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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 799/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C. F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, nello studio legale, via Frà Melacrinò, 47, dell'Avv. , rappresentato, difeso dall'Avv. Annamaria Tropiano, Parte_2
– pec –fax 0964- CodiceFiscale_2 Email_1 415627 in virtù di procura apposta in margine del ricorso in primo grado. appellante CONTRO Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre,
[...] P.IVA_1 n. 144 e Sede Locale in Locri, Cod. Fisc. , in persona del P.IVA_1 Parte_3 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ( CP_2 C.F._3
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal
[...] Parte_3
"pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di
[...] Persona_1 Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc.
[...]
), fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Reggio Cal. C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 04.07.2019, Parte_1 esponeva di essere dipendente con contratto a tempo determinato del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con qualifica Cat. A/A1 e mansioni di “operaio e autista di Scuolabus”, e di essere stato esposto, nello svolgimento della sua attività, al rischio morbigeno per malattia professionale denunciata “tendinopatia del sovraspinoso dx che è lievemente ispessito e disomogeneo, con lesione intrasalminare e borsite sub acromion deltoidea con tenosinovite del tendine CLB e versamento ascellare (lesioni RMN accertate con esame dell‟01.07.2018) e marcato deficit funzionale;
Borsite sub acromiale e tenosinovite del tendine del CLB sx (Lesioni RMN accertate con esame del 01.07.2018) e marcato deficit funzionale”, repertoriata al n. 515451515. 2
Conveniva in giudizio l' al fine di vedere accertato il suo diritto al pagamento CP_1 della indennità per la menomazione dell'integrità psico-fisica di origine lavorativa. L'istituto assicuratore, con comunicazione del 08.09.2016, aveva notificato provvedimento di accertamento del danno biologico nella misura del 005%, provvedimento opposto ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.1124/1965, allegando referto rilasciato dal Dott.
[...] in data 06.12.2018. Per_2 Rimasto inevaso il ricorso gerarchico, avverso il silenzio rigetto, il ricorrente proponeva ricorso al fine di vedere accertato il danno biologico nella misura del 14% come certificato e, a tal fine, formulava richiesta di c.t.u. medico-legale, rimanendo incontestata l'origine lavorativa del danno denunciato. Costituitosi, l confermava di riconoscere la natura tecnopatica della patologia CP_1 denunciata – alterazione tendinea spalla dx e sx -, riferendo che dopo accurati esami clinico- specialistici ed in ossequio alle tabelle allegate al D. Lgs. 38/00, era stata determinata l'inabilità permanente nella misura del 5% con applicazione dei codici tabellari 227.1 e 227.2 (3% per ciascuna spalla), dunque, al di sotto della soglia minima indennizzabile, per come si evinceva dalla relazione di visita medica per accertamento postumi del 15.01.2019. Non essendo emersi quadri obiettivi e specialistico–strumentali differenti da quelli in precedenza rilevati, confermava il precedente orientamento medico-legale. Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con emessa il 02.09.2022, il Tribunale di Locri così statuiva: “accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità totale dell'8% a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale, ovverossia dal 16 luglio 2018; Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1200,00, oltre accessori di legge se dovuti;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU, in favore del Dott. , che liquida in € 290,00 oltre Persona_3 accessori di legge se dovuti”. Questa la motivazione della sentenza: “Dalla CTU a firma del dott. si Persona_3 legge che <<… in relazione a quanto presente in atti, visto l'esito del referto dell'esame strumentale e le risultanze dell'esame obiettivo, facendo riferimento alle Tabelle di Legge, di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, a parere dello scrivente, viene riconosciuta una percentuale di danno biologico nella misura dell'8% (otto percento), con decorrenza dalla data della denuncia di malattia (16.07.2018).>>. Pertanto, vista ed esaminata la CTU, della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Contestava le conclusioni cui era addivenuto il c.t.u., affermando che era emerso un prospetto clinico a carico della spalla destra e sinistra non solo di tipo algico ma, soprattutto, di tipo disfunzionale. Appariva evidente che, oltre alle conclamate alterazioni tendinee della spalla destra e sinistra, documentate con esame RM del 01.07.2018 allegata in atti, fosse residuata, per entrambe le spalle, una limitazione, seppur lieve, dei movimenti funzionali, possibile quasi totalmente sino ai gradi estremi. Il c.t.u., ascrivendo il danno alla voce n. 227 delle Tabelle di cui al D. Lgs 38/2000, aveva valutato esclusivamente la lesione muscolo- tendinea a carico di entrambe le spalle, omettendo erroneamente di valutare la limitazione funzionale dei movimenti di entrambe le spalle, limitazione riferibile alla voce tabellare n.224
– Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi, con attinenza numerica del 3% per ogni spalla. Tanto si desumeva dalla valutazione medico- 3
legale di parte, affidata alla perizia del Dott. , a parere del quale, in relazione Persona_4 ai reliquati clinici, algici e disfunzionali a carico di entrambe le spalle, e con riferimento alle Tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, il danno biologico poteva essere scientificamente pesato in misura del 13-14%. La sentenza era, dunque, viziata, laddove aveva recepito le conclusioni del c.t.u. ed aveva accertato un danno biologico da malattia professionale pari all'8%. Con altro motivo lamentava che la sentenza impugnata, in punto di spese, aveva pronunciato la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.200,00, in palese violazione dell'art. 4 del D.M. 20.07.2012, n. 247, e dell'art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il Tribunale di Locri, provvedendo sulle spese, nella liquidazione del compenso dovuto, non aveva tenuto conto, del valore e della natura della controversia. Infatti, secondo il parametro applicabile, relativo alle cause di lavoro, nella fascia di valore di riferimento, da € 5.200,01 a € 26.000,00, applicando ipoteticamente la tabella nel valore indicato, il compenso avrebbe dovuto essere non inferiore a € 2.695,00 (risultante dalla somma di € 911,00 per lo studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 586,00 per la fase istruttoria e € 809,00 per la fase decisionale). Concludeva chiedendo accertare che le patologie “Esiti di tendinopatia del sovraspinato della spalla destra e sinistra”, riconducibili all'attività lavorativa svolta e riferite alla voce di danno n. 227, determinavano una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura non inferiore al 13-14%, in considerazione delle limitazioni dei movimenti funzionali della spalla destra e della spalla sinistra, dovendosi il danno accertato dal c.t.u. di primo grado incrementarsi della voce n. 224 delle Tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, con assegnazione di un punteggio ulteriore, pari al 3% per ogni spalla;
2) riformare la sentenza impugnata in punto di spese, liquidate in spregio del D.M. 10 marzo 2014, n. 55; con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che il c.t.u. aveva riconosciuto la natura professionale della “tendinite del sovraspinoso della spalla dx e sx”, determinando i postumi nella misura dell'8% in applicazione del cod. tab. 227 a fronte del 5% riconosciuto dall' nella fase CP_1 amministrativa. I postumi erano stati quantificati nella misura dell'8%, adottando un criterio di analogia e proporzionalità con la voce n. 227 delle Tabelle di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, e cioè: “Esiti di lesione delle strutture muscolo – tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale - Fino a 4%”. Atteso che, nel caso di specie, trattavasi di una tendinopatia a carico sia della spalla destra che sinistra, il c.t.u. formulava la valutazione, considerando per ogni singola spalla la predetta voce di danno e relativa valutazione. Il c.t.u. dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dando Per_3 riscontro alle osservazioni di parte ricorrente oggi appellante, nel confermare la correttezza della quantificazione dell'8%, precisava che, applicando esclusivamente la voce di danno contemplata dal cod. tabellare 227, erano stati tenuti in considerazione due aspetti:
1) Anzitutto a carico della spalla destra, con la RM del 01.07.2018, era stata riscontrata una “lesione intralaminare” del tendine del sovraspinoso, mentre, col medesimo accertamento strumentale, a sinistra non era stata riscontrata alcuna lesione tendinea, bensì soltanto una “lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”. A sinistra, trattavasi, quindi, di un processo infiammatorio e non di una “vera e propria” lesione tendinea.
2) Si era pervenuti alla valutazione massima dell'8%, tenendo in considerazione che a carico della spalla sinistra non vi era alcuna lesione, ma soltanto un processo infiammatorio, 4
e che i movimenti funzionali erano, per ambedue le spalle, possibili quasi totalmente sino ai gradi estremi e, nell'applicare il cod. tabellare n. 227, era stato tenuto in considerazione detto aspetto, valutando quasi nella misura massima della voce di danno la problematica a carico della spalla destra ed in misura inferiore quella a carico della spalla sinistra. Correttamente, dunque, il c.t.u. non aveva ritenuto, sulla base dei riscontri clinico- strumentali in atti, di dover applicare il cod. tabellare 224, non ricorrendone i presupposti. In particolare, il Cod. tabellare 224 prevedeva espressamente la completa “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”: dunque, perché potesse configurarsi “limitazione funzionale” era necessario, per conclamata definizione medico- legale, il massimo grado di difficoltà nell'esplicare le funzioni tipiche dell'articolazione interessata, che non era stato riscontrato nella fattispecie in questione. Piuttosto, sulla base dell'esame obiettivo e dei riscontri clinico-strumentali, si accertava che i movimenti funzionali di entrambe le spalle erano quasi totalmente possibili. Il “quasi”, su cui si era fondato l'appello al fine di ottenere ulteriori tre punti percentuali per ciascuna spalla, evidentemente non assumeva rilevanza medico-legale tale da determinare l'applicazione del cod. tabellare 224. Quanto al secondo motivo, la liquidazione delle competenze di lite nella misura di € 1.200,00 appariva equa e corretta, tenendo conto del fatto che la misura dei postumi riconosciuta con la sentenza impugnata è superiore a quella determinata dall' in sede CP_1 amministrativa di soli tre punti percentuali e che il Giudice di prime cure aveva evidentemente applicato la riduzione prevista in caso di assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello; si opponeva al rinnovo di c.t.u. medico-legale, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 15.01.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il dott. . Per_5 Depositato l'elaborato peritale, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il c.t.u. nominato in questo grado di giudizio, dott. , ha Persona_6 accertato “Modesta limitazione algica dei movimenti di funzionali della spalla destra (abduzione, elevazione, rotazione interna ed esterna) se spinti ai gradi estremi. Risultano possibili sino ai gradi estremi, anche se con riferita sintomatologia dolorosa se spinti ai gradi estremi, i movimenti della spalla sx. Forza muscolare conservata. I segni di Neer - Jobe e spalla destra e della spalla sinistra risultano essere negativi”. Per_7 Esaminati gli esami strumentali esibiti all'epoca dal periziando (RMN spalle del 01/07/2018) e l'esame clinico-funzionale riportato nella c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, il c.t.u prendeva in considerazioni le seguenti voci tabellari relative alle succitate Tabelle, precisamente:
- Danno anatomico Voce 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino al 4%
- Danno Funzionale Voce 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- omerale ai gradi estremi 3%. Riguardo il Danno Anatomico, dall'unico esame RMN delle spalle, datato, 01/07/2018, rilevava: RMN spalla dx: “Lievemente ispessito e disomogeneo appare il sovraspinoso in sede inserzionale e pre-inserzionale dove si apprezza sottile stria intratendinea da riferire a lesione intralaminare non comunicante con la superficie del tendine. Coesiste lieve borsite 5
sub-acromion-deltoidea”. Tale reperto strumentale determinava un danno anatomico alla spalla dx, in base alla voce 227 delle succitate Tabelle, pari al 3%; RMN spalla sx: “Segni di tenosinovite del CLB. Lieve borsite sub-acromion-claveare”. Tale reperto strumentale determinava un danno anatomico alla spalla sx, in base alla voce 227 delle succitate Tabelle, pari al 1% Parte_ A carico della spalla sx la percentuale dell'1% è determinata dal fatto che alla non si evidenziava la malattia professionale denunciata in quanto non vi è alcuna lesione tendinea del sovraspinoso, ma solo “Lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”, ovvero la presenza di un processo infiammatorio, verosimilmente trattabile e risolvibile con idonee terapie. Per la valutazione del danno funzionale, non avendo altri idonei punti di riferimento, bisognava prendere in considerazione quanto rilevato all'esame clinico-obiettivo-funzionale riportato nella c.t.u. svolta dal dr. nel giudizio di primo grado, ovvero: Per_3
Dolenzia alla digito–pressione della spalla destra e della spalla sinistra. I movimenti funzionali della spalla destra e della spalla sinistra (abduzione, elevazione, rotazione interna ed esterna) risultano essere possibili quasi totalmente sino ai gradi estremi, anche se avvengono con una riferita sintomatologia dolorosa. I segni di Neer - Jobe e Patte della spalla destra e della spalla sinistra risultano essere negativi. Non è presente ipotonotrofia muscolare del cingolo scapolare della spalla destra e della spalla sinistra. In base a tale riscontro, utilizzando la voce 224 delle succitate Tabelle del Danno Biologico dell' il danno funzionale, veniva così valutato: danno funzionale spalla dx: 3%; CP_1 danno funzionale spalla sx: 1% Affermava, quindi, che, “da quanto emerso dall'esame clinico-obiettivo-funzionale effettuato in occasione della prima c.t.u. e dall'esame dell'unico accertamento strumentale agli atti (RMN spalle del 01/07/2018), all'epoca dell'accertamento di I° grado, il danno biologico, determinato dalla malattia denunciata dal sig. ovvero “Spalle: Pt_1 Tendinopatia cronica del SVS (Tendine. sovraspinato)”, risulta pari al 8% secondo le Tabelle di cui al DL 38/2000. Si condivide, pertanto, la valutazione della percentuale della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% stabilita dal dr. in quanto rispecchia i Per_3 danni anatomici emersi dalla RMN, ma soprattutto dal riscontro clinico-funzionale, alquanto modesto, dallo stesso descritto nell'elaborato peritale. Non si condividono, invece, le osservazioni avanzate dal dr. e riportate nell'atto Per_4 di Appello, che ritiene sottostimata la percentuale di danno biologico dell'8% assegnata dal I° CTU, in quanto il CTP di parte ricorrente, di certo, non poteva avere contezza dei danni funzionali del periziando, non avendolo sottoposto a visita;
inoltre, non ha considerato l'assenza della malattia denunciata (Tendinopatia SVS alla spalla sx) non suffragata dal riscontro RMN. Quanto emerso in occasione dell'esame clinico-obiettivo-funzionale eseguito in occasione della visita peritale effettuata dello scrivente, non evidenzia alcuna evoluzione in pejus della condizione descritta nel 2018, né si rinvengono agli atti documenti che attestino ricorso a cure, visite specialistiche e/o accertamenti strumentali, successivi alla CTU di I° grado. Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, rispondendo ai quesiti postimi dal sig. Giudice del Lavoro, posso concludere che il sig. è affetto da: Parte_1
-Modesto deficit algico-funzionale spalla dx da Tendinopatia del sovraspinato e remoti segni di tenosinovite del CLB.
