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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 695/2020
Dott. SA MA Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. EL GN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 695/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 agosto 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA , con sede in Credaro (BG) - Controparte_1 P.IVA_1
Altri istituti e leggi via Roma n. 50/R, in persona del legale rappresentante pro tempore, speciali rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE del Foro di Napoli,
CODICE: procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
P.IVA_2 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
con sede in Roma (RM) - via Grezar n. 14, in persona del Responsabile
Contenzioso Lombardia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI EA del Foro di CI, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CI n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 1369/2020
DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, DEL 10/07/2020, NEL GIUDIZIO
RECANTE R.G. N. 18841/2018, inerente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento ivi riportata;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento
n.02220130013073164, n.02220110035421207, n.02220120003910762,
n.02220120006766569, n.02220120012266109, n.02220120015058735,
n.02220120017593789, n.02220120019531025, n.02220120020934416,
n.02220120025966423, n.02220120031507809, n.02220130002592569,
n.02220130010880889 e n.02220130020812784, impugnate unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono infondate, per intervenuta prescrizione, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento
n.02220130013073164, n.02220110035421207, n.02220120003910762,
n.02220120006766569, n.02220120012266109 n.02220120015058735,
n.02220120017593789, n.02220120019531025, n.02220120020934416,
n.02220120025966423, n.02220120031507809, n.02220130002592569,
n.02220130010880889, n.02220130020812784, n.02220130023206932,
n.02220140001311273, n.02220140005031576, n.02220140012032052,
n.02220150012624205, n.02220150012624306, n.02220160001779875 e
n.02220160008248938, impugnate unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse, dichiarando altresì
2 non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile ed Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1369/2020 emessa dal Tribunale di
CI in data 26.09.2020 e pubblicata in data 10.07.2020.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_3
, proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c.,
[...] Controparte_1
avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn.
0220130013073164000, 02220110035421207000,
02220120003910762000, 02220120006766569000,
02220120012266109000, 02220120015058735000,
02220120017593789000, 02220120019531025000,
02220120020934416000, 02220120025966423000,
02220120031507809000, 02220130002592569000,
02220130010880889000, 02220130020812784000,
02220130023206932000, 02220140001311273000,
02220140005031576000, 02220140012032052000,
02220150012624205000, 02220150012624306000,
02220160001779875000, 0222016000824938000,
02220160008248938000, esponendo:
- che aveva avuto conoscenza delle proprie pendenze esclusivamente in data
3 11 dicembre 2018, allorché, recatasi presso gli Uffici dell'
[...]
, richiedeva copia degli estratti di ruolo;
Controparte_3
- che, dunque, non essendovi stata notifica delle predette cartelle, era ammissibile l'opposizione proposta autonomamente avverso l'estratto di ruolo;
- che i crediti contenuti nelle cartelle relative agli estratti di ruolo opposti erano prescritti, per decorrenza del relativo termine quinquennale;
- che le cartelle di pagamento dovevano essere annullate, in quanto non erano mai state notificate al contribuente;
- che, in ogni caso, la prova del contenuto integrale delle cartelle e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica richiedeva la produzione in giudizio dell'originale delle cartelle.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali impugnate;
nel merito, di accertarne l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, di accertarne la mancata notifica con conseguente annullamento delle stesse.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_3
contestando in fatto e in diritto tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito da ed esponendo: Controparte_1
- che l'opposizione proposta autonomamente avverso gli estratti di ruolo era inammissibile, in quanto le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate, talune a mezzo pec, talaltre a mezzo posta;
- che non sussisteva alcun obbligo, in capo all'agente di riscossione, di produrre copia integrale della cartelle di pagamento, e che la prova della notifica poteva essere data attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento, ovvero della ricevuta di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento in contestazione;
- che l'eccezione di prescrizione era infondata, atteso che le cartelle esattoriali erano state oggetto di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità
4 dell'opposizione proposta autonomamente avverso gli estratti di ruolo;
nel merito, di rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda ed eccezione proposta in suo danno.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice eccepiva la nullità della costituzione di , per essere Controparte_3
avvenuta mediante il patrocinio di Avvocato del libero Foro e non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato;
disconosceva tutta la documentazione prodotta da parte convenuta ai sensi degli artt. 215 e ss. c.p.c. ed eccepiva, infine, l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020, il Tribunale di
CI dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannando
[...]
alla refusione delle spese di lite. CP_1
Il Tribunale, in particolare:
- rigettava l'eccezione di nullità della costituzione di Controparte_3
citando, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di
[...]
cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019;
- dichiarava l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo in questione, rilevando come, sul punto, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, avesse precisato:
“se l'opponente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo per la prima volta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella” […] “se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge. Allo stesso modo qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata è inammissibile per carenza
5 d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cass. civ., sez. VI, 7/3/2019, n. 6723).”;
- accertava, quindi, che l aveva provato Controparte_3
la notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
- riteneva documentalmente provato che le cartelle di pagamento nn.
02220110035421207000, 02220120003910762000,
02220120006766569000, 02220120012266109000,
02220120015058735000, 02220120017593789000,
02220120019531025000, 02220120020934416000,
02220120025966423000, 02220120031507809000,
02220130002592569000, 02220140012032052000, erano state notificate a mezzo posta;
mentre le cartelle nn. 0220130013073164000, 02220130010880889000,
02220130020812784000, 02220130023206932000,
02220140001311273000, 02220140005031576000,
02220150012624205000, 02220150012624306000,
02220160001779875000, 02220160008248938000 erano state notificate a mezzo pec;
- aderendo all'insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione n.
26287 del 17/10/2019, riteneva valide le notifiche, non sussistendo alcun obbligo di produrre l'originale delle cartelle impugnate nel loro contenuto integrale con la relata di notifica apposta in calce alle stesse, essendo sufficiente la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella;
- quanto al disconoscimento dei documenti prodotti da solamente in CP_4
copie fotostatiche non autenticate, lo riteneva inammissibile perché generico, rilevando comunque che “l'efficacia rappresentativa della documentazione
6 fotostatica prodotta da parte convenuta è avvalorata dalle risultanze dell'estratto di ruolo impugnato, ove è annotata la data della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi con il relativo numero;
date che risultano corrispondenti a quelle desumibili dalla copie delle relate di notificazione prodotte in giudizio. Quanto agli avvisi notificati via pec, invece, il numero identificativo del file viene indicato in alto a sinistra e riportato nella pec di consegna in basso a destra. La data di notifica coincide con quanto risultante dal medesimo estratto di ruolo.”;
- quanto alle notificazioni avvenute via pec, evidenziava che l'invio a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o, al più, di una sua copia informatica, non essendo, quindi, dovuta alcuna attestazione di conformità, diventando, così, “del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m. Infatti, il carattere immodificabile .p7m, richiamato da parte attrice, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame
(Cass., 16/2/2018, n. 3805; Cass., 14/3/2017, n. 6518; Cass., 18/4/2016, n.
7665).”. Sottolineava, comunque, che, anche ritenendo irregolare il formato del file inviato, il vizio sarebbe comunque stato sanato, dal momento che con la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario si era determinata la sua conoscenza, con conseguente raggiungimento dello scopo legale;
- quanto alle notificazioni avvenute via posta, accertava che l' avesse, CP_4
correttamente, fatto ricorso al Centro Servizi Integrati, servizio offerto non da un soggetto privato, bensì da;
CP_5
- nello specifico, quanto alla cartella di pagamento n. 02220140012032052, rilevava che l' aveva prodotto copia dell'avviso di ricevimento, dal CP_4
7 quale era possibile evincere che l'Agente notificatore aveva preliminarmente effettuato le ricerche di soggetti idonei a ricevere la notifica e, solo successivamente, la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- per tutte queste ragioni, dichiarava l'opposizione inammissibile, rimanendo, pertanto, assorbita l'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, non più deducibile per effetto della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata tempestiva opposizione;
- riteneva carente l'interesse ad agire per far valere in via diretta la prescrizione della pretesa fiscale, non avendo precisamente Controparte_1
allegato che il concessionario avesse posto in essere atti di esecuzione, o prodromici alla preannunciata esecuzione, o di natura meramente cautelativa del credito. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello.
All'udienza del 20 gennaio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio 2024.
La Corte rinviava la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 4 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante, premesso che l' Controparte_6
deve provare: a) la notifica delle cartelle - attraverso la produzione in giudizio dell'originale delle relate di notifica congiunte ed in calce all'atto -; b) il contenuto - attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente -; c) che le notifiche siano state poste in essere da soggetti a tale scopo abilitati - titolari del potere di notificazione -; d) di aver
8 perfezionato l'intero procedimento notificatorio nei luoghi ed ai soggetti indicati dalla legge - ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. e dell'art. 60 del d.pr.
602/73 -, lamenta che, davanti al Tribunale, egli aveva formalmente disconosciuto la documentazione prodotta da , sicché, in assenza di CP_4
verificazione, tali documenti erano da considerarsi “rinunciati” dall' CP_3
e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerli privi di valore probatorio.
Con il secondo motivo parte appellante reitera le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado.
In particolare:
- per tutte le cartelle, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., disconosce espressamente la copia del referto, prodotto in mera copia fotostatica, e la sottoscrizione del documento, in quanto mai notificato alla parte;
contesta, inoltre, l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte. Lamenta che, dalla copia fotostatica, prodotta in un'unica facciata, non risulta leggibile la firma del soggetto notificatore, così come non risulta apposto né il bollo dell'Ufficio di distribuzione, né il timbro calendario;
- lamenta, comunque, che, in assenza di notificazione diretta al destinatario, sarebbe stata necessaria una seconda raccomandata informativa
(Comunicazione di avvenuta notifica - CAN), in assenza della quale la notificazione doveva essere dichiarata nulla;
- quanto alla specifica cartella di pagamento n. 02220140012032052, lamenta che non sono stati provati i necessari accessi nei luoghi di reperibilità del destinatario, né le “vane ricerche” effettuate nei confronti degli altri soggetti abilitati alla ricezione dell'atto come previsto dall'art. 139 c.p.c., “non risultando in alcun modo sufficienti gli “scarabocchi” apposti a margine della copia di relata prodotta, i quali, potrebbero, presuntivamente essere stati anche apposti in un momento secondario.”. Si duole, altresì, che non è stato provato il collegamento tra la relazione di notifica e le cartelle di pagamento asseritamente notificate;
- quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, segnala che, pur risultando il
9 riferimento numerico della cartella, non è indicato il “destinatario” della notificazione stessa, apparendo quale “ricevente” un nominativo illeggibile qualificato quale “impiegata/addetto alla casa/delegata al ritiro”, sicché mancherebbe la prova dell'effettiva consegna al reale destinatario;
- quanto alle cartelle notificate a mezzo pec, lamenta: “[che n.d.r.] la convenuta ha prodotto unicamente, per ognuno degli atti impugnati, la copia cartacea della “Ricevuta di avvenuta - consegna” dalla quale risulta impossibile risalire alle cartelle ed agli avvisi di addebito presuntivamente notificati. Inoltre, appare del tutto mancante l'attestazione del pubblico ufficiale mentre la conformità della copia analogica della è stata Pt_1 disconosciuta dal contribuente.” […] “Nel caso che di specie,
[...]
, ha prodotto documenti incompleti, non essendo Controparte_3
nemmeno muniti di attestazione di autentica agli originali rilasciata da un pubblico ufficiale.” […] “il formato dell'atto del processo, quale documento informatico, deve essere necessariamente firmato o in PAdES o in CAdES essendo pertanto, secondo il collegio, sempre indispensabile l'estensione
<*.p7m> a garanzia unica dell'autenticità del file, cioè dell'apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato.”;
- eccepisce la nullità della costituzione di Controparte_3
, per essere avvenuta mediante atto di Avvocato del libero Foro
[...]
e non per mezzo dell'Avvocatura di Stato;
- eccepisce l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, soggette al termine prescrizionale quinquennale, e non decennale, perché precetti, e non titoli di natura giudiziale;
- lamenta l'inesistenza della notifica, perché operata da soggetto privato
(“Centro SIN”), in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. A), del
D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE;
- nel merito della richiesta di pagamento, evidenzia l'insufficienza probatoria delle cartelle ai fini dell'accertamento della pretesa, dovendo l' CP_4
dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito;
10 - ribadisce la necessità della produzione degli originali dei documenti prodotti in sola copia fotostatica;
-
per questi motivi
, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provata la notificazione e, pertanto, dichiarato inammissibile l'opposizione che, per contro, avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccepita nullità della costituzione di per essere avvenuta mediante il Controparte_3
patrocinio di Avvocato del libero Foro e non per mezzo dell'Avvocatura di
Stato.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha, da ultimo, statuito che “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l' e l' Controparte_3 [...]
si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_3
previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.” (Cass.
31/10/2024, n. 28199; vd. anche Cass., Sezioni Unite, 19/11/2019, n. 30008).
Per queste ragioni, non essendo stata dedotta e provata la stipula di convenzioni tra e l'Avvocatura dello Stato, come sopra chiarito, CP_4
l'eccezione sollevata dall'appellante deve essere rigettata.
11 Quanto al disconoscimento effettuato, innanzi al Tribunale, da CP_1
relativamente alla documentazione depositata da
[...] Controparte_3
, questa Corte ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi
[...]
dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, in materia, ha fissato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica
o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (Cass.
01/04/2025, n. 8604; vd. anche Cass. n. 23426/2020 e Cass. n. 23902/2017);
- “In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato
e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.” (Cass. 05/11/2024, n. 28373; vd. anche Cass. n. 16122/2019, Cass. n. 1974/2018, Cass. n. 25962/2011);
- “Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.” (Cass. 11/10/2018, n. 25292; vd.
12 anche Cass. n. 21533/2017);
- “Questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (Cass. n. 3014/1975;
Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n.
24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n.
6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” […] “Va, altresì, precisato che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015;
Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è necessario esperire querela di falso.” (Cass.
21/06/2025, n. 16640).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il disconoscimento operato da va dichiarato inammissibile. Controparte_1
Invero, in prima udienza innanzi al Tribunale, parte opponente, non solo non proponeva querela di falso, ma si limitava a un disconoscimento generico della documentazione avversa - fondato sull'asserita mancata notificazione e sulla carenza di prova del contenuto integrale delle cartelle e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica, non essendo stato prodotto l'originale delle cartelle -, senza indicazione degli specifici aspetti che, a suo avviso, sarebbero stati difformi dall'originale e senza allegazione di idonea prova.
Per contro, parte opposta, nel pieno rispetto dell'onere probatorio sulla stessa gravante, come definito dalla citata giurisprudenza di legittimità, aveva provato l'intervenuta notificazione, dovendo, quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, ritenersi sufficiente la produzione delle copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo
13 della cartella, non essendo tenuta in forza di alcuna norma di legge a depositarne l'originale o copia integrale, come invece, anche in questa sede, ritiene parte appellante.
Quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che:
- “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto
o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.” (Cass. 09/03/2025, n. 6251; vd. anche
Cass. n. 34765/2023, Cass. n. 30787/2019, Cass. n. 16528/2018);
- “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Cass.
21/06/2023, n. 17841; vd. anche Cass. n. 20769/2021, Cass. n. 33563/2018,
Cass. n. 24780/2018, Cass. n. 23902/2017);
- “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera
14 dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.” (Cass.
17/01/2020, n. 946; vd. anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 11708/2011).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato documentalmente (cfr. docc. 8 -
19 del fascicolo di parte appellata) che tutte le relate di notifica riportano il n. di ruolo della cartella oggetto di notificazione, indicano espressamente quale soggetto destinatario “ , riportano la firma Controparte_1
dell'impiegato della società che ha ricevuto i relativi atti, nonché timbro e firma dell'incaricato della distribuzione. Le relative cartelle, pertanto, devono ritenersi validamente notificate alla società appellante.
Neppure appare condivisibile la censura circa l'inesistenza della notifica, perché effettuata da soggetto privato (“Centro SIN”), in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. A), del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante si è limitato ad affermare la natura privata del soggetto centro SIN, senza contestare specificamente l'affermazione contraria del Tribunale, ciò che rende la censura inammissibile. Va, comunque, rilevato che la riconducibilità del Centro
Servizi Integrati a - e, quindi, a soggetto abilitato dalla norma CP_5
invocata - appare dalle stesse relate di notifica, ove la dicitura “Da restituire a: CENTRO SIN” è posta nella stessa pagina in cui compaiono le scritte
“PosteItaliane - avviso di ricevimento” e “postaprioritaria A. R.”.
Quanto al lamentato mancato invio della Comunicazione di Avvenuta
Notifica (cd. CAN), questa Corte ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione, che, sul punto, ha affermato: “Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui
l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno
15 notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di una ulteriore raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n. 911/2012;; n.
19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del
2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018). […] In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata […] In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. L'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata"
(Cass. n. 16289/2015).” (Cass. 03/04/2019, n. 9240; vd. anche Cass.
20/12/2021, n. 40863, Cass. 21/07/2021, n. 20766 e Cass. 21/02/2020, n.
4674).
Per questi motivi
, le notificazioni delle cartelle in questione devono quindi ritenersi valide, non essendo necessario, nel caso di specie, l'invio della comunicazione di avvenuta notificazione.
Quanto alla cartella n. 02220140012032052, la Corte ritiene, in adesione a quanto statuito dal Tribunale, che abbia, Controparte_3
anche in questo caso, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'intervenuta notificazione, risultando documentalmente (vd. doc. 19 del
16 fascicolo di parte appellata), perché accertato dal messo postale, che questi, effettuate infruttuose ricerche dei soggetti idonei a ricevere la notifica ex art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito dei relativi atti nella Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Ed, infatti, risulta che il messo abbia provveduto a barrare le caselle “depositandolo in Comune…” e “…assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile”. Le doglianze di parte appellante, oltre ad essere generiche, sono infondate e avrebbero, comunque, richiesto la proposizione della querela di falso.
Quanto alle eccezioni sollevate con riferimento alle cartelle notificate a mezzo posta elettronica certificata, questa Corte non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, sul punto, ha da ultimo affermato: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., 4 dicembre 2019, n.
31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327). Si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale (Cass.,
19 dicembre 2023, n. 35541) e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea (Cass., 27 novembre 2019, n.
30948). […] In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26
17 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. […] La sentenza impugnata non è, dunque, conforme ai principi suesposti, laddove ha affermato che, in mancanza delle firme digitali, ove la notifica era avvenuta a mezzo pec, si rendeva necessaria
l'attestazione delle conformità della cartella all'originale e che, in mancanza, si aveva un'ipotesi di nullità insanabile.” (Cass. 15/05/2025, n.
12997).
Tali principi hanno trovato conferma anche nella recentissima Cass.
27/05/2025, n. 14081/2025, che ha avuto, inoltre, modo di precisare che “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.” (conforme, ex multibus, vd. anche Cass. 03/12/2024, n. 30922).
Per tutte queste ragioni, in assenza di specifiche e concrete contestazioni di parte appellante, le notificazioni via pec delle cartelle in questione sono valide, non essendo necessaria alcuna attestazione di conformità e risultando sufficiente per gli allegati il formato .pdf.
Accertata, quindi, la validità della notificazione di tutte le cartelle di pagamento in questione, il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.
Va, infine, considerato che l'appellante non ha proposto specifica censura del capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato la carenza di interesse ad agire a far valere in via diretta la prescrizione. Conseguentemente, sono, anche sotto questo profilo, inammissibili le censure con cui Controparte_1
invoca nel caso di specie la prescrizione delle cartelle oggetto di causa.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
18 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Va a questo punto rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte appellata ha, sul punto, così concluso: “In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”, con ciò dichiarandosi, quindi, antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di CI n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore di , che si Controparte_3
liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL GN SA MA
19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 695/2020
Dott. SA MA Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. EL GN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 695/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 agosto 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA , con sede in Credaro (BG) - Controparte_1 P.IVA_1
Altri istituti e leggi via Roma n. 50/R, in persona del legale rappresentante pro tempore, speciali rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE del Foro di Napoli,
CODICE: procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
P.IVA_2 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
con sede in Roma (RM) - via Grezar n. 14, in persona del Responsabile
Contenzioso Lombardia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI EA del Foro di CI, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CI n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 1369/2020
DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, DEL 10/07/2020, NEL GIUDIZIO
RECANTE R.G. N. 18841/2018, inerente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento ivi riportata;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento
n.02220130013073164, n.02220110035421207, n.02220120003910762,
n.02220120006766569, n.02220120012266109, n.02220120015058735,
n.02220120017593789, n.02220120019531025, n.02220120020934416,
n.02220120025966423, n.02220120031507809, n.02220130002592569,
n.02220130010880889 e n.02220130020812784, impugnate unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono infondate, per intervenuta prescrizione, dichiarando altresì non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del contribuente nei confronti della appellata convenuta, poiché le cartelle di pagamento
n.02220130013073164, n.02220110035421207, n.02220120003910762,
n.02220120006766569, n.02220120012266109 n.02220120015058735,
n.02220120017593789, n.02220120019531025, n.02220120020934416,
n.02220120025966423, n.02220120031507809, n.02220130002592569,
n.02220130010880889, n.02220130020812784, n.02220130023206932,
n.02220140001311273, n.02220140005031576, n.02220140012032052,
n.02220150012624205, n.02220150012624306, n.02220160001779875 e
n.02220160008248938, impugnate unitamente alle pretese creditorie ivi incorporate, sono carenti di prova, infondate, inammissibili e ingiuste, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle stesse, dichiarando altresì
2 non dovuti tutti gli importi, sanzioni, interessi richiesti nei presunti titoli opposti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile ed Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1369/2020 emessa dal Tribunale di
CI in data 26.09.2020 e pubblicata in data 10.07.2020.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_3
, proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c.,
[...] Controparte_1
avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn.
0220130013073164000, 02220110035421207000,
02220120003910762000, 02220120006766569000,
02220120012266109000, 02220120015058735000,
02220120017593789000, 02220120019531025000,
02220120020934416000, 02220120025966423000,
02220120031507809000, 02220130002592569000,
02220130010880889000, 02220130020812784000,
02220130023206932000, 02220140001311273000,
02220140005031576000, 02220140012032052000,
02220150012624205000, 02220150012624306000,
02220160001779875000, 0222016000824938000,
02220160008248938000, esponendo:
- che aveva avuto conoscenza delle proprie pendenze esclusivamente in data
3 11 dicembre 2018, allorché, recatasi presso gli Uffici dell'
[...]
, richiedeva copia degli estratti di ruolo;
Controparte_3
- che, dunque, non essendovi stata notifica delle predette cartelle, era ammissibile l'opposizione proposta autonomamente avverso l'estratto di ruolo;
- che i crediti contenuti nelle cartelle relative agli estratti di ruolo opposti erano prescritti, per decorrenza del relativo termine quinquennale;
- che le cartelle di pagamento dovevano essere annullate, in quanto non erano mai state notificate al contribuente;
- che, in ogni caso, la prova del contenuto integrale delle cartelle e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica richiedeva la produzione in giudizio dell'originale delle cartelle.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali impugnate;
nel merito, di accertarne l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, di accertarne la mancata notifica con conseguente annullamento delle stesse.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_3
contestando in fatto e in diritto tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito da ed esponendo: Controparte_1
- che l'opposizione proposta autonomamente avverso gli estratti di ruolo era inammissibile, in quanto le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate, talune a mezzo pec, talaltre a mezzo posta;
- che non sussisteva alcun obbligo, in capo all'agente di riscossione, di produrre copia integrale della cartelle di pagamento, e che la prova della notifica poteva essere data attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento, ovvero della ricevuta di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento in contestazione;
- che l'eccezione di prescrizione era infondata, atteso che le cartelle esattoriali erano state oggetto di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità
4 dell'opposizione proposta autonomamente avverso gli estratti di ruolo;
nel merito, di rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda ed eccezione proposta in suo danno.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice eccepiva la nullità della costituzione di , per essere Controparte_3
avvenuta mediante il patrocinio di Avvocato del libero Foro e non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato;
disconosceva tutta la documentazione prodotta da parte convenuta ai sensi degli artt. 215 e ss. c.p.c. ed eccepiva, infine, l'inesistenza e/o la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020, il Tribunale di
CI dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannando
[...]
alla refusione delle spese di lite. CP_1
Il Tribunale, in particolare:
- rigettava l'eccezione di nullità della costituzione di Controparte_3
citando, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di
[...]
cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019;
- dichiarava l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo in questione, rilevando come, sul punto, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, avesse precisato:
“se l'opponente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo per la prima volta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella” […] “se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge. Allo stesso modo qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata è inammissibile per carenza
5 d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cass. civ., sez. VI, 7/3/2019, n. 6723).”;
- accertava, quindi, che l aveva provato Controparte_3
la notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
- riteneva documentalmente provato che le cartelle di pagamento nn.
02220110035421207000, 02220120003910762000,
02220120006766569000, 02220120012266109000,
02220120015058735000, 02220120017593789000,
02220120019531025000, 02220120020934416000,
02220120025966423000, 02220120031507809000,
02220130002592569000, 02220140012032052000, erano state notificate a mezzo posta;
mentre le cartelle nn. 0220130013073164000, 02220130010880889000,
02220130020812784000, 02220130023206932000,
02220140001311273000, 02220140005031576000,
02220150012624205000, 02220150012624306000,
02220160001779875000, 02220160008248938000 erano state notificate a mezzo pec;
- aderendo all'insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione n.
26287 del 17/10/2019, riteneva valide le notifiche, non sussistendo alcun obbligo di produrre l'originale delle cartelle impugnate nel loro contenuto integrale con la relata di notifica apposta in calce alle stesse, essendo sufficiente la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella;
- quanto al disconoscimento dei documenti prodotti da solamente in CP_4
copie fotostatiche non autenticate, lo riteneva inammissibile perché generico, rilevando comunque che “l'efficacia rappresentativa della documentazione
6 fotostatica prodotta da parte convenuta è avvalorata dalle risultanze dell'estratto di ruolo impugnato, ove è annotata la data della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi con il relativo numero;
date che risultano corrispondenti a quelle desumibili dalla copie delle relate di notificazione prodotte in giudizio. Quanto agli avvisi notificati via pec, invece, il numero identificativo del file viene indicato in alto a sinistra e riportato nella pec di consegna in basso a destra. La data di notifica coincide con quanto risultante dal medesimo estratto di ruolo.”;
- quanto alle notificazioni avvenute via pec, evidenziava che l'invio a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o, al più, di una sua copia informatica, non essendo, quindi, dovuta alcuna attestazione di conformità, diventando, così, “del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m. Infatti, il carattere immodificabile .p7m, richiamato da parte attrice, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame
(Cass., 16/2/2018, n. 3805; Cass., 14/3/2017, n. 6518; Cass., 18/4/2016, n.
7665).”. Sottolineava, comunque, che, anche ritenendo irregolare il formato del file inviato, il vizio sarebbe comunque stato sanato, dal momento che con la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario si era determinata la sua conoscenza, con conseguente raggiungimento dello scopo legale;
- quanto alle notificazioni avvenute via posta, accertava che l' avesse, CP_4
correttamente, fatto ricorso al Centro Servizi Integrati, servizio offerto non da un soggetto privato, bensì da;
CP_5
- nello specifico, quanto alla cartella di pagamento n. 02220140012032052, rilevava che l' aveva prodotto copia dell'avviso di ricevimento, dal CP_4
7 quale era possibile evincere che l'Agente notificatore aveva preliminarmente effettuato le ricerche di soggetti idonei a ricevere la notifica e, solo successivamente, la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- per tutte queste ragioni, dichiarava l'opposizione inammissibile, rimanendo, pertanto, assorbita l'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, non più deducibile per effetto della corretta notifica delle cartelle e della loro mancata tempestiva opposizione;
- riteneva carente l'interesse ad agire per far valere in via diretta la prescrizione della pretesa fiscale, non avendo precisamente Controparte_1
allegato che il concessionario avesse posto in essere atti di esecuzione, o prodromici alla preannunciata esecuzione, o di natura meramente cautelativa del credito. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello.
All'udienza del 20 gennaio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio 2024.
La Corte rinviava la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 4 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante, premesso che l' Controparte_6
deve provare: a) la notifica delle cartelle - attraverso la produzione in giudizio dell'originale delle relate di notifica congiunte ed in calce all'atto -; b) il contenuto - attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente -; c) che le notifiche siano state poste in essere da soggetti a tale scopo abilitati - titolari del potere di notificazione -; d) di aver
8 perfezionato l'intero procedimento notificatorio nei luoghi ed ai soggetti indicati dalla legge - ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. e dell'art. 60 del d.pr.
602/73 -, lamenta che, davanti al Tribunale, egli aveva formalmente disconosciuto la documentazione prodotta da , sicché, in assenza di CP_4
verificazione, tali documenti erano da considerarsi “rinunciati” dall' CP_3
e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerli privi di valore probatorio.
Con il secondo motivo parte appellante reitera le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado.
In particolare:
- per tutte le cartelle, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., disconosce espressamente la copia del referto, prodotto in mera copia fotostatica, e la sottoscrizione del documento, in quanto mai notificato alla parte;
contesta, inoltre, l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte. Lamenta che, dalla copia fotostatica, prodotta in un'unica facciata, non risulta leggibile la firma del soggetto notificatore, così come non risulta apposto né il bollo dell'Ufficio di distribuzione, né il timbro calendario;
- lamenta, comunque, che, in assenza di notificazione diretta al destinatario, sarebbe stata necessaria una seconda raccomandata informativa
(Comunicazione di avvenuta notifica - CAN), in assenza della quale la notificazione doveva essere dichiarata nulla;
- quanto alla specifica cartella di pagamento n. 02220140012032052, lamenta che non sono stati provati i necessari accessi nei luoghi di reperibilità del destinatario, né le “vane ricerche” effettuate nei confronti degli altri soggetti abilitati alla ricezione dell'atto come previsto dall'art. 139 c.p.c., “non risultando in alcun modo sufficienti gli “scarabocchi” apposti a margine della copia di relata prodotta, i quali, potrebbero, presuntivamente essere stati anche apposti in un momento secondario.”. Si duole, altresì, che non è stato provato il collegamento tra la relazione di notifica e le cartelle di pagamento asseritamente notificate;
- quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, segnala che, pur risultando il
9 riferimento numerico della cartella, non è indicato il “destinatario” della notificazione stessa, apparendo quale “ricevente” un nominativo illeggibile qualificato quale “impiegata/addetto alla casa/delegata al ritiro”, sicché mancherebbe la prova dell'effettiva consegna al reale destinatario;
- quanto alle cartelle notificate a mezzo pec, lamenta: “[che n.d.r.] la convenuta ha prodotto unicamente, per ognuno degli atti impugnati, la copia cartacea della “Ricevuta di avvenuta - consegna” dalla quale risulta impossibile risalire alle cartelle ed agli avvisi di addebito presuntivamente notificati. Inoltre, appare del tutto mancante l'attestazione del pubblico ufficiale mentre la conformità della copia analogica della è stata Pt_1 disconosciuta dal contribuente.” […] “Nel caso che di specie,
[...]
, ha prodotto documenti incompleti, non essendo Controparte_3
nemmeno muniti di attestazione di autentica agli originali rilasciata da un pubblico ufficiale.” […] “il formato dell'atto del processo, quale documento informatico, deve essere necessariamente firmato o in PAdES o in CAdES essendo pertanto, secondo il collegio, sempre indispensabile l'estensione
<*.p7m> a garanzia unica dell'autenticità del file, cioè dell'apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato.”;
- eccepisce la nullità della costituzione di Controparte_3
, per essere avvenuta mediante atto di Avvocato del libero Foro
[...]
e non per mezzo dell'Avvocatura di Stato;
- eccepisce l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, soggette al termine prescrizionale quinquennale, e non decennale, perché precetti, e non titoli di natura giudiziale;
- lamenta l'inesistenza della notifica, perché operata da soggetto privato
(“Centro SIN”), in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. A), del
D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE;
- nel merito della richiesta di pagamento, evidenzia l'insufficienza probatoria delle cartelle ai fini dell'accertamento della pretesa, dovendo l' CP_4
dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito;
10 - ribadisce la necessità della produzione degli originali dei documenti prodotti in sola copia fotostatica;
-
per questi motivi
, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provata la notificazione e, pertanto, dichiarato inammissibile l'opposizione che, per contro, avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccepita nullità della costituzione di per essere avvenuta mediante il Controparte_3
patrocinio di Avvocato del libero Foro e non per mezzo dell'Avvocatura di
Stato.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha, da ultimo, statuito che “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l' e l' Controparte_3 [...]
si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_3
previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.” (Cass.
31/10/2024, n. 28199; vd. anche Cass., Sezioni Unite, 19/11/2019, n. 30008).
Per queste ragioni, non essendo stata dedotta e provata la stipula di convenzioni tra e l'Avvocatura dello Stato, come sopra chiarito, CP_4
l'eccezione sollevata dall'appellante deve essere rigettata.
11 Quanto al disconoscimento effettuato, innanzi al Tribunale, da CP_1
relativamente alla documentazione depositata da
[...] Controparte_3
, questa Corte ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi
[...]
dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, in materia, ha fissato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica
o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (Cass.
01/04/2025, n. 8604; vd. anche Cass. n. 23426/2020 e Cass. n. 23902/2017);
- “In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato
e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.” (Cass. 05/11/2024, n. 28373; vd. anche Cass. n. 16122/2019, Cass. n. 1974/2018, Cass. n. 25962/2011);
- “Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.” (Cass. 11/10/2018, n. 25292; vd.
12 anche Cass. n. 21533/2017);
- “Questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (Cass. n. 3014/1975;
Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n.
24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n.
6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” […] “Va, altresì, precisato che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015;
Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è necessario esperire querela di falso.” (Cass.
21/06/2025, n. 16640).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il disconoscimento operato da va dichiarato inammissibile. Controparte_1
Invero, in prima udienza innanzi al Tribunale, parte opponente, non solo non proponeva querela di falso, ma si limitava a un disconoscimento generico della documentazione avversa - fondato sull'asserita mancata notificazione e sulla carenza di prova del contenuto integrale delle cartelle e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica, non essendo stato prodotto l'originale delle cartelle -, senza indicazione degli specifici aspetti che, a suo avviso, sarebbero stati difformi dall'originale e senza allegazione di idonea prova.
Per contro, parte opposta, nel pieno rispetto dell'onere probatorio sulla stessa gravante, come definito dalla citata giurisprudenza di legittimità, aveva provato l'intervenuta notificazione, dovendo, quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, ritenersi sufficiente la produzione delle copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo
13 della cartella, non essendo tenuta in forza di alcuna norma di legge a depositarne l'originale o copia integrale, come invece, anche in questa sede, ritiene parte appellante.
Quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che:
- “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto
o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.” (Cass. 09/03/2025, n. 6251; vd. anche
Cass. n. 34765/2023, Cass. n. 30787/2019, Cass. n. 16528/2018);
- “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Cass.
21/06/2023, n. 17841; vd. anche Cass. n. 20769/2021, Cass. n. 33563/2018,
Cass. n. 24780/2018, Cass. n. 23902/2017);
- “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera
14 dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.” (Cass.
17/01/2020, n. 946; vd. anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 11708/2011).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato documentalmente (cfr. docc. 8 -
19 del fascicolo di parte appellata) che tutte le relate di notifica riportano il n. di ruolo della cartella oggetto di notificazione, indicano espressamente quale soggetto destinatario “ , riportano la firma Controparte_1
dell'impiegato della società che ha ricevuto i relativi atti, nonché timbro e firma dell'incaricato della distribuzione. Le relative cartelle, pertanto, devono ritenersi validamente notificate alla società appellante.
Neppure appare condivisibile la censura circa l'inesistenza della notifica, perché effettuata da soggetto privato (“Centro SIN”), in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. A), del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante si è limitato ad affermare la natura privata del soggetto centro SIN, senza contestare specificamente l'affermazione contraria del Tribunale, ciò che rende la censura inammissibile. Va, comunque, rilevato che la riconducibilità del Centro
Servizi Integrati a - e, quindi, a soggetto abilitato dalla norma CP_5
invocata - appare dalle stesse relate di notifica, ove la dicitura “Da restituire a: CENTRO SIN” è posta nella stessa pagina in cui compaiono le scritte
“PosteItaliane - avviso di ricevimento” e “postaprioritaria A. R.”.
Quanto al lamentato mancato invio della Comunicazione di Avvenuta
Notifica (cd. CAN), questa Corte ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione, che, sul punto, ha affermato: “Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui
l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta, come nel caso di specie, ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno
15 notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di una ulteriore raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n. 911/2012;; n.
19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del
2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018). […] In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata […] In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. L'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata"
(Cass. n. 16289/2015).” (Cass. 03/04/2019, n. 9240; vd. anche Cass.
20/12/2021, n. 40863, Cass. 21/07/2021, n. 20766 e Cass. 21/02/2020, n.
4674).
Per questi motivi
, le notificazioni delle cartelle in questione devono quindi ritenersi valide, non essendo necessario, nel caso di specie, l'invio della comunicazione di avvenuta notificazione.
Quanto alla cartella n. 02220140012032052, la Corte ritiene, in adesione a quanto statuito dal Tribunale, che abbia, Controparte_3
anche in questo caso, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'intervenuta notificazione, risultando documentalmente (vd. doc. 19 del
16 fascicolo di parte appellata), perché accertato dal messo postale, che questi, effettuate infruttuose ricerche dei soggetti idonei a ricevere la notifica ex art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito dei relativi atti nella Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Ed, infatti, risulta che il messo abbia provveduto a barrare le caselle “depositandolo in Comune…” e “…assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile”. Le doglianze di parte appellante, oltre ad essere generiche, sono infondate e avrebbero, comunque, richiesto la proposizione della querela di falso.
Quanto alle eccezioni sollevate con riferimento alle cartelle notificate a mezzo posta elettronica certificata, questa Corte non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di cassazione che, sul punto, ha da ultimo affermato: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., 4 dicembre 2019, n.
31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327). Si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale (Cass.,
19 dicembre 2023, n. 35541) e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea (Cass., 27 novembre 2019, n.
30948). […] In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26
17 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. […] La sentenza impugnata non è, dunque, conforme ai principi suesposti, laddove ha affermato che, in mancanza delle firme digitali, ove la notifica era avvenuta a mezzo pec, si rendeva necessaria
l'attestazione delle conformità della cartella all'originale e che, in mancanza, si aveva un'ipotesi di nullità insanabile.” (Cass. 15/05/2025, n.
12997).
Tali principi hanno trovato conferma anche nella recentissima Cass.
27/05/2025, n. 14081/2025, che ha avuto, inoltre, modo di precisare che “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.” (conforme, ex multibus, vd. anche Cass. 03/12/2024, n. 30922).
Per tutte queste ragioni, in assenza di specifiche e concrete contestazioni di parte appellante, le notificazioni via pec delle cartelle in questione sono valide, non essendo necessaria alcuna attestazione di conformità e risultando sufficiente per gli allegati il formato .pdf.
Accertata, quindi, la validità della notificazione di tutte le cartelle di pagamento in questione, il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.
Va, infine, considerato che l'appellante non ha proposto specifica censura del capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato la carenza di interesse ad agire a far valere in via diretta la prescrizione. Conseguentemente, sono, anche sotto questo profilo, inammissibili le censure con cui Controparte_1
invoca nel caso di specie la prescrizione delle cartelle oggetto di causa.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
18 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicate in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Va a questo punto rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte appellata ha, sul punto, così concluso: “In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”, con ciò dichiarandosi, quindi, antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello, proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di CI n. 1369/2020, pubblicata il 10 luglio 2020;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore di , che si Controparte_3
liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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