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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3808/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Salvatore Rijli) Parte_1 nei confronti di ,in proprio e quale mandatario della Controparte_1
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
RE OL nei confronti di (difesa dall'avv. Maria Correnti) Controparte_3 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che le parti hanno fatto pervenire le note scritte ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritte le somme di cui agli avvisi di addebito contestati e annulla l'intimazione nella parte ad essi relativa.
Dichiara il difetto della legittimazione passiva di CP_2
Condanna parte resistente e , in solido , al pagamento alla ricorrente delle spese del CP_3 CP_2 giudizio che liquida complessivamente in 5300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. annullare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento nonché gli avvisi di addebito in cui gli stessi sono incorporati per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme iscritte;
1 Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007676338000, notificata in data
03/07/2024 da , limitatamente alla cartella di pagamento e agli Controparte_4 avvisi di addebito
1) Avviso di addebito n. 39420120002575206000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2011 per un ammontare totale di € 1.926,48 asseritamente notificato in data 18/10/2012, di fatto mai ricevuta.
2) Avviso di addebito n. 39420130001807632000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2012 per un ammontare totale di € 3.121,50 asseritamente notificato in data 21/11/2013, di fatto mai ricevuta.
3) Avviso di addebito n. 39420130004251209000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2010, 2011 e 2012 per un ammontare totale di € 44.870,14 asseritamente notificato in data 10/02/2014, di fatto mai ricevuta.
4) Avviso di addebito n. 39420140000087721000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2012 per un ammontare totale di € 2.439,82 asseritamente notificato in data 21/05/2014, di fatto mai ricevuta.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che:
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420120002575206000 – periodi 1-2-3-4/2009 (ctb. danno biologico), 1-
2/2011 – avviso notificato il 18.10.2012 – credito non ceduto
2. 39420130001807632000 – periodi 1-2/2010 (solo sanzioni), 1-2/2012 – avviso notificato il 21.11.2013 – credito non ceduto
3. 39420130004251209000 – contributi IVS Pccf: periodi 1/2009, 1-2-3-4/2020,
1-2-3-4/2011, 1-2-3-4/2012 – avviso notificato il 10.02.2014 – credito non ceduto
4. 39420140000087721000– periodo 4/2012 (i restanti periodi risultano stralciati) – avviso notificato il 21.05.2014 – credito non ceduto.
2 L' si costituiva e contestava la domanda Controparte_3
Rimessa la causa in decisione essendo matura per la decisione , la domanda è fondata .
Va precisato che non vi è contestata alcuna cartella di pagamento ma solo avvisi di addebito.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
Il ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della CP_2
[...]
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_2
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito
Sul punto non prova nulla . CP_3
CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito tra il 2012 e il 2014.
Il motivo è infondato .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
3 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
produce solo prova della notifica dell'intimazione per tutti i 4 avvisi di addebito , avvenuta CP_3 il 15.12.2021…..
La pretesa contributiva è dunque prescritta essendo decorso il quinquennio senza atti interruttivi
Spese del giudizio a carico delle parti resistenti per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3808/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Salvatore Rijli) Parte_1 nei confronti di ,in proprio e quale mandatario della Controparte_1
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
RE OL nei confronti di (difesa dall'avv. Maria Correnti) Controparte_3 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che le parti hanno fatto pervenire le note scritte ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritte le somme di cui agli avvisi di addebito contestati e annulla l'intimazione nella parte ad essi relativa.
Dichiara il difetto della legittimazione passiva di CP_2
Condanna parte resistente e , in solido , al pagamento alla ricorrente delle spese del CP_3 CP_2 giudizio che liquida complessivamente in 5300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. annullare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento nonché gli avvisi di addebito in cui gli stessi sono incorporati per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme iscritte;
1 Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007676338000, notificata in data
03/07/2024 da , limitatamente alla cartella di pagamento e agli Controparte_4 avvisi di addebito
1) Avviso di addebito n. 39420120002575206000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2011 per un ammontare totale di € 1.926,48 asseritamente notificato in data 18/10/2012, di fatto mai ricevuta.
2) Avviso di addebito n. 39420130001807632000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2012 per un ammontare totale di € 3.121,50 asseritamente notificato in data 21/11/2013, di fatto mai ricevuta.
3) Avviso di addebito n. 39420130004251209000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2010, 2011 e 2012 per un ammontare totale di € 44.870,14 asseritamente notificato in data 10/02/2014, di fatto mai ricevuta.
4) Avviso di addebito n. 39420140000087721000 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, somme aggiuntive e sanzioni, oltre interessi ed aggio per le annualità 2012 per un ammontare totale di € 2.439,82 asseritamente notificato in data 21/05/2014, di fatto mai ricevuta.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che:
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420120002575206000 – periodi 1-2-3-4/2009 (ctb. danno biologico), 1-
2/2011 – avviso notificato il 18.10.2012 – credito non ceduto
2. 39420130001807632000 – periodi 1-2/2010 (solo sanzioni), 1-2/2012 – avviso notificato il 21.11.2013 – credito non ceduto
3. 39420130004251209000 – contributi IVS Pccf: periodi 1/2009, 1-2-3-4/2020,
1-2-3-4/2011, 1-2-3-4/2012 – avviso notificato il 10.02.2014 – credito non ceduto
4. 39420140000087721000– periodo 4/2012 (i restanti periodi risultano stralciati) – avviso notificato il 21.05.2014 – credito non ceduto.
2 L' si costituiva e contestava la domanda Controparte_3
Rimessa la causa in decisione essendo matura per la decisione , la domanda è fondata .
Va precisato che non vi è contestata alcuna cartella di pagamento ma solo avvisi di addebito.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
Il ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della CP_2
[...]
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_2
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito
Sul punto non prova nulla . CP_3
CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito tra il 2012 e il 2014.
Il motivo è infondato .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
3 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
produce solo prova della notifica dell'intimazione per tutti i 4 avvisi di addebito , avvenuta CP_3 il 15.12.2021…..
La pretesa contributiva è dunque prescritta essendo decorso il quinquennio senza atti interruttivi
Spese del giudizio a carico delle parti resistenti per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 28.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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