-Remoti segni di tenosinovite del CLB e di lieve borsite acromion-claveare a scarsa incidenza funzionale”. 6
Le spiegazioni rese dal c.t.u., anche a confutazione delle osservazioni rassegnate dal difensore di parte appellante, debitamente allegate alla c.t.u., corrette e congrue non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante medesimo, in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale, né nelle note scritte depositate il 23.06.2025, Ivi il difensore dell'appellante ha affermato: “risultando l'indagine effettuata dal Tecnico esuberante il perimetro del quesito e del devoluto, chiede che il giudice del riesame, perito peritorum , preliminarmente dichiari la nullità dell'indagine esperita in secondo grado quanto alla rivalutazione del danno anatomico accertato in primo grado, non devoluto alla fase gravame con il primo motivo di censura, né rimesso alla valutazione del c.t.u. con il quesito formulato con ordinanza del 15.01.2025, che ai motivi d'appello rimanda;
considerare la valutazione del danno funzionale, ritenuto sussistente e pesato nella misura dell'1% a spalla, illegittimo in quanto in contrasto con le previsioni di cui alle tabelle allegate al D.M. 38/2000, codice 224, che assegna al danno funzionale la percentuale di danno fissa del 3% a spalla. E per l'effetto accogliere integralmente l'appello e dichiarare che il danno lavorativo complessivo derivato dalle tecnopatie denunciate somma il 14%, di cui l'8% per il danno anatomico, per come accertato in primo grado e non devoluto al gravame, e del 6% per il danno funzionale, per come accertato dal CTU del riesame, nella misura di legge prevista dal codice 224 delle tabelle allegate al D.M- 38/2000. In subordine, laddove codesta corte ritenga di non poter pervenire ad una valutazione del danno complessivo derivato al ricorrente, disporre il rinnovo della c.t.u.” Le doglianze sono infondate. Invero, se con l'ordinanza del 15.01.2025, la Corte ha ritenuto che “alla luce dei rilievi formulati con l'atto d'appello sia indispensabile rinnovare l'accertamento medico già compiuto in primo grado, riconsiderando la valutazione condotta dal c.t.u. nominato dal Tribunale”, ciò non equivale a significare che l'indagine peritale dovesse/potesse essere parcellizzata, frazionando i danni come preteso dall'appellante, che adduce la nullità delle perizia, configurando una sorta di vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il perito d'ufficio. Così non è: unica essendo l'integrità psicofisica dell'individuo, unitario e globale doveva essere, così come avvenuto, l'ambito di indagine demandato al c.t.u. e se con l'ordinanza ammissiva sono stati richiamati i profili di criticità segnalati con l'atto di appello, ciò equivaleva a significare che al c.t.u. era stato chiesto di rinnovare integralmente l'accertamento peritale, anche confutando i profili di censura con cui era stata avversata la prima c.t.u., ma non certamente per segmentare un'unità inscindibile, quale la compromissione dell'integrità dell'individuo. Parte_ Da ultimo si osserva come il c.t.u. abbia chiarito che a carico della spalla sx la non aveva riscontrato “la malattia professionale denunciata in quanto non vi è alcuna lesione tendinea del sovraspinoso, ma solo “Lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”, ovvero la presenza di un processo infiammatorio, verosimilmente trattabile e risolvibile con idonee terapie”. La domanda della maggior misura della percentuale di invalidità invocata dal , Pt_1
“14%, di cui l'8% per il danno anatomico, per come accertato in primo grado e non devoluto al gravame, e del 6% per il danno funzionale, è, pertanto, infondata e non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
5. È fondato il motivo di appello con cui è stata lamentata la liquidazione degli onorari in misura inferiore ai valori tabellari. Infatti, considerato il valore della controversia dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) € 7.000,00, applicando, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, i minimi del D.M. 147/2022 - in vigore al momento della definizione del giudizio di primo grado - l'importo da liquidare è pari a € 2.697,00, di 7
cui € 465,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva;
€ 832,00 per fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per fase decisionale. Va, pertanto, riformata la sentenza nella parte in cui ha condannato l al CP_1 pagamento in favore del difensore distrattario del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 1200,00 oltre accessori, e l' va condannato alla rifusione della CP_1 somma di € 2.697,00, oltre accessori come per legge. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese di questo grado di giudizio. Le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante, in quanto spese rese necessarie dall'appello da questi proposto e su cui il medesimo è risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza emessa Controparte_1 dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 02.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l alla rifusione in favore di , delle spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge.
2. Conferma nelle restanti statuizioni l'impugnata sentenza.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
4. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, svolta in grado di appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 799/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C. F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, nello studio legale, via Frà Melacrinò, 47, dell'Avv. , rappresentato, difeso dall'Avv. Annamaria Tropiano, Parte_2
– pec –fax 0964- CodiceFiscale_2 Email_1 415627 in virtù di procura apposta in margine del ricorso in primo grado. appellante CONTRO Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre,
[...] P.IVA_1 n. 144 e Sede Locale in Locri, Cod. Fisc. , in persona del P.IVA_1 Parte_3 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ( CP_2 C.F._3
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal
[...] Parte_3
"pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di
[...] Persona_1 Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc.
[...]
), fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Reggio Cal. C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 04.07.2019, Parte_1 esponeva di essere dipendente con contratto a tempo determinato del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con qualifica Cat. A/A1 e mansioni di “operaio e autista di Scuolabus”, e di essere stato esposto, nello svolgimento della sua attività, al rischio morbigeno per malattia professionale denunciata “tendinopatia del sovraspinoso dx che è lievemente ispessito e disomogeneo, con lesione intrasalminare e borsite sub acromion deltoidea con tenosinovite del tendine CLB e versamento ascellare (lesioni RMN accertate con esame dell‟01.07.2018) e marcato deficit funzionale;
Borsite sub acromiale e tenosinovite del tendine del CLB sx (Lesioni RMN accertate con esame del 01.07.2018) e marcato deficit funzionale”, repertoriata al n. 515451515. 2
Conveniva in giudizio l' al fine di vedere accertato il suo diritto al pagamento CP_1 della indennità per la menomazione dell'integrità psico-fisica di origine lavorativa. L'istituto assicuratore, con comunicazione del 08.09.2016, aveva notificato provvedimento di accertamento del danno biologico nella misura del 005%, provvedimento opposto ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.1124/1965, allegando referto rilasciato dal Dott.
[...] in data 06.12.2018. Per_2 Rimasto inevaso il ricorso gerarchico, avverso il silenzio rigetto, il ricorrente proponeva ricorso al fine di vedere accertato il danno biologico nella misura del 14% come certificato e, a tal fine, formulava richiesta di c.t.u. medico-legale, rimanendo incontestata l'origine lavorativa del danno denunciato. Costituitosi, l confermava di riconoscere la natura tecnopatica della patologia CP_1 denunciata – alterazione tendinea spalla dx e sx -, riferendo che dopo accurati esami clinico- specialistici ed in ossequio alle tabelle allegate al D. Lgs. 38/00, era stata determinata l'inabilità permanente nella misura del 5% con applicazione dei codici tabellari 227.1 e 227.2 (3% per ciascuna spalla), dunque, al di sotto della soglia minima indennizzabile, per come si evinceva dalla relazione di visita medica per accertamento postumi del 15.01.2019. Non essendo emersi quadri obiettivi e specialistico–strumentali differenti da quelli in precedenza rilevati, confermava il precedente orientamento medico-legale. Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con emessa il 02.09.2022, il Tribunale di Locri così statuiva: “accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità totale dell'8% a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale, ovverossia dal 16 luglio 2018; Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1200,00, oltre accessori di legge se dovuti;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU, in favore del Dott. , che liquida in € 290,00 oltre Persona_3 accessori di legge se dovuti”. Questa la motivazione della sentenza: “Dalla CTU a firma del dott. si Persona_3 legge che <<… in relazione a quanto presente in atti, visto l'esito del referto dell'esame strumentale e le risultanze dell'esame obiettivo, facendo riferimento alle Tabelle di Legge, di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, a parere dello scrivente, viene riconosciuta una percentuale di danno biologico nella misura dell'8% (otto percento), con decorrenza dalla data della denuncia di malattia (16.07.2018).>>. Pertanto, vista ed esaminata la CTU, della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Contestava le conclusioni cui era addivenuto il c.t.u., affermando che era emerso un prospetto clinico a carico della spalla destra e sinistra non solo di tipo algico ma, soprattutto, di tipo disfunzionale. Appariva evidente che, oltre alle conclamate alterazioni tendinee della spalla destra e sinistra, documentate con esame RM del 01.07.2018 allegata in atti, fosse residuata, per entrambe le spalle, una limitazione, seppur lieve, dei movimenti funzionali, possibile quasi totalmente sino ai gradi estremi. Il c.t.u., ascrivendo il danno alla voce n. 227 delle Tabelle di cui al D. Lgs 38/2000, aveva valutato esclusivamente la lesione muscolo- tendinea a carico di entrambe le spalle, omettendo erroneamente di valutare la limitazione funzionale dei movimenti di entrambe le spalle, limitazione riferibile alla voce tabellare n.224
– Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi, con attinenza numerica del 3% per ogni spalla. Tanto si desumeva dalla valutazione medico- 3
legale di parte, affidata alla perizia del Dott. , a parere del quale, in relazione Persona_4 ai reliquati clinici, algici e disfunzionali a carico di entrambe le spalle, e con riferimento alle Tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, il danno biologico poteva essere scientificamente pesato in misura del 13-14%. La sentenza era, dunque, viziata, laddove aveva recepito le conclusioni del c.t.u. ed aveva accertato un danno biologico da malattia professionale pari all'8%. Con altro motivo lamentava che la sentenza impugnata, in punto di spese, aveva pronunciato la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.200,00, in palese violazione dell'art. 4 del D.M. 20.07.2012, n. 247, e dell'art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il Tribunale di Locri, provvedendo sulle spese, nella liquidazione del compenso dovuto, non aveva tenuto conto, del valore e della natura della controversia. Infatti, secondo il parametro applicabile, relativo alle cause di lavoro, nella fascia di valore di riferimento, da € 5.200,01 a € 26.000,00, applicando ipoteticamente la tabella nel valore indicato, il compenso avrebbe dovuto essere non inferiore a € 2.695,00 (risultante dalla somma di € 911,00 per lo studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 586,00 per la fase istruttoria e € 809,00 per la fase decisionale). Concludeva chiedendo accertare che le patologie “Esiti di tendinopatia del sovraspinato della spalla destra e sinistra”, riconducibili all'attività lavorativa svolta e riferite alla voce di danno n. 227, determinavano una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura non inferiore al 13-14%, in considerazione delle limitazioni dei movimenti funzionali della spalla destra e della spalla sinistra, dovendosi il danno accertato dal c.t.u. di primo grado incrementarsi della voce n. 224 delle Tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, con assegnazione di un punteggio ulteriore, pari al 3% per ogni spalla;
2) riformare la sentenza impugnata in punto di spese, liquidate in spregio del D.M. 10 marzo 2014, n. 55; con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che il c.t.u. aveva riconosciuto la natura professionale della “tendinite del sovraspinoso della spalla dx e sx”, determinando i postumi nella misura dell'8% in applicazione del cod. tab. 227 a fronte del 5% riconosciuto dall' nella fase CP_1 amministrativa. I postumi erano stati quantificati nella misura dell'8%, adottando un criterio di analogia e proporzionalità con la voce n. 227 delle Tabelle di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, e cioè: “Esiti di lesione delle strutture muscolo – tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale - Fino a 4%”. Atteso che, nel caso di specie, trattavasi di una tendinopatia a carico sia della spalla destra che sinistra, il c.t.u. formulava la valutazione, considerando per ogni singola spalla la predetta voce di danno e relativa valutazione. Il c.t.u. dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dando Per_3 riscontro alle osservazioni di parte ricorrente oggi appellante, nel confermare la correttezza della quantificazione dell'8%, precisava che, applicando esclusivamente la voce di danno contemplata dal cod. tabellare 227, erano stati tenuti in considerazione due aspetti:
1) Anzitutto a carico della spalla destra, con la RM del 01.07.2018, era stata riscontrata una “lesione intralaminare” del tendine del sovraspinoso, mentre, col medesimo accertamento strumentale, a sinistra non era stata riscontrata alcuna lesione tendinea, bensì soltanto una “lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”. A sinistra, trattavasi, quindi, di un processo infiammatorio e non di una “vera e propria” lesione tendinea.
2) Si era pervenuti alla valutazione massima dell'8%, tenendo in considerazione che a carico della spalla sinistra non vi era alcuna lesione, ma soltanto un processo infiammatorio, 4
e che i movimenti funzionali erano, per ambedue le spalle, possibili quasi totalmente sino ai gradi estremi e, nell'applicare il cod. tabellare n. 227, era stato tenuto in considerazione detto aspetto, valutando quasi nella misura massima della voce di danno la problematica a carico della spalla destra ed in misura inferiore quella a carico della spalla sinistra. Correttamente, dunque, il c.t.u. non aveva ritenuto, sulla base dei riscontri clinico- strumentali in atti, di dover applicare il cod. tabellare 224, non ricorrendone i presupposti. In particolare, il Cod. tabellare 224 prevedeva espressamente la completa “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”: dunque, perché potesse configurarsi “limitazione funzionale” era necessario, per conclamata definizione medico- legale, il massimo grado di difficoltà nell'esplicare le funzioni tipiche dell'articolazione interessata, che non era stato riscontrato nella fattispecie in questione. Piuttosto, sulla base dell'esame obiettivo e dei riscontri clinico-strumentali, si accertava che i movimenti funzionali di entrambe le spalle erano quasi totalmente possibili. Il “quasi”, su cui si era fondato l'appello al fine di ottenere ulteriori tre punti percentuali per ciascuna spalla, evidentemente non assumeva rilevanza medico-legale tale da determinare l'applicazione del cod. tabellare 224. Quanto al secondo motivo, la liquidazione delle competenze di lite nella misura di € 1.200,00 appariva equa e corretta, tenendo conto del fatto che la misura dei postumi riconosciuta con la sentenza impugnata è superiore a quella determinata dall' in sede CP_1 amministrativa di soli tre punti percentuali e che il Giudice di prime cure aveva evidentemente applicato la riduzione prevista in caso di assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello; si opponeva al rinnovo di c.t.u. medico-legale, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 15.01.