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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4301 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio ep. 1353 del 01.07.2020, elettivamente domiciliato presso Persona_1 lo stesso nei locali dell'Avvocatura Capitolina sita in Via del Tempio di Giove n. 21; Pt_1
Appellante
E
in C.F , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Via Pasquale Revoltella n. 35, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Danilo De Angelis dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione del procedimento di primo grado;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 30/07/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°24651/2019, pubblicata in data 24.12.2019, notificata in data 1.7.2020, resa nel giudizio promosso dal nei confronti Parte_2 dell'appellante.
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<<
1. Il attore, premesso in fatto di aver effettuato il pagamento del canone COSAP per P_
l'annualità pure indicate in oggetto per la asserita occupazione di pubblico suolo a mezzo delle griglie e intercapedini perimetrali allo stabile;
eccepita la assoluta inesistenza del presupposto CP_2 impositivo, in favore di , sotto svariati profili, e precisamente: per la carenza di titolo Parte_1 esecutivo da porre in pagamento a mezzo di cartella, per l'esistenza di giudicato su altre annualità dello stesso canone OSP;
per la inesistenza di un atto concessorio del suolo su cui insistono le griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato, per essere provata la avvenuta costruzione delle griglie e intercapedini in uno alla edificazione del fabbricato condominiale, a fronte di regolare licenza edilizia;
per costituire, le ripetute griglie e intercapedini, componenti essenziali del fabbricato condominiale e allo stesso irreversibilmente inglobate;
per risultare allocate, le griglie e intercapedini oggetto della pretesa di pagamento del canone COSAP, in area di proprietà privata non soggetta a pubblico passaggio, area con riferimento alla quale non è mai stata costituita, successivamente alla costruzione dello stabile e delle relative griglie e intercapedini, alcuna servitù di pubblico passaggio nei modi e termini di legge;
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “...dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, condannare al rimborso della somma già pagata di €. 9.591,96, o Parte_1 nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia od equità, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Chiede di valutare, ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 co. 1 cpc, la mancata risposta all'invito (o l'eventuale rifiuto) a stipulare la convenzione di negoziazione assistita di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014. Chiede infine di voler condannare la parte convenuta al pagamento a favore di quella attrice delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”. Con salvezza di ogni altro diritto...”. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea – preliminarmente chiedendo dichiararsi il Parte_1 suo difetto di legittimazione passiva con riferimento ad eccezioni relative alle cartelle in ragione delle quali il attore ha effettuato i pagamento a titolo di COSAP - sostenendo che il pagamento P_ del canone OSP per le griglie e intercapedini condominiali sia dovuto e che, pertanto, nessun rimborso ha diritto di richiedere il attore, atteso che “...a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo P_ concessorio, trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (ex multiis Cass. Trib., 06 agosto 2009 n. 18037
– Doc. n. 5; Cass. I, 9 novembre 1995 n. 11665), ovverosia nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cass. Trib., 22 marzo 2002 n. 4124)... La richiesta del canone è confortata dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 12/1/04 - Sez. Trib. n. 238, secondo la quale 'la Cosap...trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia nel proprio interesse di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione. Secondo tale Sentenza, dunque, l'occupazione soggetta a COSAP non è solo quella effettuata su area pubblica, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore, ma anche quella su area privata gravata però da servitù di pubblico passaggio...”. Rinviato il giudizio, alla prima udienza, per la precisazione delle conclusioni;
raccolte le conclusioni delle parti all'udienza del 5.12.2018, la causa è stata rinviata per discussione e discussione all'udienza del 19.11.2019, allorquando, nell'impossibilità di emissione della sentenza contestuale, è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. La domanda attorea è fondata e deve essere, pertanto, accolta, risultando indebitamente riscosso, da parte di , il canone OSP per le annualità dal 2010 al 2012. Parte_1
Accogliendosi, nel contempo, la domanda del di dichiarazione della inesistenza del diritto P_ di alla riscossione del canone COSAP in ragione delle griglie e intercapedini esistenti Parte_1 lungo il perimetro dello stabile del Condominio di . La domanda del Controparte_1 P_ non è volta a contestare la regolarità formale delle cartelle e degli avvisi in ragione dei quali lo stesso ha effettuato i pagamenti che afferma non essere stati dovuti a Ne P_ Parte_1 consegue non sussistono capi della domanda attorea con riferimento ai quali possa Parte_1 invocare il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una domanda di restituzione di somme ritenute dal non dovute, previa dichiarazione della non debenza della somme stesse. P_
Premette il Tribunale che entrambe le parti fanno riferimento a una copiosa giurisprudenza, anche tra le stesse parti, a giudicati preesistenti, per sostenere le rispettive ragioni, atteso che la giurisprudenza in questione evidenzia contrasti interpretativi e progressive evoluzioni. Il Tribunale ritiene, pertanto, di attestarsi alle più recenti pronunce che hanno fissato i principi generali nella materia, dando per non contestata tra le parti la costruzione delle griglie e intercapedini condominiali in uno alla costruzione dell'edificio, su area privata del Esaminando, pertanto, l'assunto di di P_ Parte_1 essere titolare del diritto di riscuotere un canone di concessione COSA - per l'annualità dal 2010 al 2012, come per qualsiasi altra annualità - in ragione della esistenza delle griglie e intercapedini allocate lungo il perimetro dello stabile condominiale (e dello stesso stabile costituenti componenti essenziali e inscindibili) il Tribunale rileva quanto segue. L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 ebbe a stabilire che Province e Comuni avrebbero potuto prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, fosse assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il Comune di già con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339/98 ebbe ad Pt_1 approvare il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stabilendo, in particolare, che la detta occupazione sarebbe stata subordinata al rilascio, su domanda del soggetto interessato, di un apposito provvedimento concessorio che avrebbe obbligato, poi, il soggetto richiedente al pagamento di un canone. Il meccanismo ha trovato conferma nelle modificazioni e integrazioni del Regolamento COSAP capitolino successivamente intervenute. Agli artt. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP di è precisato, ancora, che si considera abusiva sia l'occupazione Parte_1 realizzata in carenza del previo rilascio del prescritto atto di concessione;
sia l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
sia l'occupazione non rimossa alla prevista scadenza, sia, infine, l'occupazione che permanga a seguito di decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento del provvedimento di concessione. A fronte della accertata esistenza di occupazioni abusive, il Regolamento COSAP di (in ciò correttamente attenendosi alle Parte_1 direttrici fissate dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97) prevede il computo di importi, a titolo di indennità per occupazione abusiva, effettuati con parametri diversi e specifici rispetto all'ammontare del canone concessorio da computarsi a fronte della occupazione di pubblico suolo espressamente assentita. Nel caso che ci occupa, non risulta che abbia emesso provvedimenti di concessione di sorta Parte_1 in favore del Condominio attore. Vanno a questo punto esaminati gli assunti del secondo P_ cui non sarebbe stata titolare del diritto di riscuotere il canone di concessione COSAP Parte_1 nelle annualità dal 2010 al 2012 (e in assoluto, per qualsiasi altra annualità) in ragione dei seguenti presupposti radicalmente impedienti: esistenza delle griglie e intercapedini allocate lungo il perimetro dello stabile condominiale (e dello stesso stabile costituenti componenti essenziali e inscindibili); carenza di titoli concessori di sorta rilasciati da medesima;
mancata costituzione di Parte_1 servitù di passaggio gravante sulla proprietà condominiale nei modi e termini di legge. La allocazione delle griglie e intercapedini di cui è causa su area di proprietà privata del attore è P_ incontestata da , che, infatti, nella comparsa conclusionale, incentra le sue difese sulla Parte_1 sottoposizione dell'area su cui insistono le ripetute griglie e intercapedini a servitù di pubblico passaggio, richiamando le seguenti pronunce “...l'Ordinanza della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2018, n. 1435, secondo la quale '… omissis … l'impugnata sentenza ha fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di un «specifica concessione», laddove il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all'uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico… omissis…neppure rileva il fatto che l'ente pubblico non abbia avanzato richiesta di pagamento dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo del suolo in questione...”. Considerate, pertanto, le tesi difensive di va richiamata la sentenza Cass. Parte_1
Sez. I civile, n. 21236 del 9.8.2019, che appare utile riproporre diffusamente per aver definito una controversia del tutto omologa a quella qui in definizione, con riferimento a contrapposte argomentazioni prospettate dalle parti in causa analoghe a quelle prospettate dalle parti nel giudizio qui in definizione. Si legge nella sentenza in esame “…Questa Corte, di recente, ha ribadito, in fattispecie analoga a quella in oggetto, che 'il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici', cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo'…L'istituto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63,come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5), in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicchè il presupposto applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 – 01; Sez. 2, 04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 – 01). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema diriparto di giurisdizione, che ha ribadito che il canone Osap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico…è stato ritenuto che sia obbligato al pagamento del canone, secondo le tariffe predisposte dal Comune, il che abbia sostituito con griglie una parte del P_ piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. 06/08/2009, n. 18037); tale orientamento è stato ribadito nella più recente pronuncia n. 1435/2018…Il ricorrente oltre ad invocare la mancanza di concessione formale, fatto questo, come sopra si è detto, irrilevante, in presenza di occupazione di area pubblica, reitera l'eccepita natura privata dell'area su cui instano le griglie ed intercapedini, essendo state le stesse costruite su area privata contestualmente alla costruzione dell'edificio, in virtù di concessione edilizia, cosicchè si sarebbe al di fuori di un presupposto fondante la debenza del canone, essendo le griglie ed intercapedini collocate, per l'appunto, su aree prive di servitù di pubblico passaggio. Ora, la Corte d'appello ha ritenuto che, nella specie, vi fosse quanto meno una servitù di pubblico passaggio costituita per effetto della c.d. dicatio ad patriam, avendo lo stesso ammesso di non avere mai manifestato una volontà contraria P_ all'assoggettamento del marciapiede (ove le griglie ed intercapedini sono collocate) all'uso pubblico. Questa Corte a S.U. nella pronuncia n. 1611/2007 ha affermato che 'in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da parte del dell'area circostante CP_3 il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora P_ il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie P_ il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico'. Tuttavia, dalla sentenza impugnata, non risulta che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico, e che fosse stata acquistata dal l'area circostante il perimetro del fabbricato CP_3 condominiale. E questa Corte (Cass. 18052/2009) ha precisato, sia pure in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che 'la circostanza che un'area ubicata in un agglomerato urbano dei territori in cui vige il sistema tavolare sia classificata come seminativo non esclude la sussistenza del presupposto impositivo, avendo detta classificazione carattere meramente ricognitivo della destinazione del bene, e trovando applicazione la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 3, all. F(disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della L. 12 febbraio 1958, n. 126), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, in tal modo ponendo una presunzione 'iuris tantum' di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione'. Ma la CP_3
Corte d'appello ha statuito sul presupposto, contestato dal che l'area perimetrale del P_
, adibita a marciapiede, fosse gravata da servitù di pubblico passaggio, costituendo P_ principio consolidato quello per cui il comportamento del proprietario di un fondo, il quale metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù (Cass. 16979/2018: Cass. 15618/2018; Cass. 4207/2012). La Corte d'appello afferma che sia irrilevante la circostanza, dedotta dall'appellato relativa all'essere state le griglie ed intercapedini realizzate contestualmente alla P_ costruzione dell'edificio condominiale, in conformità alla relativa licenza edilizia rilasciata dal Comune, in quanto l'esistenza di griglie ed intercapedini fin dall'epoca di costruzione dell'edificio non fa venir meno il fatto che esse comportino un'utilizzazione particolare, a beneficio del , dell'area P_ soggetta ad uso pubblico'. Ora, se è vero che il canone OSAP, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, può essere previsto anche 'per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge' e Roma Capitale, con Delib. n. 339 del 1998 e successive modifiche, ha adottato il Regolamento Cosap nel quale, fatto questo non contestato, ha previsto, all'art. 1 che il canone in oggetto si applica anche alle occupazioni 'di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio', non è stato correttamente verificato dalla corte di merito se fosse effettivamente sorta una servitù di pubblico passaggio e quindi un uso pubblico del marciapiede, per dicatio ad patriam, senza le griglie ed intercapedini, apposte solo successivamente dal fatto questo decisivo e non P_ irrilevante, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello. Invero, se le grate o intercapedini esistevano già quando il ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con P_ carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del ) a disposizione della P_ collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva 'ricevuto' il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del del pubblico P_ passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della Cosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione…”. Alla luce dei principi statuiti dalla Suprema Corte, pertanto, incontestata essendo l'avvenuta realizzazione di griglie e intercapedini unitamente al fabbricato cui accedono indissolubilmente all'atto della costruzione del fabbricato stesso, deve ritenersi che la servitù di passaggio cui fa riferimento sia stata necessariamente costituita successivamente Parte_1 alla realizzazione delle griglie e intercapedini stesse, dovendosi quindi escludere che sussista il diritto di di richiedere al Condominio attore somme a titolo di canone di concessione per Parte_1
l'occupazione di pubblico suolo negli anni dal 2010 al 2012, dovendo, conseguentemente, la stessa essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di Parte_1 canone di concessione di suolo pubblico negli anni dal 2010 al 2012 per euro €. 9.591,96 Al tempo stesso accogliendo la domanda del intesa al riconoscimento “..che nulla dall'opponente P_
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini…”, con ciò dovendosi intendere che difetta ogni presupposto perché possa vantare il diritto di Parte_1 riscuotere somme a titolo di canone COSAP in ragione delle griglie e intercapedini esistenti lungo il perimetro dello stabile del attore. Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi P_ assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, vista la notula depositata dal difensore di parte attrice, riconosciuto il richiesto “…aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014...”, in base ai valori tariffari medi, in ragione dello specifico valore della controversia. Stanti i contrasti giurisprudenziali nella materia non sussistono i presupposti per la condanna di per manifesta infondatezza delle sue difese. Parte_1
->
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <il tribunale ordinario di roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna alla restituzione al parte_1 controparte_1 dell'importo euro 9.591,96 indebitamente riscosso, oltre interessi dal 3.7.2017 (data presentazione dell'istanza rimborso del condominio all'ufficio tributi municipio ii) soddisfo;
dichiara l'inesistenza diritto riscuotere somme a titolo canone cosap ragione delle griglie e intercapedini esistenti lungo il perimetro dello stabile
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del che Pt_1 Parte_1 P_ liquida in € 7.100=, oltre rimborso esborsi documentati per € 274, rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.>>. §.
