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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16066 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022e vertente tra nata a [...] il [...] ed vii residente in [...] Parte_1 in proprio e nella qualità di erede del defunto genitore Persona_1
e della nonna quale erede per rappresentazione del defunto padre Persona_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Del Monte del Persona_3 foro di Roma (C.F. ), elettivamente domiciliato in e C.F._1 presso il suo studio in Roma Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
in persona del pro tempore (cod. Controparte_2 Controparte_3 fiscale ); in persona del P.IVA_1 Controparte_4
pro tempore (cod. fiscale ), rappresentate e Controparte_3 P.IVA_1 difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale , P.IVA_2 presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, (PEC:
Email_1 parti convenute
1 2
FATTO
Parte attrice, testualmente, lamentava quanto di seguito indicato. L'attrice è figlia del signor ed erede per rappresentazione del defunto Persona_1 padre della nonna entrambi deceduti. Il signor Persona_2 Persona_1
prima dell'inizio delle persecuzioni contro gli appartenenti alla
[...] religione abitavano a Sezze e vendevano tessuti in una piccola bottega;
di sicuro hanno subito le persecuzioni razziali ad opera dei tedeschi del Terzo Reich.
Tuttavia, la vita della sua famiglia cambiò quando dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre del 1943 i tedeschi aumentarono la caccia agli ebrei d'Italia; un giorno, i carabinieri di Sezze, avvisarono i vicini cugini , di fuggire Parte_2 immediatamente dalla loro casa poiché in poche ore, li avrebbero arrestati con tutta la sua famiglia. Senza indugio la signora ed il signor Per_2 Per_1 presero con se, la sua famiglia ed alcuni beni ed oggetti personali e si recarono
Bocca di Fiume Località Zappito presso la famiglia detto Persona_4
; rimasero nascosti dalla famiglia fino al maggio del 1944 Persona_5 Per_4 quando i SC furono cacciati da Sezze dalle truppe alleate;
dormivano in una stanza di fortuna e non appena sentivano dei rumori avvicinarsi alla casa dei scappavano attraverso i campi. Pt_3
Molto spesso i tedeschi fecero irruzione nella casa dei per chiedere cibo e Pt_3 fortunatamente i non fecero mai scoprire la famiglia ai soldati Per_4 Parte_2 tedeschi. La comunità ebraica di Roma ha ringraziato il Signor Testimone_1 figlio di con una targa “a ricordo d quanti a rischio della propria vita Parte_4 si prodigarono per salvare gli ebrei dall'atrocità nazifascista”.
La deportazione rientra fra i crimini contro l'umanità, rispetto ai quali, in virtù del principio della “giurisdizione universale”, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato convenuto;
così come considerato a tutti gli effetti crimine contro l'umanità, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di Roma, la “persecuzione contro un gruppo per ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di identità sessuale”; le condotte della Germania nazista sopra descritte integrano un illecito civile rilevante ex art 2043 cc.
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Concludeva chiedendo: “riconoscere ed accertare la responsabilità delle forze armate tedesche del terzo reich per i crimini contro l'umanità perpetrate ai danni del signor e della signora nonni Persona_1 Persona_2 dell'odierna attrice costretti a nascondersi per sfuggire alle deportazioni i ebri che i tedeschi stavano compiendo in tutta Italia e nel Lazio in particolare dopo il
16/10/1944 e per l'effetto condannare la al Controparte_1 risarcimento della somma i cui alle precedenti conclusioni o nella diversa soma ritenuta equa e di giustizia che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice, applicando gli interessi al tasso legale del singolo anno a partire dal 1944 alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via rivalutata anno per anno, e per l'effetto; condannare le convenute e la Controparte_5 [...] in solido fra loro al risarcimento della complessiva Controparte_4 somma di €418.936,00 in favore dell'attrice nella sua spiegata qualità di erede o, la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adita per il tramite del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini contro l'umanità e di guerra per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani alle forze del terzo reich nel periodo compreso tra il 01/09/1939 e l8/05/1945 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 43 del DL
30/04/2022 n. 36 convertito in legge 29/6/2022 n. 79 e successive modificazioni;
condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore “
Con riserva di altro dedurre con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 3.
La rimaneva contumace. CP_1
Si costituiva la difesa erariale e osservava che “la genericità della domanda risarcitoria in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dall'attrice in proprio e in qualità di erede del padre e della nonna Persona_1 Per_2
(“an debeatur”). Eccepiva la genericità della domanda di risarcimento dei
[...] danni richiesti da “in proprio”. L'attrice, infatti, è nata nel 1951 e Parte_1 quindi non è stata vittima “diretta” delle persecuzioni razziali. La domanda risarcitoria doveva essere rigettata per difetto di allegazione e prova in ordine a tali aspetti, anche in considerazione del fatto che la stessa attrice non ha prodotto neppure una perizia di parte o documentazione sanitaria. Non era soddisfatto
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l'onere che sempre incombe sull'attore di dimostrare l'effettiva sussistenza dei danni patiti, oltre che l'entità dei medesimi.
Concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_6 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_4
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i de cuius hanno percepito.
All'udienza del 11.3.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalla parte attrice asseritamente commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono CP_1 qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle insufficienti allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli
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impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle
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persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice non ha provato né descritto sufficientemente i fatti in forza dei quali domanda il risarcimento;
senza dover riportare il testo della citazione, sopra trascritto quasi per intero, non si comprende cosa sia accaduto e quali siano i fatti.
D) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
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Invero, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L.
n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del periodo storico e le persecuzioni religiose.
Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni degli ebrei, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire minimi elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalla parte attrice in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di nascondimento). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto al mero status di ebreo;
occorre dimostrare di essere stato vittima di crimine di guerra. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento.
Parte attrice non ha prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto delle disposizioni
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internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, della parte attrice fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
L'onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di
Ginevra che sarebbero state realizzate nel caso specifico. Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018).
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto. Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo
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protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della parte attrice non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del de cuius;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022e vertente tra nata a [...] il [...] ed vii residente in [...] Parte_1 in proprio e nella qualità di erede del defunto genitore Persona_1
e della nonna quale erede per rappresentazione del defunto padre Persona_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Del Monte del Persona_3 foro di Roma (C.F. ), elettivamente domiciliato in e C.F._1 presso il suo studio in Roma Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
in persona del pro tempore (cod. Controparte_2 Controparte_3 fiscale ); in persona del P.IVA_1 Controparte_4
pro tempore (cod. fiscale ), rappresentate e Controparte_3 P.IVA_1 difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale , P.IVA_2 presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, (PEC:
Email_1 parti convenute
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FATTO
Parte attrice, testualmente, lamentava quanto di seguito indicato. L'attrice è figlia del signor ed erede per rappresentazione del defunto Persona_1 padre della nonna entrambi deceduti. Il signor Persona_2 Persona_1
prima dell'inizio delle persecuzioni contro gli appartenenti alla
[...] religione abitavano a Sezze e vendevano tessuti in una piccola bottega;
di sicuro hanno subito le persecuzioni razziali ad opera dei tedeschi del Terzo Reich.
Tuttavia, la vita della sua famiglia cambiò quando dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre del 1943 i tedeschi aumentarono la caccia agli ebrei d'Italia; un giorno, i carabinieri di Sezze, avvisarono i vicini cugini , di fuggire Parte_2 immediatamente dalla loro casa poiché in poche ore, li avrebbero arrestati con tutta la sua famiglia. Senza indugio la signora ed il signor Per_2 Per_1 presero con se, la sua famiglia ed alcuni beni ed oggetti personali e si recarono
Bocca di Fiume Località Zappito presso la famiglia detto Persona_4
; rimasero nascosti dalla famiglia fino al maggio del 1944 Persona_5 Per_4 quando i SC furono cacciati da Sezze dalle truppe alleate;
dormivano in una stanza di fortuna e non appena sentivano dei rumori avvicinarsi alla casa dei scappavano attraverso i campi. Pt_3
Molto spesso i tedeschi fecero irruzione nella casa dei per chiedere cibo e Pt_3 fortunatamente i non fecero mai scoprire la famiglia ai soldati Per_4 Parte_2 tedeschi. La comunità ebraica di Roma ha ringraziato il Signor Testimone_1 figlio di con una targa “a ricordo d quanti a rischio della propria vita Parte_4 si prodigarono per salvare gli ebrei dall'atrocità nazifascista”.
La deportazione rientra fra i crimini contro l'umanità, rispetto ai quali, in virtù del principio della “giurisdizione universale”, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato convenuto;
così come considerato a tutti gli effetti crimine contro l'umanità, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di Roma, la “persecuzione contro un gruppo per ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di identità sessuale”; le condotte della Germania nazista sopra descritte integrano un illecito civile rilevante ex art 2043 cc.
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Concludeva chiedendo: “riconoscere ed accertare la responsabilità delle forze armate tedesche del terzo reich per i crimini contro l'umanità perpetrate ai danni del signor e della signora nonni Persona_1 Persona_2 dell'odierna attrice costretti a nascondersi per sfuggire alle deportazioni i ebri che i tedeschi stavano compiendo in tutta Italia e nel Lazio in particolare dopo il
16/10/1944 e per l'effetto condannare la al Controparte_1 risarcimento della somma i cui alle precedenti conclusioni o nella diversa soma ritenuta equa e di giustizia che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice, applicando gli interessi al tasso legale del singolo anno a partire dal 1944 alla pubblicazione della sentenza sulla somma via via rivalutata anno per anno, e per l'effetto; condannare le convenute e la Controparte_5 [...] in solido fra loro al risarcimento della complessiva Controparte_4 somma di €418.936,00 in favore dell'attrice nella sua spiegata qualità di erede o, la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adita per il tramite del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini contro l'umanità e di guerra per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani alle forze del terzo reich nel periodo compreso tra il 01/09/1939 e l8/05/1945 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 43 del DL
30/04/2022 n. 36 convertito in legge 29/6/2022 n. 79 e successive modificazioni;
condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore “
Con riserva di altro dedurre con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 3.
La rimaneva contumace. CP_1
Si costituiva la difesa erariale e osservava che “la genericità della domanda risarcitoria in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dall'attrice in proprio e in qualità di erede del padre e della nonna Persona_1 Per_2
(“an debeatur”). Eccepiva la genericità della domanda di risarcimento dei
[...] danni richiesti da “in proprio”. L'attrice, infatti, è nata nel 1951 e Parte_1 quindi non è stata vittima “diretta” delle persecuzioni razziali. La domanda risarcitoria doveva essere rigettata per difetto di allegazione e prova in ordine a tali aspetti, anche in considerazione del fatto che la stessa attrice non ha prodotto neppure una perizia di parte o documentazione sanitaria. Non era soddisfatto
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l'onere che sempre incombe sull'attore di dimostrare l'effettiva sussistenza dei danni patiti, oltre che l'entità dei medesimi.
Concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_6 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_4
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i de cuius hanno percepito.
All'udienza del 11.3.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalla parte attrice asseritamente commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono CP_1 qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle insufficienti allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli
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impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle
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persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice non ha provato né descritto sufficientemente i fatti in forza dei quali domanda il risarcimento;
senza dover riportare il testo della citazione, sopra trascritto quasi per intero, non si comprende cosa sia accaduto e quali siano i fatti.
D) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
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Invero, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L.
n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del periodo storico e le persecuzioni religiose.
Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni degli ebrei, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire minimi elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalla parte attrice in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di nascondimento). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto al mero status di ebreo;
occorre dimostrare di essere stato vittima di crimine di guerra. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento.
Parte attrice non ha prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto delle disposizioni
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internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, della parte attrice fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
L'onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di
Ginevra che sarebbero state realizzate nel caso specifico. Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018).
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto. Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo
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protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della parte attrice non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del de cuius;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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