TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamati i procedimenti iscritti al n. 10828/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
[...]
Controparte_2
alle ore 9:04 sono presenti l'avv. CAMMISA MARTINA in sostituzione dell'avv. SPINA FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
COLAJANNI ENRRICA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. per l' e l'avv. CP_1 Parte_2 CP_2
FIORINI RENATA in sostituzione dell'avv. AF MB per l' CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite iscritta al n. 10828 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentante legale , con l'avv. SPINA Controparte_4
FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente –
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
Parte_2
-resistente-
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. AF MB
-resistente- oggetto: opposizione a cartella di pagamento e ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/05/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta i ricorsi;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.500,00, oltre spese CP_1
generali, CPA e IVA;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida CP_2 Controparte_2
complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA per ciascuno di essi;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 5962023000945143000, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 24 del D.Lgs 46/1999, carenza di motivazione dell'atto, carente ed errata motivazione dei fatti posti a fondamento del verbale impugnato circa la posizione del lavoratore , Controparte_7
chiedendone pertanto l'annullamento.
Con successivo ricorso depositato in data 16.3.2024, la medesima parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620230076186091000 notificatale dall' Controparte_2
per contro dell' , deducendone variamente l'illegittimità e
[...] CP_2
chiedendone il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano nei giudizi i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, istruita a mezzo delle testimonianze di:
[...]
, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , autorizzate le note conclusive, discussa dalle
[...] Testimone_5
parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
3 Il ricorso è infondato.
L'avviso d'addebito impugnato trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005307/DDL del 15/03/2023, ove gli ispettori verbalizzanti riscontravano per alcuni lavoratori l'effettuazione di un maggiore orario di lavoro rispetto a quello contrattualizzato,
l'attribuzione di una retribuzione non consona alle mansioni svolte, un minore imponibile determinato per dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, mancato adeguamento delle retribuzioni al
CCNL di categoria, il mancato pagamento per alcuni lavoratori di 13^ e 14^ mensilità, mancato azzeramento dei contatori presenti nel LUL dopo la cessazione del rapporto, rimborsi spese non assoggettati a contribuzione, come meglio specificato per ciascun lavoratore nel verbale stesso.
Occorre sul punto, preliminarmente osservare che, a giurisprudenza pressoché uniforme, il verbale dell'organo ispettivo, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., perché redatto dal pubblico ufficiale (che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato).
Da tale natura discende il suo regime probatorio, ai sensi dell'art. 2700
c.c.: “ l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza”
(Cass. SSUU. n. 12545/1992).
Da ciò ne discende che l'unico rimedio avverso tali risultanze è individuabile nella querela di falso e, pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi.
Sulla scorta di tale principio, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali precostituite e, in quanto tali, vengono acquisite agli atti di causa, sicché si pongono come inammissibili le semplici prove contrarie.
4 L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 124/2004, inoltre, stabilendo che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, ha poi codificato i precedenti indirizzi giurisprudenziali.
La fede privilegiata sopra evidenziata è però limitata ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e agli atti dagli stessi compiuti, non estendendosi alle valutazioni degli stessi tratte o alle interpretazioni dei fatti avvenuti in loro presenza o, ancora all'inquadramento della disciplina giuridica applicata all'atto di muovere i rilievi.
Orbene, va rilevato preliminarmente che la denunciata carenza di motivazione non è riscontrabile né riguardo l'avviso d'addebito impugnato, né quanto al verbale ispettivo ad esso sotteso.
Il verbale contiene infatti, per ogni lavoratore la cui posizione risulta esaminata, sia la irregolarità riscontrata che la norma di legge supposta violata che, infine, il riferimento preciso alla motivazione per la quale l'irregolarità è stata riscontrata.
Specificamente, per il lavoratore , la revoca delle Controparte_7
agevolazioni contributive godute all'atto dell'assunzione, deve ritenersi conseguenza necessaria delle irregolarità contributive contestate
(registrazioni non veritiere nel LUL, retribuzioni inadeguate alle tabelle, mensilità non pagata).
Ciò premesso, i lavoratori interrogati quali testimoni, hanno dichiarato
(con l'eccezione di e ) che pur Testimone_2 Testimone_4
inquadrati quali addetti alle pulizie, in realtà svolgevano incarichi diversi
(macellazione) confermando gli assunti in tal senso degli ispettori verbalizzanti.
Il teste dichiarava: “Sono dipendente sella Testimone_1 Parte_1
dal marzo 2021 svolgendo servizio di macellazione. Non effettuo pulizie, salvo qualche pulizia del posto di lavoro. Il mio ruolo non è quello di fare
5 pulizie”.
Il teste dichiarava: “A.D.R. “Sono dipendente della Testimone_3
all'incirca dal Febbraio 2022, svolgo servizio di macellaio. Parte_1
Non sono addetto alle pulizie”
Il teste dichiarava: “ Lavoro per la Testimone_2 Pt_1
da circa un anno. Faccio le pulizie non saprei dire quante ore per
[...]
due giorni la settimana. Il mio orario di lavoro dipende da quanto sono svelto a pulire, non posso dire quante ore”.
Il teste dichiarava: “Ho lavorato per la Testimone_4 Parte_1
Non ricorso precisamente quando ho cominciato a lavorare per la Pt_1
ricordo di avere cessato il lavoro ad aprile 2022. Ero addetto alle
[...]
pulizie, lavoravo per cinque ore in giorno la settimana. Non saprei dire chi facesse le pulizie negli altri giorni. Non so dire se macellassero tutti i giorni. Ho parlato con gli Ispettori del lavoro”.
Il teste dichiarava: “ Lavoro per la non Testimone_5 Parte_1
ricordo di preciso se ho iniziato nel 2020. Il mio lavoro consiste nella eviscerazione e nella macellazione il lunedì e trasporto carne il martedì.
Nel periodo di festa, come a Pasqua, Natale, etc. Faccio anche tre o quattro giorni. Non conosco bene il mio contratto ma non ho mai fatto pulizie. Ho lavorato sempre ad orario pieno. Attaccavo a lavorare il lunedi alle 6:30
o 7:00 del mattino. Il martedì cominciavo alle 2di notte fino a quanto finivo il servizio. Non lavoro più per la servizi sicani dal giorno 6 di questo mese di marzo. Ho dato le dimissioni per giusta causa”.
Quanto agli altri assunti del V.U.A.N. origine dell'avviso d'addebito e della cartella di pagamento impugnato, rilevando che le irregolarità riscontrate sono di natura documentale e pertanto non frutto di interpretazione di norme di legge da parte degli ispettori, nessuna specifica contestazione è stata mossa su alcuna delle irregolarità riscontrate, limitandosi la parte ricorrente a denunciarne l'illegittimità, senza però
6 spiegare ove gli ispettori verbalizzanti avessero errato nel giudizio.
Orbene, posto che le irregolarità riscontrabili dalla documentazione sarebbero in sé prove legalmente costituite, deve rilevarsi che alcuna valida prova contraria è stata fornita in opposizione ai riscontri ispettivi.
Né, quanto ai rilevi formulati in tema di classificazione del rischio e calcolo del premio e retribuzione è stata mossa alcuna contestazione specifica né alcuna prova contraria è stata fornita.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura differenziata in favore di ciascun convenuto (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 19 settembre 2024, n. 25244).
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamati i procedimenti iscritti al n. 10828/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
[...]
Controparte_2
alle ore 9:04 sono presenti l'avv. CAMMISA MARTINA in sostituzione dell'avv. SPINA FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv.
COLAJANNI ENRRICA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. per l' e l'avv. CP_1 Parte_2 CP_2
FIORINI RENATA in sostituzione dell'avv. AF MB per l' CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite iscritta al n. 10828 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentante legale , con l'avv. SPINA Controparte_4
FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente –
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
Parte_2
-resistente-
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. AF MB
-resistente- oggetto: opposizione a cartella di pagamento e ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/05/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta i ricorsi;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.500,00, oltre spese CP_1
generali, CPA e IVA;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida CP_2 Controparte_2
complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA per ciascuno di essi;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 5962023000945143000, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 24 del D.Lgs 46/1999, carenza di motivazione dell'atto, carente ed errata motivazione dei fatti posti a fondamento del verbale impugnato circa la posizione del lavoratore , Controparte_7
chiedendone pertanto l'annullamento.
Con successivo ricorso depositato in data 16.3.2024, la medesima parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620230076186091000 notificatale dall' Controparte_2
per contro dell' , deducendone variamente l'illegittimità e
[...] CP_2
chiedendone il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano nei giudizi i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Riuniti i procedimenti, istruita a mezzo delle testimonianze di:
[...]
, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , autorizzate le note conclusive, discussa dalle
[...] Testimone_5
parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
3 Il ricorso è infondato.
L'avviso d'addebito impugnato trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022005307/DDL del 15/03/2023, ove gli ispettori verbalizzanti riscontravano per alcuni lavoratori l'effettuazione di un maggiore orario di lavoro rispetto a quello contrattualizzato,
l'attribuzione di una retribuzione non consona alle mansioni svolte, un minore imponibile determinato per dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, mancato adeguamento delle retribuzioni al
CCNL di categoria, il mancato pagamento per alcuni lavoratori di 13^ e 14^ mensilità, mancato azzeramento dei contatori presenti nel LUL dopo la cessazione del rapporto, rimborsi spese non assoggettati a contribuzione, come meglio specificato per ciascun lavoratore nel verbale stesso.
Occorre sul punto, preliminarmente osservare che, a giurisprudenza pressoché uniforme, il verbale dell'organo ispettivo, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., perché redatto dal pubblico ufficiale (che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato).
Da tale natura discende il suo regime probatorio, ai sensi dell'art. 2700
c.c.: “ l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza”
(Cass. SSUU. n. 12545/1992).
Da ciò ne discende che l'unico rimedio avverso tali risultanze è individuabile nella querela di falso e, pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi.
Sulla scorta di tale principio, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali precostituite e, in quanto tali, vengono acquisite agli atti di causa, sicché si pongono come inammissibili le semplici prove contrarie.
4 L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 124/2004, inoltre, stabilendo che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, ha poi codificato i precedenti indirizzi giurisprudenziali.
La fede privilegiata sopra evidenziata è però limitata ai fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e agli atti dagli stessi compiuti, non estendendosi alle valutazioni degli stessi tratte o alle interpretazioni dei fatti avvenuti in loro presenza o, ancora all'inquadramento della disciplina giuridica applicata all'atto di muovere i rilievi.
Orbene, va rilevato preliminarmente che la denunciata carenza di motivazione non è riscontrabile né riguardo l'avviso d'addebito impugnato, né quanto al verbale ispettivo ad esso sotteso.
Il verbale contiene infatti, per ogni lavoratore la cui posizione risulta esaminata, sia la irregolarità riscontrata che la norma di legge supposta violata che, infine, il riferimento preciso alla motivazione per la quale l'irregolarità è stata riscontrata.
Specificamente, per il lavoratore , la revoca delle Controparte_7
agevolazioni contributive godute all'atto dell'assunzione, deve ritenersi conseguenza necessaria delle irregolarità contributive contestate
(registrazioni non veritiere nel LUL, retribuzioni inadeguate alle tabelle, mensilità non pagata).
Ciò premesso, i lavoratori interrogati quali testimoni, hanno dichiarato
(con l'eccezione di e ) che pur Testimone_2 Testimone_4
inquadrati quali addetti alle pulizie, in realtà svolgevano incarichi diversi
(macellazione) confermando gli assunti in tal senso degli ispettori verbalizzanti.
Il teste dichiarava: “Sono dipendente sella Testimone_1 Parte_1
dal marzo 2021 svolgendo servizio di macellazione. Non effettuo pulizie, salvo qualche pulizia del posto di lavoro. Il mio ruolo non è quello di fare
5 pulizie”.
Il teste dichiarava: “A.D.R. “Sono dipendente della Testimone_3
all'incirca dal Febbraio 2022, svolgo servizio di macellaio. Parte_1
Non sono addetto alle pulizie”
Il teste dichiarava: “ Lavoro per la Testimone_2 Pt_1
da circa un anno. Faccio le pulizie non saprei dire quante ore per
[...]
due giorni la settimana. Il mio orario di lavoro dipende da quanto sono svelto a pulire, non posso dire quante ore”.
Il teste dichiarava: “Ho lavorato per la Testimone_4 Parte_1
Non ricorso precisamente quando ho cominciato a lavorare per la Pt_1
ricordo di avere cessato il lavoro ad aprile 2022. Ero addetto alle
[...]
pulizie, lavoravo per cinque ore in giorno la settimana. Non saprei dire chi facesse le pulizie negli altri giorni. Non so dire se macellassero tutti i giorni. Ho parlato con gli Ispettori del lavoro”.
Il teste dichiarava: “ Lavoro per la non Testimone_5 Parte_1
ricordo di preciso se ho iniziato nel 2020. Il mio lavoro consiste nella eviscerazione e nella macellazione il lunedì e trasporto carne il martedì.
Nel periodo di festa, come a Pasqua, Natale, etc. Faccio anche tre o quattro giorni. Non conosco bene il mio contratto ma non ho mai fatto pulizie. Ho lavorato sempre ad orario pieno. Attaccavo a lavorare il lunedi alle 6:30
o 7:00 del mattino. Il martedì cominciavo alle 2di notte fino a quanto finivo il servizio. Non lavoro più per la servizi sicani dal giorno 6 di questo mese di marzo. Ho dato le dimissioni per giusta causa”.
Quanto agli altri assunti del V.U.A.N. origine dell'avviso d'addebito e della cartella di pagamento impugnato, rilevando che le irregolarità riscontrate sono di natura documentale e pertanto non frutto di interpretazione di norme di legge da parte degli ispettori, nessuna specifica contestazione è stata mossa su alcuna delle irregolarità riscontrate, limitandosi la parte ricorrente a denunciarne l'illegittimità, senza però
6 spiegare ove gli ispettori verbalizzanti avessero errato nel giudizio.
Orbene, posto che le irregolarità riscontrabili dalla documentazione sarebbero in sé prove legalmente costituite, deve rilevarsi che alcuna valida prova contraria è stata fornita in opposizione ai riscontri ispettivi.
Né, quanto ai rilevi formulati in tema di classificazione del rischio e calcolo del premio e retribuzione è stata mossa alcuna contestazione specifica né alcuna prova contraria è stata fornita.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura differenziata in favore di ciascun convenuto (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 19 settembre 2024, n. 25244).
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7