4. Con l'atto di appello l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24651/2019, depositata in cancelleria in data 24.12.2019 e, per l'effetto rigettare la domanda di rimborso della somma già versata di Euro 9.591,96 (riferita alle annualità 2010, 2011 e 2012) e confermare la legittimità del pagamento effettuato, dall'odierna appellato, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini, per le ragioni meglio specificate in narrativa.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è di Euro 9.591,96 e, pertanto, il contributo dovuto è pari ad Euro 355,50.”.
§.
5. L'appellato , costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 risposta depositata in data 13/10/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: – in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata. Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014) e con aumento di un terzo per manifesta fondatezza della presente difesa (ex co. 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014), con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto (ossia quasi 500 Sentenze del Tribunale di Roma e 100 Sentenze della Corte d'Appello di Roma) e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale. Con ulteriore riserva di meglio articolare e concludere all'esito delle richieste istruttorie di controparte. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Roma, sez. 2 a civile, Dott. Giuseppina Sarcina, RG. 56946/2017, deciso con l'appellata Sentenza n. 24651/2019.”
§.
6. La Corte con decreto del 9/6/2025, comunicato alle parti in pari data, ha disposto che la decisione dovesse avvenire con la procedura abbreviata dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 4.7.2025, ore 12 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ha assegnato termine alle parti sino al 4.7.2025 per depositare nel fascicolo informativo note difensive scritte sostitutive della discussione orale con la precisazione delle conclusioni, riservandosi di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note. §.
7. Con note di trattazione scritta depositate in data 27/6/2025 l'appellante ha concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate.
§.
8. Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.,depositate in data 3/7/2025, l'appellato ha così concluso:
“Precisa quindi le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositata in data 30/12/2024, chiedendo l'accoglimento integrale della propria domanda – anche in ragione del giudicato e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia di COSAP (Cass. 2008/19, 3710/19, 21236/19, 28148/19, 31331/19, 4845/20, 11906/20, 21654/20, 5571/21, 5572/21, 5573/21, 12760/21, 37823/21, 39550/21, 8289/22, 10310/23, 10430/23, 10431/23, 10599/23, 10600/23, 10616/23, 10674/23, 10675/23, 6467/24) –, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite quantificate ai sensi del DM 55/2014 come da nota spese depositata in data 30/12/2024.”
§.
9. L'appello è infondato.
§.10. Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove si dispone l'annullamento dell'avviso impugnato mancando una specifica concessione all'occupazione del suolo pubblico.
L'appellante, nel lamentare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 63 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in combinato disposto con gli articoli 14 e 16 del Regolamento del Comune di (COSAP), Pt_1
l'errata ricognizione delle argomentazioni di parte opposta e l'errata valutazione delle risultanze probatorie, deduce che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, giacché detta normativa prescinde dalla «natura» dell'occupazione e non fa alcun riferimento agli atti di concessione.
§11. Va considerato che la Suprema Corte ha affermato che: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo"; il giudicato formatosi in relazione a un periodo d'imposta si estende anche ad altri periodi d'imposta che abbiano elementi costitutivi comuni. (Cass. Sez.U, Sentenza n.13916/2006 e n.14294/2007).
Nel caso in concreto il Tribunale di Roma pronunciando con sentenza n° 24652/19, pubblicata in data 24/12/2019, passata in giudicato (cfr. copia con certificazione in calce di non proposto appello, prodotta da parte appellata in data 30/12/2014), resa in un giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto un'annualità diversa di C.O.S.A.P. per le medesime griglie: ha dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Ente per canone OSAP annualità 2014;
ha annullato l'opposta cartella di pagamento (n. 097 2017 00068820 44);
ha dichiarato l'inesistenza del diritto di di riscuotere somme a titolo di canone COSAP Parte_1 per la presenza delle griglie e intercapedini lungo il perimetro dello stabile del Controparte_1
in
[...] Pt_1
Considerato, dunque, che il giudicato esterno formatosi in relazione alla non debenza del canone O.S.A.P da parte del per la presenza delle dette griglie e Parte_2 intercapedini oggetto di causa fa stato a ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., e preclude ogni diverso accertamento anche in relazione ad annualità diverse, di conseguenza, l'appello, comunque, non può essere accolto.
§.12. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata con diversa motivazione.
Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come da dispositivo, in favore del , Parte_2 ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000, compensi minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
§.13. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale civile di Roma n°24651/2019, pubblicata in data 24.12.2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, in favore del Parte_1
, che liquida, in complessivi € 2.906,00, di cui € 567,00 per la Parte_2 fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 11.7.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4301 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio ep. 1353 del 01.07.2020, elettivamente domiciliato presso Persona_1 lo stesso nei locali dell'Avvocatura Capitolina sita in Via del Tempio di Giove n. 21; Pt_1
Appellante
E
in C.F , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Via Pasquale Revoltella n. 35, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Danilo De Angelis dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione del procedimento di primo grado;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 30/07/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°24651/2019, pubblicata in data 24.12.2019, notificata in data 1.7.2020, resa nel giudizio promosso dal nei confronti Parte_2 dell'appellante.
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<<
1. Il attore, premesso in fatto di aver effettuato il pagamento del canone COSAP per P_
l'annualità pure indicate in oggetto per la asserita occupazione di pubblico suolo a mezzo delle griglie e intercapedini perimetrali allo stabile;
eccepita la assoluta inesistenza del presupposto CP_2 impositivo, in favore di , sotto svariati profili, e precisamente: per la carenza di titolo Parte_1 esecutivo da porre in pagamento a mezzo di cartella, per l'esistenza di giudicato su altre annualità dello stesso canone OSP;
per la inesistenza di un atto concessorio del suolo su cui insistono le griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato, per essere provata la avvenuta costruzione delle griglie e intercapedini in uno alla edificazione del fabbricato condominiale, a fronte di regolare licenza edilizia;
per costituire, le ripetute griglie e intercapedini, componenti essenziali del fabbricato condominiale e allo stesso irreversibilmente inglobate;
per risultare allocate, le griglie e intercapedini oggetto della pretesa di pagamento del canone COSAP, in area di proprietà privata non soggetta a pubblico passaggio, area con riferimento alla quale non è mai stata costituita, successivamente alla costruzione dello stabile e delle relative griglie e intercapedini, alcuna servitù di pubblico passaggio nei modi e termini di legge;
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “...dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, condannare al rimborso della somma già pagata di €. 9.591,96, o Parte_1 nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia od equità, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Chiede di valutare, ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 co. 1 cpc, la mancata risposta all'invito (o l'eventuale rifiuto) a stipulare la convenzione di negoziazione assistita di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014. Chiede infine di voler condannare la parte convenuta al pagamento a favore di quella attrice delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”. Con salvezza di ogni altro diritto...”. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea – preliminarmente chiedendo dichiararsi il Parte_1 suo difetto di legittimazione passiva con riferimento ad eccezioni relative alle cartelle in ragione delle quali il attore ha effettuato i pagamento a titolo di COSAP - sostenendo che il pagamento P_ del canone OSP per le griglie e intercapedini condominiali sia dovuto e che, pertanto, nessun rimborso ha diritto di richiedere il attore, atteso che “...a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo P_ concessorio, trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (ex multiis Cass. Trib., 06 agosto 2009 n. 18037
– Doc. n. 5; Cass. I, 9 novembre 1995 n. 11665), ovverosia nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cass. Trib., 22 marzo 2002 n. 4124)... La richiesta del canone è confortata dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 12/1/04 - Sez. Trib. n. 238, secondo la quale 'la Cosap...trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia nel proprio interesse di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione. Secondo tale Sentenza, dunque, l'occupazione soggetta a COSAP non è solo quella effettuata su area pubblica, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore, ma anche quella su area privata gravata però da servitù di pubblico passaggio...”. Rinviato il giudizio, alla prima udienza, per la precisazione delle conclusioni;
raccolte le conclusioni delle parti all'udienza del 5.12.2018, la causa è stata rinviata per discussione e discussione all'udienza del 19.11.2019, allorquando, nell'impossibilità di emissione della sentenza contestuale, è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. La domanda attorea è fondata e deve essere, pertanto, accolta, risultando indebitamente riscosso, da parte di , il canone OSP per le annualità dal 2010 al 2012. Parte_1
Accogliendosi, nel contempo, la domanda del di dichiarazione della inesistenza del diritto P_ di alla riscossione del canone COSAP in ragione delle griglie e intercapedini esistenti Parte_1 lungo il perimetro dello stabile del Condominio di . La domanda del Controparte_1 P_ non è volta a contestare la regolarità formale delle cartelle e degli avvisi in ragione dei quali lo stesso ha effettuato i pagamenti che afferma non essere stati dovuti a Ne P_ Parte_1 consegue non sussistono capi della domanda attorea con riferimento ai quali possa Parte_1 invocare il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una domanda di restituzione di somme ritenute dal non dovute, previa dichiarazione della non debenza della somme stesse. P_
Premette il Tribunale che entrambe le parti fanno riferimento a una copiosa giurisprudenza, anche tra le stesse parti, a giudicati preesistenti, per sostenere le rispettive ragioni, atteso che la giurisprudenza in questione evidenzia contrasti interpretativi e progressive evoluzioni. Il Tribunale ritiene, pertanto, di attestarsi alle più recenti pronunce che hanno fissato i principi generali nella materia, dando per non contestata tra le parti la costruzione delle griglie e intercapedini condominiali in uno alla costruzione dell'edificio, su area privata del Esaminando, pertanto, l'assunto di di P_ Parte_1 essere titolare del diritto di riscuotere un canone di concessione COSA - per l'annualità dal 2010 al 2012, come per qualsiasi altra annualità - in ragione della esistenza delle griglie e intercapedini allocate lungo il perimetro dello stabile condominiale (e dello stesso stabile costituenti componenti essenziali e inscindibili) il Tribunale rileva quanto segue. L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 ebbe a stabilire che Province e Comuni avrebbero potuto prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, fosse assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il Comune di già con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339/98 ebbe ad Pt_1 approvare il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stabilendo, in particolare, che la detta occupazione sarebbe stata subordinata al rilascio, su domanda del soggetto interessato, di un apposito provvedimento concessorio che avrebbe obbligato, poi, il soggetto richiedente al pagamento di un canone. Il meccanismo ha trovato conferma nelle modificazioni e integrazioni del Regolamento COSAP capitolino successivamente intervenute. Agli artt. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP di è precisato, ancora, che si considera abusiva sia l'occupazione Parte_1 realizzata in carenza del previo rilascio del prescritto atto di concessione;
sia l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
sia l'occupazione non rimossa alla prevista scadenza, sia, infine, l'occupazione che permanga a seguito di decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento del provvedimento di concessione. A fronte della accertata esistenza di occupazioni abusive, il Regolamento COSAP di (in ciò correttamente attenendosi alle Parte_1 direttrici fissate dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97) prevede il computo di importi, a titolo di indennità per occupazione abusiva, effettuati con parametri diversi e specifici rispetto all'ammontare del canone concessorio da computarsi a fronte della occupazione di pubblico suolo espressamente assentita. Nel caso che ci occupa, non risulta che abbia emesso provvedimenti di concessione di sorta Parte_1 in favore del Condominio attore. Vanno a questo punto esaminati gli assunti del secondo P_ cui non sarebbe stata titolare del diritto di riscuotere il canone di concessione COSAP Parte_1 nelle annualità dal 2010 al 2012 (e in assoluto, per qualsiasi altra annualità) in ragione dei seguenti presupposti radicalmente impedienti: esistenza delle griglie e intercapedini allocate lungo il perimetro dello stabile condominiale (e dello stesso stabile costituenti componenti essenziali e inscindibili); carenza di titoli concessori di sorta rilasciati da medesima;
mancata costituzione di Parte_1 servitù di passaggio gravante sulla proprietà condominiale nei modi e termini di legge. La allocazione delle griglie e intercapedini di cui è causa su area di proprietà privata del attore è P_ incontestata da , che, infatti, nella comparsa conclusionale, incentra le sue difese sulla Parte_1 sottoposizione dell'area su cui insistono le ripetute griglie e intercapedini a servitù di pubblico passaggio, richiamando le seguenti pronunce “...l'Ordinanza della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2018, n. 1435, secondo la quale '… omissis … l'impugnata sentenza ha fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di un «specifica concessione», laddove il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all'uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico… omissis…neppure rileva il fatto che l'ente pubblico non abbia avanzato richiesta di pagamento dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo del suolo in questione...”. Considerate, pertanto, le tesi difensive di va richiamata la sentenza Cass. Parte_1
Sez. I civile, n. 21236 del 9.8.2019, che appare utile riproporre diffusamente per aver definito una controversia del tutto omologa a quella qui in definizione, con riferimento a contrapposte argomentazioni prospettate dalle parti in causa analoghe a quelle prospettate dalle parti nel giudizio qui in definizione. Si legge nella sentenza in esame “…Questa Corte, di recente, ha ribadito, in fattispecie analoga a quella in oggetto, che 'il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici', cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo'…L'istituto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63,come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5), in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicchè il presupposto applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 – 01; Sez. 2, 04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 – 01). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema diriparto di giurisdizione, che ha ribadito che il canone Osap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico…è stato ritenuto che sia obbligato al pagamento del canone, secondo le tariffe predisposte dal Comune, il che abbia sostituito con griglie una parte del P_ piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. 06/08/2009, n. 18037); tale orientamento è stato ribadito nella più recente pronuncia n. 1435/2018…Il ricorrente oltre ad invocare la mancanza di concessione formale, fatto questo, come sopra si è detto, irrilevante, in presenza di occupazione di area pubblica, reitera l'eccepita natura privata dell'area su cui instano le griglie ed intercapedini, essendo state le stesse costruite su area privata contestualmente alla costruzione dell'edificio, in virtù di concessione edilizia, cosicchè si sarebbe al di fuori di un presupposto fondante la debenza del canone, essendo le griglie ed intercapedini collocate, per l'appunto, su aree prive di servitù di pubblico passaggio. Ora, la Corte d'appello ha ritenuto che, nella specie, vi fosse quanto meno una servitù di pubblico passaggio costituita per effetto della c.d. dicatio ad patriam, avendo lo stesso ammesso di non avere mai manifestato una volontà contraria P_ all'assoggettamento del marciapiede (ove le griglie ed intercapedini sono collocate) all'uso pubblico. Questa Corte a S.U. nella pronuncia n. 1611/2007 ha affermato che 'in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da parte del dell'area circostante CP_3 il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora P_ il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie P_ il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico'. Tuttavia, dalla sentenza impugnata, non risulta che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico, e che fosse stata acquistata dal l'area circostante il perimetro del fabbricato CP_3 condominiale. E questa Corte (Cass. 18052/2009) ha precisato, sia pure in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che 'la circostanza che un'area ubicata in un agglomerato urbano dei territori in cui vige il sistema tavolare sia classificata come seminativo non esclude la sussistenza del presupposto impositivo, avendo detta classificazione carattere meramente ricognitivo della destinazione del bene, e trovando applicazione la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 3, all. F(disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della L. 12 febbraio 1958, n. 126), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, in tal modo ponendo una presunzione 'iuris tantum' di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione'. Ma la CP_3
Corte d'appello ha statuito sul presupposto, contestato dal che l'area perimetrale del P_
, adibita a marciapiede, fosse gravata da servitù di pubblico passaggio, costituendo P_ principio consolidato quello per cui il comportamento del proprietario di un fondo, il quale metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù (Cass. 16979/2018: Cass. 15618/2018; Cass. 4207/2012). La Corte d'appello afferma che sia irrilevante la circostanza, dedotta dall'appellato relativa all'essere state le griglie ed intercapedini realizzate contestualmente alla P_ costruzione dell'edificio condominiale, in conformità alla relativa licenza edilizia rilasciata dal Comune, in quanto l'esistenza di griglie ed intercapedini fin dall'epoca di costruzione dell'edificio non fa venir meno il fatto che esse comportino un'utilizzazione particolare, a beneficio del , dell'area P_ soggetta ad uso pubblico'. Ora, se è vero che il canone OSAP, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, può essere previsto anche 'per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge' e Roma Capitale, con Delib. n. 339 del 1998 e successive modifiche, ha adottato il Regolamento Cosap nel quale, fatto questo non contestato, ha previsto, all'art. 1 che il canone in oggetto si applica anche alle occupazioni 'di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio', non è stato correttamente verificato dalla corte di merito se fosse effettivamente sorta una servitù di pubblico passaggio e quindi un uso pubblico del marciapiede, per dicatio ad patriam, senza le griglie ed intercapedini, apposte solo successivamente dal fatto questo decisivo e non P_ irrilevante, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello. Invero, se le grate o intercapedini esistevano già quando il ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con P_ carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del ) a disposizione della P_ collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva 'ricevuto' il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del del pubblico P_ passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della Cosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione…”. Alla luce dei principi statuiti dalla Suprema Corte, pertanto, incontestata essendo l'avvenuta realizzazione di griglie e intercapedini unitamente al fabbricato cui accedono indissolubilmente all'atto della costruzione del fabbricato stesso, deve ritenersi che la servitù di passaggio cui fa riferimento sia stata necessariamente costituita successivamente Parte_1 alla realizzazione delle griglie e intercapedini stesse, dovendosi quindi escludere che sussista il diritto di di richiedere al Condominio attore somme a titolo di canone di concessione per Parte_1
l'occupazione di pubblico suolo negli anni dal 2010 al 2012, dovendo, conseguentemente, la stessa essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di Parte_1 canone di concessione di suolo pubblico negli anni dal 2010 al 2012 per euro €. 9.591,96 Al tempo stesso accogliendo la domanda del intesa al riconoscimento “..che nulla dall'opponente P_
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini…”, con ciò dovendosi intendere che difetta ogni presupposto perché possa vantare il diritto di Parte_1 riscuotere somme a titolo di canone COSAP in ragione delle griglie e intercapedini esistenti lungo il perimetro dello stabile del attore. Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi P_ assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, vista la notula depositata dal difensore di parte attrice, riconosciuto il richiesto “…aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014...”, in base ai valori tariffari medi, in ragione dello specifico valore della controversia. Stanti i contrasti giurisprudenziali nella materia non sussistono i presupposti per la condanna di per manifesta infondatezza delle sue difese. Parte_1
->
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <il tribunale ordinario di roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna alla restituzione al parte_1 controparte_1 dell'importo euro 9.591,96 indebitamente riscosso, oltre interessi dal 3.7.2017 (data presentazione dell'istanza rimborso del condominio all'ufficio tributi municipio ii) soddisfo;
dichiara l'inesistenza diritto riscuotere somme a titolo canone cosap ragione delle griglie e intercapedini esistenti lungo il perimetro dello stabile
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore del che Pt_1 Parte_1 P_ liquida in € 7.100=, oltre rimborso esborsi documentati per € 274, rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge.>>. §.
4. Con l'atto di appello l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24651/2019, depositata in cancelleria in data 24.12.2019 e, per l'effetto rigettare la domanda di rimborso della somma già versata di Euro 9.591,96 (riferita alle annualità 2010, 2011 e 2012) e confermare la legittimità del pagamento effettuato, dall'odierna appellato, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini, per le ragioni meglio specificate in narrativa.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è di Euro 9.591,96 e, pertanto, il contributo dovuto è pari ad Euro 355,50.”.
§.
5. L'appellato , costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 risposta depositata in data 13/10/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: – in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata. Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014) e con aumento di un terzo per manifesta fondatezza della presente difesa (ex co. 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014), con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto (ossia quasi 500 Sentenze del Tribunale di Roma e 100 Sentenze della Corte d'Appello di Roma) e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore”. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale. Con ulteriore riserva di meglio articolare e concludere all'esito delle richieste istruttorie di controparte. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Roma, sez. 2 a civile, Dott. Giuseppina Sarcina, RG. 56946/2017, deciso con l'appellata Sentenza n. 24651/2019.”
§.
6. La Corte con decreto del 9/6/2025, comunicato alle parti in pari data, ha disposto che la decisione dovesse avvenire con la procedura abbreviata dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 4.7.2025, ore 12 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ha assegnato termine alle parti sino al 4.7.2025 per depositare nel fascicolo informativo note difensive scritte sostitutive della discussione orale con la precisazione delle conclusioni, riservandosi di depositare la sentenza nel termine di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note. §.
7. Con note di trattazione scritta depositate in data 27/6/2025 l'appellante ha concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate.
§.
8. Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.,depositate in data 3/7/2025, l'appellato ha così concluso:
“Precisa quindi le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositata in data 30/12/2024, chiedendo l'accoglimento integrale della propria domanda – anche in ragione del giudicato e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia di COSAP (Cass. 2008/19, 3710/19, 21236/19, 28148/19, 31331/19, 4845/20, 11906/20, 21654/20, 5571/21, 5572/21, 5573/21, 12760/21, 37823/21, 39550/21, 8289/22, 10310/23, 10430/23, 10431/23, 10599/23, 10600/23, 10616/23, 10674/23, 10675/23, 6467/24) –, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite quantificate ai sensi del DM 55/2014 come da nota spese depositata in data 30/12/2024.”
§.
9. L'appello è infondato.
§.10. Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove si dispone l'annullamento dell'avviso impugnato mancando una specifica concessione all'occupazione del suolo pubblico.
L'appellante, nel lamentare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 63 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in combinato disposto con gli articoli 14 e 16 del Regolamento del Comune di (COSAP), Pt_1
l'errata ricognizione delle argomentazioni di parte opposta e l'errata valutazione delle risultanze probatorie, deduce che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, giacché detta normativa prescinde dalla «natura» dell'occupazione e non fa alcun riferimento agli atti di concessione.
§11. Va considerato che la Suprema Corte ha affermato che: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo"; il giudicato formatosi in relazione a un periodo d'imposta si estende anche ad altri periodi d'imposta che abbiano elementi costitutivi comuni. (Cass. Sez.U, Sentenza n.13916/2006 e n.14294/2007).
Nel caso in concreto il Tribunale di Roma pronunciando con sentenza n° 24652/19, pubblicata in data 24/12/2019, passata in giudicato (cfr. copia con certificazione in calce di non proposto appello, prodotta da parte appellata in data 30/12/2014), resa in un giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto un'annualità diversa di C.O.S.A.P. per le medesime griglie: ha dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Ente per canone OSAP annualità 2014;
ha annullato l'opposta cartella di pagamento (n. 097 2017 00068820 44);
ha dichiarato l'inesistenza del diritto di di riscuotere somme a titolo di canone COSAP Parte_1 per la presenza delle griglie e intercapedini lungo il perimetro dello stabile del Controparte_1
in
[...] Pt_1
Considerato, dunque, che il giudicato esterno formatosi in relazione alla non debenza del canone O.S.A.P da parte del per la presenza delle dette griglie e Parte_2 intercapedini oggetto di causa fa stato a ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., e preclude ogni diverso accertamento anche in relazione ad annualità diverse, di conseguenza, l'appello, comunque, non può essere accolto.
§.12. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata con diversa motivazione.
Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come da dispositivo, in favore del , Parte_2 ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000, compensi minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
§.13. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale civile di Roma n°24651/2019, pubblicata in data 24.12.2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, in favore del Parte_1
, che liquida, in complessivi € 2.906,00, di cui € 567,00 per la Parte_2 fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 11.7.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo