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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/09/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9024/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in successione,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in Caserta alla Piazza Ruggiero n. 3 presso lo studio degli avv.ti
Vincenzo Giordano e Rosa di Cresce che li rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
ATTORI
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._5
in Napoli alla Vecchia Poggioreale n° 14 presso lo studio dell'avv.to Nicola Ricciuto che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, gli attori adivano l'intestato
Tribunale deducendo che in data 03.08.2016 era deceduto , Persona_1
lasciando come eredi legittimi la moglie , e i figli Maria, , Parte_1 Pt_3
1 , e;
che in data 04.10.2022 gli attori avevano attivato la procedura di Pt_4 CP_1
mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli al fin di dividere consensualmente il patrimonio ereditario, indicato nella denuncia di successione, con il convenuto;
che il tentativo di mediazione aveva esito negativo per Controparte_1
assenza del convenuto.
Gli attori, pertanto, evidenziando la necessità -in assenza di accordo con il convenuto - di attivare il procedimento giudiziale di divisione ereditaria, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “preliminarmente nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa, che dovrà essere divisa, nonché per la formazione delle singole quote;
con riserva di formulare ogni ulteriore istanza istruttoria, ex art. 183 c.p.c.; - determinare le modalità di assegnazione delle quote ed in conseguenza, - disporre la divisione dei cespiti ereditari descritti in premessa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese a carico dei condividendi
e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU ed al CTP ed eventuale tassa di registrazione di sentenza”.
In data 23.01.2024 si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo Controparte_1
in primis l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione obbligatoria, stante, alla luce dell'ultimo domicilio del de cuius in
Casavatore, l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione attivato dagli attori.
Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'ultimo domicilio del de cuius e dei beni caduti in successione, indicati a mezzo di un mero rinvio alla dichiarazione di successione allegata in atti. Qualora ritenute superabili le dette eccezioni preliminari parte convenuta evidenziava la necessità di includere nella massa ereditaria i canoni di locazione e/o i valori delle indennità di occupazione relativi agli immobili oggetto di divisione.
Alla luce di quanto esposto il convenuto chiedeva quindi all'adito Tribunale di
2 “Dichiarare l'improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione adito, ubicato nel Comune di Napoli e, pertanto, al di fuori dei comuni ricompresi nel circondario di codesto tribunale;
- In subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 163
c.p.c., nonché dalla materia oggetto di causa (ivi compresa la prova della corretta instaurazione del presente giudizio innanzi al giudice territorialmente competente ex art.
22 c.p.c.); - Nella denegata ipotesi di superamento delle predette eccezioni, si chiede che il Tribunale voglia correttamente determinare il valore dell'asse ereditario, sia dal punto di vista della consistenza immobiliare che da quello relativo all'entità dei frutti civili prodotti (canoni di locazione, indennità di occupazione, ecc.). - All'esito, si chiede che il
Tribunale voglia disporre la vendita giudiziale dei beni, previa stima del loro valore commerciale, attribuendo il dovuto al comparente. Il tutto con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 05.04.2024 parte convenuta ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che l'istanza di mediazione era stata presentata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente;
quindi il Giudice concedeva a parte attrice termine per incardinare il tentativo di mediazione obbligatoria e rinviava l'udienza al 18.10.2024.
In data 10.06.2024 gli attori depositavano agli atti verbale di mediazione negativo per mancato accordo con il convenuto.
Con ordinanza del 17.11.2024 il Giudice, sciolta la riserva assunta all'udienza precedente, denegava la richiesta avanzata da parte attrice di concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, stante - alla luce del disposto normativo degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c. - la decorrenza automatica a ritroso degli stessi rispetto all'udienza di comparizione;
denegava la richiesta di Ctu in quanto risultava esplorativa;
fissava dunque udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
Dunque, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.05.2025, sulla scorta delle note
3 depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza fissata, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
*** ***
Tanto premesso, il Tribunale con valutazione assorbente di ogni ulteriore questione, ritiene che la domanda di divisione ereditaria oggetto di causa debba essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, si rileva che alcuna documentazione probante la proprietà dei beni che formano l'asse ereditario in capo al defunto risulta prodotta in giudizio, in Persona_1
particolare dagli attori.
Invero, con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982,
n. 6202). Ne consegue che, quale ineludibile conseguenza del principio sopra enucleato, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti abbiano l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. Inoltre, considerato che la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. – né con pretesi riconoscimenti della controparte (essendo necessario, in “subiecta materia”, l'atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione), non è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997,
n. 11115 e successive conformi).
Nei giudizi in questione, dunque, la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, quanto come oggetto della controversia, e pertanto le parti hanno
4 l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva. Quanto rilevato preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente ribadito con la pronuncia della
S.C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020, che ha avuto particolare risonanza nella parte in cui si è escluso che al giudice sia preclusa l'acquisizione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, ma con la quale si è ribadito che se, per un verso, le parti del giudizio di divisione giudiziale non sono onerate della prova diabolica propria dell'azione di rivendicazione, per altro verso, la prova della proprietà in capo ai condividenti costituisce questione di merito e il relativo onere probatorio deve essere adeguatamente assolto, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza in precedenza richiamata riguardo alla forma scritta.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine ai beni appartenenti a rispetto ai quali viene chiesto lo Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato invero prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza alla documentazione prodotta dagli attori, in particolare alla dichiarazione di successione, che, costituendo adempimento a fini meramente fiscali ( cfr. Cass. Civ n. 15716/2002), nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di divisione.
In altri termini, sarebbe stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà, il titolo di provenienza in capo al de cuius dei beni costituenti l'asse ereditario, che oltretutto vengono indicati nel presente giudizio a mezzo di mero rinvio alla denuncia di successione in atti.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione richiesta al caso di
5 specie potesse essere acquisita dal Ctu, in vista dell'espletamento dell'incarico conferitogli. Invero, occorre chiarire che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del
01/02/2022).
In definitiva, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
La natura della presente controversia, con interesse comune delle parti alla divisione, nonché l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte dalle parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Aversa, 25.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in successione,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in Caserta alla Piazza Ruggiero n. 3 presso lo studio degli avv.ti
Vincenzo Giordano e Rosa di Cresce che li rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
ATTORI
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._5
in Napoli alla Vecchia Poggioreale n° 14 presso lo studio dell'avv.to Nicola Ricciuto che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, gli attori adivano l'intestato
Tribunale deducendo che in data 03.08.2016 era deceduto , Persona_1
lasciando come eredi legittimi la moglie , e i figli Maria, , Parte_1 Pt_3
1 , e;
che in data 04.10.2022 gli attori avevano attivato la procedura di Pt_4 CP_1
mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli al fin di dividere consensualmente il patrimonio ereditario, indicato nella denuncia di successione, con il convenuto;
che il tentativo di mediazione aveva esito negativo per Controparte_1
assenza del convenuto.
Gli attori, pertanto, evidenziando la necessità -in assenza di accordo con il convenuto - di attivare il procedimento giudiziale di divisione ereditaria, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “preliminarmente nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa, che dovrà essere divisa, nonché per la formazione delle singole quote;
con riserva di formulare ogni ulteriore istanza istruttoria, ex art. 183 c.p.c.; - determinare le modalità di assegnazione delle quote ed in conseguenza, - disporre la divisione dei cespiti ereditari descritti in premessa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese a carico dei condividendi
e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU ed al CTP ed eventuale tassa di registrazione di sentenza”.
In data 23.01.2024 si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo Controparte_1
in primis l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione obbligatoria, stante, alla luce dell'ultimo domicilio del de cuius in
Casavatore, l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione attivato dagli attori.
Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'ultimo domicilio del de cuius e dei beni caduti in successione, indicati a mezzo di un mero rinvio alla dichiarazione di successione allegata in atti. Qualora ritenute superabili le dette eccezioni preliminari parte convenuta evidenziava la necessità di includere nella massa ereditaria i canoni di locazione e/o i valori delle indennità di occupazione relativi agli immobili oggetto di divisione.
Alla luce di quanto esposto il convenuto chiedeva quindi all'adito Tribunale di
2 “Dichiarare l'improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione adito, ubicato nel Comune di Napoli e, pertanto, al di fuori dei comuni ricompresi nel circondario di codesto tribunale;
- In subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 163
c.p.c., nonché dalla materia oggetto di causa (ivi compresa la prova della corretta instaurazione del presente giudizio innanzi al giudice territorialmente competente ex art.
22 c.p.c.); - Nella denegata ipotesi di superamento delle predette eccezioni, si chiede che il Tribunale voglia correttamente determinare il valore dell'asse ereditario, sia dal punto di vista della consistenza immobiliare che da quello relativo all'entità dei frutti civili prodotti (canoni di locazione, indennità di occupazione, ecc.). - All'esito, si chiede che il
Tribunale voglia disporre la vendita giudiziale dei beni, previa stima del loro valore commerciale, attribuendo il dovuto al comparente. Il tutto con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 05.04.2024 parte convenuta ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che l'istanza di mediazione era stata presentata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente;
quindi il Giudice concedeva a parte attrice termine per incardinare il tentativo di mediazione obbligatoria e rinviava l'udienza al 18.10.2024.
In data 10.06.2024 gli attori depositavano agli atti verbale di mediazione negativo per mancato accordo con il convenuto.
Con ordinanza del 17.11.2024 il Giudice, sciolta la riserva assunta all'udienza precedente, denegava la richiesta avanzata da parte attrice di concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, stante - alla luce del disposto normativo degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c. - la decorrenza automatica a ritroso degli stessi rispetto all'udienza di comparizione;
denegava la richiesta di Ctu in quanto risultava esplorativa;
fissava dunque udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
Dunque, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.05.2025, sulla scorta delle note
3 depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza fissata, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
*** ***
Tanto premesso, il Tribunale con valutazione assorbente di ogni ulteriore questione, ritiene che la domanda di divisione ereditaria oggetto di causa debba essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, si rileva che alcuna documentazione probante la proprietà dei beni che formano l'asse ereditario in capo al defunto risulta prodotta in giudizio, in Persona_1
particolare dagli attori.
Invero, con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982,
n. 6202). Ne consegue che, quale ineludibile conseguenza del principio sopra enucleato, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti abbiano l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. Inoltre, considerato che la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. – né con pretesi riconoscimenti della controparte (essendo necessario, in “subiecta materia”, l'atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione), non è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997,
n. 11115 e successive conformi).
Nei giudizi in questione, dunque, la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, quanto come oggetto della controversia, e pertanto le parti hanno
4 l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva. Quanto rilevato preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente ribadito con la pronuncia della
S.C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020, che ha avuto particolare risonanza nella parte in cui si è escluso che al giudice sia preclusa l'acquisizione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, ma con la quale si è ribadito che se, per un verso, le parti del giudizio di divisione giudiziale non sono onerate della prova diabolica propria dell'azione di rivendicazione, per altro verso, la prova della proprietà in capo ai condividenti costituisce questione di merito e il relativo onere probatorio deve essere adeguatamente assolto, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza in precedenza richiamata riguardo alla forma scritta.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine ai beni appartenenti a rispetto ai quali viene chiesto lo Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato invero prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza alla documentazione prodotta dagli attori, in particolare alla dichiarazione di successione, che, costituendo adempimento a fini meramente fiscali ( cfr. Cass. Civ n. 15716/2002), nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di divisione.
In altri termini, sarebbe stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà, il titolo di provenienza in capo al de cuius dei beni costituenti l'asse ereditario, che oltretutto vengono indicati nel presente giudizio a mezzo di mero rinvio alla denuncia di successione in atti.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione richiesta al caso di
5 specie potesse essere acquisita dal Ctu, in vista dell'espletamento dell'incarico conferitogli. Invero, occorre chiarire che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del
01/02/2022).
In definitiva, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
La natura della presente controversia, con interesse comune delle parti alla divisione, nonché l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte dalle parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate dagli attori;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Aversa, 25.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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