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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 25/09/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.1504 /2024
All'udienza del 25/09/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1504 /2024
Sono presenti per l'avv. FRANCIA GIAN LUCA oggi sostituito dall'avv. Lorenzo CAncila Parte_1
Nessuno per CP_1
L'avv. Cancila precisa le conclusioni. Come nelle note conclusive e discute la causa, richiamandosi ai propri atti.
Rinuncia ad essere presente alla lettura e si alloontana
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,45…. si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 13 ….. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1504 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1504 2024 del Ruolo Generale dell'anno
2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
rappresentata e difeso dall'avv. FRANCIA GIAN Parte_1 C.F._1
LUCA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. VOLPI CP_1 C.F._2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per mandato in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo inter partes con decorrenza dallo 01/11/2019, registrato presso la locale Agenzia delle Entrate il 27/09/2019 (al n° 003047, serie 3T) e relativo all'immobile sito in Carrara (54033-Ms) via Campiglia n° 1, piano terra e primo, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo, salvo se altro, di pagamento dei pattuiti canoni;
2) condannare, conseguentemente, la stessa convenuta sig.ra , al pagamento, in favore dell'attore, degli impagati canoni nella misura di CP_1
€ 25.275,00, fatta salva diversa misura a risultare e/o che sarà Ritenuta equa e giusta, oltre i successivi canoni maturati e maturandi fino al 26/08/2025, dì dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle scadenze fino al dì dell'integrale soddisfo;
3) con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge
PARTE CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: - respingere le domande del ricorrente, per i motivi sopra meglio specificati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento. AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo l'inadempimento grave della conduttrice per importi superiori ai ventimila euro, e che – ad oggi - assommano ad euro
25.275,00 sino al gennaio 2025, oltre ai canoni maturati sino al rilascio avvenuto ad agosto 2025, pari ad ulteriori euro 3,300 e, così, complessivamente 28,575,00
E' di tutta evidenza che si tratta di importi che, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione, rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ. che comporta risoluzione del vincolo contrattuale
Era onere della convenuta addurre eventuali fatti estintivi e modificativi, ex art. 2697 II comma cod.civ., ma costei ha tardivamente depositato la memoria integrativa, di talché i mezzi dedotti ex art 2697 comma II c.c. appaiono inammissibili;
ha infine scelto di abbandonare sostanzialmente il giudizio, con una condotta che - unitamente alla mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione - certamente rileva ex art 116 c.p.c. anche sotto il profilo probatorio, inducendo a ritenere vieppù fonmdata la domanda dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i valori medi di scaglione ex dm 147/2022, rito lavoro, avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione registrato il
27.9.2019 e stipulato dalle parti
Condanna la convenuta a versare all'attore la somma di euro 28.575,00 per canoni CP_1
scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze
Non luogo a provvedere sul rilascio, già avvenuto
3 Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrcie CP_1
che liquida in € 280,00 per esborsi e € 9.257,00 per competenze, oltre a spese generali 15% accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 25.9.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
4
PROCEDIMENTO N.1504 /2024
All'udienza del 25/09/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1504 /2024
Sono presenti per l'avv. FRANCIA GIAN LUCA oggi sostituito dall'avv. Lorenzo CAncila Parte_1
Nessuno per CP_1
L'avv. Cancila precisa le conclusioni. Come nelle note conclusive e discute la causa, richiamandosi ai propri atti.
Rinuncia ad essere presente alla lettura e si alloontana
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 12,45…. si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 13 ….. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1504 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1504 2024 del Ruolo Generale dell'anno
2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
rappresentata e difeso dall'avv. FRANCIA GIAN Parte_1 C.F._1
LUCA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. VOLPI CP_1 C.F._2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per mandato in atti
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo inter partes con decorrenza dallo 01/11/2019, registrato presso la locale Agenzia delle Entrate il 27/09/2019 (al n° 003047, serie 3T) e relativo all'immobile sito in Carrara (54033-Ms) via Campiglia n° 1, piano terra e primo, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo, salvo se altro, di pagamento dei pattuiti canoni;
2) condannare, conseguentemente, la stessa convenuta sig.ra , al pagamento, in favore dell'attore, degli impagati canoni nella misura di CP_1
€ 25.275,00, fatta salva diversa misura a risultare e/o che sarà Ritenuta equa e giusta, oltre i successivi canoni maturati e maturandi fino al 26/08/2025, dì dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle scadenze fino al dì dell'integrale soddisfo;
3) con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge
PARTE CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: - respingere le domande del ricorrente, per i motivi sopra meglio specificati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento. AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione (rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo l'inadempimento grave della conduttrice per importi superiori ai ventimila euro, e che – ad oggi - assommano ad euro
25.275,00 sino al gennaio 2025, oltre ai canoni maturati sino al rilascio avvenuto ad agosto 2025, pari ad ulteriori euro 3,300 e, così, complessivamente 28,575,00
E' di tutta evidenza che si tratta di importi che, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione, rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ. che comporta risoluzione del vincolo contrattuale
Era onere della convenuta addurre eventuali fatti estintivi e modificativi, ex art. 2697 II comma cod.civ., ma costei ha tardivamente depositato la memoria integrativa, di talché i mezzi dedotti ex art 2697 comma II c.c. appaiono inammissibili;
ha infine scelto di abbandonare sostanzialmente il giudizio, con una condotta che - unitamente alla mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione - certamente rileva ex art 116 c.p.c. anche sotto il profilo probatorio, inducendo a ritenere vieppù fonmdata la domanda dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i valori medi di scaglione ex dm 147/2022, rito lavoro, avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione registrato il
27.9.2019 e stipulato dalle parti
Condanna la convenuta a versare all'attore la somma di euro 28.575,00 per canoni CP_1
scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze
Non luogo a provvedere sul rilascio, già avvenuto
3 Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrcie CP_1
che liquida in € 280,00 per esborsi e € 9.257,00 per competenze, oltre a spese generali 15% accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 25.9.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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