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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 1432/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a MIANE Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/01/1967
e
(c.f. ), nato/a a NAPOLI (NA), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. VALENTINA MERLO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/03/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la
[...] Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 508/2025 (dep. 24/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1994 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di MIANE (TV) dell'anno 1994, al n. 14, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1994 da nato/a a MIANE (TV), il 03/01/1967 Parte_1 e
, nato/a a NAPOLI (NA), il 17/04/1972, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MIANE (TV) dell'anno 1994 al n. 14, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Miane (TV).
2) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, danno atto di aver definito tutti i rapporti di contenuto economico patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere per alcun titolo e/o ragione l'uno dall'altra.
3) Le spese legali sono a carico esclusivo del sig. .” Parte_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 1432/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a MIANE Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/01/1967
e
(c.f. ), nato/a a NAPOLI (NA), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. VALENTINA MERLO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/03/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la
[...] Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 508/2025 (dep. 24/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1994 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di MIANE (TV) dell'anno 1994, al n. 14, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/09/1994 da nato/a a MIANE (TV), il 03/01/1967 Parte_1 e
, nato/a a NAPOLI (NA), il 17/04/1972, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MIANE (TV) dell'anno 1994 al n. 14, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Miane (TV).
2) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, danno atto di aver definito tutti i rapporti di contenuto economico patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere per alcun titolo e/o ragione l'uno dall'altra.
3) Le spese legali sono a carico esclusivo del sig. .” Parte_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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