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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11523/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 29.04.1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 9.05.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerro al Lambro (Mi) il 20.09.2009 (anno 2009 atto n. 10 parte 2 Serie A) In separazione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di Cerro al Lambro (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori sono affidati, ex art. 337 ter c.c., in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente e contestuale fissazione della residenza anagrafica presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in San Donato Milanese (Mi) Via Giovanni Pascoli
n. 19, con tutto quanto in essa contenuto.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (istruzione, educazione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli.
3. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei figli (a titolo esemplificativo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei ecc.).
4. Il papà vedrà i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi:
a) il fine settimana: in regime di alternanza con la madre, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.30;
b) durante la settimana: tutti i martedì con pernottamento. Se la settimana termina con il week end materno anche il lunedì con pernottamento, se termina con week end paterno il lunedì fino alle ore 21.30.
c) vacanze estive: durante il periodo di chiusura della scuola ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ed indirizzo di vacanza che trascorreranno con i figli. I genitori concordano che i figli possano trascorrere le vacanze con i nonni paterni e materni.
d) durante l'anno: ciascun coniuge potrà altresì trascorrere con i figli, in via esclusiva, altri giorni per brevi vacanze (ad es. per una settimana bianca o nei ponti festivi che, salvo diverso accordo tra i coniugi, seguiranno il normale calendario di visite), da concordare preventivamente con l'altro coniuge, comunque compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli (con conseguente sospensione dell'ordinario regime infra e fine settimanale come sopra determinato);
e) vacanze natalizie: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla mattina del 30 dicembre, il secondo dalla mattina del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli in via esclusiva uno dei due suddetti periodi f) vacanze pasquali: da suddividersi in due periodi, il primo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della domenica di Pasqua, il secondo da tale momento sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
salvo diverso accordo, ciascun coniuge trascorrerà con i figli, in via esclusiva, uno dei suddetti periodi.
5. I papà corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 600,00 (300 euro a figlio) con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
6. I genitori concordano che la madre richiederà ed incasserà l'Assegno Unico Universale.
7. Le spese straordinarie saranno suddivise a metà tra i genitori: 50% a carico del padre, 50%
a carico della madre così come regolamentate dalle linee guida di giugno 2025 in uso presso il
Tribunale di Milano.
8. I genitori concordano che i figli saranno a carico fiscalmente della mamma al 100%.
9. I coniugi dichiarano di non svolgere reciproca domanda di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10. Con l'esatto adempimento delle condizioni economiche che precedono, fatta eccezione per gli obblighi di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, i coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca per alcun titolo, ragione, causa. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità, propri e dei figli, validi per l'espatrio.
2. Il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla moglie la sua quota di proprietà Parte_2
dell'autovettura Volkswagen Touran Tg FJ972NR con passaggio di proprietà da effettuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3. Il sig. manleva la moglie da qualsiasi costo, onere, spesa, tassa, manutenzione Parte_2
ordinaria e straordinaria, responsabilità riferibili all'imbarcazione Rio 1300 Cruiser
GE8396D, nome imbarcazione Maxi IV della quale la moglie possiede il 25%. Tutti gli oneri saranno ad esclusivo carico del sig. . Parte_2
4. La sig.ra mensilmente dovrà corrispondere al marito la sua quota di mutuo afferente Pt_1
alla casa coniugale sita in San Donato Milanese (Mi), Via Giovanni Pascoli n. 19 con bonifico bancario alle coordinate note.
5. I coniugi concordano di non introdurre nuovi compagni nella vita dei figli per almeno 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Decorsi 18 mesi si impegnano ad utilizzare cautela nell'introdurre nuovi compagni nel rispetto della sensibilità dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Cerro al Lambro (Mi) il 20.9.2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al Lambro (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG