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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1118 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. POLA Parte_1 C.F._1
DANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Finale Emilia (MO), via Saffi n 5;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BALLOTTA MICAELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Emilia Est n. 25;
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. MICELE ANTONELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo domicilio digitale Email_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_4 C.F._3
PARASIDO FRANCO ROSSANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Matteotti n. 32;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
FARINI ANTONIO e dall'Avv. CASALI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, viale Aldini n. 28.
-Appellati- In punto a: appello avverso la sentenza n. 443/2023 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 443/2023 emessa in data 16.3.2023, ha rigettato le domande proposte da che ha agito nei confronti dell' di e dei dottori Parte_1 CP_3 Controparte_1 Pt_3
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...] Parte_4 dell'omicidio della moglie, a opera del nipote il cui disturbo Persona_1 Parte_5 schizoaffettivo cronico era stato sottovalutato dai sanitari che lo avevano in cura, che avevano omesso di adottare le misure necessarie alla prevenzione di condotte, come quella in concreto tenuta, lesive dell'altrui integrità psicofisica.
Il Tribunale – ricondotta la responsabilità dei convenuti nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. – ha ritenuto le allegazioni attoree del tutto insufficienti a fondare la pretesa risarcitoria, in quanto generiche e apodittiche, non supportate da alcuna prova sia in ordine alla presunta condotta doverosa esigibile dai sanitari e alla sua idoneità causale salvifica – risultando, anzi, l'assenza di colpa in capo al personale medico – sia in ordine ai danni conseguenza, né patrimoniali, “non essendo nemmeno allegato quali fossero le elargizioni erogate dalla moglie, le prestazioni lavorative o le spese sostenute”, né non patrimoniali, giacché “nemmeno il danno biologico è supportato da allegazioni e documentazione sanitaria”. ha impugnato detta sentenza, affidandosi a quattro motivi di appello, con cui si duole Parte_1 dell'ingiusto mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (primo motivo) e dell'erronea convinzione del giudice in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova imposto dall'art. 2043 c.c. (secondo motivo) – conseguentemente dovendosi affermare la responsabilità extracontrattuale dei medici e contrattuale delle strutture (terzo motivo) – anche sotto il profilo dei danni-conseguenza (quarto motivo).
***
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può essere accolta, perché
l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso.
Si premette che il principio processuale della ragione più liquida consente, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendo un approccio interpretativo che prediliga il profilo dell'evidenza e dell'impatto operativo a quello dell'ordine logico-sistematico delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
In applicazione di tale principio, il rigetto del quarto motivo di appello, nei termini che si vanno di seguito a precisare, rende superfluo l'esame della questione, prospettata nei primi tre motivi e logicamente preliminare, della sussistenza, nell'an, di una responsabilità professionale in capo alle strutture e ai medici appellati, oltre che della sua qualificazione. In particolare, sotto tale ultimo profilo, poiché il quarto motivo di appello investe l'assolvimento dell'onere della prova in relazione al danno-conseguenza in concreto risarcibile, e poiché tanto l'art. 1218 c.c. quanto l'art. 2043 c.c. investono il danneggiato di tale prova, ogni disquisizione sul punto è superflua.
Nel merito, osserva questa Corte che, a fronte della puntuale motivazione del giudice di primo grado nel senso della esiguità e genericità delle difese attoree in ordine al danno di cui è stato chiesto il ristoro, l'appellante si
è limitato a rinviare “a quanto sopra esposto” e a dedurre che la CTU richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non possa considerarsi esplorativa, in quanto “per la complessità della materia, questa era necessaria per accertare i fatti, nonché ad individuare e quantificare il danno risarcibile”.
Tuttavia, per un verso, nell'atto di appello nulla viene esposto sull'argomento del danno risarcibile, sicché il richiamo “a quanto sopra esposto” pare privo di significato;
per altro verso, le poche, vaghe, allegazioni contenute negli atti di primo grado (atto di citazione e note conclusive) sono state giustamente ritenute dal
Tribunale inidonee giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria. Dette allegazioni non consentono, infatti, non solo di provare il pregiudizio concretamente subito ma, ancor prima, di individuarlo con sufficiente determinatezza sul piano assertivo.
