settembre
4 08.00-17.00; ottobre 07.00-20.00; novembre 08.00-17.00; dicembre 08.00-18.30 (v. verbale del 21.11.2024).
Si rappresenta, in proposito, che non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di lavoro di sabato e di domenica;
tutti i testi hanno, infatti, riferito che solo saltuariamente si lavorava durante il fine settimana (o solo in alcuni mesi – ad esempio solo in ottobre secondo il teste o solo in primavera e per due o tre volte per il Persona_1 teste – entrambi testi di dubbia credibilità per quanto prima affermato) senza la Per_2 possibilità di individuare una frequenza certa e ben individuata nel tempo.
Inoltre, la circostanza che il contratto collettivo applicato all'art. 34 preveda che
“L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere”, con la conseguenza che i giorni lavorativi settimanali sarebbero sei (dal lunedì al sabato), non può superare il dato di fatto come risultante dalle deposizioni, oltretutto, proprio in punto di articolazione dell'orario di lavoro, il contratto collettivo di settore ai rapporti di lavoro agricoli avventizi prevede che l'orario di lavoro potrebbe essere diversamente distribuito in base al numero di giornate lavorate e poco rileva che non vi sia prova di contratti provinciali che stabiliscano modalità e criteri di tale differente articolazione oraria.
Il ricorrente avrà, quindi, diritto agli emolumenti per lavoro ordinario/straordinario sulla base dei conteggi richiesti dal Giudice e depositati dal ricorrente con nota del
28.02.2025 (correttamente eseguiti e non specificamente contestati dalla resistente), ma tenuto conto della parziale prescrizione del diritto alle differenze retributive richieste.
II. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione deve essere parzialmente accolta.
La parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive, considerando come primo atto interruttivo della prescrizione la lettera di dimissioni del 5 maggio 2023 con conseguente prescrizione delle somme relative al quinquennio immediatamente precedente.
Si premette quanto all'eccezione di prescrizione, che, come noto, prima delle riforme della disciplina di tutela dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il dies a quo di decorrenza della prescrizione a seconda del regime di tutela reale o obbligatoria applicabile alla datrice di lavoro.
In seguito all'entrata in vigore della riforma L. n. 92/2012, il regime di tutela reale contro il licenziamento illegittimo è diventato residuale. 5 La marginalizzazione della tutela reintegratoria e la possibilità che, comunque, da una tutela reintegratoria di tipo debole il lavoratore non venga ristorato del complesso dei pregiudizi economici conseguenti all'illegittimo provvedimento espulsivo, comporta l'interruzione della prescrizione dei crediti retributivi dall'entrata in vigore della legge
Fornero (18.7.12) anche per i lavoratori che, considerate le dimensioni della datrice di lavoro, risultano tutelati dall'art. 18 St. Lav..
Sul punto Tribunale di Milano (sent. 3460/2015) ha statuito “Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della L. n. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18
S.L., prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 S.L., potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa
- nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948. n. 3, c.c.). In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” (cfr., ad es.,
Cass. lav. 13.12.2004 n. 23227; Cass. lav. 29.10.2004 n. 20987; Cass. lav.
6.8.2002 n.
11793, conforme: Trib. Milano Sez. lav., sent. 26.10.2017). Sul punto anche, Corte
d'Appello di Milano, 30 aprile 2019 condivide l'orientamento per il quale nel rapporto di lavoro soggetto all'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla riforma
Fornero, non decorre la prescrizione in costanza di rapporto, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 18 Stat. Lav. - che prevede la reintegrazione solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria - determina quella la situazione di “metus” che esclude il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte aderisce, dunque, a
6 quell'orientamento che valorizza l'effettiva condizione di soggezione in cui si trova il prestatore di lavoro in costanza di rapporto.
Il principio di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione n. 26246/2022 è il seguente:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del
D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, la prescrizione inizia a decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro e, il lavoratore potrà richiedere le differenze retributive maturate nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso con parte datoriale.
Detto questo, non può, però, essere sottaciuto che, nel caso di specie, trattandosi per un lungo periodo di tempo di una successione di contratti a termine, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa” (Cass. n. 20918/2019).
Va anche detto, inoltre, che i contratti dal 14.9.17 in poi sono in perfetta successione temporale senza alcuna soluzione di continuità e possono ritenersi come un unico rapporto
Di conseguenza, considerato che nell'arco temporale dal 2017 fino alle dimissioni si sono susseguiti contratti a termine senza soluzione di continuità (docc. 3 e ss. fasc. ricorrente), è maturata la prescrizione in relazione alle azionate differenze retributive afferenti al periodo precedente (relative ai contratti del 23.2.17 con termine al 30.6.2017 e del 13.9.2016 con termine al 31.12.2016 – docc. 1-2- fasc. ricorrente) caratterizzato, appunto, da contratti in successione non continuativa.
7 In sostanza, al ricorrente spetteranno differenze retributive da lavoro straordinario per il periodo dal 14 settembre 2017 in poi, tenuto conto che in tale lasso temporale non si è registrata alcuna soluzione di continuità della prestazione lavorativa (4 contratti a termine senza soluzione di continuità dal 14 settembre 2017 alle rassegnate dimissioni sub docc. 3 ss. del ricorrente).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche spetterà al ricorrente l'importo di €
80.170,22 oltre € 5.215,06 a titolo di TFR;
somma ottenuta sommando le spettanze – come da conteggi aggiornati depositati – relative al periodo dal 14.09.2017 in poi e, in dettaglio:
La somma complessiva di € 85.385,28 va ridotta dell'importo di € 600,00 che il ricorrente ammette di aver ricevuto in data 08.06.2023 (doc. 25 fasc. ricorrente), ottenendo la definitiva somma di € 84.785,28 a cui il ricorrente avrà diritto con interessi e rivalutazione come per legge, con conseguente condanna della parte convenuta.
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni ed entro i limiti appena esposti.
Stante la limitata riduzione del quantum debeatur rispetto al valore della domanda iniziale e tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'eccezione di prescrizione, si reputa congrua la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo utilizzando i minimo per la fase di studio e introduttiva e i medi per la fase istruttoria e decisionale;
spese all'interprete liquidate separatamente da porsi a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
8 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente di € 84.785,28 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico di parte convenuta il pagamento della restante parte che si liquida in € 6.783,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
pone a carico di parte convenuta le spese per l'interprete, liquidate come da separati provvedimenti.
Bergamo, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
9