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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 430/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente istruttore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 430 del Ruolo generale dell'anno
2023 promossa da:
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica pro tempore, con P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Ezio Gabrielli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-appellata-
rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Controparte_3
Ruggieri presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
1 -appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di NA in data 24.01.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'ill.ma Corte di Appello di NA, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di NA e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- in via principale: respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto
dalla , confermando la Controparte_1
sentenza del Tribunale di NA r.g. 5172/2021 del 24 gennaio 2023.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per l' : Controparte_4
Accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 24.1.2023 il Tribunale di NA ha accolto
2 l'opposizione proposta da nei confronti dalla CP_2 [...]
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_3
cartella di pagamento n.003 2020 0000320128001 emessa a suo carico ed ha dichiarato l'illegittimità ed inefficacia di detta cartella.
Il primo giudice, in particolare, ha rilevato che risultava agli atti ed era incontestato che il sig. avesse richiesto di essere rimesso in termini per CP_2
il pagamento in forma ridotta della sanzione, opzione che non aveva potuto esercitare a causa della condotta del coobbligato (il quale Persona_1
aveva commesso la violazione al CdS alla guida di un veicolo di proprietà dell'opponente) in quanto quest'ultimo, dopo aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione della sanzione, ne aveva omesso il pagamento;
di tale inadempimento, peraltro, l' non aveva ricevuto alcuna comunicazione. CP_2
Detta circostanza, secondo il giudice di primo grado, non aveva consentito al sig.
di avere conoscenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione e CP_2
non era pertanto a lui imputabile.
Avverso detta sentenza propone appello la , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
, costituitosi, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
integrale della sentenza di primo grado.
Si costituisce pure l' , contumace in primo Controparte_5
grado, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1.Con unico ed articolato motivo d'appello la , odierna appellante, CP_1
contesta al giudice di primo grado di aver fatto mal governo delle regole di diritto che disciplinano la materia.
1.1.Secondo parte appellante l'art. 196 c.d.s. prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo unitamente al trasgressore delle norme sulla circolazione stradale, oltre alla possibilità di riconoscere il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. La norma, perciò, riconosce all'Amministrazione, in qualità di creditore, di pretendere l'adempimento dell'obbligazione per intero dal proprietario del veicolo.
1.2.La richiesta di rateizzazione, inoltre, non fa venir meno la natura solidale dell'obbligazione, con la conseguenza che i coobbligati rimangono tali anche rispetto al pagamento delle rate con la conseguenza che, laddove non adempiano, decadono automaticamente dal beneficio di cui all'art. 202, comma
7 c.d.s.
1.3.La motivazione della sentenza di primo grado sarebbe quindi in contrasto con il dettato normativo, poiché risulta incontestato che l'odierno appellato, così
come il trasgressore, abbiano omesso di pagare la prima rata e si sia quindi verificata l'automatica decadenza dal beneficio di rateizzazione e conseguentemente l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, detratte le somme già corrisposte, sommando le spese del procedimento.
1.4.L'appellante contesta quanto sostenuto dal giudice, e cioè che vi sarebbe stato a carico dell'amministrazione un onere di comunicare all'odierno appellante
4 il mancato pagamento della prima rata. Infatti, nessuna disposizione legislativa obbliga l'amministrazione a comunicare all'altro obbligato in solido il mancato pagamento della rata, poiché invece la disposizione dell'art. 202, comma 7, prevede l'automatica decadenza dal beneficio di rateizzazione allo scadere della prima rata non pagata.
Al contrario, vi sarebbe invece l' obbligo per il coobbligato, venuto a conoscenza dell'ammissione al beneficio del pagamento rateale, di accertarsi alle singole scadenze del puntuale pagamento dell'altro coobbligato e nel caso di sostituirsi per il pagamento, con successiva facoltà di pretendere in seguito la restituzione della somma.
2.L'appello è infondato.
2.1. Va premesso che l'art. 202 bis Cds riconosce ai soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 200,00 euro la possibilità di richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, ove versino in condizioni economiche disagiate.
In tal caso, ove l'istanza sia accolta, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateizzazione e si applicano le sanzioni dell'art. 203.
Il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
2.2. In questa specifica ipotesi di decadenza dal beneficio della rateizzazione,
di cui all'art. 202-bis comma 7, in combinato disposto con l'art. 203 comma 3,
5 che prevede l'applicazione della sanzione in misura della metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, non è espressamente richiamata la responsabilità in solido del proprietario del veicolo.
In assenza di una disposizione espressa che estenda al coobbligato la sanzione dell'art. 203, comma 3, e che preveda una forma di pubblicità nei suoi confronti della istanza di rateizzazione da parte del trasgressore, la specifica ipotesi in esame va intesa nel senso che il soggetto tenuto al pagamento della sanzione maggiorata è soltanto colui che ha richiesto la rateizzazione e non ha correttamente adempiuto.
Ed invero la domanda di rateizzazione di cui all'art. 202-bis è una modalità di pagamento della sanzione amministrativa che è concessa in virtù di una particolare situazione soggettiva del soggetto richiedente vale a dire le condizioni economiche disagiate, il che sembra implicare il carattere strettamente personale dell'istituto.
2.3. Se dunque la richiesta di rateizzazione non fa venir meno la solidarietà tra i coobbligati in ordine alla sanzione originaria, non può però ritenersi che il coobbligato sia tenuto al pagamento della maggiore sanzione per una condotta a lui non imputabile ed in relazione alla quale non ha possibilità di intervento.
La maggiorazione della sanzione amministrativa conseguente all'inadempimento del trasgressore alla rateizzazione, in assenza di specifica disposizione contraria, ad avviso del collegio va qualificata come strettamente personale, e della stessa non può quindi rispondere il coobbligato, che resta invece solidalmente tenuto nei limiti del pagamento della sanzione iniziale.
6 3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, deve ritenersi che l'appello notificato dalla all' – rimasta contumace nel CP_1 Controparte_6
giudizio di primo grado - abbia natura di mera denuntiatio litis, con conseguente compensazione delle spese del presente grado.
Anche con riferimento alle altre parti, in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa circa le questioni giuridiche esaminate, in assenza di precedenti di legittimità in materia, si dispone la compensazione delle spese.
Considerata la natura pubblica dell'appellante non sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA depositata il 24/01/2023 proposto dalla nei confronti del sig. e dell' Controparte_1 CP_2 [...]
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, Controparte_4
così dispone:
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in NA il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
7
8
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente istruttore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 430 del Ruolo generale dell'anno
2023 promossa da:
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica pro tempore, con P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Ezio Gabrielli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-appellata-
rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Controparte_3
Ruggieri presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
1 -appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di NA in data 24.01.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'ill.ma Corte di Appello di NA, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di NA e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- in via principale: respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto
dalla , confermando la Controparte_1
sentenza del Tribunale di NA r.g. 5172/2021 del 24 gennaio 2023.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per l' : Controparte_4
Accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 24.1.2023 il Tribunale di NA ha accolto
2 l'opposizione proposta da nei confronti dalla CP_2 [...]
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_3
cartella di pagamento n.003 2020 0000320128001 emessa a suo carico ed ha dichiarato l'illegittimità ed inefficacia di detta cartella.
Il primo giudice, in particolare, ha rilevato che risultava agli atti ed era incontestato che il sig. avesse richiesto di essere rimesso in termini per CP_2
il pagamento in forma ridotta della sanzione, opzione che non aveva potuto esercitare a causa della condotta del coobbligato (il quale Persona_1
aveva commesso la violazione al CdS alla guida di un veicolo di proprietà dell'opponente) in quanto quest'ultimo, dopo aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione della sanzione, ne aveva omesso il pagamento;
di tale inadempimento, peraltro, l' non aveva ricevuto alcuna comunicazione. CP_2
Detta circostanza, secondo il giudice di primo grado, non aveva consentito al sig.
di avere conoscenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione e CP_2
non era pertanto a lui imputabile.
Avverso detta sentenza propone appello la , chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
, costituitosi, conclude per il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
integrale della sentenza di primo grado.
Si costituisce pure l' , contumace in primo Controparte_5
grado, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1.Con unico ed articolato motivo d'appello la , odierna appellante, CP_1
contesta al giudice di primo grado di aver fatto mal governo delle regole di diritto che disciplinano la materia.
1.1.Secondo parte appellante l'art. 196 c.d.s. prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo unitamente al trasgressore delle norme sulla circolazione stradale, oltre alla possibilità di riconoscere il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. La norma, perciò, riconosce all'Amministrazione, in qualità di creditore, di pretendere l'adempimento dell'obbligazione per intero dal proprietario del veicolo.
1.2.La richiesta di rateizzazione, inoltre, non fa venir meno la natura solidale dell'obbligazione, con la conseguenza che i coobbligati rimangono tali anche rispetto al pagamento delle rate con la conseguenza che, laddove non adempiano, decadono automaticamente dal beneficio di cui all'art. 202, comma
7 c.d.s.
1.3.La motivazione della sentenza di primo grado sarebbe quindi in contrasto con il dettato normativo, poiché risulta incontestato che l'odierno appellato, così
come il trasgressore, abbiano omesso di pagare la prima rata e si sia quindi verificata l'automatica decadenza dal beneficio di rateizzazione e conseguentemente l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, detratte le somme già corrisposte, sommando le spese del procedimento.
1.4.L'appellante contesta quanto sostenuto dal giudice, e cioè che vi sarebbe stato a carico dell'amministrazione un onere di comunicare all'odierno appellante
4 il mancato pagamento della prima rata. Infatti, nessuna disposizione legislativa obbliga l'amministrazione a comunicare all'altro obbligato in solido il mancato pagamento della rata, poiché invece la disposizione dell'art. 202, comma 7, prevede l'automatica decadenza dal beneficio di rateizzazione allo scadere della prima rata non pagata.
Al contrario, vi sarebbe invece l' obbligo per il coobbligato, venuto a conoscenza dell'ammissione al beneficio del pagamento rateale, di accertarsi alle singole scadenze del puntuale pagamento dell'altro coobbligato e nel caso di sostituirsi per il pagamento, con successiva facoltà di pretendere in seguito la restituzione della somma.
2.L'appello è infondato.
2.1. Va premesso che l'art. 202 bis Cds riconosce ai soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 200,00 euro la possibilità di richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, ove versino in condizioni economiche disagiate.
In tal caso, ove l'istanza sia accolta, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateizzazione e si applicano le sanzioni dell'art. 203.
Il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
2.2. In questa specifica ipotesi di decadenza dal beneficio della rateizzazione,
di cui all'art. 202-bis comma 7, in combinato disposto con l'art. 203 comma 3,
5 che prevede l'applicazione della sanzione in misura della metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, non è espressamente richiamata la responsabilità in solido del proprietario del veicolo.
In assenza di una disposizione espressa che estenda al coobbligato la sanzione dell'art. 203, comma 3, e che preveda una forma di pubblicità nei suoi confronti della istanza di rateizzazione da parte del trasgressore, la specifica ipotesi in esame va intesa nel senso che il soggetto tenuto al pagamento della sanzione maggiorata è soltanto colui che ha richiesto la rateizzazione e non ha correttamente adempiuto.
Ed invero la domanda di rateizzazione di cui all'art. 202-bis è una modalità di pagamento della sanzione amministrativa che è concessa in virtù di una particolare situazione soggettiva del soggetto richiedente vale a dire le condizioni economiche disagiate, il che sembra implicare il carattere strettamente personale dell'istituto.
2.3. Se dunque la richiesta di rateizzazione non fa venir meno la solidarietà tra i coobbligati in ordine alla sanzione originaria, non può però ritenersi che il coobbligato sia tenuto al pagamento della maggiore sanzione per una condotta a lui non imputabile ed in relazione alla quale non ha possibilità di intervento.
La maggiorazione della sanzione amministrativa conseguente all'inadempimento del trasgressore alla rateizzazione, in assenza di specifica disposizione contraria, ad avviso del collegio va qualificata come strettamente personale, e della stessa non può quindi rispondere il coobbligato, che resta invece solidalmente tenuto nei limiti del pagamento della sanzione iniziale.
6 3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, deve ritenersi che l'appello notificato dalla all' – rimasta contumace nel CP_1 Controparte_6
giudizio di primo grado - abbia natura di mera denuntiatio litis, con conseguente compensazione delle spese del presente grado.
Anche con riferimento alle altre parti, in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa circa le questioni giuridiche esaminate, in assenza di precedenti di legittimità in materia, si dispone la compensazione delle spese.
Considerata la natura pubblica dell'appellante non sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA depositata il 24/01/2023 proposto dalla nei confronti del sig. e dell' Controparte_1 CP_2 [...]
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, Controparte_4
così dispone:
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in NA il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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