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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2459/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente VILLARICCA alla via C.so Europa , 112 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Buono del Foro di Torre Annunziata (C.F. ), giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato di cui al fascicolo di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale alla via G. della Rocca ,183(Il predetto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente numero di fax:
0818586675 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...]
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2046/24 pubblicata in data 19.03.24.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2023 - premesso di avere Parte_1 stipulato contratti a termine - nell'Anno Scolastico 2020/2021 dal 26/11/2020 al 30/06/2021, per prestare servizio presso la Scuola Primaria Qualiano 1 (NA) e nell'Anno Scolastico 2022/2023 dal
12/09/2022 al 30/06/2023, per prestare servizio presso “Villa Fleurent” di riteneva di avere CP_2 avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale;
esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”). Riteneva, pertanto, l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd.
“Bonus della Carta Elettronica Docenti”), illegittima alla luce dei principi Costituzionali e della normativa Comunitaria e chiedeva “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”.
La parte convenuta non si costituiva, nonostante la regolare notifica.
Disposta l' udienza cartolare ex art 127 ter cpc, il Tribunale adito, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso statuendo: “-dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il convenuto al pagamento del CP_1 residuo che liquida in complessivi € 250,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.”
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così motivava: “le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2, alla luce della novità della materia, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in dispositivo, tenuto conto anche dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.” In particolare, il giudice di prima istanza faceva riferimento all'intervento della Suprema Corte attuato nell'ottobre 2023, e cioè nelle more del giudizio.
2 Con ricorso depositato in data 16.09.2024 proponeva appello Parte_1 parziale avverso la sentenza lamentando che il capo della pronuncia attinente alle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la parziale compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, le parti appellate non si costituivano in giudizio.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione parziale delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
3 Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” tenuto conto della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito, pronuncia espressamente richiamate nel testo della sentenza impugnata.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel settembre 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Il Tribunale di Napoli Nord, proprio in applicazione del sopravvenuto intervento nomofilattico
(Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) è addivenuto alla definizione della causa, compensando quindi correttamente parte delle spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
4 Nulla deve essere disposto sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parti appellate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2459/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente VILLARICCA alla via C.so Europa , 112 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Buono del Foro di Torre Annunziata (C.F. ), giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato di cui al fascicolo di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale alla via G. della Rocca ,183(Il predetto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente numero di fax:
0818586675 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...]
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2046/24 pubblicata in data 19.03.24.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2023 - premesso di avere Parte_1 stipulato contratti a termine - nell'Anno Scolastico 2020/2021 dal 26/11/2020 al 30/06/2021, per prestare servizio presso la Scuola Primaria Qualiano 1 (NA) e nell'Anno Scolastico 2022/2023 dal
12/09/2022 al 30/06/2023, per prestare servizio presso “Villa Fleurent” di riteneva di avere CP_2 avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale;
esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”). Riteneva, pertanto, l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd.
“Bonus della Carta Elettronica Docenti”), illegittima alla luce dei principi Costituzionali e della normativa Comunitaria e chiedeva “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”.
La parte convenuta non si costituiva, nonostante la regolare notifica.
Disposta l' udienza cartolare ex art 127 ter cpc, il Tribunale adito, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso statuendo: “-dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il convenuto al pagamento del CP_1 residuo che liquida in complessivi € 250,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.”
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così motivava: “le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2, alla luce della novità della materia, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in dispositivo, tenuto conto anche dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.” In particolare, il giudice di prima istanza faceva riferimento all'intervento della Suprema Corte attuato nell'ottobre 2023, e cioè nelle more del giudizio.
2 Con ricorso depositato in data 16.09.2024 proponeva appello Parte_1 parziale avverso la sentenza lamentando che il capo della pronuncia attinente alle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la parziale compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, le parti appellate non si costituivano in giudizio.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione parziale delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
3 Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” tenuto conto della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito, pronuncia espressamente richiamate nel testo della sentenza impugnata.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel settembre 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Il Tribunale di Napoli Nord, proprio in applicazione del sopravvenuto intervento nomofilattico
(Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) è addivenuto alla definizione della causa, compensando quindi correttamente parte delle spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
4 Nulla deve essere disposto sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parti appellate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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