Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3665/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3665/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANTONIO MAGHERNINO, elettivamente domiciliato in SAN SEVERO (FG) – Via C. D'Ambrosio, 6 – presso il citato difensore
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIA TERESA
CAVALLI, elettivamente domiciliata in FOGGIA – Via Isonzo, 23 - presso il citato difensore
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, appello avverso la sentenza n. 170/2020 del Giudice di Pace di San Severo.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di San
[...]
Severo, e al fine di Controparte_2 Controparte_1
conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito del sinistro occorso in data 1.10.2011, alle ore 8.40 circa, lungo la S.P.
13.
In particolare, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, era alla guida della propria autovettura Audi A4 SW, targata DJ442NJ, assicurata con
, attualmente allorquando veniva CP_3 Controparte_1
urtato dal veicolo Volkswagen Passat, targato AR816BD, di proprietà
e condotto da il quale percorreva la S.P. 13 Controparte_2 nel senso di marcia opposto rispetto a quello dell'attore;
o la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da ascrivere a
[...]
il quale, a causa di una manovra errata, invadeva la Controparte_2 corsia opposta, così collidendo il veicolo dell'attore, che così perdeva il controllo del mezzo, finendo per impattare un albero posto sul margine destro della strada;
o a causa dell'urto, il veicolo di proprietà dell'attore ha riportato danni materiali;
o a seguito del sinistro, lo stesso istante ha riportato lesioni che rendevano necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso
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dell'ospedale di San Severo (FG), dove gli veniva diagnosticato
“trauma distorsivo-contusivo spalla sx. infrazione epifisi distale radio sx”, con una prognosi di guarigione di 30 giorni, cui seguivano ulteriori accertamenti medici;
o il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel 4%, nonché danni morali;
o a seguito della comunicazione stragiudiziale intercorsa tra le parti, ha inviato un assegno di € 6.788,00 per il Controparte_1 risarcimento dei danni materiali e € 4.000.00 per il risarcimento delle lesioni personali;
o la somma ricevuta è stata ritenuta dal danneggiato insufficiente a risarcire il danno asseritamente patito, sicché lo stesso sarebbe creditore nei confronti di della somma pari a € 4.764,59, di CP_1 cui € 1.913,00 per danni materiali e € 2.851,59 per le lesioni personali.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in oggetto, Controparte_2
con la relativa condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti, quantificati nella somma di € 4.764,59, oltre fermo tecnico, deprezzamento, interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, perché infondata in relazione all'an e al quantum.
regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale, CTU medico- legale e CTU tecnico-ricostruttiva.
Con sentenza n. 170/2020, emessa in data 27.11.2020 e depositata in data
30.11.2020, il Giudice di Pace di San Severo ha accolto parzialmente la domanda, condannando al pagamento in favore Controparte_1
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dell'attore dell'importo pari a € 221,54 per i danni materiali e ritenendo congrua la somma già versata dalla società convenuta in fase stragiudiziale per il ristoro dei danni per le lesioni fisiche, con compensazione delle spese legali di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il Parte_1 quale ha chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata, per errata applicazione della legge, nonché per omessa e contraddittorietà della motivazione. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal
Giudice di primo grado, dolendosi della errata valutazione dell'espletata CTU, della mancata rinnovazione della stessa, del mancato riconoscimento del danno morale, nonché per l'errata compensazione delle spese legali di lite, domandando altresì la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di secondo grado. Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo la Contr condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.543,05, con rifusione delle spese relative alla CTU espletata nel primo grado di giudizio, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, entrambe in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Giudice, all'udienza del 18 dicembre 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Preliminarmente, giova dare atto che Controparte_2 nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in
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appello, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. In rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata ex art. 348 bis c.p.c., secondo cui, fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Ebbene, occorre evidenziare che trovandosi il procedimento nella fase decisoria, si ritiene superata la predetta eccezione, che risulta, altresì, infondata nel merito, giacché
l'appellante ha indicato in maniera specifica le parti della sentenza censurate e le relative modifiche richieste.
4. Inoltre, sempre in rito, vanno rigettate le richieste istruttorie articolate dall'istante con l'atto di citazione in appello. In particolare,
l'appellante ha domandato la rinnovazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado. Sul punto, occorre evidenziare che la CTU non costituisce un mezzo probatorio a disposizione delle parti, sulla cui ammissibilità e rilevanza il giudice è tenuto a pronunciarsi, bensì rappresenta un ausilio di natura tecnico-specialistica, che il giudice può disporre allorquando se ne rappresenti la necessità. Pertanto, nel giudizio di appello, il Giudice non è tenuto a disporre la rinnovazione della CTU, potendo adempiere al dovere decisorio sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado, motivando adeguatamente il suo convincimento (cfr. Cass.,
15263/2007). Orbene, nel giudizio di primo cure sono state espletate una consulenza tecnico-ricostruttiva ed una consulenza medico-legale, confluite in relazioni finali coerenti, attendibili e complete, sicché la loro rinnovazione in secondo grado risulta totalmente superflua. In particolare, con riferimento alla CTU medico-legale, risulta che il nominato CTU, dott. ha adeguatamente risposto, Persona_1
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in data 24.01.2020, alla richiesta di chiarimenti formulata dalla difesa dall'attore (cfr. relazione tecnica CTU dott. Persona_1
allegata al fascicolo di primo grado). Per quanto concerne, invece, la
CTU sui danni materiali, è bene rilevare che la relativa relazione è stata redatta in data 21.11.2018 e depositata in data 3.12.2018 ad opera del nominato CTU, dott.ssa . Ciò nondimeno, Persona_2 solo all'udienza del 10.01.2019, la difesa attorea ha sollevato osservazioni critiche alla relazione peritale, in violazione del termine assegnato dal Giudice alle parti per contraddire ai risultati cui è pervenuto il nominato CTU. Ad ogni modo, l'esaustività e la coerenza interna del lavoro compiuto dal predetto consulente ostano all'accoglimento della richiesta istruttoria formulata nella presente sede dall'appello, in considerazione anche del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Dunque, l'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado risulta congrua ed esaustiva, sicché vanno disattese le richieste istruttorie articolate dall'appellante con l'atto di citazione in appello anche alla luce delle argomentazioni che si vanno ad esporre.
5. Nel merito, l'appello non risulta fondato e le formulate censure vanno disattese, in base a quanto segue.
In via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di San Severo e che vige, in materia di appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
5.1 Orbene, con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado per omessa motivazione in relazione ai risultati delle indagini peritali, nonché per la mancata rinnovazione della
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CTU. Sul punto, occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, sebbene operi nell'ambito della fase istruttoria, non costituisce un mezzo di prova, bensì rappresenta uno strumento a disposizione del Giudice per l'accertamento e la valutazione di fatti in base a conoscenze tecnico- specialistiche, che non consentono al Giudice di procedere autonomamente. Si tratta, quindi, di uno di uno strumento di istruzione che integra l'attività decisoria. Invero, è opportuno precisare che il consulente tecnico, in considerazione delle sue particolari conoscenze tecniche, è un ausiliare del giudice, che lo assiste con le medesime garanzie di imparzialità. Ciò non esime il giudice dal dovere di motivare adeguatamente le conclusioni cui è pervenuto e le ragioni per cui ha ritenuto di dar seguito alle risultanze della relazione peritale, in particolare quando ad essa siano state mosse dettagliate critiche ad opera dei consulenti di parte (cfr. Cass., 23637/2016; Cass.,
10688/2008; Cass., 4797/2007).
Per quanto concerne l'omessa rinnovazione della CTU nel giudizio di primo grado, è opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il Giudice ha la mera facoltà di procedere alla suddetta rinnovazione, nonché, alla sostituzione del consulente nominato, in caso di gravi motivi. Si tratta, pertanto, di una mera facoltà che il Giudice può esercitare in maniera discrezionale, seppur non arbitrariamente, ove emerga nel processo la relativa necessità (cfr. Cass.,
13038/2024; Cass., 2103/2019; Cass., 22799/2019). Dunque, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, permane la natura discrezionale del suddetto potere, sicché non è neanche necessaria un'espressa posizione sul punto (cfr.
Cass., 22799/2017; Cass., 17693/2013; Cass., 20227/2010). Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. va, invero, bilanciato con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Ciò posto, nel caso in esame, sono state espletate, nel corso del giudizio di prime cure, una consulenza sui danni materiali ed una medico-legale.
Per quanto concerne l'accertamento e la valutazione dei danni materiali subiti dall'istante, rileva la consulenza svolta dalla dott.ssa , Persona_2
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la cui attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Sul punto, il nominato CTU ha testualmente rilevato che
“All'esito delle analisi svolte,…, si può asserire che, (probabilmente) il rapporto di causalità tra sinistro e danno è da ritenersi sussistente, per accostamento, per misurazione (criterio topografico), i danni riportati dalla
Audi A4 a seguito del sinistro sono ammissibili” e che “Per quanto concerne la quantizzazione del danno nella sua totalità, esso risulta essere pari ad €
7.009,54”, così accertando la verificazione di danni materiali, la loro probabile derivazione causale dal sinistro secondo le modalità descritte nell'atto di citazione e la relativa quantificazione (cfr. relazione CTU dott.ssa allegata al fascicolo di primo grado). Persona_2
Le conclusioni del nominato CTU risultano condivisibili, non presentando errori logici o intrinseche contraddizioni, giacché la dott.ssa ha Per_2
compiuto tale accertamento sulla base della verifica dello stato dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati agli atti di parte. Non sono presenti, quindi, errori logici o intrinseche contraddizioni che consentano a questo Giudice di disattendere i relativi accertamenti. Inoltre, è opportuno precisare che la difesa di parte attrice ha presentato osservazioni critiche alla suddetta relazione soltanto all'udienza del 10.01.2019, in violazione del termine assegnato dal
Giudice alle parti per contraddire ai risultati cui è pervenuto il nominato CTU.
Pertanto, la sentenza appellata non risulta inficiata del lamentato vizio di motivazione, giacché le conclusioni cui è pervenuto il suddetto CTU non sono state inficiate né da evidenti segni di natura contraria, tali da minare la genuinità e la coerenza dell'elaborato peritale né da tempestive osservazioni rimaste inevase. Neppure rileva il preventivo depositato da parte attrice da cui emergerebbe una maggiore quantificazione dei danni materiali prodotti sul veicolo Audi A4, considerando che il preventivo costituisce una mera allegazione difensiva, che non può essere di ausilio ai fini della decisione ove non corroborata da ulteriori risultati probatori ad esso conformi.
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Per quanto concerne le lesioni personali subite dall'appellante a causa del sinistro in esame, nel giudizio di primo grado è stata espletata una CTU medico-legale a cura del dott. Orbene, il nominato CTU Persona_1 ha accertato che l'istante ha riportato lesioni personali compatibili con la dinamica del sinistro descritta e, in particolare, “trauma contusivo-distorsivo spalla e polso sinistro con infrazione epifisi distale del radio” (cfr. relazione
CTU dott. allegata al fascicolo di primo grado). Ebbene, Persona_1
con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da parte attrice, lo stesso CTU ha fornito motivata risposta in data 24.01.2020. In particolare, il predetto CTU ha testualmente riferito che “la valutazione riportata del 5% è un valore di riferimento a cui rapportare per analogia e con proporzionalità la limitazione funzionale riscontrata durante la visita peritale, che è molto inferiore alla metà della escursione articolare” e che “Poi, siccome alla spalla non sono risultate lesioni traumatiche sia alle radiografie che alla ecografia e considerando che il signor soffre di gotta, in assenza di Pt_1
lesioni documentate, non si può verosimilmente escludere che i dolori che riferisce non siano conseguenza della sua patologia di base ovvero esiti dell'attività di muratore svolta”, così confermando la quantificazione del danno biologico patito dall'attore nella misura del 3% (cfr. chiarimenti del
24.01.2020). Risulta, quindi, che il nominato CTU abbia adeguatamente risposto alla richiesta di chiarimenti formulata dalla difesa attorea. Pertanto, considerato che la perizia è stata espletata sulla base della documentazione ritualmente depositata dalle parti ed allegata al fascicolo del presente procedimento, risulta non inficiato il risultato cui il consulente è pervenuto nel proprio elaborato peritale, non essendovi stata alcuna lesione al principio del contraddittorio.
In base a quanto testé enunciato, il danno subito da Parte_2
va liquidato sulla base delle espletate CTU nel giudizio di primo grado.
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5.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'omesso riconoscimento del risarcimento del danno morale asseritamente subito dall'attore a causa del denunciato sinistro.
Sul punto, occorre precisare che, in tema di lesioni micropermanenti, ravvisabili nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
“il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (cfr. Cass.,
17209/2015; Cass., 22585/2013). Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale, liquidati con il sistema tabellare equitativo, e i danni da sinistro stradale, che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ciò nondimeno, nel caso in esame, nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, non essendo stato né allegato né fornito, neppure in via presuntiva, alcun riscontro probatorio allo stesso e non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo. La Suprema Corte ha infatti chiarito che grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni, del turbamento causato dal sinistro, senza che vi sia un automatismo tra il danno biologico e danno morale (cfr. Cass.,
339/2016).
Ciò posto, nel caso in esame, l'attore non ha assolto all'onere di allegazione e prova menzionato, sicché va confermata la pronuncia impugnata anche con riferimento al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale.
5.3 Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado per l'errata compensazione delle spese legali di lite.
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Sul punto, occorre precisare che la regolamentazione delle spese processuali si basa sul principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sicché il
Giudice condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa in giudizio. Si tratta di una regola dettata dall'esigenza che il processo non danneggi la parte riconosciuta titolare del diritto. Ciò nondimeno, è possibile che le spese vengano compensate tra le parti nel caso di soccombenza reciproca, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Nel caso in esame, la sentenza appellata ha accolto parzialmente la domanda attorea condannando al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 dell'importo pari a soli € 221,54 per i danni materiali e ritenendo, invece, congrua la somma già versata dalla società convenuta in fase stragiudiziale per il ristoro dei danni per le lesioni fisiche. Pertanto, considerata l'esiguità dell'importo oggetto di accoglimento a fronte della paventata pretesa di condanna, non risulta possibile condannare la società convenuta al pagamento altresì delle spese legali di lite, verificandosi altrimenti uno spostamento patrimoniale ultroneo non giustificato da una sua effettiva ed esclusiva soccombenza processuale. Con maggior impegno esplicativo, il decisum permette di ritenere integrati gli estremi della soccombenza reciproca, sicché il Giudice di Pace ha correttamente compensato tra le parti le spese del giudizio, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
In base a quanto suesposto, la sentenza resa dal Giudice di Pace va confermata.
6. Quanto alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
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Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. disattende, per le ragioni esposte in parte motiva, le censure mosse con l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n.
170/2020 resa dal Giudice di Pace di San Severo in data 27.11.2020 e depositata in data 30.11.2020;
2. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenuta dall'appellata che quantifica in € 1.701 Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L.
2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, il 18/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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