Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2024, proposto da
Celanese Sales Germany Gmbh, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Giulia Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Senago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Scarcello, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Vincenzo 12;
nei confronti
Coede S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. 17766/24 comunicato a mezzo pec il 30 maggio 2024 con il quale il Comune di Senago ha respinto la richiesta della società Celanese Sales GmbH di chiudere nei suoi confronti il procedimento per la bonifica posta in via Mascagni 38 avviato con ordinanza dello stesso Comune n. prot. 18/2000, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, subentrata alla Hoest Italia s.r.l. è soggetta ad un obbligo di bonifica per effetto dell’ordinanza n. 18/2000 del Comune di Senago, confermata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3307/21, a causa della presenza di diclorometano, rinvenuto in un’area posta in via Mascagni 38.
In data 13 luglio 2023, la società ricorrente ha presentato un’istanza per la chiusura del procedimento avviato con l’ordinanza n. 18/00 cit., e per l’effetto, la cessazione dell’obbligo di bonifica ivi previsto, poiché a seguito di indagini esperite successivamente alla sua emanazione, confermate da Arpa, si è rilevato l’esaurimento della predetta sostanza contaminante nel terreno, che non potrebbe pertanto essere soggetto di bonifica.
Con il provvedimento impugnato, dato atto di aver effettuato “ulteriori approfondimenti istruttori”, richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3307/21, l’istanza è stata respinta.
Il Comune di Senago si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 20.2.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) Con un unico articolato motivo, la ricorrente sostiene che il Comune avrebbe erroneamente omesso di considerare che la sostanza contaminante che aveva dato origine all’ordine di bonifica avviata nel 2000, si è medio tempore naturalmente esaurita, essendo pertanto gravata da un obbligo di adempimento che non può materialmente eseguire, in quanto l’area oggetto dell’intervento si è già naturalmente epurata dall’inquinante.
I.2) Secondo la difesa comunale, già con nota del 16.1.06 prot. n. 5433, Arpa comunicava che in un campione era presente una elevata concentrazione di idrocarburi totali, e che era pertanto necessario estendere la verifica della contaminazione anche in riferimento a questo inquinante, al fine di riportare il terreno entro i parametri previsti dal DM n. 471/99.
II) In via preliminare, il Collegio dà atto che non è contestato tra le parti come, nell’anno 2005, le indagini suppletive condotte nell’area abbiano effettivamente accertato che la presenza del diclorometano si era medio tempore esaurita.
Come correttamente dedotto dall’istante, l’ordinanza n. 18/00 cit. ha esaurito gli effetti nei suoi confronti nel momento in cui è stato accertato che la presenza del diclorometano è rientrata nei limiti delle concentrazioni ammesse dalla legge, dovendosi pertanto accogliere il ricorso malgrado nel 2006 l’Arpa abbia riscontrato la presenza di idrocarburi.
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa comunale, l’obbligo di bonifica non può essere esteso a qualsivoglia sostanza contaminante, essendo infatti illegittimo un provvedimento che imponga un ripristino ambientale previa attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che non siano stati previamente identificati, essendo in tal modo elusa la finalità dell'art. 244, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 15,2 che mira ad accollare al responsabile dell'inquinamento la bonifica ed il ripristino ambientale, con eliminazione degli elementi inquinanti che siano stati, però, già riscontrati da un ente pubblico (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.11.2023, n. 1527).
Nella propria memoria depositata in vista del merito, la difesa comunale sostiene in contrario che “l’ordinanza n. 18/2000 mirava a bonificare il terreno, eliminando tutte le sostanze inquinanti ivi rinvenute”, riportando tuttavia un passaggio della stessa, in cui viene precisato che ciò avrebbe dovuto avere luogo “in relazione alle risultanze emergenti dalle verifiche richieste dai disposti della presente ordinanza”, e pertanto, correlate alla ricerca del diclorometano, quale unica sostanza inquinante menzionata nell’ordinanza.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Condanna il Comune di Senago al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO