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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1090/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato ad [...] il [...], ivi E_ C.F._1 residente alla Località Camoli, n. 36 e rappresentato e difeso dall'avv. Chiara ORILIO del Foro di PA (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Email_1
Pitagora n. 47 la parte ha eletto domicilio,
e
(C.F , nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._3 residente in TE (Cs) alla Località Camoli n. 36 e rappresentata e difesa dall'avv. Valentina DE SANTO del Foro di PA (C.F. ), che dichiara di C.F._4 voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec: e presso il cui studio legale sito Email_2 in TE alla Via Monte Bianco, n. 1 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: Domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 E_ CP_1
c.p.c. depositato il 5.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in TE (Cs) in data 4.12.1971 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 3 parte II serie A anno 1971, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nato in data [...], Persona_1 Persona_2 nato in data [...] e nato in data [...]. Persona_3
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato
- che il IG. risulta titolare di un reddito annuo di circa euro 12.000 (come da Pt_1 documentazione e dichiarazione dei redditi che si produce) ed è percettore di pensione di vecchiaia, categoria VO, per un importo mensile, al netto delle trattenute, di €. 968,48;
- che la IG.ra non ha mai svolto e non svolge alcuna attività lavorativa in CP_1 quanto ha provveduto sempre alla cura della famiglia;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva, per cui di fatto vivono separati e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è nel loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e E_ CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente atto, con obbligo di reciproco rispetto.
- I figli, tutti maggiorenni, e coniugati, vivono con le loro rispettive famiglie, provvedendo autonomamente alle loro esigenze.
- Il figlio , economicamente indipendente, ospiterà la madre presso la sua Persona_1 abitazione, provvedendo ad ogni esigenza della madre convivente.
2 - Il IG. , alla luce della maggiore disponibilità di reddito, verserà alla E_ IG.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 100,00 (rivalutabile secondo CP_1 indici ISTAT, come per legge) da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
- Il godimento dei beni immobili è così regolato: l'immobile sito in TE (CS), in Località Camoli, 36, verrà abitato dal IG. e dal figlio della coppia E_
. Persona_2
- Le parti, dichiarando di non possedere alcun conto in comune alla data di sottoscrizione del presente ricorso, non hanno alcun altro patrimonio da dividere in tal senso.
- I coniugi reciprocamente s'impegnano a comunicare i cambi di residenza o di domicilio, nell'interesse reciproco e di gestione di ogni attività / esigenza pure legata ai rapporti in essere (ex art. 6 c.12, l/12/1970 n. 898).
- I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di TE (CS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
- Le parti si dichiarano soddisfatte delle proposte condizioni.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1090/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in E_ CP_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in
TE (Cs) il 4.12.1971 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1971 del predetto comune al n. 3 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA l'11.03.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1090/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato ad [...] il [...], ivi E_ C.F._1 residente alla Località Camoli, n. 36 e rappresentato e difeso dall'avv. Chiara ORILIO del Foro di PA (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in PA (Cs) alla Via Email_1
Pitagora n. 47 la parte ha eletto domicilio,
e
(C.F , nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._3 residente in TE (Cs) alla Località Camoli n. 36 e rappresentata e difesa dall'avv. Valentina DE SANTO del Foro di PA (C.F. ), che dichiara di C.F._4 voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec: e presso il cui studio legale sito Email_2 in TE alla Via Monte Bianco, n. 1 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: Domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 E_ CP_1
c.p.c. depositato il 5.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in TE (Cs) in data 4.12.1971 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 3 parte II serie A anno 1971, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nato in data [...], Persona_1 Persona_2 nato in data [...] e nato in data [...]. Persona_3
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato
- che il IG. risulta titolare di un reddito annuo di circa euro 12.000 (come da Pt_1 documentazione e dichiarazione dei redditi che si produce) ed è percettore di pensione di vecchiaia, categoria VO, per un importo mensile, al netto delle trattenute, di €. 968,48;
- che la IG.ra non ha mai svolto e non svolge alcuna attività lavorativa in CP_1 quanto ha provveduto sempre alla cura della famiglia;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva, per cui di fatto vivono separati e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è nel loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e E_ CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente atto, con obbligo di reciproco rispetto.
- I figli, tutti maggiorenni, e coniugati, vivono con le loro rispettive famiglie, provvedendo autonomamente alle loro esigenze.
- Il figlio , economicamente indipendente, ospiterà la madre presso la sua Persona_1 abitazione, provvedendo ad ogni esigenza della madre convivente.
2 - Il IG. , alla luce della maggiore disponibilità di reddito, verserà alla E_ IG.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 100,00 (rivalutabile secondo CP_1 indici ISTAT, come per legge) da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
- Il godimento dei beni immobili è così regolato: l'immobile sito in TE (CS), in Località Camoli, 36, verrà abitato dal IG. e dal figlio della coppia E_
. Persona_2
- Le parti, dichiarando di non possedere alcun conto in comune alla data di sottoscrizione del presente ricorso, non hanno alcun altro patrimonio da dividere in tal senso.
- I coniugi reciprocamente s'impegnano a comunicare i cambi di residenza o di domicilio, nell'interesse reciproco e di gestione di ogni attività / esigenza pure legata ai rapporti in essere (ex art. 6 c.12, l/12/1970 n. 898).
- I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di TE (CS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
- Le parti si dichiarano soddisfatte delle proposte condizioni.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1090/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in E_ CP_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in
TE (Cs) il 4.12.1971 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1971 del predetto comune al n. 3 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TE (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA l'11.03.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
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