Ordinanza cautelare 21 marzo 2019
Sentenza 27 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 21/03/2019, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2019
N. 00110/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00153/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Maria Cesarina Turco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Questura -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della -OMISSIS- del 13 dicembre 2018, notificato in data 14 dicembre 2018, con il quale è stata applicata al ricorrente, per il periodo di un anno, la misura di prevenzione ex art. 6 della l. n. 401 del 1989, come modificata dal d.l. 22 dicembre1994, n. 717, convertito nella l. 24 febbraio 1995, n. 45, e dal d.lgs. n. 377 del 2001, di “accesso agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionati di serie “A”, “B”, Lega Pro Divisione Unica, Lega nazionale Dilettanti, coppe nazionali ed internazionali o partite amichevoli ed allenamenti cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e la Nazionale Italiana di calcio, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del ricorrente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per il ricorrente l’avvocato Giovanni Adami e per il Ministero l’avvocato dello Stato Tiziana Pisani;
Il Collegio,
premesso che il provvedimento limitativo dell’accesso alle manifestazioni sportive è stato prudenzialmente adottato dalla Questura -OMISSIS- a causa dell’imminente svolgimento del derby cittadino -OMISSIS-, tradizionalmente connotato da un elevato conflitto tra tifoserie, tale da ingenerare una situazione di allarme per l’ordine pubblico;
visto che il ricorrente nottetempo è stato trovato in possesso, insieme ad altri soggetti, di volantini che verosimilmente avrebbe affisso in luoghi strategici del centro storico -OMISSIS- se la Polizia non fosse intervenuta per impedirlo;
atteso che il disegno e la frase contenuti in detti volantini, ove collocati nello specifico contesto ambientale, integrano una provocazione idonea ad incrementare la predetta situazione di allarme e di pericolo e dunque a generare fatti di violenza;
ritenuto che in un giudizio di bilanciamento di interessi la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva durante le manifestazioni sportive deve ritenersi prevalente rispetto alla libertà del singolo di accedere liberamente alle manifestazioni sportive;
considerato che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della giovane età del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 novembre 2019.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Domenico Giordano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.