Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2022, proposto da
CH AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Forio, via Monterone n. 22;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 195 del 10 novembre 2021 del Comune di Forio, nonché tutti gli atti prodromici e presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il successivo 28 marzo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza emarginata in oggetto con la quale il Comune di Forio (NA) le ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi, riferendo, in fatto, di aver presentato “ istanze di condono ai sensi della L. 724/94 e ai sensi della L. 326/2003 ”, delle quali l’amministrazione non ha tenuto conto.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in tema di procedimento. Violazione dell’art.2m 7 della legge 241/90 ”, con il quale si lamenta della omessa considerazione e valutazione delle istanze di condono;
2.2. “ Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in tema di demolizione di abusi edilizi; eccesso di potere per errori nei presupposti per vizio del procedimento per difetto di istruttoria, per contraddittorietà tra atti e comportamenti della stessa P.A.; per manifesta illogicità; per palese incongruità; per evidente irragionevolezza ”, per mezzo del quale si lamenta che il Comune ha omesso di “ richiedere il parere al competente Ente per la tutela dei vincoli paesaggistici instaurando il relativo procedimento ”, adottando “ un provvedimento senza seguire il giusto iter amministrativo travalicando anche le prerogative che non gli appartengono, in quanto di esclusiva competenza del suindicato Ente ”.
3. Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
5.1. La ricorrente ha, infatti, omesso di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle ragioni espresse nel ricorso, non avendo prodotto sufficiente prova documentale dell’avvenuta presentazione di una domanda di sanatoria edilizia avente ad oggetto il manufatto in questione.
In particolare, risulta in atti soltanto documentazione dalla quale non risulta prova certa che le istanze di condono riferite nel ricorso siano state effettivamente presentante, essendo, peraltro, assenti o comunque illeggibili la data ed il numero di protocollo ed il timbro comunale.
Sul punto, come noto, ai sensi dell’art.64, co.1, c.p.a., spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Pertanto, come per il processo civile, anche il processo amministrativo si fonda sul generale principio desumibile dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, al contempo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, sicché la parte che contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Applicato l’esposto principio, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia offerto idonea prova della effettiva presentazione e quindi della pendenza della domanda di condono.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. Nulla per le spese, vista la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO