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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3770 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/02/2025 e vertente
TRA
) nata in GERMANIA, in [...] Parte_1 C.F._1
28.04.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella PIETROFORTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Terracciano in Roma, viale delle Milizie
n.1, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
) nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
rappresentate e difese dagli avv.ti Catia Vernice e l'Avv. Teresa Panuccio (con domicilio telematico), elettivamente domiciliate in Roma V.le Giulio Cesare n.118 presso lo studio del primo difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
( ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
contumace; resistente
Oggetto: Azione di accertamento di intervenuta accettazione di eredità.
CONCLUSIONI All'udienza dell'11.2.2025, le parti concludeva come da verbale, chiedendo la decisione della causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.01.2024, l'attrice Parte_1
deduceva di essere creditrice di in virtù del verbale di
[...] Controparte_3
omologa della separazione consensuale emessa dal Tribunale di Civitavecchia;
di aver intrapreso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, ottenendo una parziale soddisfazione del credito;
di aver introdotto una successiva procedura esecutiva immobiliare, dinanzi al
Tribunale di Roma (R.G. n. 755/2021) - avente ad oggetto la quota di un immobile sito in Roma, via Pietro Blaserna n. 22, piano terra, identificato in catasto fabbricati al foglio 796, particella 232, sub 4, cat. C/1, di cui erano comproprietario con CP_3
la sorella - nella quale emergeva che parte della proprietà dell'immobile era CP_1
pervenuta ai due resistenti per successione ereditaria paterna, senza che fosse trascritta alcuna accettazione tacita o espressa di eredità; di avere poi introdotto una nuova procedura esecutiva immobiliare (n. RG 912/2023), avente ad oggetto sia l'immobile suindicato, sia altro immobile sito in Roma, Via
Portuense n. 255, identificato in catasto al foglio 793, particella 4, sub 47, cat. A/2 – i cui comproprietari erano, oltre a , la sorella e la Controparte_3 Controparte_1
madre ; Controparte_2
che, in sede esecutiva, era stata rilevata la mancata trascrizione di accettazione dell'eredità da parte di tutti i comproprietari;
che tuttavia, e erano nel possesso dei beni ereditari, Controparte_3 Controparte_1
avendo peraltro concesso in locazione l'immobile di Via Blaserna 22, con contratto del 21.6.2022, mentre la madre abitava l'immobile, così ricorrendo i presupposti per ritenere intervenuta l'accettazione tacita dell'eredità.
Concludeva quindi chiedendo: “accertare e dichiarare che il sig. CP_3
, res. in Largo M. Buonarroti 8, pal. B, int. 12, Cerveteri (Rm) 00052, cf:
[...]
, la sig. , res. in via Pompei n. 77, Ardea C.F._4 Controparte_1 - 00040 (Rm), cf: , e res. in via C.F._2 Controparte_2
Luigi OL n. 21, scala B,int. 8, Roma - 00146, cf: sono C.F._5
divenuti eredi puramente e semplicemente del compianto , nato Persona_1
a RA (BN) il 27.07.1943 – C:F. – deceduto il C.F._6
26.10.2005, ai sensi dell'art. 485 c.c., ovvero, in subordine per aver accettato tacitamente l'eredità relitta ai sensi dell'art. 476 c.c.
Per l'effetto, voglia il Tribunale adito ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento in relazione all'immobile sito in Roma:
– in via Pietro Blaserna n. 22, piano terra, e precisamente n. 01. Negozio/botteghe in
Roma Capitale (Rm), identificato in catasto fabbricati al foglio 796, particella 232, sub 4, cat. C/1;
– in via Portuense n. 255, sc. B, int. 8, piano secondo, e precisamente n. 01.
Abitazione in Roma Capitale (Rm), identificato in catasto fabbricati al foglio 793, particella 4, sub 47, cat.
A/2.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica al resistente;
disposta l'assegnazione del procedimento all'odierno giudice, titolare di altro procedimento avente lo stesso oggetto quanto a , per eventuale Controparte_3
riunione; disposto ed eseguito il rinnovo della notifica del ricorso del decreto di fissazione e del successivo decreto del 5.11.2024; costituitesi le sole convenute
[...]
e che non si opponevano alla domanda;
dichiarata la CP Controparte_1
contumacia di , la causa era rimessa in decisione all'udienza Controparte_3
dell'11.2.2025 ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
Il ricorso è fondato e da accogliere.
Dalla documentazione prodotta (in particolare dalla trascrizione della denuncia di successione allegata quale doc.
5.1 e dal certificato anagrafico prodotto in data
30.1.2025) emerge che gli odierni resistenti, e nonché CP_3 Controparte_1 [...] sono, rispettivamente, figli i primi due, coniuge la terza, di CP PE
, deceduto nel 2005, e che il de cuius era proprietario (unitamente alla
[...]
moglie) degli immobili siti in Roma, Via Pietro Blaserna n. 22 e via Portuense 255, identificati al N.C.E.U. al foglio 796, part. 232, sub. 4 e al foglio 793, part. 4, sub 47 in virtù degli atti di compravendita del 1983 e 1978 di cui alle trascrizioni in atti.
L'immobile di via Blaserna risulta acquistato dai resistenti e in parte CP_1 CP_3
per successione del padre, in parte per donazione della madre del 2005, successiva all'apertura della successione, (cfr relazione notarile allegata al ricorso introduttivo),
Il secondo immobile risulta analogamente acquistato dai resistenti per successione del de cuius.
Seppure non risulti trascritto alcun atto di accettazione o rinuncia all'eredità paterna da parte dei resistenti, dalla documentazione prodotta emerge da un lato che, successivamente all'apertura della successione, il coniuge ha donato ai CP
due figli l'intera quota di proprietà dell'immobile di Via Blaserna (comprensiva quindi della quota di 1/6 acquistata per successione del coniuge), con implicita accettazione della detta eredità.
Quanto ai due figli e , dalla documentazione allegata, emerge CP_3 Controparte_1
che gli stessi, successivamente alla morte del padre, e precisamente nel giugno 2022, hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato, avente ad oggetto proprio l'immobile di Roma Via Pietro Blaserna n. 22, caduto in successione (all. 6 al ricorso introduttivo).
Le dette condotte integrano certamente accettazione tacita dell'eredità del de cuius ex art. 476 c.c., in quanto incompatibili con una qualsivoglia volontà di rinuncia.
In particolare, quanto alla convenuta non solo la donazione della quota CP
acquistata per successione presuppone l'accettazione dell'eredità che quindi deve ritenersi intervenuta, ma, secondo la previsione di cui all'art. 2648 3° comma, lo stesso atto pubblico di donazione sarebbe stato suscettibile di trascrizione quale accettazione tacita. Medesime considerazioni valgono quanto agli altri due resistenti, laddove la
Cassazione afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
La stipula di un contratto di locazione è certamente attività di gestione con valenza di atto dispositivo e non già meramente conservativo (Cass. Civ.
6.02.2014 n. 2743), implicante quindi accettazione tacita.
Altro elemento significativo, seppure di per sé non sufficiente a provare la volontà di accettare, è la denuncia di successione regolarmente presentata in data 28.11.2005, subito dopo il decesso.
Neanche rileva la circostanza che il contratto di locazione sia intervenuto oltre il termine di 10 anni dall'apertura della successione paterna, sia in quanto la stipula del contratto di locazione e l'avvenuta presentazione della denuncia di successione fanno presumere il possesso in capo al disponente anche nel periodo precedente, sia in quanto “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”
(Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento quanto a e CP_1 CP
, dovendosi dare atto della intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...]
da parte loro, con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di Persona_2
procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Quanto a , deve prendersi atto della dichiarazione resa in udienza dal Controparte_3
difensore, secondo cui risulta già emessa sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte sua, nell'analogo procedimento RG n.
44120/2023, con conseguente rinuncia alla domanda qui svolta.
In merito alle spese, la non opposizione delle convenute e l'evidenziata stipula, nel
2005, dell'atto di donazione, già trascrivibile quale accettazione tacita di eredità, giustificano la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da così dispone: Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Persona_1
RA - BN il 27.07.1943 e deceduto a Roma il 26.10.2005) da parte di
(nata a [...] il [...]) e (nata a Controparte_1 Controparte_2
Roma il 30.5.1948).
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Compensa integralmente le spese di causa.
Così deciso in Roma l'11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3770 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/02/2025 e vertente
TRA
) nata in GERMANIA, in [...] Parte_1 C.F._1
28.04.1980, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella PIETROFORTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Terracciano in Roma, viale delle Milizie
n.1, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
) nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._3
rappresentate e difese dagli avv.ti Catia Vernice e l'Avv. Teresa Panuccio (con domicilio telematico), elettivamente domiciliate in Roma V.le Giulio Cesare n.118 presso lo studio del primo difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
( ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
contumace; resistente
Oggetto: Azione di accertamento di intervenuta accettazione di eredità.
CONCLUSIONI All'udienza dell'11.2.2025, le parti concludeva come da verbale, chiedendo la decisione della causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.01.2024, l'attrice Parte_1
deduceva di essere creditrice di in virtù del verbale di
[...] Controparte_3
omologa della separazione consensuale emessa dal Tribunale di Civitavecchia;
di aver intrapreso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, ottenendo una parziale soddisfazione del credito;
di aver introdotto una successiva procedura esecutiva immobiliare, dinanzi al
Tribunale di Roma (R.G. n. 755/2021) - avente ad oggetto la quota di un immobile sito in Roma, via Pietro Blaserna n. 22, piano terra, identificato in catasto fabbricati al foglio 796, particella 232, sub 4, cat. C/1, di cui erano comproprietario con CP_3
la sorella - nella quale emergeva che parte della proprietà dell'immobile era CP_1
pervenuta ai due resistenti per successione ereditaria paterna, senza che fosse trascritta alcuna accettazione tacita o espressa di eredità; di avere poi introdotto una nuova procedura esecutiva immobiliare (n. RG 912/2023), avente ad oggetto sia l'immobile suindicato, sia altro immobile sito in Roma, Via
Portuense n. 255, identificato in catasto al foglio 793, particella 4, sub 47, cat. A/2 – i cui comproprietari erano, oltre a , la sorella e la Controparte_3 Controparte_1
madre ; Controparte_2
che, in sede esecutiva, era stata rilevata la mancata trascrizione di accettazione dell'eredità da parte di tutti i comproprietari;
che tuttavia, e erano nel possesso dei beni ereditari, Controparte_3 Controparte_1
avendo peraltro concesso in locazione l'immobile di Via Blaserna 22, con contratto del 21.6.2022, mentre la madre abitava l'immobile, così ricorrendo i presupposti per ritenere intervenuta l'accettazione tacita dell'eredità.
Concludeva quindi chiedendo: “accertare e dichiarare che il sig. CP_3
, res. in Largo M. Buonarroti 8, pal. B, int. 12, Cerveteri (Rm) 00052, cf:
[...]
, la sig. , res. in via Pompei n. 77, Ardea C.F._4 Controparte_1 - 00040 (Rm), cf: , e res. in via C.F._2 Controparte_2
Luigi OL n. 21, scala B,int. 8, Roma - 00146, cf: sono C.F._5
divenuti eredi puramente e semplicemente del compianto , nato Persona_1
a RA (BN) il 27.07.1943 – C:F. – deceduto il C.F._6
26.10.2005, ai sensi dell'art. 485 c.c., ovvero, in subordine per aver accettato tacitamente l'eredità relitta ai sensi dell'art. 476 c.c.
Per l'effetto, voglia il Tribunale adito ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento in relazione all'immobile sito in Roma:
– in via Pietro Blaserna n. 22, piano terra, e precisamente n. 01. Negozio/botteghe in
Roma Capitale (Rm), identificato in catasto fabbricati al foglio 796, particella 232, sub 4, cat. C/1;
– in via Portuense n. 255, sc. B, int. 8, piano secondo, e precisamente n. 01.
Abitazione in Roma Capitale (Rm), identificato in catasto fabbricati al foglio 793, particella 4, sub 47, cat.
A/2.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica al resistente;
disposta l'assegnazione del procedimento all'odierno giudice, titolare di altro procedimento avente lo stesso oggetto quanto a , per eventuale Controparte_3
riunione; disposto ed eseguito il rinnovo della notifica del ricorso del decreto di fissazione e del successivo decreto del 5.11.2024; costituitesi le sole convenute
[...]
e che non si opponevano alla domanda;
dichiarata la CP Controparte_1
contumacia di , la causa era rimessa in decisione all'udienza Controparte_3
dell'11.2.2025 ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
Il ricorso è fondato e da accogliere.
Dalla documentazione prodotta (in particolare dalla trascrizione della denuncia di successione allegata quale doc.
5.1 e dal certificato anagrafico prodotto in data
30.1.2025) emerge che gli odierni resistenti, e nonché CP_3 Controparte_1 [...] sono, rispettivamente, figli i primi due, coniuge la terza, di CP PE
, deceduto nel 2005, e che il de cuius era proprietario (unitamente alla
[...]
moglie) degli immobili siti in Roma, Via Pietro Blaserna n. 22 e via Portuense 255, identificati al N.C.E.U. al foglio 796, part. 232, sub. 4 e al foglio 793, part. 4, sub 47 in virtù degli atti di compravendita del 1983 e 1978 di cui alle trascrizioni in atti.
L'immobile di via Blaserna risulta acquistato dai resistenti e in parte CP_1 CP_3
per successione del padre, in parte per donazione della madre del 2005, successiva all'apertura della successione, (cfr relazione notarile allegata al ricorso introduttivo),
Il secondo immobile risulta analogamente acquistato dai resistenti per successione del de cuius.
Seppure non risulti trascritto alcun atto di accettazione o rinuncia all'eredità paterna da parte dei resistenti, dalla documentazione prodotta emerge da un lato che, successivamente all'apertura della successione, il coniuge ha donato ai CP
due figli l'intera quota di proprietà dell'immobile di Via Blaserna (comprensiva quindi della quota di 1/6 acquistata per successione del coniuge), con implicita accettazione della detta eredità.
Quanto ai due figli e , dalla documentazione allegata, emerge CP_3 Controparte_1
che gli stessi, successivamente alla morte del padre, e precisamente nel giugno 2022, hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato, avente ad oggetto proprio l'immobile di Roma Via Pietro Blaserna n. 22, caduto in successione (all. 6 al ricorso introduttivo).
Le dette condotte integrano certamente accettazione tacita dell'eredità del de cuius ex art. 476 c.c., in quanto incompatibili con una qualsivoglia volontà di rinuncia.
In particolare, quanto alla convenuta non solo la donazione della quota CP
acquistata per successione presuppone l'accettazione dell'eredità che quindi deve ritenersi intervenuta, ma, secondo la previsione di cui all'art. 2648 3° comma, lo stesso atto pubblico di donazione sarebbe stato suscettibile di trascrizione quale accettazione tacita. Medesime considerazioni valgono quanto agli altri due resistenti, laddove la
Cassazione afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
La stipula di un contratto di locazione è certamente attività di gestione con valenza di atto dispositivo e non già meramente conservativo (Cass. Civ.
6.02.2014 n. 2743), implicante quindi accettazione tacita.
Altro elemento significativo, seppure di per sé non sufficiente a provare la volontà di accettare, è la denuncia di successione regolarmente presentata in data 28.11.2005, subito dopo il decesso.
Neanche rileva la circostanza che il contratto di locazione sia intervenuto oltre il termine di 10 anni dall'apertura della successione paterna, sia in quanto la stipula del contratto di locazione e l'avvenuta presentazione della denuncia di successione fanno presumere il possesso in capo al disponente anche nel periodo precedente, sia in quanto “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”
(Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento quanto a e CP_1 CP
, dovendosi dare atto della intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...]
da parte loro, con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di Persona_2
procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Quanto a , deve prendersi atto della dichiarazione resa in udienza dal Controparte_3
difensore, secondo cui risulta già emessa sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte sua, nell'analogo procedimento RG n.
44120/2023, con conseguente rinuncia alla domanda qui svolta.
In merito alle spese, la non opposizione delle convenute e l'evidenziata stipula, nel
2005, dell'atto di donazione, già trascrivibile quale accettazione tacita di eredità, giustificano la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da così dispone: Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Persona_1
RA - BN il 27.07.1943 e deceduto a Roma il 26.10.2005) da parte di
(nata a [...] il [...]) e (nata a Controparte_1 Controparte_2
Roma il 30.5.1948).
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Compensa integralmente le spese di causa.
Così deciso in Roma l'11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.