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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3756 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. LUPO MONICA Parte_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. D'ACUNTO GIUSEPPE C.F._3
), giusta delega in atti C.F._4
Appellato , nato ad [...] il [...] Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni di parte appellante:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni domanda formulata nei confronti di per intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dagli attori Parte_1
appellati. In sede di merito ed in principalità:
- Respingere le domande formulate dagli attori appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame :
- Previo accertamento della concorrente responsabilità degli attori appellati nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso :
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte appellata:
1) Respingere l'appello principale proposto da Parte_1
2) Accogliere l'appello incidentale di cui al n.1 dei motivi sopra illustrati,
3) Accogliere l'appello incidentale proposto da e al n.2 dei CP_1 Controparte_2
motivi esposti, e riformare la sentenza gravata statuendo:
--- a) che la domanda degli attori è stata proposta per ottenere la restituzione delle somme depositate, e quindi a titolo di violazione contrattuale e non per il risarcimento danni;
--- b) che –in conseguenza- trattasi di credito di valuta e non di credito di valore, per cui gli interessi sono dovuti sul capitale di € 247.000,00 senza dover applicare il meccanismo della devalutazione.
--- c) che il tasso d'interesse da applicare, trattandosi di obbligazione nascente da contratto, è il tasso previsto ratione temporis dalla legislazione speciale, come fissata dal
Legislatore al 4° comma dell'art. 1284 Codice Civile.
--- d) che la liquidazione delle spese va adeguata alle spese sostenute ed all'indennità di trasferta;
ed i compensi vanno adeguati ai parametri di riferimento previsti dal D.M.
55/14. 4) Spese di lite del secondo grado, con attribuzione ai difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in CP_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la , Controparte_3 CP_4 esponendo: 1) che, sin dall'anno 2004, essi avevano intrattenuto con il convenuto CP_3
intermediario finanziario, rapporti con la del gruppo poi divenuta Controparte_5 P_
, della quale appunto il era promotore;
2) che, su consiglio dello stesso, essi CP_4 CP_3
avevano investito ingenti somme di denaro in prodotti finanziari presso la 3), che, Controparte_7 nel maggio del 2009, da notizie di cronaca relative all'operato del essi appuravano che lo CP_3
stesso aveva effettuato diverse operazioni finanziarie anche sul loro conto, con firme rivelate apocrife, mediante prelievi di somme, giroconti, disposizioni di bonifico, emissione di assegni, tutte senza la preventiva loro autorizzazione;
4) che la ammettendo le proprie responsabilità, P_ addiveniva ad un accordo transattivo con gli attori, riconoscendo loro l'importo di € 60.000,00, mentre la , si era invece opposta a qualsiasi assunzione di responsabilità per l'operato Parte_1
del proprio promotore, nonostante essi gli avessero consegnato la somma complessiva di €
316.202,57, della quale avevano alla fine ottenuto solo la restituzione di € 5.796,58, come da versamento sul loro conto corrente del 31.3.2009; 5) che, sulla base della normativa specifica in materia di intermediazione finanziaria e di responsabilità solidale tra intermediario e società in forza del cui rapporto era stata svolta la predetta attività, essi avevano diritto alla restituzione da parte di della somma di € 260.000, pari al valore del capitale investito nelle mani del Parte_1 CP_3
al netto degli importi ottenuti in restituzione dalla e dallo stesso, come precedentemente P_
indicati, ed a tal fine spiegavano azione in giudizio.
Il benché ritualmente citato, rimaneva contumace;
costituitasi, la eccepiva in CP_3 Parte_1
primo luogo la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità da fatto illecito invocata dagli attori;
nel merito, eccepiva la mancanza di prova relativa alla sussistenza dei moduli di investimento sottoscritti, invocando altresì il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiedendo dunque in primo luogo il rigetto della domanda, ed in subordine la pronuncia di manleva a carico del promotore. Con sentenza n. 2436/2021 resa in data 11.5.2021, il Tribunale adito condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 247.000,00, oltre interessi legali, con condanna alle spese.
A sostegno della propria motivazione, il Tribunale faceva prima applicazione della disciplina di cui al testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, ricordando come, per giurisprudenza costante, tali norme configuravano in capo all'intermediario una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui, operante per il solo fatto che l'illecito compiuto dal promotore avesse un nesso di occasionalità con lo svolgimento della attività per conto dell'intermediario, senza alcuna necessità di colpa in capo al preponente, e senza che il dolo del promotore potesse esonerare l'intermediario da tale responsabilità oggettiva., e ciò al fine di fornire una tutela rafforzata all'investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell'intermediario; il Tribunale valutava altresì la assimilazione dell'azione proposta dagli attori a quella di responsabilità per contatto sociale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. Nel merito della azione, il giudice di prime cure evidenziava l'esistenza di un quadro fortemente indiziario ai danni del per la illiceità delle CP_3
condotte poste in essere non solo ai danni degli attori ma di una folta platea di investitori, come risultante dal parallelo giudizio penale che aveva preso corpo, e finalizzate ad utilizzare il denaro degli investitori a fini personali e non per gli investimenti promessi;
nella specie, il Tribunale accertava, sulla scorta della documentazione prodotta, il versamento da parte degli attori ed in favore del della somma complessiva di € 316.202,57, nell'arco temporale tra il 24.1.2005 CP_3
ed il 2.12.2008. La domanda veniva pertanto accolta, previa detrazione da tale importo, delle somme ottenute a titolo di rimborso anche per effetto della transazione con la e i P_ convenuti venivano condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma di €
247.000,00, con condanna alle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza, censurando la motivazione del Tribunale – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito - per aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale ex art. 31 D. Lgs. 58/1998, nonostante l'evidente anomalia ed estraneità alla normale prassi bancaria delle operazioni di investimento dedotte dagli attori;
l'appellante evidenziava altresì l'erroneità delle valutazioni effettuate dal Tribunale circa l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione,
e gli scarni riscontri probatori utilizzati nel merito per ritenere fondata la prospettazione degli attori. L'appellante concludeva, previa sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, per la sua riforma integrale, con il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione, ferma la infondatezza nel merito .
Costituitisi, gli appellati contestavano il merito dei motivi di appello, chiedendone il rigetto integrale. In via incidentale, proponevano altresì appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo la riforma della decisione in punto di interessi legali sulla somma oggetto di condanna, atteso che, a loro dire, occorreva calcolarli ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., e in relazione alla causale della statuizione di condanna, da valutarsi per effetto di responsabilità contrattuale, e non di risarcimento dei danni.
Disattesa la richiesta di sospensiva, alla udienza del 30.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell'appellato , il quale, pur Controparte_3
ritualmente convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi, analogamente a quanto già avvenuto in primo grado.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1
cui, ha ritenuto applicabile il principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore ai sensi dell'art, 31 D. Lgs 5871998, atteso che, a suo dire, tale responsabilità solidale va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenta elementi di anomalia, quali ad esempio una evidente e consapevole acquiescenza dello stesso alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, e ciò secondo una serie di pronunce allegate a sostegno della censura mossa (Cass. 25374/2018, 32514/2018, 18928/2017).
Sotto tale aspetto, la ha evidenziato come nel corso del giudizio di primo grado ha più Parte_1
volte segnalato la presenza di gravi anomalie ed estraneità alla prassi bancaria delle operazioni che gli attori avrebbero effettuato per il tramite del promotore. Ed infatti, essi: a) avrebbero effettuato ben diciassette versamenti di denaro contante in favore del per circa 300.000 euro, al fine CP_3
di investire in prodotti finanziari, senza ricevere dalla banca alcuna contabile o rendicontazione attestante l'esistenza e la consistenza degli investimenti;
b) non avrebbero prodotto, né hanno sostenuto di aver mai sottoscritto, alcun modulo di investimento in occasione dei riferiti versamenti in denaro;
c) non avrebbero mai specificato nel corso del giudizio di primo grado quali prodotti finanziari avrebbero effettivamente acquistato a mezzo del promotore, deducendo genericamente che trattavasi di “prodotti finanziari della ”; d) essi avrebbero affermato di aver ricevuto Parte_1
dal delle non meglio definite ricevute di versamento, per le quali però risultano CP_3
Per_ cointestatari dei conti di accredito altri soggetti terzi, quali ed;
e) essi Persona_1 Per_2
non avrebbero mai effettuato alcuna verifica presso la banca delle operazioni effettuate e dei risultati raggiunti, e ciò pur a fronte della mancata ricezione di qualsiasi rendiconto ufficiale da parte della banca stessa, bensì della ricezione invece di un unico rendiconto non firmato, palesemente non ufficiale, e datato 21.5.2008, a distanza di oltre tre anni dal primo dei versamenti effettuati.
A dire degli appellanti, opererebbe dunque senza alcuna possibilità di differente interpretazione,
l'orientamento giurisprudenziale per cui “ la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia” (Cass. 28634/2020), quali, ad esempio, il non richiedere copia del contratto di gestione, la mancata verifica della esistenza di detto contratto nonostante l'aver versato somme ingenti al promotore (Cass. 25364/2018), o la consegna di ingenti somme a cadenza periodica senza ottenere alcuna garanzia dell'impiego delle somme nelle attività di investimento, tanto da non monitorare le stesse (C. App. Genova 996/2016)..
Invero, denuncino gli appellanti, il Tribunale avrebbe inteso porsi in contrasto con i principi esposti, ritenendo che la responsabilità oggettiva della potesse ben poggiarsi alla luce della Parte_1 condotta del che si avvaleva dell'accreditamento presso la banca e per CP_3 P_ CP_4
trarre in inganno gli investitori, come dimostrato dai biglietti da visita dello stesso, allegati dalla parte attrice, intestati alla nonché dalla contrattualistica prodotta dagli Controparte_8
attori, contenenti la sottoscrizione su moduli Xelion banca di contratti per la prestazione di servizi, sottoscritti dagli attori, dal promotore e dall'intermediario.
Alla predetta prospettazione, si sono opposti gli appellati, ricordando come il operasse sin CP_3
dagli anni 90 nel comune di LI, quale promotore finanziario, che per tale attività si appoggiava alla filiale di Benevento, distante oltre 60 chilometri, e su autorizzazione della stessa P_
presso la sede di LI sotto le sigle e egli aveva i rapporti con la clientela, Parte_1 P_
faceva sottoscrivere i contratti, consegnava ricevute dei versamenti fatti in contante e con assegni, e consegnava prospetti riepilogativi, con dinamiche pacificamente perpetrate tra gli anni 90 e sino allo scandalo che lo aveva visto protagonista nell'anno 2009, con piena fiducia da parte degli investitori, tutte famiglie di piccoli e grandi risparmiatori, della cui fiducia egli godeva. Tali dinamiche non consentivano di dubitare con certezza delle modalità operative del anche CP_3
perché i funzionari (poi rinviati a giudizio insieme al di fatto avevano avallato P_ CP_3 tali dinamiche, che agli occhi dei clienti poco esperti risultavano del tutto immuni da censure. Gli appellati pertanto hanno inteso ricordare come in tale contesto di fatto andasse valutato il loro comportamento e la loro indubbia buona fede nata da un concreto principio di affidamento sulle attività del promotore, e che a tali conclusioni era giunto il Tribunale che ben aveva colto questi aspetti della vicenda, così come ben riportati anche nella formulazione dei capi di imputazione per truffa, mossi dalla autorità giudiziaria penale.
Il motivo in esame è infondato.
Come ben evidenziato nella pronuncia impugnata, l'impianto normativo di riferimento è costituito dal raccordo degli art. 5 , comma 4 L. 1/91 (legge SIM), art. 23 , comma 4 D. L.vo 415/96 e 51, comma 3 D.L.vo 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), in virtù del quale opera in capo all'intermediario (banca) una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui in relazione alle attività poste in essere dal promotore finanziario, e tale forma di responsabilità opera per il solo fatto che l'illecito compiuto dal promotore abbia un nesso di causalità con lo svolgimento della sua attività per conto dell'intermediario (Cass. 17898/2009,
1741/2011, 6829/2011 e 1244872012); tale responsabilità non presuppone né richiede alcuna colpa in capo all'intermediario, neanche sotto l'aspetto della negligente vigilanza sull'operato del promotore, né è esclusa dall'accertato comportamento doloso di quest'ultimo, atteso che la norma che disciplina tale responsabilità solidale ed oggettiva include anche le ipotesi di danni derivanti da illecito penale del promotore. La responsabilità, come ben chiarito da altra giurisprudenza (Cass.
25374/2018) è sostanzialmente analoga a quella ex art. 2049 c.c., essendo imputato alla società intermediaria il rischio dell'operato del promotore, e ciò al fine di offrire all'investitore una tutela rafforzata costituita anche dalla garanzia che il patrimonio dell'intermediario può offrirgli per il ristoro dei danni patiti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1741/2011), ha ben chiarito che “la responsabilità dell'intermediario presuppone sempre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo. Tale tipologia di responsabilità trova il suo fondamento, in primo luogo, nel fatto che l'operato del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda;
secondariamente, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, posto che, per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata. “, e che “ in tema di intermediazione finanziaria,
l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario in tutti i casi in cui sussiste un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli” (Cass. 5020/2014).
Sotto lo stretto profilo delle offerte cosiddette “fuori sede” (come nel caso di specie, per quanto precedentemente esposto), la giurisprudenza di merito ha poi chiarito che la responsabilità in parola sussiste ed ha natura oggettiva ex art. 2049 c.c., non richiedendo la valutazione in merito alla colpa in eligendo o in vigilando, ma necessitando solo del rapporto di preposizione, della esistenza del fatto illecito del promotore, e della connessione tra le sue incombenze nell'ambito del rapporto di preposizione e il danno arrecato all'investitore/risparmiatore (Tribunale Mantova del 10.5.2016).
Ciò posto, nel caso di specie emergono i seguenti elementi di giudizio.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il rapporto di preposizione tra e la non è CP_3 Parte_1
mai stato messo in discussione, atteso che lo stesso rivestiva la qualifica dapprima di promotore finanziario della e poi della , e ciò per tutto il tempo in cui ha operato Controparte_9 Parte_1
in favore degli attori in primo grado e sino agli eventi del 2009.
In secondo luogo va evidenziato, quanto alla connessione tra le sue incombenze nell'ambito di tale rapporto di preposizione e il danno arrecato agli attori, che questi ultimi ebbero a sottoscrivere un contratto per la prestazione di servizi (poi divenuta ) in Controparte_10 Parte_1
data 9.11.2004, e che tale contratto è stato riversato in atti (cfr. contratto n. B0185646).
Quanto al fatto illecito del promotore, oltre ad essere circostanza mai esplicitamente contestata nè dal (contumace in primo grado ed in questa sede) né dalla , questa Corte CP_3 Parte_1
ribadisce quanto ampiamente argomentato dal giudice di primo grado, allorquando ha evidenziato la valenza, ai fini della prova (con piena possibilità di esaminarle e di porle a base del proprio ragionamento ex Cass. 8127(2009 e 17477/2007) di tutte le attività di indagine compiute in sede penale, e confluite nel procedimento a carico del ed altri soggetti, per i reati di cui agli artt. CP_3
110,81 cpv, 640, 61 n. 7 e 491 c.p. e 646 c.p., indagini che avevano accertato che l'uomo, in concorso con altri funzionari delle banche di appoggio, aveva indotto la clientela a consegnargli cospicue somme di denaro promettendo di utilizzarle per investimenti mobiliari, ma poi disponendo di tali somme con dinamiche assolutamente diverse da quanto promesso, con danno per gli investitori, definitivamente privati di tali somme. Nello specifico, quanto agli attori, risultava accertato che gli stessi , così come narrato nell'atto introduttivo del giudizio, avevano consegnato al in più riprese, pari ad € 316.202,57, secondo lo schema cronologico riportato nella CP_3 pronuncia impugnata, nell'arco temporale dal 24.1.2005 sino al 2.12.2008, a cui si fa integrale rinvio. Tali singoli versamenti, in numero di 18, sono risultati comprovati da relative ricevute rilasciate dal (docc. da 8 a 25 produzione parte attrice in primo grado). CP_3 Le contestazioni mosse a sostegno del motivo di appello, circa la anomalia della prassi con cui tale rapporto si sarebbe svolto e mediante la quale vi sarebbe stato il travaso del denaro dagli investitori al promotore, appaiono recessive rispetto ai seguenti argomenti.
In primo luogo, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto attesta che “ in tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotori ed investitore presentino connotati di anomalia se non addirittura di connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato agevolato in qualche misura dall'investitore” (Cass. 6708/2010).
Ebbene, se è dato acclarato quello per cui gli attori in primo grado hanno dato prova delle condotte illecite del anche attraverso la mera produzione degli atti svolti dinanzi all'autorità penale, CP_3
occorre valutare se la , al fine di chiamarsi esente da responsabilità, abbia invece fornito Parte_1 prova del comportamento dell'investitore anomalo, collusivo, connivente o agevolante rispetto all'operato del promotore.
Ciò detto, rispetto alle censure mosse nel motivo di appello, occorre in primo luogo che di nessun pregio appare la circostanza – evidenziata come anomala prassi – del versamento in contanti da parte degli investitori delle somme affidate al atteso che la giurisprudenza ha chiarito che CP_3
“la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi preclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente, sia che tal fatto possa essere addotto dall'intermediario coke concausa del danno subito dall'investitore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento” (Cass. 1741/2011, Cass. 31453/2022). Le ulteriori argomentazioni mosse sempre a sostegno della prospettazione della anomali del rapporto globale tra attori e – e CP_3
segnatamente la mancata richiesta di rendicontazione da parte degli stessi, la mancata attività di monitoraggio spontaneo dei finanziamenti delegati al la mancata indicazione dei prodotti CP_3
finanziari che egli gli avrebbe offerto in acquisto, risultano altresì recessive rispetto al generale contesto in cui il rapporto tra gli attori ed il promotore è sorto ed è continuato in un arco temporale rilevante. Essi hanno ben spiegato le modalità operative del promotore all'interno del piccolo comune di loro residenza (LI), posto a rilevante distanza chilometrica dalla agenzia della banca di Benevento, e nell'ambito di un ufficio privo di sportelli, e consistente in una sorta di luogo di appoggio del promotore per le sue attività; hanno altresì fatto riferimento alla figura del CP_3
che aveva rapporti professionali non solo con loro ma con una vasta platea di investitori e piccoli risparmiatori del comune del beneventano, tutti poi risultate vittime di analogo raggiro (circostanza che induce a ritenere ulteriormente diluita la possibilità di individuare profili di colpa nei danneggiati). Ma sul punto, occorre anche ricordare che la Suprema Corte, nel sancire la regola eccezionale dell'esonero della responsabilità dell'intermediario, aggancia tale clausola di riserva ad una serie di valutazioni nel merito, da parte del giudice, tra le quali “il valore delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le generali condizioni culturali e socioeconomiche degli investitori” (cfr. Cass. 6829/2011), evidentemente ipotizzando concretamente l'esonero di responsabilità in favore dell'intermediario, solo ove l'investitore abbia rimesso al promotore infedele la guida dei suoi investimenti, avendo piena possibilità di un controllo e di un monitoraggio continuo, nonché della comprensione dei loro meccanismi, in virtù di una rilevante conoscenza degli strumenti finanziari, di una adeguata esperienza negli investimenti, e di un grado culturale e socioeconomico di buon livello che gli consenta il possesso di regole di conoscenza e strumenti critici sulle operazioni in questione.
Di tutto ciò, la banca non ha fornito alcun elemento, pur essendo a suo carico l'onere di provare circostanze idonee a garantirle l'esonero di respirabilità, come analizzato in precedenza, non essendo mai emerso in giudizio alcun elemento di riscontro circa il possesso in capo ai due attori
(tra cui una anziana alla soglia degli 80 anni) di adeguata esperienza commerciale e finanziaria, di un grado culturale idoneo a consentirgli la comprensione degli strumenti finanziari, e di una piena conoscenza dei programmi di investimento. Deve invece ritenersi che il al pari di altri CP_3
investitori, abbia di fatto approfittato della buona fede degli stessi, e verosimilmente della loro impossibilità di controllo alcuno sui meccanismi finanziari, per porre in essere quanto accertato in sede penale, con danno degli attori.
Il motivo di appello è dunque infondato, e deve essere rigettato, analogamente alle argomentazioni contenute nel quarto motivo di appello, che resta qui assorbito, con il quale si è dedotto un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c., degli attori, ipotesi sconfessata da quanto esposto, e dai principi richiamati.
Con il secondo motivo di appello, la censura la pronuncia impugnata nella parte in cui Parte_1 avrebbe ritenuto provato da parte degli attori, il versamento nelle mani del dell'ingente CP_3 somma asseritamente a lui consegnata nell'ambito dell'attività di promotore finanziario, essendo necessario che il soggetto che lamenti il danno, provi la effettiva consegna del denaro al promotore stesso per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra promotore e intermediario (Cass. 1741/2011). L'appellante ritiene che gli attori non abbiano dato concreta prova né del versamento delle somme, né tantomeno della destinazione delle stesse a scopo di investimento;
a tale proposito, l'appellante deduce che i 18 documenti di “ricevuta” prodotti dagli attori, e che attesterebbero le somme date al dagli stessi, non sono CP_3
provenienti né sottoscritti da o da , così come il riepilogo portafogli clienti (doc. P_ CP_4
26) sarebbe privo di firma e redatto su carta non intestata. Infine, gli appellanti deducono che gli attori non avrebbero dato prova neanche della provvista utilizzata per la asserita consegna del denaro (in contanti) al a nulla valendo a tal fine l'elenco dei buoni intestati o cointestati CP_3 alla all'ufficio PT di LI, o la lista dei movimenti su un libretto di deposito al risparmio. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, vi è prova in atti della prima ricevuta di versamento in data 9.11.2004, dell'importo di € 20.000,00 come attestata anche dall'estratto del conto corrente n. 1155777 intestato agli attori, versamento effettuato contestualmente CP_5 alla sottoscrizione proprio del contratto di prestazione servizi , datato anch'esso Controparte_8
9.11.2004. tali documenti attestano la genesi del rapporto, il primo flusso di denaro consegnato proprio al per la sua concreta finalità nell'ambito del contratto di prestazione di servizi CP_3
finanziari.
Le ulteriori argomentazioni sono del tutto contrarie a principi di logica: l'assenza di riscontro sulla documentazione interna alle banche dei versamenti effettuati si spiega proprio per la condotta illecita del il quale si è appropriato delle somme senza dare corso alle operazioni di CP_3
investimento promesse, ragion per cui tale contestazione è priva di logica rispetto al fondamento in fatto della prospettazione degli attori, oltre che dalla indagine penale svolta proprio sulla base di tale condotta accertata. Inoltre, la circostanza per cui le ricevute di pagamento rilasciate dal agli CP_3
attori fossero contenute in modulistica epigrafata non è rilevante ad inficiare la valenza P_
probante del contenuto di quanto attestato (la consegna del denaro), ed appare invece connessa alle modalità fluide e prive di particolari passaggi formali con cui la consegna del denaro avveniva, nel contesto spaziotemporale e con le modalità precedentemente indicate in relazione al legame di piena fiducia tra gli investitori ed il promotore, così come accertato anche in sede penale.
Infine, del tutto non pertinente è la giurisprudenza invocata sul punto dagli appellanti, che nega efficacia nei confronti del debitore solidale del riconoscimento del debito fatto dal coobbligato (cfr.
Cass. 21737/2016 e 13212/2017) affermando che “non può riconoscersi rilevante nei confronti dell'intermediario la condotta processuale esplicitamente ammissiva del promotore, né un comportamento qualificabile come ficta confessio”; in tali casi, contrariamente alle ipotesi indicate dalla giurisprudenza suddetta, non vi è alcuna ficta confessio del promotore avvenuta in giudizio o una condotta processualmente ammissiva del suo debito (attesa anche la contumacia nel giudizio dello stesso promotore), ma ciò che viene allegato e prodotto dagli attori è la prova documentale del versamento delle somme dagli stessi nelle mani del promotore, nell'ambito del rapporto connesso al contratto di servizi, e dunque nell'ambito della attività da lui svolta che lo lega indiscutibilmente all'intermediario; quanto alla circostanza specifica che la dazione del denaro sia avvenuta in contanti, e quindi con modalità non consuete secondo la prassi bancaria, la giurisprudenza poc'anzi richiamata, evidenzia la irrilevanza di tale circostanza, statuendo – ed è bene ribadirlo anche in questo specifico passaggio motivazionale – che “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi preclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente, sia che tal fatto possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento “ (Cass. 1741/2011, 31453/2022,
3194/2022).
Ed ancora, del tutto ultronea e marginale appare la contestazione dell'appellante circa la mancata prova della concreta finalità all'investimento delle somme consegnate dagli attori in primo grado al sotto tale aspetto, la qualifica professionale del l'apertura del contratto di servizi CP_3 CP_3
da parte degli attori, la verosimile provenienza di parte delle somme consegnate a lui dalle più o meno coeve operazioni di disinvestimento di altri titoli o rapporti presso le PT (come indicate in atti nella motivazione di primo grado), e la mancata indicazione di qualsiasi altra verosimile causale che potesse in qualche modo giustificare tali ripetute e ingenti consegne di denaro, rendono tale contestazione del tutto infondata e contraria a principi di logica nella ricostruzione fattuale della vicenda.
Infine, la mancata indicazione da parte degli investitori della tipologia degli specifici investimenti promessi dal ( e non effettuati) è anch'essa elemento del tutto marginale, e pienamente CP_3
spiegabile, come già evidenziato, nel contesto in cui le operazioni sono avvenute, nelle caratteristiche personali degli investitori , e nella mancanza di qualsiasi elemento di riscontro circa il possesso in capo ai due attori di adeguata esperienza commerciale e finanziaria, di un grado culturale adeguato ed idoneo a consentirgli la comprensione degli strumenti finanziari, e di una piena conoscenza dei programmi di investimento. Deve invece ribadirsi, anche al fine di contestare quanto dedotto dagli appellanti sotto tale specifico profilo, che il al pari di altri investitori, CP_3
abbia di fatto approfittato della buona fede degli stessi, e verosimilmente della loro impossibilità di controllo alcuno sui meccanismi finanziari, per porre in essere quanto accertato in sede penale, con danno degli attori.
Anche tale motivo di appello va dunque respinto.
Con il terzo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui non ha ritenuto operante la prescrizione sul diritto ad ottenere la restituzione delle somme azionato dagli attori in primo grado, evidenziando come l'ultimo dei versamenti effettuati nelle mani del fosse avvenuto in data 2.12.2008, mentre la notifica dell'atto di citazione avesse CP_3
data 13.1.2014, e dunque fosse stata inoltrata oltre il termine quinquennale dall'ultimo versamento, ritenendo che tale fosse il termine di prescrizione ( e dunque non quello di dieci anni), secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 1244872012), anche in relazione alle analoghe forme di responsabilità ex art. 2049 c.c., che regolerebbero la fattispecie in esame
(Cass. 17393/2009, 26172/2007), citando a tal fine anche parte della giurisprudenza di merito.
Dunque, l'appellante ha censurato la affermazione del giudice di primo grado che, rigettando la sua eccezione di prescrizione, ha invece ritenuto che la responsabilità fatta valere dagli attori, fosse responsabilità da contatto sociale qualificato, assoggettata al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., nonché laddove ha ritenuto, in ogni caso, che il termine prescrizionale andava fatto decorrere dal momento della verificazione del danno, e dunque dal momento in cui, a causa della condotta del gli investitori avessero perso la possibilità di riottenere il rimborso delle CP_3
loro somme.
Per l'esame del motivo di appello, vale innanzitutto ricordare che il fondamento della responsabilità solidale tra promotore ed intermediario va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).
Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una
“connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. 25 ottobre 2022, n.
31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).
Va inoltre evidenziato che, a norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e che, nelle ipotesi in cui si controverta di diritto al risarcimento del danno , sia da fatto illecito che da illecito contrattuale, il termine prescrizionale decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto , bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo ontologicamente percepibile e riconoscibile (Cass. 17832/2012, 12666/2003, 13616/2011). In tal caso, il soggetto che eccepisca la prescrizione ha pertanto l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si siano manifestati esteriormente in epoca idonea a fari ritenere fondata l'eccezione medesima (Cass. 17832/2002, 4366/2012).
Ciò detto, nella ipotesi in parola, la nell'eccepire la intervenuta prescrizione, tanto in Parte_1
primo grado che in questa sede, e sulle medesime argomentazioni, ha indicato quale termine dal quale far decorrere la prescrizione, l'ultimo dei versamenti effettuati dagli attori nelle mani del promotore (dicembre del 2008), proponendo dunque una tesi del tutto contraria alla giurisprudenza richiamata, perché non è certo a tale data che il danno ( e dunque il relativo diritto al risarcimento) fosse percepibile e riconoscibile, altrimenti gli attori non avrebbero certo consegnato l'ultima tranche di somme al promotore infedele.
Infine, ferma la erronea e carente formulazione della eccezione di prescrizione sotto il profilo esposto, va altresì evidenziato che, pur a volere ritenere operante il termine di prescrizione quinquennale anziché quello decennale, in analogia alla disciplina dettata per l'art. 2049 c.c., risulta in atti che , anteriormente alla proposizione dell'azione, in data 13.7.2009, e dunque in epoca anteriore un lasso inferiore ai 5 anni dalla notifica della citazione, essi hanno inviato lettera raccomandata alle due banche e volta all'inizio della procedura di P_ Parte_1
conciliazione preventiva (cfr. doc. 31,31,32 e 36 parte attrice), interrompendo così il termine prescrizionale. (Cass. SSUU 17781/2013).
Il motivo in esame è infondato e va pertanto respinto.
Passando ora all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dagli appellati, valgono le considerazioni che seguono.
Gli appellati hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la condanna in solido dei due soggetti convenuti è stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno per le condotte illecite,
e non invece a titolo di illecito contrattuale. Tale statuizione avrebbe dunque inciso poi sulla regolamentazione degli interessi da corrispondersi sulla somma oggetto di condanna, non liquidati ai sensi dell'art. 1282 comma 4 c.c., attesa la natura risarcitoria della condanna erroneamente affermata quanto a tale causale.
I motivi possono dunque essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Il ragionamento sotteso alla prospettazione degli appellati è infondato. Ed infatti, la pretesa disciplina degli interessi sulla statuizione di condanna ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., che discenderebbe dalla diversa causale “contrattuale” della medesima pronuncia, non è invocabile in questa sede, atteso che, anche laddove si volesse ritenere la natura contrattuale della domanda e della relativa statuizione, gli interessi invocati si applicano allorquando si discuta del ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale nelle transazioni commerciali, e non dell'obbligo di restituzione nascente non dalla fisiologia della dinamica contrattuale, ma dalla patologia relativa ad un illecito riscontrato nella esecuzione del contratto stesso.
L'infondatezza di tale prospettazione rende dunque del tutto infondati i motivi di appello incidentale proposti, atteso che il primo di essi postula la fondatezza del secondo, essendone finalisticamente legato, ed il secondo si fonda , come visto, su una prospettazione errata.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato l'erronea valutazione delle spese di lite effettuata dal giudice, secondo il principio della soccombenza, ritenendo insufficiente la somma di € 9.820,00 a titolo di compensi professionali, e ritenendo invece dovuta la somma maggiore di € 13.430,00 secondo i parametri normativi ex L. 55/2014.
Il motivo è infondato, atteso che la liquidazione effettuata in misura di € 9.820,00 per compensi professionali, oltre accessori, è pienamente compresa nello scaglione di riferimento secondo la L.
55/2014 (cause di valore comprese tra € 52.000 ed € 260.001,00), che prevede per i compensi minimi l'importo di € 7.052,00 e per i medi quello di € 14.103,00,, in entrambe le ipotesi previo riconoscimento di tutte e quattro le fasi (studio/ introduttiva/trattazione/decisionale).
Le spese di lite.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca delle parti su tutti i motivi di appello proposti in via principale ed in via incidentale, e valutata altresì l'incidenza delle singole questioni proposte a base delle domande tutte, possono ritenersi compensate nella misura limitata di un terzo, restando i residui due terzi a carico della parte appellante.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alle difficoltà ed al valore della controversia, in base ai parametri medi, per tutte le fasi cfr. (Cass. 34575/2021,
28325/2022) di cui al D.M. n. 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento alla scaglione da € 52.000 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3756/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , nato ad [...] il [...]; Controparte_3
2. Rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto avverso la sentenza n. 2436/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata in data 11.5.2021.
3. Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello nella misura di un terzo, e liquida le stesse per l'intero in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA se dovuta) come per legge, ponendo a carico degli appellanti il pagamento dei restanti due terzi dell'intero in favore della parte appellata.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di tutte le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 31.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3756 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. LUPO MONICA Parte_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. D'ACUNTO GIUSEPPE C.F._3
), giusta delega in atti C.F._4
Appellato , nato ad [...] il [...] Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni di parte appellante:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni domanda formulata nei confronti di per intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dagli attori Parte_1
appellati. In sede di merito ed in principalità:
- Respingere le domande formulate dagli attori appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame :
- Previo accertamento della concorrente responsabilità degli attori appellati nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso :
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte appellata:
1) Respingere l'appello principale proposto da Parte_1
2) Accogliere l'appello incidentale di cui al n.1 dei motivi sopra illustrati,
3) Accogliere l'appello incidentale proposto da e al n.2 dei CP_1 Controparte_2
motivi esposti, e riformare la sentenza gravata statuendo:
--- a) che la domanda degli attori è stata proposta per ottenere la restituzione delle somme depositate, e quindi a titolo di violazione contrattuale e non per il risarcimento danni;
--- b) che –in conseguenza- trattasi di credito di valuta e non di credito di valore, per cui gli interessi sono dovuti sul capitale di € 247.000,00 senza dover applicare il meccanismo della devalutazione.
--- c) che il tasso d'interesse da applicare, trattandosi di obbligazione nascente da contratto, è il tasso previsto ratione temporis dalla legislazione speciale, come fissata dal
Legislatore al 4° comma dell'art. 1284 Codice Civile.
--- d) che la liquidazione delle spese va adeguata alle spese sostenute ed all'indennità di trasferta;
ed i compensi vanno adeguati ai parametri di riferimento previsti dal D.M.
55/14. 4) Spese di lite del secondo grado, con attribuzione ai difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in CP_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la , Controparte_3 CP_4 esponendo: 1) che, sin dall'anno 2004, essi avevano intrattenuto con il convenuto CP_3
intermediario finanziario, rapporti con la del gruppo poi divenuta Controparte_5 P_
, della quale appunto il era promotore;
2) che, su consiglio dello stesso, essi CP_4 CP_3
avevano investito ingenti somme di denaro in prodotti finanziari presso la 3), che, Controparte_7 nel maggio del 2009, da notizie di cronaca relative all'operato del essi appuravano che lo CP_3
stesso aveva effettuato diverse operazioni finanziarie anche sul loro conto, con firme rivelate apocrife, mediante prelievi di somme, giroconti, disposizioni di bonifico, emissione di assegni, tutte senza la preventiva loro autorizzazione;
4) che la ammettendo le proprie responsabilità, P_ addiveniva ad un accordo transattivo con gli attori, riconoscendo loro l'importo di € 60.000,00, mentre la , si era invece opposta a qualsiasi assunzione di responsabilità per l'operato Parte_1
del proprio promotore, nonostante essi gli avessero consegnato la somma complessiva di €
316.202,57, della quale avevano alla fine ottenuto solo la restituzione di € 5.796,58, come da versamento sul loro conto corrente del 31.3.2009; 5) che, sulla base della normativa specifica in materia di intermediazione finanziaria e di responsabilità solidale tra intermediario e società in forza del cui rapporto era stata svolta la predetta attività, essi avevano diritto alla restituzione da parte di della somma di € 260.000, pari al valore del capitale investito nelle mani del Parte_1 CP_3
al netto degli importi ottenuti in restituzione dalla e dallo stesso, come precedentemente P_
indicati, ed a tal fine spiegavano azione in giudizio.
Il benché ritualmente citato, rimaneva contumace;
costituitasi, la eccepiva in CP_3 Parte_1
primo luogo la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità da fatto illecito invocata dagli attori;
nel merito, eccepiva la mancanza di prova relativa alla sussistenza dei moduli di investimento sottoscritti, invocando altresì il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiedendo dunque in primo luogo il rigetto della domanda, ed in subordine la pronuncia di manleva a carico del promotore. Con sentenza n. 2436/2021 resa in data 11.5.2021, il Tribunale adito condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 247.000,00, oltre interessi legali, con condanna alle spese.
A sostegno della propria motivazione, il Tribunale faceva prima applicazione della disciplina di cui al testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, ricordando come, per giurisprudenza costante, tali norme configuravano in capo all'intermediario una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui, operante per il solo fatto che l'illecito compiuto dal promotore avesse un nesso di occasionalità con lo svolgimento della attività per conto dell'intermediario, senza alcuna necessità di colpa in capo al preponente, e senza che il dolo del promotore potesse esonerare l'intermediario da tale responsabilità oggettiva., e ciò al fine di fornire una tutela rafforzata all'investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell'intermediario; il Tribunale valutava altresì la assimilazione dell'azione proposta dagli attori a quella di responsabilità per contatto sociale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. Nel merito della azione, il giudice di prime cure evidenziava l'esistenza di un quadro fortemente indiziario ai danni del per la illiceità delle CP_3
condotte poste in essere non solo ai danni degli attori ma di una folta platea di investitori, come risultante dal parallelo giudizio penale che aveva preso corpo, e finalizzate ad utilizzare il denaro degli investitori a fini personali e non per gli investimenti promessi;
nella specie, il Tribunale accertava, sulla scorta della documentazione prodotta, il versamento da parte degli attori ed in favore del della somma complessiva di € 316.202,57, nell'arco temporale tra il 24.1.2005 CP_3
ed il 2.12.2008. La domanda veniva pertanto accolta, previa detrazione da tale importo, delle somme ottenute a titolo di rimborso anche per effetto della transazione con la e i P_ convenuti venivano condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma di €
247.000,00, con condanna alle spese di lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza, censurando la motivazione del Tribunale – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito - per aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale ex art. 31 D. Lgs. 58/1998, nonostante l'evidente anomalia ed estraneità alla normale prassi bancaria delle operazioni di investimento dedotte dagli attori;
l'appellante evidenziava altresì l'erroneità delle valutazioni effettuate dal Tribunale circa l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione,
e gli scarni riscontri probatori utilizzati nel merito per ritenere fondata la prospettazione degli attori. L'appellante concludeva, previa sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, per la sua riforma integrale, con il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione, ferma la infondatezza nel merito .
Costituitisi, gli appellati contestavano il merito dei motivi di appello, chiedendone il rigetto integrale. In via incidentale, proponevano altresì appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo la riforma della decisione in punto di interessi legali sulla somma oggetto di condanna, atteso che, a loro dire, occorreva calcolarli ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., e in relazione alla causale della statuizione di condanna, da valutarsi per effetto di responsabilità contrattuale, e non di risarcimento dei danni.
Disattesa la richiesta di sospensiva, alla udienza del 30.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell'appellato , il quale, pur Controparte_3
ritualmente convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi, analogamente a quanto già avvenuto in primo grado.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1
cui, ha ritenuto applicabile il principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore ai sensi dell'art, 31 D. Lgs 5871998, atteso che, a suo dire, tale responsabilità solidale va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenta elementi di anomalia, quali ad esempio una evidente e consapevole acquiescenza dello stesso alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, e ciò secondo una serie di pronunce allegate a sostegno della censura mossa (Cass. 25374/2018, 32514/2018, 18928/2017).
Sotto tale aspetto, la ha evidenziato come nel corso del giudizio di primo grado ha più Parte_1
volte segnalato la presenza di gravi anomalie ed estraneità alla prassi bancaria delle operazioni che gli attori avrebbero effettuato per il tramite del promotore. Ed infatti, essi: a) avrebbero effettuato ben diciassette versamenti di denaro contante in favore del per circa 300.000 euro, al fine CP_3
di investire in prodotti finanziari, senza ricevere dalla banca alcuna contabile o rendicontazione attestante l'esistenza e la consistenza degli investimenti;
b) non avrebbero prodotto, né hanno sostenuto di aver mai sottoscritto, alcun modulo di investimento in occasione dei riferiti versamenti in denaro;
c) non avrebbero mai specificato nel corso del giudizio di primo grado quali prodotti finanziari avrebbero effettivamente acquistato a mezzo del promotore, deducendo genericamente che trattavasi di “prodotti finanziari della ”; d) essi avrebbero affermato di aver ricevuto Parte_1
dal delle non meglio definite ricevute di versamento, per le quali però risultano CP_3
Per_ cointestatari dei conti di accredito altri soggetti terzi, quali ed;
e) essi Persona_1 Per_2
non avrebbero mai effettuato alcuna verifica presso la banca delle operazioni effettuate e dei risultati raggiunti, e ciò pur a fronte della mancata ricezione di qualsiasi rendiconto ufficiale da parte della banca stessa, bensì della ricezione invece di un unico rendiconto non firmato, palesemente non ufficiale, e datato 21.5.2008, a distanza di oltre tre anni dal primo dei versamenti effettuati.
A dire degli appellanti, opererebbe dunque senza alcuna possibilità di differente interpretazione,
l'orientamento giurisprudenziale per cui “ la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia” (Cass. 28634/2020), quali, ad esempio, il non richiedere copia del contratto di gestione, la mancata verifica della esistenza di detto contratto nonostante l'aver versato somme ingenti al promotore (Cass. 25364/2018), o la consegna di ingenti somme a cadenza periodica senza ottenere alcuna garanzia dell'impiego delle somme nelle attività di investimento, tanto da non monitorare le stesse (C. App. Genova 996/2016)..
Invero, denuncino gli appellanti, il Tribunale avrebbe inteso porsi in contrasto con i principi esposti, ritenendo che la responsabilità oggettiva della potesse ben poggiarsi alla luce della Parte_1 condotta del che si avvaleva dell'accreditamento presso la banca e per CP_3 P_ CP_4
trarre in inganno gli investitori, come dimostrato dai biglietti da visita dello stesso, allegati dalla parte attrice, intestati alla nonché dalla contrattualistica prodotta dagli Controparte_8
attori, contenenti la sottoscrizione su moduli Xelion banca di contratti per la prestazione di servizi, sottoscritti dagli attori, dal promotore e dall'intermediario.
Alla predetta prospettazione, si sono opposti gli appellati, ricordando come il operasse sin CP_3
dagli anni 90 nel comune di LI, quale promotore finanziario, che per tale attività si appoggiava alla filiale di Benevento, distante oltre 60 chilometri, e su autorizzazione della stessa P_
presso la sede di LI sotto le sigle e egli aveva i rapporti con la clientela, Parte_1 P_
faceva sottoscrivere i contratti, consegnava ricevute dei versamenti fatti in contante e con assegni, e consegnava prospetti riepilogativi, con dinamiche pacificamente perpetrate tra gli anni 90 e sino allo scandalo che lo aveva visto protagonista nell'anno 2009, con piena fiducia da parte degli investitori, tutte famiglie di piccoli e grandi risparmiatori, della cui fiducia egli godeva. Tali dinamiche non consentivano di dubitare con certezza delle modalità operative del anche CP_3
perché i funzionari (poi rinviati a giudizio insieme al di fatto avevano avallato P_ CP_3 tali dinamiche, che agli occhi dei clienti poco esperti risultavano del tutto immuni da censure. Gli appellati pertanto hanno inteso ricordare come in tale contesto di fatto andasse valutato il loro comportamento e la loro indubbia buona fede nata da un concreto principio di affidamento sulle attività del promotore, e che a tali conclusioni era giunto il Tribunale che ben aveva colto questi aspetti della vicenda, così come ben riportati anche nella formulazione dei capi di imputazione per truffa, mossi dalla autorità giudiziaria penale.
Il motivo in esame è infondato.
Come ben evidenziato nella pronuncia impugnata, l'impianto normativo di riferimento è costituito dal raccordo degli art. 5 , comma 4 L. 1/91 (legge SIM), art. 23 , comma 4 D. L.vo 415/96 e 51, comma 3 D.L.vo 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), in virtù del quale opera in capo all'intermediario (banca) una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui in relazione alle attività poste in essere dal promotore finanziario, e tale forma di responsabilità opera per il solo fatto che l'illecito compiuto dal promotore abbia un nesso di causalità con lo svolgimento della sua attività per conto dell'intermediario (Cass. 17898/2009,
1741/2011, 6829/2011 e 1244872012); tale responsabilità non presuppone né richiede alcuna colpa in capo all'intermediario, neanche sotto l'aspetto della negligente vigilanza sull'operato del promotore, né è esclusa dall'accertato comportamento doloso di quest'ultimo, atteso che la norma che disciplina tale responsabilità solidale ed oggettiva include anche le ipotesi di danni derivanti da illecito penale del promotore. La responsabilità, come ben chiarito da altra giurisprudenza (Cass.
25374/2018) è sostanzialmente analoga a quella ex art. 2049 c.c., essendo imputato alla società intermediaria il rischio dell'operato del promotore, e ciò al fine di offrire all'investitore una tutela rafforzata costituita anche dalla garanzia che il patrimonio dell'intermediario può offrirgli per il ristoro dei danni patiti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1741/2011), ha ben chiarito che “la responsabilità dell'intermediario presuppone sempre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo. Tale tipologia di responsabilità trova il suo fondamento, in primo luogo, nel fatto che l'operato del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda;
secondariamente, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, posto che, per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata. “, e che “ in tema di intermediazione finanziaria,
l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario in tutti i casi in cui sussiste un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli” (Cass. 5020/2014).
Sotto lo stretto profilo delle offerte cosiddette “fuori sede” (come nel caso di specie, per quanto precedentemente esposto), la giurisprudenza di merito ha poi chiarito che la responsabilità in parola sussiste ed ha natura oggettiva ex art. 2049 c.c., non richiedendo la valutazione in merito alla colpa in eligendo o in vigilando, ma necessitando solo del rapporto di preposizione, della esistenza del fatto illecito del promotore, e della connessione tra le sue incombenze nell'ambito del rapporto di preposizione e il danno arrecato all'investitore/risparmiatore (Tribunale Mantova del 10.5.2016).
Ciò posto, nel caso di specie emergono i seguenti elementi di giudizio.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il rapporto di preposizione tra e la non è CP_3 Parte_1
mai stato messo in discussione, atteso che lo stesso rivestiva la qualifica dapprima di promotore finanziario della e poi della , e ciò per tutto il tempo in cui ha operato Controparte_9 Parte_1
in favore degli attori in primo grado e sino agli eventi del 2009.
In secondo luogo va evidenziato, quanto alla connessione tra le sue incombenze nell'ambito di tale rapporto di preposizione e il danno arrecato agli attori, che questi ultimi ebbero a sottoscrivere un contratto per la prestazione di servizi (poi divenuta ) in Controparte_10 Parte_1
data 9.11.2004, e che tale contratto è stato riversato in atti (cfr. contratto n. B0185646).
Quanto al fatto illecito del promotore, oltre ad essere circostanza mai esplicitamente contestata nè dal (contumace in primo grado ed in questa sede) né dalla , questa Corte CP_3 Parte_1
ribadisce quanto ampiamente argomentato dal giudice di primo grado, allorquando ha evidenziato la valenza, ai fini della prova (con piena possibilità di esaminarle e di porle a base del proprio ragionamento ex Cass. 8127(2009 e 17477/2007) di tutte le attività di indagine compiute in sede penale, e confluite nel procedimento a carico del ed altri soggetti, per i reati di cui agli artt. CP_3
110,81 cpv, 640, 61 n. 7 e 491 c.p. e 646 c.p., indagini che avevano accertato che l'uomo, in concorso con altri funzionari delle banche di appoggio, aveva indotto la clientela a consegnargli cospicue somme di denaro promettendo di utilizzarle per investimenti mobiliari, ma poi disponendo di tali somme con dinamiche assolutamente diverse da quanto promesso, con danno per gli investitori, definitivamente privati di tali somme. Nello specifico, quanto agli attori, risultava accertato che gli stessi , così come narrato nell'atto introduttivo del giudizio, avevano consegnato al in più riprese, pari ad € 316.202,57, secondo lo schema cronologico riportato nella CP_3 pronuncia impugnata, nell'arco temporale dal 24.1.2005 sino al 2.12.2008, a cui si fa integrale rinvio. Tali singoli versamenti, in numero di 18, sono risultati comprovati da relative ricevute rilasciate dal (docc. da 8 a 25 produzione parte attrice in primo grado). CP_3 Le contestazioni mosse a sostegno del motivo di appello, circa la anomalia della prassi con cui tale rapporto si sarebbe svolto e mediante la quale vi sarebbe stato il travaso del denaro dagli investitori al promotore, appaiono recessive rispetto ai seguenti argomenti.
In primo luogo, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto attesta che “ in tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotori ed investitore presentino connotati di anomalia se non addirittura di connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato agevolato in qualche misura dall'investitore” (Cass. 6708/2010).
Ebbene, se è dato acclarato quello per cui gli attori in primo grado hanno dato prova delle condotte illecite del anche attraverso la mera produzione degli atti svolti dinanzi all'autorità penale, CP_3
occorre valutare se la , al fine di chiamarsi esente da responsabilità, abbia invece fornito Parte_1 prova del comportamento dell'investitore anomalo, collusivo, connivente o agevolante rispetto all'operato del promotore.
Ciò detto, rispetto alle censure mosse nel motivo di appello, occorre in primo luogo che di nessun pregio appare la circostanza – evidenziata come anomala prassi – del versamento in contanti da parte degli investitori delle somme affidate al atteso che la giurisprudenza ha chiarito che CP_3
“la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi preclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente, sia che tal fatto possa essere addotto dall'intermediario coke concausa del danno subito dall'investitore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento” (Cass. 1741/2011, Cass. 31453/2022). Le ulteriori argomentazioni mosse sempre a sostegno della prospettazione della anomali del rapporto globale tra attori e – e CP_3
segnatamente la mancata richiesta di rendicontazione da parte degli stessi, la mancata attività di monitoraggio spontaneo dei finanziamenti delegati al la mancata indicazione dei prodotti CP_3
finanziari che egli gli avrebbe offerto in acquisto, risultano altresì recessive rispetto al generale contesto in cui il rapporto tra gli attori ed il promotore è sorto ed è continuato in un arco temporale rilevante. Essi hanno ben spiegato le modalità operative del promotore all'interno del piccolo comune di loro residenza (LI), posto a rilevante distanza chilometrica dalla agenzia della banca di Benevento, e nell'ambito di un ufficio privo di sportelli, e consistente in una sorta di luogo di appoggio del promotore per le sue attività; hanno altresì fatto riferimento alla figura del CP_3
che aveva rapporti professionali non solo con loro ma con una vasta platea di investitori e piccoli risparmiatori del comune del beneventano, tutti poi risultate vittime di analogo raggiro (circostanza che induce a ritenere ulteriormente diluita la possibilità di individuare profili di colpa nei danneggiati). Ma sul punto, occorre anche ricordare che la Suprema Corte, nel sancire la regola eccezionale dell'esonero della responsabilità dell'intermediario, aggancia tale clausola di riserva ad una serie di valutazioni nel merito, da parte del giudice, tra le quali “il valore delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le generali condizioni culturali e socioeconomiche degli investitori” (cfr. Cass. 6829/2011), evidentemente ipotizzando concretamente l'esonero di responsabilità in favore dell'intermediario, solo ove l'investitore abbia rimesso al promotore infedele la guida dei suoi investimenti, avendo piena possibilità di un controllo e di un monitoraggio continuo, nonché della comprensione dei loro meccanismi, in virtù di una rilevante conoscenza degli strumenti finanziari, di una adeguata esperienza negli investimenti, e di un grado culturale e socioeconomico di buon livello che gli consenta il possesso di regole di conoscenza e strumenti critici sulle operazioni in questione.
Di tutto ciò, la banca non ha fornito alcun elemento, pur essendo a suo carico l'onere di provare circostanze idonee a garantirle l'esonero di respirabilità, come analizzato in precedenza, non essendo mai emerso in giudizio alcun elemento di riscontro circa il possesso in capo ai due attori
(tra cui una anziana alla soglia degli 80 anni) di adeguata esperienza commerciale e finanziaria, di un grado culturale idoneo a consentirgli la comprensione degli strumenti finanziari, e di una piena conoscenza dei programmi di investimento. Deve invece ritenersi che il al pari di altri CP_3
investitori, abbia di fatto approfittato della buona fede degli stessi, e verosimilmente della loro impossibilità di controllo alcuno sui meccanismi finanziari, per porre in essere quanto accertato in sede penale, con danno degli attori.
Il motivo di appello è dunque infondato, e deve essere rigettato, analogamente alle argomentazioni contenute nel quarto motivo di appello, che resta qui assorbito, con il quale si è dedotto un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c., degli attori, ipotesi sconfessata da quanto esposto, e dai principi richiamati.
Con il secondo motivo di appello, la censura la pronuncia impugnata nella parte in cui Parte_1 avrebbe ritenuto provato da parte degli attori, il versamento nelle mani del dell'ingente CP_3 somma asseritamente a lui consegnata nell'ambito dell'attività di promotore finanziario, essendo necessario che il soggetto che lamenti il danno, provi la effettiva consegna del denaro al promotore stesso per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra promotore e intermediario (Cass. 1741/2011). L'appellante ritiene che gli attori non abbiano dato concreta prova né del versamento delle somme, né tantomeno della destinazione delle stesse a scopo di investimento;
a tale proposito, l'appellante deduce che i 18 documenti di “ricevuta” prodotti dagli attori, e che attesterebbero le somme date al dagli stessi, non sono CP_3
provenienti né sottoscritti da o da , così come il riepilogo portafogli clienti (doc. P_ CP_4
26) sarebbe privo di firma e redatto su carta non intestata. Infine, gli appellanti deducono che gli attori non avrebbero dato prova neanche della provvista utilizzata per la asserita consegna del denaro (in contanti) al a nulla valendo a tal fine l'elenco dei buoni intestati o cointestati CP_3 alla all'ufficio PT di LI, o la lista dei movimenti su un libretto di deposito al risparmio. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, vi è prova in atti della prima ricevuta di versamento in data 9.11.2004, dell'importo di € 20.000,00 come attestata anche dall'estratto del conto corrente n. 1155777 intestato agli attori, versamento effettuato contestualmente CP_5 alla sottoscrizione proprio del contratto di prestazione servizi , datato anch'esso Controparte_8
9.11.2004. tali documenti attestano la genesi del rapporto, il primo flusso di denaro consegnato proprio al per la sua concreta finalità nell'ambito del contratto di prestazione di servizi CP_3
finanziari.
Le ulteriori argomentazioni sono del tutto contrarie a principi di logica: l'assenza di riscontro sulla documentazione interna alle banche dei versamenti effettuati si spiega proprio per la condotta illecita del il quale si è appropriato delle somme senza dare corso alle operazioni di CP_3
investimento promesse, ragion per cui tale contestazione è priva di logica rispetto al fondamento in fatto della prospettazione degli attori, oltre che dalla indagine penale svolta proprio sulla base di tale condotta accertata. Inoltre, la circostanza per cui le ricevute di pagamento rilasciate dal agli CP_3
attori fossero contenute in modulistica epigrafata non è rilevante ad inficiare la valenza P_
probante del contenuto di quanto attestato (la consegna del denaro), ed appare invece connessa alle modalità fluide e prive di particolari passaggi formali con cui la consegna del denaro avveniva, nel contesto spaziotemporale e con le modalità precedentemente indicate in relazione al legame di piena fiducia tra gli investitori ed il promotore, così come accertato anche in sede penale.
Infine, del tutto non pertinente è la giurisprudenza invocata sul punto dagli appellanti, che nega efficacia nei confronti del debitore solidale del riconoscimento del debito fatto dal coobbligato (cfr.
Cass. 21737/2016 e 13212/2017) affermando che “non può riconoscersi rilevante nei confronti dell'intermediario la condotta processuale esplicitamente ammissiva del promotore, né un comportamento qualificabile come ficta confessio”; in tali casi, contrariamente alle ipotesi indicate dalla giurisprudenza suddetta, non vi è alcuna ficta confessio del promotore avvenuta in giudizio o una condotta processualmente ammissiva del suo debito (attesa anche la contumacia nel giudizio dello stesso promotore), ma ciò che viene allegato e prodotto dagli attori è la prova documentale del versamento delle somme dagli stessi nelle mani del promotore, nell'ambito del rapporto connesso al contratto di servizi, e dunque nell'ambito della attività da lui svolta che lo lega indiscutibilmente all'intermediario; quanto alla circostanza specifica che la dazione del denaro sia avvenuta in contanti, e quindi con modalità non consuete secondo la prassi bancaria, la giurisprudenza poc'anzi richiamata, evidenzia la irrilevanza di tale circostanza, statuendo – ed è bene ribadirlo anche in questo specifico passaggio motivazionale – che “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi preclusa la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente, sia che tal fatto possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento “ (Cass. 1741/2011, 31453/2022,
3194/2022).
Ed ancora, del tutto ultronea e marginale appare la contestazione dell'appellante circa la mancata prova della concreta finalità all'investimento delle somme consegnate dagli attori in primo grado al sotto tale aspetto, la qualifica professionale del l'apertura del contratto di servizi CP_3 CP_3
da parte degli attori, la verosimile provenienza di parte delle somme consegnate a lui dalle più o meno coeve operazioni di disinvestimento di altri titoli o rapporti presso le PT (come indicate in atti nella motivazione di primo grado), e la mancata indicazione di qualsiasi altra verosimile causale che potesse in qualche modo giustificare tali ripetute e ingenti consegne di denaro, rendono tale contestazione del tutto infondata e contraria a principi di logica nella ricostruzione fattuale della vicenda.
Infine, la mancata indicazione da parte degli investitori della tipologia degli specifici investimenti promessi dal ( e non effettuati) è anch'essa elemento del tutto marginale, e pienamente CP_3
spiegabile, come già evidenziato, nel contesto in cui le operazioni sono avvenute, nelle caratteristiche personali degli investitori , e nella mancanza di qualsiasi elemento di riscontro circa il possesso in capo ai due attori di adeguata esperienza commerciale e finanziaria, di un grado culturale adeguato ed idoneo a consentirgli la comprensione degli strumenti finanziari, e di una piena conoscenza dei programmi di investimento. Deve invece ribadirsi, anche al fine di contestare quanto dedotto dagli appellanti sotto tale specifico profilo, che il al pari di altri investitori, CP_3
abbia di fatto approfittato della buona fede degli stessi, e verosimilmente della loro impossibilità di controllo alcuno sui meccanismi finanziari, per porre in essere quanto accertato in sede penale, con danno degli attori.
Anche tale motivo di appello va dunque respinto.
Con il terzo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui non ha ritenuto operante la prescrizione sul diritto ad ottenere la restituzione delle somme azionato dagli attori in primo grado, evidenziando come l'ultimo dei versamenti effettuati nelle mani del fosse avvenuto in data 2.12.2008, mentre la notifica dell'atto di citazione avesse CP_3
data 13.1.2014, e dunque fosse stata inoltrata oltre il termine quinquennale dall'ultimo versamento, ritenendo che tale fosse il termine di prescrizione ( e dunque non quello di dieci anni), secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 1244872012), anche in relazione alle analoghe forme di responsabilità ex art. 2049 c.c., che regolerebbero la fattispecie in esame
(Cass. 17393/2009, 26172/2007), citando a tal fine anche parte della giurisprudenza di merito.
Dunque, l'appellante ha censurato la affermazione del giudice di primo grado che, rigettando la sua eccezione di prescrizione, ha invece ritenuto che la responsabilità fatta valere dagli attori, fosse responsabilità da contatto sociale qualificato, assoggettata al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., nonché laddove ha ritenuto, in ogni caso, che il termine prescrizionale andava fatto decorrere dal momento della verificazione del danno, e dunque dal momento in cui, a causa della condotta del gli investitori avessero perso la possibilità di riottenere il rimborso delle CP_3
loro somme.
Per l'esame del motivo di appello, vale innanzitutto ricordare che il fondamento della responsabilità solidale tra promotore ed intermediario va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).
Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una
“connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. 25 ottobre 2022, n.
31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).
Va inoltre evidenziato che, a norma dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e che, nelle ipotesi in cui si controverta di diritto al risarcimento del danno , sia da fatto illecito che da illecito contrattuale, il termine prescrizionale decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto , bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo ontologicamente percepibile e riconoscibile (Cass. 17832/2012, 12666/2003, 13616/2011). In tal caso, il soggetto che eccepisca la prescrizione ha pertanto l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si siano manifestati esteriormente in epoca idonea a fari ritenere fondata l'eccezione medesima (Cass. 17832/2002, 4366/2012).
Ciò detto, nella ipotesi in parola, la nell'eccepire la intervenuta prescrizione, tanto in Parte_1
primo grado che in questa sede, e sulle medesime argomentazioni, ha indicato quale termine dal quale far decorrere la prescrizione, l'ultimo dei versamenti effettuati dagli attori nelle mani del promotore (dicembre del 2008), proponendo dunque una tesi del tutto contraria alla giurisprudenza richiamata, perché non è certo a tale data che il danno ( e dunque il relativo diritto al risarcimento) fosse percepibile e riconoscibile, altrimenti gli attori non avrebbero certo consegnato l'ultima tranche di somme al promotore infedele.
Infine, ferma la erronea e carente formulazione della eccezione di prescrizione sotto il profilo esposto, va altresì evidenziato che, pur a volere ritenere operante il termine di prescrizione quinquennale anziché quello decennale, in analogia alla disciplina dettata per l'art. 2049 c.c., risulta in atti che , anteriormente alla proposizione dell'azione, in data 13.7.2009, e dunque in epoca anteriore un lasso inferiore ai 5 anni dalla notifica della citazione, essi hanno inviato lettera raccomandata alle due banche e volta all'inizio della procedura di P_ Parte_1
conciliazione preventiva (cfr. doc. 31,31,32 e 36 parte attrice), interrompendo così il termine prescrizionale. (Cass. SSUU 17781/2013).
Il motivo in esame è infondato e va pertanto respinto.
Passando ora all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dagli appellati, valgono le considerazioni che seguono.
Gli appellati hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la condanna in solido dei due soggetti convenuti è stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno per le condotte illecite,
e non invece a titolo di illecito contrattuale. Tale statuizione avrebbe dunque inciso poi sulla regolamentazione degli interessi da corrispondersi sulla somma oggetto di condanna, non liquidati ai sensi dell'art. 1282 comma 4 c.c., attesa la natura risarcitoria della condanna erroneamente affermata quanto a tale causale.
I motivi possono dunque essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Il ragionamento sotteso alla prospettazione degli appellati è infondato. Ed infatti, la pretesa disciplina degli interessi sulla statuizione di condanna ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c., che discenderebbe dalla diversa causale “contrattuale” della medesima pronuncia, non è invocabile in questa sede, atteso che, anche laddove si volesse ritenere la natura contrattuale della domanda e della relativa statuizione, gli interessi invocati si applicano allorquando si discuta del ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale nelle transazioni commerciali, e non dell'obbligo di restituzione nascente non dalla fisiologia della dinamica contrattuale, ma dalla patologia relativa ad un illecito riscontrato nella esecuzione del contratto stesso.
L'infondatezza di tale prospettazione rende dunque del tutto infondati i motivi di appello incidentale proposti, atteso che il primo di essi postula la fondatezza del secondo, essendone finalisticamente legato, ed il secondo si fonda , come visto, su una prospettazione errata.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato l'erronea valutazione delle spese di lite effettuata dal giudice, secondo il principio della soccombenza, ritenendo insufficiente la somma di € 9.820,00 a titolo di compensi professionali, e ritenendo invece dovuta la somma maggiore di € 13.430,00 secondo i parametri normativi ex L. 55/2014.
Il motivo è infondato, atteso che la liquidazione effettuata in misura di € 9.820,00 per compensi professionali, oltre accessori, è pienamente compresa nello scaglione di riferimento secondo la L.
55/2014 (cause di valore comprese tra € 52.000 ed € 260.001,00), che prevede per i compensi minimi l'importo di € 7.052,00 e per i medi quello di € 14.103,00,, in entrambe le ipotesi previo riconoscimento di tutte e quattro le fasi (studio/ introduttiva/trattazione/decisionale).
Le spese di lite.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca delle parti su tutti i motivi di appello proposti in via principale ed in via incidentale, e valutata altresì l'incidenza delle singole questioni proposte a base delle domande tutte, possono ritenersi compensate nella misura limitata di un terzo, restando i residui due terzi a carico della parte appellante.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alle difficoltà ed al valore della controversia, in base ai parametri medi, per tutte le fasi cfr. (Cass. 34575/2021,
28325/2022) di cui al D.M. n. 55/2014, per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento alla scaglione da € 52.000 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3756/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , nato ad [...] il [...]; Controparte_3
2. Rigetta l'appello principale e quello incidentale proposto avverso la sentenza n. 2436/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata in data 11.5.2021.
3. Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello nella misura di un terzo, e liquida le stesse per l'intero in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA se dovuta) come per legge, ponendo a carico degli appellanti il pagamento dei restanti due terzi dell'intero in favore della parte appellata.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di tutte le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 31.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano