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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO ZANON Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difeso dall'avv. FRANCO MODENA CP_1 C.F._2
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1 voglia il Tribunale di Padova, in accoglimento del presente atto di appello e per i motivi di impugnazione nello stesso formulati, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 1891/2024 del 19 novembre 2024 della GdP di Padova,
Avv. Renata Zaffanella, repert. n. 2740/2024 del 19 novembre 2024, sentenza cronol. n. 13733/2024 del
19 novembre 2024, notificata in pari data;
accogliere integralmente i motivi di impugnazione proposti con il presente atto dall'appellante
[...]
e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni formulate in primo grado, vale a dirsi: “la resistente Parte_1
[qui appellante] si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”; in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi per il doppio grado di giudizio a carico di . CP_2
: Email_1
1) Respingere l'impugnazione interposta da , confermando in parte qua la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Padova del 19 novembre 2024;
2) Accogliere l'appello incidentale e condannare a rifondere a le spese e Parte_1 CP_1 le funzioni del primo grado;
3) Con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di appello.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , rappresentata dal suo amministratore di sostegno, impugna la sentenza n. 1891/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Padova che ha accolto la domanda della sorella di accertamento CP_1 dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'odierna appellante - nascente dalla sentenza di divisione n. 2812 del 2024 del Tribunale di Padova e relativo a somme dovute a titolo di conguaglio - e ordinato a presso cui era stata depositata, a seguito di offerta reale, la somma dovuta, CP_2 di restituire detta somma a , lamentando 1) l'errata applicazione del principio di non CP_1 contestazione, non invocabile rispetto a questioni giuridiche;
2) la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver onerato l'appellante della prova dell'accettazione della somma o del suo ritiro;
3) omessa e comunque illogica motivazione sulla prescrizione;
4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancato esame delle note conclusive;
5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver addebitato le spese a CP_2
concludendo per l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle conclusioni di
[...] primo grado (““la resistente [qui appellante] si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”).
1.1 Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello, posto che le conclusioni CP_1 riproposte sono di remissione a giustizia e comunque la sua infondatezza, ritenendo corretta la decisione di prime cure, salvo in punto spese, svolgendo sul punto appello incidentale con condanna dell'appellante a rifonderle le spese dei due gradi di giudizio.
1.2 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su concorde richiesta delle parti.
2. L'appello principale è inammissibile e comunque infondato.
L'inammissibilità dell'appello principale discende dal fatto che, pur chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, parte appellante ha precisato le proprie conclusioni esattamente come in primo grado:“si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”.
3 Se è vero che “costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione
“rimettersi alla giustizia” non implica alcuna rinunzia, ma sta unicamente a significare che la parte rimane in attesa di una pronunzia secondo diritto ed equità, senza rinunciare alla possibilità di impugnare una decisione iniqua o errata (Cass. n. 12419/2004; n. 23935/2004)” (così Cass. 1257 del
2023 citata dall'appellante), ciò non significa che, nel momento in cui propone la sua legittima impugnazione, la parte non debba prendere posizione formulando a questo punto delle specifiche conclusioni, nel caso in esame di rigetto della domanda di . CP_1
Con il riproporre le conclusioni di primo grado di rimessione a giustizia la parte risulta priva di interesse alla proposizione dell'appello, con conseguente sua inammissibilità.
2.1 In ogni caso la decisione di prime cure appare corretta.
Nel caso in esame l'odierna appellata, a seguito della mancata presentazione della sorella per l'accettazione dell'offerta reale, ha eseguito il deposito della somma dovuta a titolo di conguaglio della divisione ereditaria mediante deposito su libretto bancario intestato alla sorella.
Detto libretto non è mai stato ritirato dalla sorella, né vi è stata alcuna forma di accettazione (sul punto trattasi di circostanza non contestata e quindi da ritenere provata).
A norma dell'art. 1210 c.c. solo quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato il debitore non può più ritirarlo e si verifica l'effetto liberatorio.
In difetto, il debitore può ritirarlo e non vi è liberazione, dal momento che tale deposito ritirato non ha effetti, ex art. 1212 c.c..
Nel caso in esame con il suo ricorso ha richiesto l'accertamento della prescrizione del CP_1 diritto di credito della sorella nascente dalla sentenza di divisione del 2004, stante l'inerzia della stessa nel richiederne l'adempimento e ha altresì esercitato il suo diritto al ritiro della somma, che richiedeva necessariamente il coinvolgimento della banca depositaria.
Atteso che la mora del creditore non ha, tra i suoi effetti, quello di sospendere il corso della prescrizione e considerato il termine decennale di prescrizione, trattandosi di diritto che trova il suo titolo nel giudicato, al momento della introduzione della domanda di , nel novembre del 2023, la CP_1 prescrizione del diritto di al pagamento del conguaglio era ampiamente maturata, con Parte_1 conseguente fondatezza delle pretese di . CP_1
4 2.2 L'appello incidentale di parte appellata è invece fondato.
Il giudice di pace ha disposto la compensazione così motivando “Alla luce del tipo di controversia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio”.
Come si legge in Cass. 3977 del 2020 “ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi tipizzate.
Né comunque tale motivazione sarebbe stata legittima, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito come le “gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”
(Cass. n. 22310 del 2017).
In difetto dei presupposti per la compensazione va pertanto disposta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata e a carico dell'appellante, da liquidarsi, in considerazione del tenore delle difese svolte, in misura minima per le fasi di studio e introduttiva, medi per decisoria, viste le contestazioni mosse nelle note conclusive.
3. Le spese del presente grado seguono parimenti la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi delle fasi di studio e introduttiva, minimi per la decisionale, vista la natura documentale della controversia e la ripetizione degli argomenti difensivi senza deposito di ulteriori scritti difensivi conclusivi.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
5 rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, a modifica della sentenza di
1891/2024 del Giudice di Pace di Padova che per il resto conferma, condanna a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che si liquidano in € 139,99 per spese, € 669,00 per onorari, oltre IVA, CP_1 se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite del presente grado, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 147,50 per spese, € 1.276,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Padova, 11 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO ZANON Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difeso dall'avv. FRANCO MODENA CP_1 C.F._2
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1 voglia il Tribunale di Padova, in accoglimento del presente atto di appello e per i motivi di impugnazione nello stesso formulati, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 1891/2024 del 19 novembre 2024 della GdP di Padova,
Avv. Renata Zaffanella, repert. n. 2740/2024 del 19 novembre 2024, sentenza cronol. n. 13733/2024 del
19 novembre 2024, notificata in pari data;
accogliere integralmente i motivi di impugnazione proposti con il presente atto dall'appellante
[...]
e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni formulate in primo grado, vale a dirsi: “la resistente Parte_1
[qui appellante] si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”; in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi per il doppio grado di giudizio a carico di . CP_2
: Email_1
1) Respingere l'impugnazione interposta da , confermando in parte qua la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Padova del 19 novembre 2024;
2) Accogliere l'appello incidentale e condannare a rifondere a le spese e Parte_1 CP_1 le funzioni del primo grado;
3) Con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di appello.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , rappresentata dal suo amministratore di sostegno, impugna la sentenza n. 1891/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Padova che ha accolto la domanda della sorella di accertamento CP_1 dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'odierna appellante - nascente dalla sentenza di divisione n. 2812 del 2024 del Tribunale di Padova e relativo a somme dovute a titolo di conguaglio - e ordinato a presso cui era stata depositata, a seguito di offerta reale, la somma dovuta, CP_2 di restituire detta somma a , lamentando 1) l'errata applicazione del principio di non CP_1 contestazione, non invocabile rispetto a questioni giuridiche;
2) la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver onerato l'appellante della prova dell'accettazione della somma o del suo ritiro;
3) omessa e comunque illogica motivazione sulla prescrizione;
4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancato esame delle note conclusive;
5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver addebitato le spese a CP_2
concludendo per l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle conclusioni di
[...] primo grado (““la resistente [qui appellante] si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”).
1.1 Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello, posto che le conclusioni CP_1 riproposte sono di remissione a giustizia e comunque la sua infondatezza, ritenendo corretta la decisione di prime cure, salvo in punto spese, svolgendo sul punto appello incidentale con condanna dell'appellante a rifonderle le spese dei due gradi di giudizio.
1.2 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su concorde richiesta delle parti.
2. L'appello principale è inammissibile e comunque infondato.
L'inammissibilità dell'appello principale discende dal fatto che, pur chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, parte appellante ha precisato le proprie conclusioni esattamente come in primo grado:“si rimette alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto di credito della stessa, previo accertamento da parte di Codesto Giudice della corrispondenza delle date indicate dalla ricorrente al termine di prescrizione di legge”.
3 Se è vero che “costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione
“rimettersi alla giustizia” non implica alcuna rinunzia, ma sta unicamente a significare che la parte rimane in attesa di una pronunzia secondo diritto ed equità, senza rinunciare alla possibilità di impugnare una decisione iniqua o errata (Cass. n. 12419/2004; n. 23935/2004)” (così Cass. 1257 del
2023 citata dall'appellante), ciò non significa che, nel momento in cui propone la sua legittima impugnazione, la parte non debba prendere posizione formulando a questo punto delle specifiche conclusioni, nel caso in esame di rigetto della domanda di . CP_1
Con il riproporre le conclusioni di primo grado di rimessione a giustizia la parte risulta priva di interesse alla proposizione dell'appello, con conseguente sua inammissibilità.
2.1 In ogni caso la decisione di prime cure appare corretta.
Nel caso in esame l'odierna appellata, a seguito della mancata presentazione della sorella per l'accettazione dell'offerta reale, ha eseguito il deposito della somma dovuta a titolo di conguaglio della divisione ereditaria mediante deposito su libretto bancario intestato alla sorella.
Detto libretto non è mai stato ritirato dalla sorella, né vi è stata alcuna forma di accettazione (sul punto trattasi di circostanza non contestata e quindi da ritenere provata).
A norma dell'art. 1210 c.c. solo quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato il debitore non può più ritirarlo e si verifica l'effetto liberatorio.
In difetto, il debitore può ritirarlo e non vi è liberazione, dal momento che tale deposito ritirato non ha effetti, ex art. 1212 c.c..
Nel caso in esame con il suo ricorso ha richiesto l'accertamento della prescrizione del CP_1 diritto di credito della sorella nascente dalla sentenza di divisione del 2004, stante l'inerzia della stessa nel richiederne l'adempimento e ha altresì esercitato il suo diritto al ritiro della somma, che richiedeva necessariamente il coinvolgimento della banca depositaria.
Atteso che la mora del creditore non ha, tra i suoi effetti, quello di sospendere il corso della prescrizione e considerato il termine decennale di prescrizione, trattandosi di diritto che trova il suo titolo nel giudicato, al momento della introduzione della domanda di , nel novembre del 2023, la CP_1 prescrizione del diritto di al pagamento del conguaglio era ampiamente maturata, con Parte_1 conseguente fondatezza delle pretese di . CP_1
4 2.2 L'appello incidentale di parte appellata è invece fondato.
Il giudice di pace ha disposto la compensazione così motivando “Alla luce del tipo di controversia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio”.
Come si legge in Cass. 3977 del 2020 “ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi tipizzate.
Né comunque tale motivazione sarebbe stata legittima, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito come le “gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”
(Cass. n. 22310 del 2017).
In difetto dei presupposti per la compensazione va pertanto disposta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata e a carico dell'appellante, da liquidarsi, in considerazione del tenore delle difese svolte, in misura minima per le fasi di studio e introduttiva, medi per decisoria, viste le contestazioni mosse nelle note conclusive.
3. Le spese del presente grado seguono parimenti la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi delle fasi di studio e introduttiva, minimi per la decisionale, vista la natura documentale della controversia e la ripetizione degli argomenti difensivi senza deposito di ulteriori scritti difensivi conclusivi.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
5 rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, a modifica della sentenza di
1891/2024 del Giudice di Pace di Padova che per il resto conferma, condanna a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che si liquidano in € 139,99 per spese, € 669,00 per onorari, oltre IVA, CP_1 se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite del presente grado, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 147,50 per spese, € 1.276,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Padova, 11 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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