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il dott. . Per_5 Depositato l'elaborato peritale, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il c.t.u. nominato in questo grado di giudizio, dott. , ha Persona_6 accertato “Modesta limitazione algica dei movimenti di funzionali della spalla destra (abduzione, elevazione, rotazione interna ed esterna) se spinti ai gradi estremi. Risultano possibili sino ai gradi estremi, anche se con riferita sintomatologia dolorosa se spinti ai gradi estremi, i movimenti della spalla sx. Forza muscolare conservata. I segni di Neer - Jobe e spalla destra e della spalla sinistra risultano essere negativi”. Per_7 Esaminati gli esami strumentali esibiti all'epoca dal periziando (RMN spalle del 01/07/2018) e l'esame clinico-funzionale riportato nella c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, il c.t.u prendeva in considerazioni le seguenti voci tabellari relative alle succitate Tabelle, precisamente:
- Danno anatomico Voce 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino al 4%
- Danno Funzionale Voce 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- omerale ai gradi estremi 3%. Riguardo il Danno Anatomico, dall'unico esame RMN delle spalle, datato, 01/07/2018, rilevava: RMN spalla dx: “Lievemente ispessito e disomogeneo appare il sovraspinoso in sede inserzionale e pre-inserzionale dove si apprezza sottile stria intratendinea da riferire a lesione intralaminare non comunicante con la superficie del tendine. Coesiste lieve borsite 5
sub-acromion-deltoidea”. Tale reperto strumentale determinava un danno anatomico alla spalla dx, in base alla voce 227 delle succitate Tabelle, pari al 3%; RMN spalla sx: “Segni di tenosinovite del CLB. Lieve borsite sub-acromion-claveare”. Tale reperto strumentale determinava un danno anatomico alla spalla sx, in base alla voce 227 delle succitate Tabelle, pari al 1% Parte_ A carico della spalla sx la percentuale dell'1% è determinata dal fatto che alla non si evidenziava la malattia professionale denunciata in quanto non vi è alcuna lesione tendinea del sovraspinoso, ma solo “Lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”, ovvero la presenza di un processo infiammatorio, verosimilmente trattabile e risolvibile con idonee terapie. Per la valutazione del danno funzionale, non avendo altri idonei punti di riferimento, bisognava prendere in considerazione quanto rilevato all'esame clinico-obiettivo-funzionale riportato nella c.t.u. svolta dal dr. nel giudizio di primo grado, ovvero: Per_3
Dolenzia alla digito–pressione della spalla destra e della spalla sinistra. I movimenti funzionali della spalla destra e della spalla sinistra (abduzione, elevazione, rotazione interna ed esterna) risultano essere possibili quasi totalmente sino ai gradi estremi, anche se avvengono con una riferita sintomatologia dolorosa. I segni di Neer - Jobe e Patte della spalla destra e della spalla sinistra risultano essere negativi. Non è presente ipotonotrofia muscolare del cingolo scapolare della spalla destra e della spalla sinistra. In base a tale riscontro, utilizzando la voce 224 delle succitate Tabelle del Danno Biologico dell' il danno funzionale, veniva così valutato: danno funzionale spalla dx: 3%; CP_1 danno funzionale spalla sx: 1% Affermava, quindi, che, “da quanto emerso dall'esame clinico-obiettivo-funzionale effettuato in occasione della prima c.t.u. e dall'esame dell'unico accertamento strumentale agli atti (RMN spalle del 01/07/2018), all'epoca dell'accertamento di I° grado, il danno biologico, determinato dalla malattia denunciata dal sig. ovvero “Spalle: Pt_1 Tendinopatia cronica del SVS (Tendine. sovraspinato)”, risulta pari al 8% secondo le Tabelle di cui al DL 38/2000. Si condivide, pertanto, la valutazione della percentuale della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% stabilita dal dr. in quanto rispecchia i Per_3 danni anatomici emersi dalla RMN, ma soprattutto dal riscontro clinico-funzionale, alquanto modesto, dallo stesso descritto nell'elaborato peritale. Non si condividono, invece, le osservazioni avanzate dal dr. e riportate nell'atto Per_4 di Appello, che ritiene sottostimata la percentuale di danno biologico dell'8% assegnata dal I° CTU, in quanto il CTP di parte ricorrente, di certo, non poteva avere contezza dei danni funzionali del periziando, non avendolo sottoposto a visita;
inoltre, non ha considerato l'assenza della malattia denunciata (Tendinopatia SVS alla spalla sx) non suffragata dal riscontro RMN. Quanto emerso in occasione dell'esame clinico-obiettivo-funzionale eseguito in occasione della visita peritale effettuata dello scrivente, non evidenzia alcuna evoluzione in pejus della condizione descritta nel 2018, né si rinvengono agli atti documenti che attestino ricorso a cure, visite specialistiche e/o accertamenti strumentali, successivi alla CTU di I° grado. Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, rispondendo ai quesiti postimi dal sig. Giudice del Lavoro, posso concludere che il sig. è affetto da: Parte_1
-Modesto deficit algico-funzionale spalla dx da Tendinopatia del sovraspinato e remoti segni di tenosinovite del CLB.
-Remoti segni di tenosinovite del CLB e di lieve borsite acromion-claveare a scarsa incidenza funzionale”. 6
Le spiegazioni rese dal c.t.u., anche a confutazione delle osservazioni rassegnate dal difensore di parte appellante, debitamente allegate alla c.t.u., corrette e congrue non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante medesimo, in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale, né nelle note scritte depositate il 23.06.2025, Ivi il difensore dell'appellante ha affermato: “risultando l'indagine effettuata dal Tecnico esuberante il perimetro del quesito e del devoluto, chiede che il giudice del riesame, perito peritorum , preliminarmente dichiari la nullità dell'indagine esperita in secondo grado quanto alla rivalutazione del danno anatomico accertato in primo grado, non devoluto alla fase gravame con il primo motivo di censura, né rimesso alla valutazione del c.t.u. con il quesito formulato con ordinanza del 15.01.2025, che ai motivi d'appello rimanda;
considerare la valutazione del danno funzionale, ritenuto sussistente e pesato nella misura dell'1% a spalla, illegittimo in quanto in contrasto con le previsioni di cui alle tabelle allegate al D.M. 38/2000, codice 224, che assegna al danno funzionale la percentuale di danno fissa del 3% a spalla. E per l'effetto accogliere integralmente l'appello e dichiarare che il danno lavorativo complessivo derivato dalle tecnopatie denunciate somma il 14%, di cui l'8% per il danno anatomico, per come accertato in primo grado e non devoluto al gravame, e del 6% per il danno funzionale, per come accertato dal CTU del riesame, nella misura di legge prevista dal codice 224 delle tabelle allegate al D.M- 38/2000. In subordine, laddove codesta corte ritenga di non poter pervenire ad una valutazione del danno complessivo derivato al ricorrente, disporre il rinnovo della c.t.u.” Le doglianze sono infondate. Invero, se con l'ordinanza del 15.01.2025, la Corte ha ritenuto che “alla luce dei rilievi formulati con l'atto d'appello sia indispensabile rinnovare l'accertamento medico già compiuto in primo grado, riconsiderando la valutazione condotta dal c.t.u. nominato dal Tribunale”, ciò non equivale a significare che l'indagine peritale dovesse/potesse essere parcellizzata, frazionando i danni come preteso dall'appellante, che adduce la nullità delle perizia, configurando una sorta di vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il perito d'ufficio. Così non è: unica essendo l'integrità psicofisica dell'individuo, unitario e globale doveva essere, così come avvenuto, l'ambito di indagine demandato al c.t.u. e se con l'ordinanza ammissiva sono stati richiamati i profili di criticità segnalati con l'atto di appello, ciò equivaleva a significare che al c.t.u. era stato chiesto di rinnovare integralmente l'accertamento peritale, anche confutando i profili di censura con cui era stata avversata la prima c.t.u., ma non certamente per segmentare un'unità inscindibile, quale la compromissione dell'integrità dell'individuo. Parte_ Da ultimo si osserva come il c.t.u. abbia chiarito che a carico della spalla sx la non aveva riscontrato “la malattia professionale denunciata in quanto non vi è alcuna lesione tendinea del sovraspinoso, ma solo “Lieve borsite sub-acromiale” e “Segni di tenosinovite del t. CLB”, ovvero la presenza di un processo infiammatorio, verosimilmente trattabile e risolvibile con idonee terapie”. La domanda della maggior misura della percentuale di invalidità invocata dal , Pt_1
“14%, di cui l'8% per il danno anatomico, per come accertato in primo grado e non devoluto al gravame, e del 6% per il danno funzionale, è, pertanto, infondata e non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
5. È fondato il motivo di appello con cui è stata lamentata la liquidazione degli onorari in misura inferiore ai valori tabellari. Infatti, considerato il valore della controversia dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) € 7.000,00, applicando, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, i minimi del D.M. 147/2022 - in vigore al momento della definizione del giudizio di primo grado - l'importo da liquidare è pari a € 2.697,00, di 7
cui € 465,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva;
€ 832,00 per fase istruttoria/trattazione; € 1.011,00 per fase decisionale. Va, pertanto, riformata la sentenza nella parte in cui ha condannato l al CP_1 pagamento in favore del difensore distrattario del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 1200,00 oltre accessori, e l' va condannato alla rifusione della CP_1 somma di € 2.697,00, oltre accessori come per legge. La reciproca soccombenza delle parti determina a disporre la compensazione fra le stesse delle spese di questo grado di giudizio. Le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante, in quanto spese rese necessarie dall'appello da questi proposto e su cui il medesimo è risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza emessa Controparte_1 dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 02.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l alla rifusione in favore di , delle spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre accessori come per legge.
2. Conferma nelle restanti statuizioni l'impugnata sentenza.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
4. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, svolta in grado di appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti