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Rigetto
Sentenza 24 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/12/2025, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06100/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/12/2025
N. 10298 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06100/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6100 del 2024, proposto da
NT AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 246/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 06100/2024 REG.RIC.
Vista la nota in data 28 novembre 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. AR LE;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi di opere abusive, ex art.31 del T.U. del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art.167 del d.lgs. n. 42/2004 (ordinanza n. 22, datata 25 maggio 2020 e notificata in data 28 maggio 2020).
Il primo giudice ha accolto il ricorso nei limiti indicati in parte motiva.
In particolare, l'originaria ricorrente ha impugnato in primo grado, articolando plurimi motivi, l'ordinanza con la quale il Comune resistente ha ingiunto l'abbattimento, entro
90 giorni, delle opere edilizie accertate come abusive con sopralluogo del Comando
Stazione Carabinieri di Positano in data 11 maggio 2020.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato, considerando l'ordinanza gravata illegittima esclusivamente nella parte in cui è stata ingiunta la demolizione dei due pannelli solari e dell'alloggio in muratura adibito al ricovero per le bombole del gas.
Quanto ai pannelli solari, il TAR ha evidenziato che i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l'allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi, non subordinando, con alcune eccezioni, l'installazione di impianti solari fotovoltaici all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. N. 06100/2024 REG.RIC.
Ha altresì argomentato il primo giudice, che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante.
Quanto al ricovero per le bombole del gas, secondo il giudice di prime cure può essere accolta la domanda in quanto l'alloggio in muratura, avente funzione di ricovero, non ha comportato alcun incremento volumetrico, né può costituire una variante essenziale, bensì, in quanto compatibile con la destinazione originaria dell'immobile, deve essere ricondotto alla “manutenzione straordinaria” di cui all'art. 3 lett. b) del d.
P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Relativamente alle altre opere contestate, il ricorso è stato respinto, evidenziando peraltro che l'intero territorio del Comune di Positano è vincolato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con vincolo imposto con d.m. 23 gennaio 1954.
Avverso la sentenza impugnata in data 25 luglio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, error in giudicando desumibile, in tesi, dalla contraddizione logica per la quale la contestazione contenuta nell' ordinanza demolitoria del volume tecnico destinato ad ospitare le bombole del gas è stata annullata, in quanto non assoggettabile a permesso di costruire, mentre il simmetrico volume tecnico, che ospita il locale caldaia sotto la scala esterna di circa mq 1,50, avrebbe secondo il TAR richiesto il diverso regime del permesso di costruire. N. 06100/2024 REG.RIC.
La dedotta contraddizione motivazionale rifletterebbe, per l'appellante, la violazione del d.m. del 2 marzo 2018, avente ad oggetto il "glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222", il quale, al n. 26, includerebbe proprio siffatte opere tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
Detto intervento edilizio dovrebbe, secondo l'appellante, ritenersi irrilevante anche sul diverso piano paesaggistico, in applicazione del regolamento di semplificazione approvato con d.lgs. n. 31/2017, che tra le opere esenti di cui all'allegato A, contempla, alla lettera A5, proprio le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali appunto le caldaie.
Con il secondo motivo di appello, si lamenta la qualificazione di opera soggetta al preventivo rilascio di permesso di costruire di un solaio latero cementizio di circa mq.
14,00, finalizzato alla realizzazione di un terrazzo perimetrato da parapetto in muratura, sormontato da pergolato in ferro, sul giardino posto all'ingresso dell'abitazione.
Quanto al terzo motivo di appello, si prospetta un ulteriore error in iudicando che sarebbe da riferire al contestato e, ritenuto dall'appellante, modestissimo intervento modificativo, del tutto interno all'abitazione, che avrebbe interessato l'ambiente bagno, riscontrato come ampliato di soli 60 cm.
Su questo presupposto e per il carattere interno dell'intervento si argomenta circa la sua irrilevanza paesaggistica alla stregua di quanto previsto alla lettera A1 dello stesso regolamento di semplificazione paesaggistica.
Come quarto motivo di appello, si prospetta la valutazione di rilevanza edilizio/paesaggistica di quella che a tutti gli effetti dovrebbe, per l'appellante, essere tecnicamente qualificata ricorrendo all'acronimo VEPA, avuto riguardo agli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente N. 06100/2024 REG.RIC.
trasparenti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio.
Quale ultimo motivo di appello, si contesta la parte della sentenza che ha ritenuto di non annullare la contestazione mossa in ordinanza demolitoria alla realizzazione, sul piano coperture dell'immobile facente capo alla sig.ra EL AR (proprietaria dell'immobile sottostante), di un terrazzo in ampliamento di circa mq 66,50.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che come puntualmente evidenziato dal primo giudice, tutti gli interventi in contestazione, insistenti in area tutelata, sono stati realizzati in assenza delle preventive autorizzazioni paesaggistica, sismica e dell'Ente
Parco dei Monti Lattari.
L'intero territorio del Comune di Positano è inoltre specificamente vincolato, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con vincolo imposto con d.m. 23 gennaio 1954.
Tanto premesso, nella cornice della richiamata speciale tutela, i diversi motivi di appello possono essere considerati congiuntamente in quanto afferenti i medesimi riferimenti normativi – in particolare l'applicazione dell'articolo 31 del d.P.R. n.
380/2001 - e il prospetto dei vincoli generali così come appena richiamati.
Al riguardo, ha ragione il primo giudice a sottolineare come per nuova costruzione si intenda “qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo”. N. 06100/2024 REG.RIC.
Da questo punto di vista, si ravvisa la piena aderenza, alla luce del disposto del richiamato articolo 31 del d.P.R, n. 380/2001, di tutte le opere indicate nei motivi di appello secondo e quarto, ai profili di illegittimità rilevati dal Comune appellato e confermati dal giudice di primo grado, emergendo in modo chiaro la natura di nuova costruzione delle opere oggetto del provvedimento dell'amministrazione oggetto di contestazione.
Con riferimento, poi, ai motivi primo e terzo, non si ravvisa alcuna contraddizione motivazionale nella sentenza impugnata, venendo in evidenza abusi per i quali in ogni caso non sussistono le condizioni normative legittimanti evidenziate dal primo giudice con riferimento agli impianti fotovoltaici e al ricovero per le bombole del gas, e comunque di diversa natura, per consistenza e rilevanza. In particolare, il punto 26 del richiamato “glossario di edilizia libera” si riferisce alla mera installazione di pompe di calore, mentre oggetto di censura da parte dell'amministrazione comunale, confermata dl primo giudice, è il locale” caldaia”, con infisso in alluminio bianco, considerato una nuova volumetria comportante una modificazione del fabbricato realizzato rispetto al previsto, e non una mera pertinenza.
Per gli stessi motivi, sostanzialmente afferenti alla rilevata alterazione e modifica permanente dello stato dei luoghi, in area sottoposta a speciale tutela, in assenza delle necessarie autorizzazioni, va considerato infondato anche l'ultimo motivo di appello.
L'appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo il Comune appellato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese. N. 06100/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI ON, Presidente F/F
EL Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR LE BI ON
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/12/2025
N. 10298 /2025 REG.PROV.COLL. N. 06100/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6100 del 2024, proposto da
NT AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 246/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 06100/2024 REG.RIC.
Vista la nota in data 28 novembre 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. AR LE;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi di opere abusive, ex art.31 del T.U. del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art.167 del d.lgs. n. 42/2004 (ordinanza n. 22, datata 25 maggio 2020 e notificata in data 28 maggio 2020).
Il primo giudice ha accolto il ricorso nei limiti indicati in parte motiva.
In particolare, l'originaria ricorrente ha impugnato in primo grado, articolando plurimi motivi, l'ordinanza con la quale il Comune resistente ha ingiunto l'abbattimento, entro
90 giorni, delle opere edilizie accertate come abusive con sopralluogo del Comando
Stazione Carabinieri di Positano in data 11 maggio 2020.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato, considerando l'ordinanza gravata illegittima esclusivamente nella parte in cui è stata ingiunta la demolizione dei due pannelli solari e dell'alloggio in muratura adibito al ricovero per le bombole del gas.
Quanto ai pannelli solari, il TAR ha evidenziato che i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l'allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi, non subordinando, con alcune eccezioni, l'installazione di impianti solari fotovoltaici all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. N. 06100/2024 REG.RIC.
Ha altresì argomentato il primo giudice, che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante.
Quanto al ricovero per le bombole del gas, secondo il giudice di prime cure può essere accolta la domanda in quanto l'alloggio in muratura, avente funzione di ricovero, non ha comportato alcun incremento volumetrico, né può costituire una variante essenziale, bensì, in quanto compatibile con la destinazione originaria dell'immobile, deve essere ricondotto alla “manutenzione straordinaria” di cui all'art. 3 lett. b) del d.
P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Relativamente alle altre opere contestate, il ricorso è stato respinto, evidenziando peraltro che l'intero territorio del Comune di Positano è vincolato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con vincolo imposto con d.m. 23 gennaio 1954.
Avverso la sentenza impugnata in data 25 luglio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, error in giudicando desumibile, in tesi, dalla contraddizione logica per la quale la contestazione contenuta nell' ordinanza demolitoria del volume tecnico destinato ad ospitare le bombole del gas è stata annullata, in quanto non assoggettabile a permesso di costruire, mentre il simmetrico volume tecnico, che ospita il locale caldaia sotto la scala esterna di circa mq 1,50, avrebbe secondo il TAR richiesto il diverso regime del permesso di costruire. N. 06100/2024 REG.RIC.
La dedotta contraddizione motivazionale rifletterebbe, per l'appellante, la violazione del d.m. del 2 marzo 2018, avente ad oggetto il "glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222", il quale, al n. 26, includerebbe proprio siffatte opere tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
Detto intervento edilizio dovrebbe, secondo l'appellante, ritenersi irrilevante anche sul diverso piano paesaggistico, in applicazione del regolamento di semplificazione approvato con d.lgs. n. 31/2017, che tra le opere esenti di cui all'allegato A, contempla, alla lettera A5, proprio le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali appunto le caldaie.
Con il secondo motivo di appello, si lamenta la qualificazione di opera soggetta al preventivo rilascio di permesso di costruire di un solaio latero cementizio di circa mq.
14,00, finalizzato alla realizzazione di un terrazzo perimetrato da parapetto in muratura, sormontato da pergolato in ferro, sul giardino posto all'ingresso dell'abitazione.
Quanto al terzo motivo di appello, si prospetta un ulteriore error in iudicando che sarebbe da riferire al contestato e, ritenuto dall'appellante, modestissimo intervento modificativo, del tutto interno all'abitazione, che avrebbe interessato l'ambiente bagno, riscontrato come ampliato di soli 60 cm.
Su questo presupposto e per il carattere interno dell'intervento si argomenta circa la sua irrilevanza paesaggistica alla stregua di quanto previsto alla lettera A1 dello stesso regolamento di semplificazione paesaggistica.
Come quarto motivo di appello, si prospetta la valutazione di rilevanza edilizio/paesaggistica di quella che a tutti gli effetti dovrebbe, per l'appellante, essere tecnicamente qualificata ricorrendo all'acronimo VEPA, avuto riguardo agli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente N. 06100/2024 REG.RIC.
trasparenti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio.
Quale ultimo motivo di appello, si contesta la parte della sentenza che ha ritenuto di non annullare la contestazione mossa in ordinanza demolitoria alla realizzazione, sul piano coperture dell'immobile facente capo alla sig.ra EL AR (proprietaria dell'immobile sottostante), di un terrazzo in ampliamento di circa mq 66,50.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che come puntualmente evidenziato dal primo giudice, tutti gli interventi in contestazione, insistenti in area tutelata, sono stati realizzati in assenza delle preventive autorizzazioni paesaggistica, sismica e dell'Ente
Parco dei Monti Lattari.
L'intero territorio del Comune di Positano è inoltre specificamente vincolato, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con vincolo imposto con d.m. 23 gennaio 1954.
Tanto premesso, nella cornice della richiamata speciale tutela, i diversi motivi di appello possono essere considerati congiuntamente in quanto afferenti i medesimi riferimenti normativi – in particolare l'applicazione dell'articolo 31 del d.P.R. n.
380/2001 - e il prospetto dei vincoli generali così come appena richiamati.
Al riguardo, ha ragione il primo giudice a sottolineare come per nuova costruzione si intenda “qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo”. N. 06100/2024 REG.RIC.
Da questo punto di vista, si ravvisa la piena aderenza, alla luce del disposto del richiamato articolo 31 del d.P.R, n. 380/2001, di tutte le opere indicate nei motivi di appello secondo e quarto, ai profili di illegittimità rilevati dal Comune appellato e confermati dal giudice di primo grado, emergendo in modo chiaro la natura di nuova costruzione delle opere oggetto del provvedimento dell'amministrazione oggetto di contestazione.
Con riferimento, poi, ai motivi primo e terzo, non si ravvisa alcuna contraddizione motivazionale nella sentenza impugnata, venendo in evidenza abusi per i quali in ogni caso non sussistono le condizioni normative legittimanti evidenziate dal primo giudice con riferimento agli impianti fotovoltaici e al ricovero per le bombole del gas, e comunque di diversa natura, per consistenza e rilevanza. In particolare, il punto 26 del richiamato “glossario di edilizia libera” si riferisce alla mera installazione di pompe di calore, mentre oggetto di censura da parte dell'amministrazione comunale, confermata dl primo giudice, è il locale” caldaia”, con infisso in alluminio bianco, considerato una nuova volumetria comportante una modificazione del fabbricato realizzato rispetto al previsto, e non una mera pertinenza.
Per gli stessi motivi, sostanzialmente afferenti alla rilevata alterazione e modifica permanente dello stato dei luoghi, in area sottoposta a speciale tutela, in assenza delle necessarie autorizzazioni, va considerato infondato anche l'ultimo motivo di appello.
L'appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo il Comune appellato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese. N. 06100/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI ON, Presidente F/F
EL Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR LE BI ON
IL SEGRETARIO