Invero, ha chiesto, a titolo di danno patrimoniale, il danno emergente e lucro cessante Parte_1 consistenti nella “perdita delle elargizioni erogate dalla moglie, delle sue prestazioni lavorative nell'ambito della vita famigliare, ecc.ecc., oltre alle altre spese sostenute”, senza, tuttavia, premurarsi anche solo di indicare (prima ancora che provare) quale lavoro svolgesse la moglie, se, come e quanto essa contribuisse alla vita famigliare, sia dal punto di vista prettamente economico che da quello dell'assistenza e cura domestica, e come il suo decesso abbia modificato, in negativo, il contesto patrimoniale del vedovo. Non è dato sapere, inoltre, in cosa consistano e a quanto ammontino le “spese sostenute”. È evidente che non è possibile risarcire né la perdita di introiti di cui non è provata l'esistenza né esborsi di cui non è noto se e a che titolo siano stati effettuati.
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante ha allegato –senza, anche in questo caso, fornire alcun elemento probatorio a supporto – un danno biologico non meglio specificato nella sua natura, diagnosi e gravità.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la “cosa” oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito, con la conseguenza che l'onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. civ., n. 13328/2015). Si osserva, infine, che la CTU richiesta dall'attore nella seconda memoria istruttoria non era finalizzata all'accertamento del pregiudizio subito dall'attore, ma dello stato psichico del nipote e Parte_5 che, comunque, la nomina, anche d'ufficio, di un consulente al fine di individuare e quantificare il danno risarcibile si sarebbe risolta in un'inammissibile elusione delle regole in materia di riparto dell'onere della prova, non potendo la CTU sopperire alle carenze difensive delle parti (Cass. civ., n. 26048/2023).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Sussistono infine i presupposti per la condanna ex art.96 co.3 c.c.p., applicabile in tutti i casi di soccombenza della parte come " sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.c.p. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale". Trattasi di figura che richiede la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, che devono risultare (anche presuntivamente) dal comportamento e dagli atti processuali. Come precisato dalla S.C. (Sent. SSUU
32001/22): “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione". Tale condanna va effettuata nei confronti dell'appellante per quanto riguarda la presente fase, Parte_1 laddove ha agito senza 'quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda'. Nel presente grado infatti l'appellante si è limitato alla riproposizione delle difese avanzate in primo grado e affrontate dal Tribunale, senza compiere alcuno sforzo argomentativo in grado di smentire la posizione assunta dal primo giudice o apportarvi differenti elementi di valutazione.
Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa in euro 1.000 per ciascuna parte
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
443/2023 del Tribunale di Modena ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 1.000 ciascuna, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c; - dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1118 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. POLA Parte_1 C.F._1
DANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Finale Emilia (MO), via Saffi n 5;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BALLOTTA MICAELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Emilia Est n. 25;
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. MICELE ANTONELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo domicilio digitale Email_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_4 C.F._3
PARASIDO FRANCO ROSSANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Matteotti n. 32;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
FARINI ANTONIO e dall'Avv. CASALI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, viale Aldini n. 28.
-Appellati- In punto a: appello avverso la sentenza n. 443/2023 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 443/2023 emessa in data 16.3.2023, ha rigettato le domande proposte da che ha agito nei confronti dell' di e dei dottori Parte_1 CP_3 Controparte_1 Pt_3
e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...] Parte_4 dell'omicidio della moglie, a opera del nipote il cui disturbo Persona_1 Parte_5 schizoaffettivo cronico era stato sottovalutato dai sanitari che lo avevano in cura, che avevano omesso di adottare le misure necessarie alla prevenzione di condotte, come quella in concreto tenuta, lesive dell'altrui integrità psicofisica.
Il Tribunale – ricondotta la responsabilità dei convenuti nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. – ha ritenuto le allegazioni attoree del tutto insufficienti a fondare la pretesa risarcitoria, in quanto generiche e apodittiche, non supportate da alcuna prova sia in ordine alla presunta condotta doverosa esigibile dai sanitari e alla sua idoneità causale salvifica – risultando, anzi, l'assenza di colpa in capo al personale medico – sia in ordine ai danni conseguenza, né patrimoniali, “non essendo nemmeno allegato quali fossero le elargizioni erogate dalla moglie, le prestazioni lavorative o le spese sostenute”, né non patrimoniali, giacché “nemmeno il danno biologico è supportato da allegazioni e documentazione sanitaria”. ha impugnato detta sentenza, affidandosi a quattro motivi di appello, con cui si duole Parte_1 dell'ingiusto mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (primo motivo) e dell'erronea convinzione del giudice in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova imposto dall'art. 2043 c.c. (secondo motivo) – conseguentemente dovendosi affermare la responsabilità extracontrattuale dei medici e contrattuale delle strutture (terzo motivo) – anche sotto il profilo dei danni-conseguenza (quarto motivo).
***
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può essere accolta, perché
l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso.
Si premette che il principio processuale della ragione più liquida consente, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendo un approccio interpretativo che prediliga il profilo dell'evidenza e dell'impatto operativo a quello dell'ordine logico-sistematico delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
In applicazione di tale principio, il rigetto del quarto motivo di appello, nei termini che si vanno di seguito a precisare, rende superfluo l'esame della questione, prospettata nei primi tre motivi e logicamente preliminare, della sussistenza, nell'an, di una responsabilità professionale in capo alle strutture e ai medici appellati, oltre che della sua qualificazione. In particolare, sotto tale ultimo profilo, poiché il quarto motivo di appello investe l'assolvimento dell'onere della prova in relazione al danno-conseguenza in concreto risarcibile, e poiché tanto l'art. 1218 c.c. quanto l'art. 2043 c.c. investono il danneggiato di tale prova, ogni disquisizione sul punto è superflua.
Nel merito, osserva questa Corte che, a fronte della puntuale motivazione del giudice di primo grado nel senso della esiguità e genericità delle difese attoree in ordine al danno di cui è stato chiesto il ristoro, l'appellante si
è limitato a rinviare “a quanto sopra esposto” e a dedurre che la CTU richiesta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non possa considerarsi esplorativa, in quanto “per la complessità della materia, questa era necessaria per accertare i fatti, nonché ad individuare e quantificare il danno risarcibile”.
Tuttavia, per un verso, nell'atto di appello nulla viene esposto sull'argomento del danno risarcibile, sicché il richiamo “a quanto sopra esposto” pare privo di significato;
per altro verso, le poche, vaghe, allegazioni contenute negli atti di primo grado (atto di citazione e note conclusive) sono state giustamente ritenute dal
Tribunale inidonee giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria. Dette allegazioni non consentono, infatti, non solo di provare il pregiudizio concretamente subito ma, ancor prima, di individuarlo con sufficiente determinatezza sul piano assertivo.
Invero, ha chiesto, a titolo di danno patrimoniale, il danno emergente e lucro cessante Parte_1 consistenti nella “perdita delle elargizioni erogate dalla moglie, delle sue prestazioni lavorative nell'ambito della vita famigliare, ecc.ecc., oltre alle altre spese sostenute”, senza, tuttavia, premurarsi anche solo di indicare (prima ancora che provare) quale lavoro svolgesse la moglie, se, come e quanto essa contribuisse alla vita famigliare, sia dal punto di vista prettamente economico che da quello dell'assistenza e cura domestica, e come il suo decesso abbia modificato, in negativo, il contesto patrimoniale del vedovo. Non è dato sapere, inoltre, in cosa consistano e a quanto ammontino le “spese sostenute”. È evidente che non è possibile risarcire né la perdita di introiti di cui non è provata l'esistenza né esborsi di cui non è noto se e a che titolo siano stati effettuati.
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante ha allegato –senza, anche in questo caso, fornire alcun elemento probatorio a supporto – un danno biologico non meglio specificato nella sua natura, diagnosi e gravità.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la “cosa” oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito, con la conseguenza che l'onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. civ., n. 13328/2015). Si osserva, infine, che la CTU richiesta dall'attore nella seconda memoria istruttoria non era finalizzata all'accertamento del pregiudizio subito dall'attore, ma dello stato psichico del nipote e Parte_5 che, comunque, la nomina, anche d'ufficio, di un consulente al fine di individuare e quantificare il danno risarcibile si sarebbe risolta in un'inammissibile elusione delle regole in materia di riparto dell'onere della prova, non potendo la CTU sopperire alle carenze difensive delle parti (Cass. civ., n. 26048/2023).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Sussistono infine i presupposti per la condanna ex art.96 co.3 c.c.p., applicabile in tutti i casi di soccombenza della parte come " sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.c.p. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale". Trattasi di figura che richiede la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, che devono risultare (anche presuntivamente) dal comportamento e dagli atti processuali. Come precisato dalla S.C. (Sent. SSUU
32001/22): “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione". Tale condanna va effettuata nei confronti dell'appellante per quanto riguarda la presente fase, Parte_1 laddove ha agito senza 'quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda'. Nel presente grado infatti l'appellante si è limitato alla riproposizione delle difese avanzate in primo grado e affrontate dal Tribunale, senza compiere alcuno sforzo argomentativo in grado di smentire la posizione assunta dal primo giudice o apportarvi differenti elementi di valutazione.
Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa in euro 1.000 per ciascuna parte
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
443/2023 del Tribunale di Modena ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 1.000 ciascuna, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c; - dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori