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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R. 6951/25 sul ricorso congiunto svolto da e;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il parere del P.M. (Visto del 10.6.25);
visto l'art.473bis . 51 c.p.c.;
che nulla è da prevedersi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni di in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del 1.3.25, e, segnatamente: “ 1) stabilire che non sia più dovuto il contributo mensile al mantenimento del figlio Per_1
(€ 450,00), a carico del Sig. in favore della Sig.ra in ragione del venir
[...] Parte_2 Parte_1
meno dei presupposti per cui il detto contributo era stato concesso, alla luce delle ragioni di cui in premessa
e conseguentemente disporne la revoca;
2) determinare il contributo mensile al mantenimento della figlia
, a carico del Sig. , da corrispondere in favore della Sig.ra in Persona_2 Parte_2 Parte_1
€. 600,00”;
- nulla per le spese. 2 Roma 11.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R. 6951/25 sul ricorso congiunto svolto da e;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il parere del P.M. (Visto del 10.6.25);
visto l'art.473bis . 51 c.p.c.;
che nulla è da prevedersi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni di in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del 1.3.25, e, segnatamente: “ 1) stabilire che non sia più dovuto il contributo mensile al mantenimento del figlio Per_1
(€ 450,00), a carico del Sig. in favore della Sig.ra in ragione del venir
[...] Parte_2 Parte_1
meno dei presupposti per cui il detto contributo era stato concesso, alla luce delle ragioni di cui in premessa
e conseguentemente disporne la revoca;
2) determinare il contributo mensile al mantenimento della figlia
, a carico del Sig. , da corrispondere in favore della Sig.ra in Persona_2 Parte_2 Parte_1
€. 600,00”;
- nulla per le spese. 2 Roma 11.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 3